Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3095/2019 R.G. avente ad oggetto “servitù” e vertente:
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Riso e Michele Di Tommaso, giusta Parte_1
mandato in atti.
RICORRENTE
E appresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Albertone, giusta mandato in atti. Controparte_1
RESISTENTE
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 12.03.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 702 bis cpc, adiva questo Tribunale, esponendo: che Parte_1
con contratto di costituzione di servitù con sottoscrizioni autenticate dal notaio di Lecce Per_1
in data 9.7.1993 e 21.7.1993, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Lecce in data 6.8.1993 ai numeri 22557/18455 d'ordine e formalità, e la avevano costituito sui CP_2 Pt_1
fondi siti nel Comune di Lequile ed identificati con il mappale n. 46 (ora 218) del fol. 17 una servitù avente ad oggetto lo scavo e l'interramento alla profondità di circa 1 m. di una tubazione trasportante idrocarburi, con l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza ed obbligo per il proprietario del fondo servente di non costruire opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a m. 13,50 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario;
che con altro contratto di costituzione di servitù con sottoscrizioni autenticate dal notaio in data 9.7.1993 e 21.7.1993, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Lecce in Per_1
data 6.8.1993 ai numeri 22555/18453 d'ordine e formalità, e la Persona_2 Pt_1
avevano costituito sui fondi siti nel Comune di Lequile ed identificati con il mappale n. 66 (ora
era subentrata nelle ragioni di che i fondi di proprietà e Parte_1 Pt_1 CP_2
erano attualmente di proprietà di e vi erano state realizzate delle Per_2 Controparte_1
opere vietate dai contratti costitutivi di servitù e, in particolare, sulla part.lla 218 (ex 46), un piazzale con pavimento autobloccante, un manufatto circolare adibito ad aiuola, una tettoia in legno, un manufatto adibito a ricovero di animali domestici, una presa irrigua, parti di muro di recinzione una intelaiatura in legno e parte di una strada brecciata, nonché, sulla part.lla 246
(ex 66), parti di un muro di recinzione, di una strada brecciata e di una strada in terra;
che Pt_1
aveva diffidato il a rimuovere le opere abusive, ma – nonostante i numerosi contatti CP_1
per risolvere bonariamente la vicenda, anche mediante il procedimento di mediazione – non si era giunti ad alcuna soluzione, per cui aveva interesse a sentir dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate sulla striscia di terreno asservita e sentir ordinare al l'immediata CP_1
rimozione delle suddette opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio, ricordava analiticamente i numerosissimi Controparte_1
tentativi espletati per concordare dei lavori finalizzati a conciliare l'efficienza e la sicurezza delle tubazioni interrate con l'esigenza di non rendere eccessivamente gravosa la servitù e lamentava che tali tentativi fossero naufragati per le ingiustificate resistenze di Parte_1
, che doveva perciò essere dichiarata responsabile della immotivata interruzione delle
[...]
trattative dirette al superamento della interferenza del gasdotto sul suolo di sua proprietà, con conseguente rigetto della domanda e condanna dell'attrice al rimborso delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Previo mutamento di rito, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
E' documentalmente provato e comunque pacifico che: a) con contratti di costituzione di servitù con sottoscrizioni autenticate per notar da Lecce in data 9.7.1993 e 21.7.1993 Per_1
venne costituita sulle part.lle 218 (già 46) e 246 (già 66), rispettivamente di proprietà di CP_2 e , una servitù avente ad oggetto “lo scavo e l'interramento alla
[...] Persona_2
profondità di circa m. 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi, secondo il tracciato conosciuto ed accettato;
l'installazione di apparecchi di sfiato
e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte di fondi di sua proprietà, come sopra identificati, a distanza inferiore a m.
13,50 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione”; b) che tali due atti costitutivi di servitù furono trascritti presso la Conservatoria RR.II. di Lecce in data 6.8.1993 rispettivamente ai numeri 22557 generale e 18455 particolare ed ai numeri 22555 generale e 18453 particolare, con conseguente opponibilità degli stessi ai terzi aventi causa;
c) che le particelle di terreno gravate da servitù (la part.lla 218 della superficie di mq. 35 e la part.lla 246 di mq. 58) sono divenute di proprietà di . Controparte_1
Dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio è poi risultato che sono state realizzate ad una distanza inferiore a m. 13,5 dall'asse della condotta le seguenti opere:
- sulla part.lla 217: 1) tettoia in legno;
2) manufatto costituito da muratura bassa e recinzione superiore, adibito a ricovero di animali domestici;
3) impianto di adduzione idrica con la relativa presa irrigua;
4) muro di confine;
5) parte di un muro di recinzione;
6) pavimentazione costituita da elementi autobloccanti insistente sull'asse del metanodotto;
6) manufatto circolare in muratura bassa quale contenimento di area circolare destinata ad aiuola;
7) struttura in legno insistente sull'asse del metanodotto;
8) parte di una strada brecciata;
- sulla part.lla 246: 9) muro di recinzione sull'asse del metanodotto;
10) parte di una strada brecciata;
11) parte di una strada in terra.
Il CTU ha poi precisato che il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire mediante rimozione delle suddette opere realizzate nella fascia di rispetto di m. 13,5 dall'asse del metanodotto e rifacimento di una superficie di terreno agrario;
inoltre, in conformità a quanto previsto dalla clausola 2.5 dei contratti di servitù, è necessario consentire ai tecnici della la Pt_1
sorveglianza e l'accesso alle aree interessate dalla servitù, mediante rimozione parziale delle murature di confine (per una larghezza di m. 1,2) e la loro eventuale sostituzione con recinzione in ferro che consenta l'ispezione delle aree oggetto di servitù ed una porta (nella nuova recinzione in grigliato in ferro da realizzarsi) che permetta, ove necessario, l'immediato accesso ai tecnici . Pt_1
Il CTU ha infine indicato in euro 7.300,00, oltre iva, il costo da sopportarsi per il ripristino dello stato dei luoghi e l'esecuzione delle nuove opere atte a garantire la sorveglianza e l'accesso nella fascia di terreno asservita.
Alla luce di tali risultanze istruttorie deve accogliersi la domanda e condannarsi il convenuto alla rimozione delle opere sopra indicate (da sub 1 a sub 11) e alla realizzazione di un'apertura nel muro di confine di m. 1,2, in modo da consentire ai tecnici l'ispezione dell'area Pt_1
gravata da servitù e l'accesso alla stessa (la realizzazione – in luogo del muro di confine - di un infisso in ferro con una porta è una soluzione ammissibile, ma non obbligatoria).
La circostanza (accertata dal ctu) che fosse possibile anche una diversa soluzione che garantisse l'esercizio della servitù in condizioni di sicurezza evitando la rimozione di tutte le opere abusivamente realizzate dal non ha alcuna conseguenza sull'esito della lite, CP_1
trattandosi di soluzione ammissibile soltanto in caso di accordo delle parti e di modifica con pattuizioni scritte dei contratti costitutivi di servitù.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico del convenuto, con diritto della società attrice di ripetere le somme eventualmente anticipate.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, accoglie la domanda proposta, con ricorso ex art. 702 bis cpc, da nei confronti di e, per l'effetto, condanna il resistente Parte_1 Controparte_1
alla rimozione delle opere indicate in motivazione e realizzate nella fascia di rispetto di m. 13,5 dall'asse del metanodotto nonché alla realizzazione di un'apertura nel muro di confine per una larghezza di m. 1,2; condanna altresì il resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida in euro 259,00 per spese e in euro 4.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del e riconosce a CP_1 Parte_1
il diritto di ripetere dalla controparte quanto eventualmente anticipato al CTU.
[...] Così deciso in Lecce il 10.6.2025.
Il Giudice Unico