Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Sentenza 29 aprile 2024
Ordinanza cautelare 29 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/07/2025, n. 6759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6759 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06759/2025REG.PROV.COLL.
N. 05368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5368 del 2024, proposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall’Albo nazionale gestori ambientali- Comitato nazionale e dall’Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale del Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
la società Ecoservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , ed il signor IO CA, anche quale legale rappresentante della stessa, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Capecci ed Enrico Perrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico presso lo studio dei difensori, in Roma, piazza Libertà 10;
per la riforma,
previa cautela
della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II ter 29 aprile 2024 n.8517, che ha accolto il ricorso n. 11040/2023 R.G. proposto per l’annullamento:
dei provvedimenti 19 maggio 2023, comunicati il successivo 22 maggio, con i quali il Presidente della Sezione regionale del Lazio dell’Albo nazionale dei gestori ambientali ha negato ad IO CA - quale responsabile tecnico e legale rappresentante della Ecoservizi S.r.l. - la dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, relativamente ai settori di attività bonifica di siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto su materiali edili legati in matrici cementizie o resinoidi (categoria 10 a) e raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1);
e degli atti presupposti e connessi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ecoservizi S.r.l. e di IO CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente appellato, responsabile tecnico di un’impresa attiva nel settore del trattamento rifiuti, ha presentato con pec 10 gennaio 2023 all’Albo dei gestori ambientali la domanda di dispensa dalle periodiche verifiche di idoneità previste per rivestire il suo ruolo relativamente ai settori di attività bonifica di siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto su materiali edili legati in matrici cementizie o resinoidi (categoria 10 a) e raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1) (cfr. doc. ti a e b ricorso in I grado, provvedimenti impugnati).
2. Ai sensi dell’art. 212 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 e del relativo regolamento di attuazione D.M. ambiente 3 giugno 2014 n.120, l’Albo dei gestori ambientali è un elenco l’iscrizione al quale “ è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ”, così come previsto dal comma 5 dell’art. 212 citato.
3. Per iscriversi a quest’Albo, l’impresa interessata deve comprovare una serie di requisiti, e in particolare, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. 120/2014, deve nominare a pena di improcedibilità della domanda un “ responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale ” di gestione dell’Albo.
4. Per poter ricoprire questo ruolo, la persona interessata deve a sua volta essere soggetto idoneo: il successivo art. 13 del D.M. 120/2014 prevede al comma 1 che l’idoneità è “ attestata mediante una verifica iniziale della preparazione… e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento ”; prevede poi al comma 5 che “ E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale ”.
5. Sul punto, all’epoca dei fatti, disponeva la deliberazione del Comitato 16 novembre 2022 n.7, secondo la quale era “ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione ”.
6. Per effetto della successiva deliberazione 26 luglio 2023 n.4, questo periodo è stato però abbassato a 16 anni con alcune precisazioni, ovvero: " È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il molo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni .”.
7. Con i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, il ricorrente appellato ha visto respingere la propria domanda, per mancanza del periodo di esperienza richiesto; in particolare, quanto alle categorie 9 e 10 a il provvedimento dà atto che l’interessato era iscritto per la categoria 10 a dal 31 marzo 2010 con provvedimento n.12525 e per la categoria 9 dal 19 luglio 2011 con provvedimento n.23996, e quindi non raggiungeva né i vent’anni in quel momento richiesti, né i sedici richiesti successivamente.
8. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’impugnazione del provvedimento relativo alla categoria 1, per il quale la dispensa dalle verifiche è stata successivamente disposta, in via generale, con la ricordata deliberazione 4/2023 del Comitato per chi, come l’interessato, l’avesse già ottenuta per le contigue categorie 4 e 5, concernenti i rifiuti speciali pericolosi e non. Questo capo di sentenza non è stato impugnato.
9. Con la stessa sentenza, il T.a.r. ha accolto il ricorso quanto all’impugnazione del provvedimento concernente le categorie 9 e 10/a; in motivazione, ha ritenuto che l’esperienza richiesta potrebbe esser stata maturata, ed essere valorizzabile, anche al di fuori dell’aver ricoperto il ruolo di responsabile tecnico.
10. Contro questa sentenza, l’amministrazione ha proposto appello, che contiene un unico motivo, di violazione dell’art. 13 comma 5 del D.M. 120/2014, in cui sostiene che al contrario solo l’esperienza nello specifico ruolo sarebbe valutabile.
11. All’esito della camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024, la Sezione, con ordinanza 29 luglio 2024, ha accolto la domanda cautelare ritenendo che l’appello sia assistito da MU , sulla base del precedente rappresentato dalla propria ordinanza su appello cautelare 21 giugno 2024 n.2319, pronunciata su un caso analogo.
12. I ricorrenti appellati hanno resistito con successivo atto 27 settembre 2024 e con memoria 7 aprile e replica 18 aprile 2025, in cui hanno esposto quanto accaduto successivamente alla camera di consiglio di cui sopra.
12.1 Inizialmente, l’Albo, con nota 1 agosto 2024, aveva fatto loro pervenire un avviso di avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa, stante la ritenuta perdita dei requisiti in capo al responsabile tecnico.
12.2 È poi intervenuta la l. 13 dicembre 2024 n.191, di conversione del d.l. 17 ottobre 2024 n.153, che all’art. 4 comma 2 lettera a) ha aggiunto un comma 16 bis all’art. 212 del d. lgs. 152/2006, nel senso che ora “ Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ”.
12.3 Conseguentemente, l’Albo, con provvedimento 12 febbraio 2025 prot. n.12077 (doc. 1 foliario appellati 7 aprile 2025) ha deliberato la “ archiviazione del suddetto procedimento a seguito dell’avvenuto accoglimento in data 06 febbraio 2024 dell’esonero dagli esami di verifica e di aggiornamento per il legale rappresentante CA IO ai sensi della intervenuta legge n. 191 del 13 dicembre 2024 ”.
12.4 Ciò posto, gli appellati hanno chiesto “ comunque ” (p. 3 in fine memoria 7 aprile 2025) la conferma della sentenza impugnata.
13. Alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 2025, l’avvocato dello Stato presente in aula si è formalmente opposto ad una dichiarazione di improcedibilità del ricorso, dichiarando di avere interesse ad una pronuncia che riformi la condanna alle spese disposta in I grado a carico dell’amministrazione; all’esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
14. Va dichiarata, in riforma della sentenza impugnata, l’improcedibilità dell’originario ricorso di I grado per sopravvenuta carenza di interesse, per le ragioni che seguono, osservato che la questione, essendo stata discussa alla pubblica udienza dal difensore dell’amministrazione, non può all’evidenza dirsi rilevata d’ufficio.
15. La normativa sopravvenuta descritta sopra al § 12.2 come spiegato ha abbreviato il periodo di esperienza richiesto per esentare il responsabile tecnico dalle verifiche periodiche. In questo modo, essa ha reso inutile una pronuncia di merito, perché, per effetto del provvedimento di archiviazione 12 febbraio 2025 prot. n.12077 (doc. 1 foliario appellati 7 aprile 2025) della cancellazione dall’albo a suo tempo disposta a carico dell’interessato, nessuna utilità da essa potrebbe più derivare ai ricorrenti appellati.
16. A questa conclusione non osta quanto dichiarato dalla difesa dell’amministrazione alla pubblica udienza di cui sopra, perché, come è pacifico, il Giudice conserva il potere di decidere sulle spese di giudizio anche nel caso in cui adotti una pronuncia di contenuto meramente processuale come nel caso di specie; nell’esercizio di questo potere, quindi, la Sezione ritiene di compensare per intero fra le parti le spese del giudizio ravvisando un giusto motivo nell’assetto precedente della materia, che evidentemente presentava profili di non chiarezza, dato che il legislatore ha ritenuto di intervenire con la normativa sopravvenuta di cui si è detto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 5368/2024 R.G.), in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di I grado (T.a.r. Lazio Roma, n. 11040/2023 R.G.)
Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO