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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 130/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 130/2025 R.G. vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Guerino Gazzella, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV), Via XXV
Aprile n. 17, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti BE Lugli e CP_1 C.F._2
Federica Zaccarini, presso il cui studio dell'avv. BE Lugli è elettivamente domiciliata in Ravenna
(RA), Via Angelo Mariani n. 7, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“ verserà alla resistente a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore Parte_1 entro il assegno mensile di € 800,00 decorrente dal 31 maggio 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
[...]
rinuncia alla richiesta di assegno divorzile;
conferma delle condizioni di affidamento condiviso, CP_1
pagina 1 di 3 collocamento presso la madre e diritto di visita del padre così come stabilito in sede di separazione;
assegno unico in favore interamente della spese di lite compensate”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/1/2025 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio con celebrato in Ravenna (RA), il 30/7/2015, trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 145, p.I, anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata la figlia BE, il 12/12/2013.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/4/2025 si è costituita che non si è CP_1 opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dalla parte attrice.
Nel corso del giudizio le parti hanno, poi, raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere
(favorevole) del Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato all'udienza del
14/5/2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n.39/2024 pubblicata il 14/6/2024 pronunciata nel procedimento R.G. 1068/2024, fu omologata la separazione consensuale tra le parti.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia minore, norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 130/2025 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato in Ravenna (RA), il 30/7/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 145, p.I, anno 2015;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 130/2025 R.G. vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Guerino Gazzella, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV), Via XXV
Aprile n. 17, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti BE Lugli e CP_1 C.F._2
Federica Zaccarini, presso il cui studio dell'avv. BE Lugli è elettivamente domiciliata in Ravenna
(RA), Via Angelo Mariani n. 7, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“ verserà alla resistente a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore Parte_1 entro il assegno mensile di € 800,00 decorrente dal 31 maggio 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
[...]
rinuncia alla richiesta di assegno divorzile;
conferma delle condizioni di affidamento condiviso, CP_1
pagina 1 di 3 collocamento presso la madre e diritto di visita del padre così come stabilito in sede di separazione;
assegno unico in favore interamente della spese di lite compensate”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/1/2025 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio con celebrato in Ravenna (RA), il 30/7/2015, trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 145, p.I, anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata la figlia BE, il 12/12/2013.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/4/2025 si è costituita che non si è CP_1 opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dalla parte attrice.
Nel corso del giudizio le parti hanno, poi, raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere
(favorevole) del Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato all'udienza del
14/5/2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n.39/2024 pubblicata il 14/6/2024 pronunciata nel procedimento R.G. 1068/2024, fu omologata la separazione consensuale tra le parti.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia minore, norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 130/2025 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato in Ravenna (RA), il 30/7/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 145, p.I, anno 2015;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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