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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FUSCO FRANCESCA
RICORRENTE
e
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza tenuta in data 10.12.2024 *** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a -tra Parte_1
le altre cose - chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/09/1991, con trascritto presso il CP_1
registro dello stato civile del comune di Follonica, precisando che far data dalla dal provvedimento di separazione giudiziale dei coniugi, pronunciato dal
Tribunale di Grosseto in data 10.12.2008 n.1059-08, non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
ha quindi formulato istanze in ordine alle condizioni del divorzio.
Il resistente è rimasto contumace, pur a fronte della regolare notifica effettuata nei suoi confronti, a mezzo posta, in data 16.2.2022.
Previa adozione dei provvedimenti provvisori, il Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 10.12.2024 il giudice istruttore ha riservato la decisione al collegio, previa rinuncia della parte ricorrente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è
protratta ininterrottamente per il termine legale a far data dal provvedimento di separazione personale, divenuto definitivo. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
La causa deve invece essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore le pronunce accessorie.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
pag. 2/3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Follonica alla serie A, Parte II, atto n. 41, anno 1991,
contratto tra n data 29/09/1991; Parte_1 CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso in Grosseto, in data 06/03/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FUSCO FRANCESCA
RICORRENTE
e
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza tenuta in data 10.12.2024 *** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a -tra Parte_1
le altre cose - chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/09/1991, con trascritto presso il CP_1
registro dello stato civile del comune di Follonica, precisando che far data dalla dal provvedimento di separazione giudiziale dei coniugi, pronunciato dal
Tribunale di Grosseto in data 10.12.2008 n.1059-08, non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
ha quindi formulato istanze in ordine alle condizioni del divorzio.
Il resistente è rimasto contumace, pur a fronte della regolare notifica effettuata nei suoi confronti, a mezzo posta, in data 16.2.2022.
Previa adozione dei provvedimenti provvisori, il Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 10.12.2024 il giudice istruttore ha riservato la decisione al collegio, previa rinuncia della parte ricorrente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è
protratta ininterrottamente per il termine legale a far data dal provvedimento di separazione personale, divenuto definitivo. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
La causa deve invece essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore le pronunce accessorie.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
pag. 2/3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Follonica alla serie A, Parte II, atto n. 41, anno 1991,
contratto tra n data 29/09/1991; Parte_1 CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso in Grosseto, in data 06/03/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
pag. 3/3