Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica ITna
In nome del Popolo ITno
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione specializzata in materia d'impresa riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 175 /2023 R.G. promossa da rapp. e difesa dagli Avv.ti Parte_1
DOMENICHINI GIOVANNI, SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA, Parte_2
e , presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con
[...] Parte_3
domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di app. e difeso dall'Avv.to MINUTO SARA presso il cui studio è elett. Controparte_1
dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in riforma della sentenza n. 130/2023 del Tribunale di Genova (Rel. Dott.ssa Lucca, Presidente Dott. Tuttobene), pubblicata il 18.1.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 13895/2018 e notificata in pari data, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: nel merito:
1
1. accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Sig. in relazione ai Controparte_1
fatti di cui è causa;
2. pronunciare condanna generica nei confronti del convenuto Sig. con Controparte_1
condanna al pagamento di provvisionale, anche ex art. 278, ult. c., c.p.c., in misura pari a Euro
20.000.000,00 (ventimilioni/00), ovvero al diverso importo, maggiore o minore, per il quale sia ritenuta già raggiunta la prova, anche all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo;
3. conseguentemente, condannare il Sig. a restituire alla Controparte_1 [...]
tutte le somme che quest'ultima ha corrisposto e/o che dovesse Parte_1
ancora corrispondere in esecuzione della sentenza qui impugnata e a rimborsare tutte le spese sostenute e/o che dovrà sostenere (a mero titolo esemplificativo, di spese legali, di imposta di registro, di spese di consulenti tecnici, etc.), oltre interessi e rivalutazione dal pagamento fino al saldo;
in via istruttoria:
1. rigettare le richieste istruttorie formulate dal Sig. in quanto inammissibili Controparte_1
per tutte le ragioni illustrate nella terza memoria istruttoria depositata dalla
[...]
; Parte_1
2. dichiarare inammissibile la produzione del documento depositato dal Sig. Controparte_1 nel corso dell'udienza del 2.12.2021, per le ragioni già illustrate nel corso di tale udienza e riassunte nel relativo verbale nonché per le ulteriori ragioni illustrate negli scritti difensivi finali del giudizio di primo grado;
3. ove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di disporre CTU, la Parte_1
insiste nella richiesta di CTU e si permette di sottoporre il seguente possibile
[...]
quesito (o altro che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà formulare):
“Accerti e dica il CTU se - considerata la partecipazione detenuta dalla in Controparte_2
Banca Carige S.p.A. al 29 aprile 2013 e a quella detenuta successivamente all'aumento di capitale di giugno 2014, e assumendo i termini e le condizioni del predetto aumento di capitale - sia almeno pari a Euro 20 milioni il danno subito dalla anche quale maggior esborso- Controparte_2
minor incasso netto da essa conseguito, a causa della ritardata esecuzione dell'aumento di capitale nel giugno 2014 anziché ad aprile 2013”;
4. ove occorrer possa, dichiarare ammissibili le produzioni effettuate dalla
[...]
nel corso dell'udienza del 2.12.2021 - i.e. il Parere del Dott. Parte_1 [...]
in data 29.11.2021 (ns. prod. 56) e la Nota del Prof. e del Dott. Per_1 Persona_2 [...]
in data 1.12.2021 (ns. prod. 57) - per tutte le ragioni già illustrate nel corso di tale udienza Per_3
2 e per le ulteriori ragioni illustrate negli scritti difensivi finali, eventualmente previa, per mero tuziorismo difensivo e nel non creduto caso in cui ciò sia ritenuto necessario, rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c..
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, articolare istanze istruttorie e di consulenza tecnica, nonché di modificare e/o integrare le conclusioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio nonché per il procedimento cautelare”.
PARTE APPELLATA
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348-bis, in subordine rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese, con distrazione delle medesime ex art. 93 cpc.”.
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1
impugnava la sentenza definitiva n. 130/2023 del Tribunale di Genova con cui è stata
[...]
dichiarata “inammissibile” la domanda di parte attrice in primo grado e condannata la stessa al pagamento delle spese di lite.
Parte attrice in primo grado, attuale parte appellante, in primo grado aveva dedetto:
- che ra stato amministratore di Banca Carige e con il suo comportamento Controparte_1
aveva danneggiato con le Parte_1
seguenti condotte:
a) aver ritardato la svalutazione dei crediti di Banca Carige per 1.1 miliardi di euro;
b) aver ritardato la comunicazione al mercato degli accertamenti operati dalla Banca di IT (cfr. pagg.
6-8 atto di citazione in primo grado;
Parte_1
c) avere ritardato la svalutazione degli avviamenti di Banca Carige per € 1,67 miliardi, come accertato dalla CONSOB, e la svalutazione degli avviamenti che doveva essere operata nel bilancio di fine anno 2012 (cap. III, p.
8-9 dell'atto di citazione);
- che in tale situazione, il c.d.a della avrebbe dovuto provvedere alla ricapitalizzazione, Parte_1
poiché la stessa deteneva quasi la metà del capitale di Banca Carige.
Il danno sarebbe conseguito al grave ritardo con cui tale aumento di capitale è avvenuto determinato dalla condotta del che aveva nascosto la reale gravità della situazione patrimoniale di CP_1
Banca Carige.
Si costituiva eccependo la prescrizione dell'illecito extracontrattuale Controparte_1
che gli veniva contestato, affermando che le svalutazioni erano state così effettuate per adeguarsi
3 alla disciplina europea (Direttiva 2013/36/UE o “Basilea III”), nonché l'inammissibilità della domanda formulata nelle conclusioni definitive.
Nel corso del giudizio era concesso e poi revocato un sequestro conservativo;
era esperita istruttoria testimoniale.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda ritenendo che la parte attrice avesse mutato la causa petendi prospettata con l'atto di citazione rispetto al danno richiesto con la seconda memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c. ove aveva dedotto quale causa dello stesso “ il disinvestimento non informato”.
impugnava predetta sentenza . Parte_1
Si costituiva in appello la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto;
proponeva l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., sulla quale questa Corte provvedeva con ordinanza del 23/6/2023.
All'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Entrambe le parti depositavano note conclusive tempestivamente.
1. sui motivi di appello principale
1.1.sulla domanda proposta dalla parte attrice
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda in ragione della modifica dell'allegazione della causa petendi rispetto a quella dedotta con l'atto di citazione, come esposto nelle pagine da 42 a 44 del provvedimento impugnato.
Parte appellante deduce di non aver operato alcuna mutatio libelli nella proposizione delle domande in primo grado, allegando che la domanda aveva ad oggetto una “condanna generica” fondata su una stima preliminare che avrebbe dovuto essere definita in corso di giudizio.
L'appellante deduce che “ Nell'atto di citazione, la ha chiesto testualmente il Parte_1 risarcimento del danno “da maggior valore (perso) dell'investimento azionario” (v. punto 32), in modo molto ampio (come riconosciuto dalla stessa Sentenza).
Al riguardo, la ha allegato che: “[l]'esponente al tempo in cui Banca Parte_1 Parte_1
Carige avrebbe dovuto operare le svalutazioni di crediti e avviamenti, e avrebbe dovuto operare la correlativa ricapitalizzazione patrimoniale (e, cioè nei primi mesi del 2013 e, per usare un termine convenzionale, alla data in cui l'assemblea ha approvato la delega al C.d.A. all'aumento del capitale - 29.4.2013), deteneva una partecipazione nella Banca pari al 47,10% e, cioè, n.
1.025.544.791 azioni, di valore pari circa ad Euro 424.600.000,00.
In ordine alla ricapitalizzazione patrimoniale, la tuttavia, si trovava in una situazione Parte_1 finanziaria che non le avrebbe consentito di seguire l'aumento di capitale (tanto più se dell'ammontare di Euro 800.000.000) per la quota della propria partecipazione. Con la
4 conseguenza che la non potendo sottoscrivere le nuove azioni emesse, avrebbe Parte_1 necessariamente subìto una “diluizione” della propria partecipazione sociale in Banca Carige”.
La ha, altresì, precisato che “il valore della partecipazione sociale in Banca Carige Parte_1 post aumento non sarebbe stato il medesimo se l'aumento di capitale - invece che essere eseguito nel 2014 (come infatti avvenuto) - fosse stato anticipato al momento in cui avrebbero dovuto emergere le reali perdite (prima metà 2013). Invero, assumendo che nella prima metà del 2013
l'assemblea della Banca - ove avesse avuto conoscenza piena dell'ammontare delle perdite subite
e del minor valore degli avviamenti e quindi delle effettive esigenze di ricapitalizzazione - avrebbe dato corso ad un aumento di capitale di ammontare (Euro 800.000.000) pari a quello eseguito nel
2014 e assumendo che il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni sarebbe stato fissato applicando il medesimo “sconto” sul TERP poi applicato nel 2014, il maggior valore di borsa delle azioni
Carige nel 2013 rispetto al 2014 avrebbe causato una minore diluizione nella percentuale di partecipazione al capitale sociale ed un maggior valore dell'investimento azionario, all'esito della ricapitalizzazione, nell'anno 2013 rispetto a quello nel 2014” (v. punto 30, atto di citazione in primo grado).
Sulla base di tali allegazioni, la ha poi esemplificato la propria domanda, assumendo Parte_1
che, se fosse rimasta inerte, nel 2013 avrebbe subito una minore diluizione di circa il 3% rispetto al 2014.
Sempre in atto di citazione, la ha stimato il danno in circa Euro 79,96 milioni, Parte_1
riservandosi la produzione delle memorie tecniche, la cui produzione è stata effettuata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c..
La ha, quindi, concluso chiedendo “che codesto Ill.mo Tribunale condanni l'ex Parte_1
Presidente del C.d.A. e del Comitato Esecutivo Giovanni al risarcimento del danno, come CP_1
sopra quantificato, o quantificato nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto da codesto Tribunale anche in via equitativa” (v. punto 33). ” (
Atto di appello pag. 18 e seg.).
L'appellante allega che “ l'importo del danno stimato nell'atto di citazione (Euro 79,96 milioni) è stato calcolato considerando:
1. l'effetto economico della diluizione menzionata al punto 30 dell'atto di citazione, pari a Euro
46,55 milioni - ossia pari alla differenza tra a) l'importo che la avrebbe incassato Parte_1
mantenendo una quota target del 19,18% e vendendo sul mercato i diritti di opzione e (b) quello che avrebbe incassato un anno prima (nel 2013);
5 2. il (successivo e distinto) minor valore della partecipazione residua detenuta dalla (ossia, Parte_1 il 19,18%) registrato tra aprile 2013 e giugno 2014 (anch'esso menzionato al punto 30 dell'atto di citazione), pari a Euro 33,41 milioni.
Ciò premesso deve rilevarsi l'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno conseguente alle condotte asseritamente poste in essere dal senza le quali la avrebbe CP_1 Parte_1
mantenuto una maggiore partecipazione azionaria in seno alla Banca.
Infatti in sostanza la domanda della parte attrice in primo grado, a prescindere dai termini dalla stessa usati (quale diluzione o investimento disinformato), ha ad oggetto la perdita di valore della quota ( rectius numero di azioni) dalla stessa detenuta nella banca.
Nella prima memoria istruttoria, la ha ribadito la domanda formulata in atto di Parte_1 citazione: “il danno di cui la in questa sede chiede il risarcimento è rappresentato dal Parte_1 minor valore dell'investimento della a causa del ritardo con cui sono state apportate Parte_1
le svalutazioni di crediti e avviamenti, e si è proceduto a ripatrimonializzare la Banca. Si tratta di danno indicato in citazione in circa Euro 79,9 milioni (o nella maggiore o minore somma)” (v. punto
20).
Nella seconda memoria istruttoria, la ha allegato la perizia tesa a comprovare e Parte_1
quantificare il dedotto danno.
Al punto nr. 30 dell'atto di citazione in primo grado la parte attrice aveva già allegato che la non aveva le risorse per sottoscrivere interamente l'aumento di capitale per Euro 800 Parte_1
milioni: “non potendo la (stante la presenza di vincoli finanziari e regolamentari) Parte_1 aderire all'UC se non parzialmente (in concreto, per il 19,18%), ecco allora che il prezzo di emissione delle azioni e il numero di azioni da sottoscrivere per raggiungere tale quota assumono rilevanza decisiva: come facilmente intuibile, infatti, più alto è il prezzo di sottoscrizione delle azioni, meno azioni devono essere emesse per 'raggiungere' l'ammontare di Euro 800 mln e, dunque, in base alle azioni già in circolazione, minore risulta la diluizione dei soci originari (tra cui in primis la . Nella prospettiva del socio di cui si discute ( , il maggior Parte_1 Parte_1
prezzo di Borsa del titolo (a metà 2013 rispetto al 2014) si traduce pertanto: (a) nel minor esborso necessario per sottoscrivere l'UC (a parità di 'quota target' da raggiungere); ovvero, (b) nella necessità di vendere meno azioni sul mercato per finanziare l'operazione e, dunque, poter mantenere una quota di partecipazione più alta”.
Pertanto sussiste un'unica domanda che ha ad oggetto l'accertamento della perdita di valore dell'investimento azionario di , a causa dei minori incassi nel 2014 rispetto al 2013, Parte_1
già dedotta nell'atto di citazione.
6 La Sentenza impugnata dà atto che la ha agito in giudizio lamentando un danno Parte_1
ingiusto a sé direttamente occorso in ragione:
- della ritardata svalutazione di crediti della Banca per Euro 1,1 miliardi;
- della ritardata svalutazione degli avviamenti della Banca per Euro 1,67 miliardi;
- della condotta omissiva del che ha celato agli azionisti le effettive condizioni CP_1
societarie determinando il ritardo nell'attuazione della dovuta ricapitalizzazione della Banca
(v. pp.
4-6 Sentenza).
Questi sono gli elementi costitutivi della domanda formulata nell'atto di citazione:
- la causa petendi sono le condotte poste in essere dal Sig. e che hanno causato il ritardato CP_1 dell'aumento di capitale;
- il petitum è la condanna in forma generica, soggetta a successiva determinazione, come esplicitamente richiesto.
Peraltro secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “ La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. ( Cass. Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018).
L'azione della è proposta ex art. 2395 c.c.. non sussiste impugnazione sulla Parte_1
qualificazione della domanda, che quindi è passata in giudicato.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte “La responsabilità prevista dall'art. 2395 cod. civ., per la cui ricorrenza non rileva che il danno sia stato arrecato al socio o al terzo dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ha natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2043 cod. civ.” (
Sez. 1, Sentenza n. 8359 del 03/04/2007 ).
In tal caso “A fronte di una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non integra "mutatio libelli" la successiva mera specificazione del fatto dannoso” ( Cass. , Sentenza n. 6387 del
03/03/2023).
Concludendo la domanda risulta ammissibile.
1.2 sulla domanda della parte attrice in primo grado
“Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha
7 formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata. (Cass. Sez. 5, 18/12/2019).
Nel caso in esame ha riproposto la domanda ex art. 2395 c.c. ritenendo sussistente un Parte_1
danno diretto nei suoi confronti, quale socio di Carige,costituito da :
1. “il ritardo nell'esecuzione dell'aumento di capitale si è riflesso sul numero di azioni che la Banca ha dovuto emettere al servizio dell'aumento e sul valore dei diritti di opzione, il significativo aumento del numero di azioni emesse nel 2014 ( rispetto al numero di azioni che sarebbero state emesse ove l'aumento di capitale di8 00 milioni fosse stato eseguito al tempo in cui l'Assemblea dei soci delegò il Consiglio ad eseguirlo- ossia nell'aprile 2013) e la riduzione del valore dei diritti di opzione correlata alla riduzione del prezzo delle azioni intervenuta nel corso del periodo del differimento sono la causa di detta perdita di euro 46,55 mln subiti dalla Parte_1
Tale perdita si sostanzia nella differenza negativa tra i flussi di cassa che sarebbero affluiti alla nello scenario attuale e i flussi di cassa che la avrebbe potuto Parte_1 Parte_1
ragionevolmente attendersi nello scenario controfattuale, ove cioè l'aumento di capitale fosse stato eseguito nell'aprile 2013, quando l'Assemblea dei soci delegò il Consiglio a procedervi.
2.La seconda componente, pari a 33 milioni, si riferisce al depauperamento del valore della partecipazione detenuta dalla nel capitale della banca tra la Aprile 2013 e l'aprile 2014. Parte_1
( medesima relazione danno allegata alla seconda memoria ex art. 183 nr. 6 c.p.c.).
La parte convenuta ha eccepito “il carattere indiretto del presunto danno” ( comparsa di costituzione in pag. 35, riproposizione delle difese nel merito pag. 18 medesimo atto) che determinerebbe il rigetto dell'azione ex art. 2395 c.c..
La difesa è fondata e deve essere accolta.
Secondo il disposto dell'art. 2395 c.c. la lesione lamentata dal socio deve incidere immediatamente sui suoi diritti e non sui suoi diritti facenti parte del patrimonio sociale.
Pertanto il socio di una società di capitali non ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita della redditività e del valore della partecipazione, in quanto mera conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato dagli amministratori alla società.
“L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poichè gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota
8 di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore” (Cass. Ordinanza n.
11223 del 28/04/2021).
Infatti “ la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori” ( sent. cit. in motivazione).
“Occorre quindi conformarsi al principio generale secondo cui l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore ( Cass.n. 4548 del 22/03/2012).
Tale principio discende dalla natura delle società di capitali fornite di personalità giuridica, ed essendo a questa coessenziale una perfetta autonomia patrimoniale, ciò comporta la netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, così da essere i rispettivi patrimoni direttamente insensibili alle rispettive vicende. Coerentemente, alla normale limitazione del rischio economico per il socio all'ammontare del conferimento, corrisponde, nella normativa delle società di capitali, l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta dai propri organi rappresentativi, con le relative conseguenze patrimoniali passive. Ma la logica di tale sistema, altrettanto coerentemente, impone di ritenere, sul versante della titolarità dei diritti, che la società è l'unica titolare dei diritti, reali come di credito, ad essa spettanti, nascano questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173 cod. civ., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere comportanti qualsiasi tipo di danno, compiuti nei suoi confronti. Con la conseguente esclusiva legittimazione della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia prodotto effetti negativi sullo svolgimento dell'attività dell'ente e sul suo patrimonio. Una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche come possibile diminuzione del valore della sua quota e
9 compromissione della redditività. Ma tale effetto costituisce un mero riflesso del danno subito dalla società, non configurandosi come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, bensì come conseguenza di fatto, non rilevante sul piano giuridico. Il risarcimento ottenuto dalla società, infatti, elimina automaticamente ogni danno per il socio. Il che pone in evidenza che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi di questa, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto”(Cass.S.U.nr.27346/2009).
“La partecipazione sociale - che attribuisce al socio tale complessa posizione contrattuale - nelle società di capitali si caratterizza, a sua volta, per un'autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale inesigibile, ma del tutto eventuale - che le consente di essere negoziata autonomamente da questo. Ma proprio tale autonoma negoziabilità, che acquista particolare evidenza e rilievo nel caso di società per azioni, nelle quali l'azione è l'unità base di misura della partecipazione ed è suscettibile di circolazione come titolo di credito, dimostra come essa sia un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto, inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende che riguardino quest'ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti e riflessi.
Del resto, come insegna la disciplina economica, il valore di mercato dell'azione, soprattutto nelle società quotate, non è dato solo dalla frazione di valore del patrimonio sociale che rappresenta, ma è influenzato da molteplici fattori ulteriori, che rendono limitatamente correlabili i due valori, cosicché non ad ogni diminuzione patrimoniale della società corrisponde una corrispondente diminuzione di valore delle azioni e, viceversa, non ad ogni incremento di detto patrimonio corrisponde un corrispondente aumento del valore di mercato delle azioni.
Infine, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti derivantigli dalla partecipazione sociale, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno.
4.5. A conferma dell'orientamento accolto, appare significativa la distinzione - perdurante anche nel nuovo diritto societario (artt. 2393 e 2393 bis) - fra azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori della società che, violando i loro obblighi, abbiano arrecato danni al patrimonio sociale, ed azione individuale del socio ex art. 2395 cod. civ., la quale compete unicamente per i danni che si producano direttamente nella sfera patrimoniale del socio in conseguenza del fatto degli amministratori (da ultimo Cass. 5 agosto 2008, n. 21130; 3 aprile 2007, n. 8359)( Cass. S.u. cit. in motivazione).
In conclusione, in applicazione dei principi di diritto esposti, la domanda della parte attrice in primo grado che lamenta un danno costituito dalla diminuzione della sua partecipazione al capitale sociale
10 di Carige in misura pari al 10,8-13,44% rispetto alla precedente quota del 47,10% ( pag. 13 dell'atto di citazione in primo grado), deve essere respinta.
L'appello non muta la conclusione della lite che vede soccombente Parte_1
rispetto alla domanda formulata in primo grado, con conseguente conferma della sentenza di primo grado per quanto attiene alla decisione sulle spese ( Cass.sent. n. 23985/2019).
1. sulle spese di giudizio
Le spese della presente fase di giudizio seguono il principio della soccombenza, atteso l'esito finale della lite, e sono poste a carico della Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al Parte_1
d.m. 55/2014 nei valori medi e precisamente: valore inferiore ad € 32 milioni.
Fase di studio della controversia € 21.186,00
Fase introduttiva del giudizio € 12.319,00
Fase di trattazione € 28.380,00
Fase decisionale € 35.225,00
Compenso tabellare € 97.110,00
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando e in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) respinge la domanda della parte attrice in primo grado;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) dichiara tenuta e condanna Parte_1
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, e per essa al difensore che si dichiara antistatario, che liquida in € 97.110,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 12/02/2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
11