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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/02/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 247 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 247/2017 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] ivi Parte_1 residente in C/da Contura n. 104 C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Fontanelle n.1 98066 PATTI ITALIA presso lo studio dell'avv. SCIAMMETTA MARIA CATENA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nato a [...], l'[...] c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO G. C.F._2
CESARIO, MESSINA, presso lo studio dell'avv. SPICCIA ANTONIO FILIPPO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: proprietà
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il figlio, , premettendo di essere Controparte_1 proprietario di un fondo sito in Sant'Angelo di Brolo località San Silvestro
(in catasto foglio 22 partita 8965, particelle 252,1133, 1135, 1136) e di avere successivamente donato al convenuto uno spezzone di detto
1 terreno insieme al fabbricato rurale ivi esistente (in catasto foglio 22, partita 8965, particelle 252 e 1135); che era insorta una situazione di incertezza sull'estensione e confinazione di detti fondi;
che vanamente era stata esperita la procedura di mediazione al fine di risolvere la controversia;
tanto premesso chiedeva al Tribunale di : “1) Accertare gli effettivi confini tra il terreno di proprietà di parte attrice e quello di parte convenuta così come identificati in parte motiva;
2) Conseguentemente apporre i relativi termini;
3) Condannare parte convenuta al pagamento di spese e compensi del giudizio;
..”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 attenzionando i difficili rapporti con il genitore, che avevano reso infruttuosi i tentativi di definire stragiudizialmente la vicenda, e chiedendo anch'esso di accertare gli effettivi confini tra i fondi oggetto del contendere. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammessa ed espletata la CTU, precisate le conclusioni, il giudizio era introitato in decisione ex art. 190
c.p.c. in data 11.10.2023
Tanto premesso, alla luce delle risultanze di causa, le domande attoree di accertamento dei confini -alla quale ha aderito anche il convenuto- nonchè di apposizione dei termini vanno accolte per quanto di ragione.
Invero, ai sensi dell'art. 950 c.c. “Quando il confine tra i due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.”
L'azione de qua -a tutela della proprietà ed avente natura reale e petitoria- mira, dunque, a far cessare una situazione d'incertezza
(oggettiva o soggettiva) in ordine alla determinazione dei confini tra due fondi che va accertata giudizialmente.
2 Detta azione è imprescrittibile e può essere proposta dal proprietario, dal titolare di diritto d'uso e di usufrutto, al condomino, al superficiario e all'enfiteuta contro il possessore del fondo limitrofo.
L'azione di apposizione dei termini è, invece, prevista dall'art. 951 c.c. il quale prevede che “Se i termini tra i fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni”.
Siffatta azione, contrariamente a quella di regolamento dei confini, ha natura personale e presuppone l'assenza d'incertezza in merito ai confini ma che gli stessi siano irriconoscibili o mancanti. Le spese per l'apposizione vanno poste a carico di entrambi i confinanti salvo vi sia stata contestazione in merito all'esatta collocazione del confine e, in tal caso, la parte soccombente nel giudizio di regolamento dei confini dovrà farsi carico per intero dei costi dell'apposizione dei termini.
Legittimato attivo è il proprietario o il titolare di diritti reali sul fondo, mentre legittimato passivo è il possessore del fondo limitrofo. Anche quest'azione è imprescrittibile.
Ebbene, nella presente fattispecie -che va inquadrata nelle norme sopra prese in esame- va recepita, ai fini della decisione, la CTU risultando quest'ultima conforme al mandato ricevuto, esaustiva e pienamente responsiva dei quesiti posti.
Il Consulente incaricato -ing. , avvalendosi Parte_2 dell'ausiliario topografo geom. dopo aver preso visione Persona_1 dei luoghi ed effettuato i rilievi topografici nonché esaminato la documentazione tecnica, ha concluso nel suo elaborato come di seguito: “Nell'atto di donazione del 02/09/1992 che il padre Parte_1
fa al figlio , vengono donate le particelle
[...] Controparte_1
n°252 e n°1135 (poi, a seguito di variazione catastale, soppressa e annessa alla particella n°252, che ad oggi si trova al catasto urbano con due subb. 1-2, in cui il sub.1 è accatastato in categoria A2 abitazione di tipo civile, piani T-1, il sub. 2 F3 in corso di costruzione), in detto atto si
3 specifica il diritto di attingere acqua per uso domestico dalla sorgiva esistente presente al confine con il terreno donato e di utilizzare per due giorni a settimana l'acqua proveniente dalla sorgiva che si Pt_3 raccoglie in una vasca ubicata nello stesso terreno donato. Nessun altro diritto viene ceduto nell'atto di donazione. Nella particella n°252 vi è una abitazione con relativa corte. La particella n°252 rileva lo stato di fondo con interclusione assoluta, il cui passaggio carrabile avviene tramite la strada che insiste in parte sulla particella n°1572 di proprietà della parte attrice.
Il CTU ha assolto all'incarico affidatogli, provvedendo alla materializzazione dei punti di confine come da Allegato 3: punto A e
Punto B.
Le spese processuali, ivi comprese quelle di ctu, vengono compensate, stante l'adesione del convenuto alle domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 247/2017 R.G. promossa da contro , disattesa e respinta ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che i confini tra il fondo di parte attrice e quello di parte convenuta coincidono con quelli accertati e materializzati dal CTU
e riportati nell'allegato 3 della relazione di consulenza tecnica depositata il 23.7.2022
3. compensa le spese di lite.
Patti, 9.2.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 247/2017 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] ivi Parte_1 residente in C/da Contura n. 104 C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Fontanelle n.1 98066 PATTI ITALIA presso lo studio dell'avv. SCIAMMETTA MARIA CATENA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nato a [...], l'[...] c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO G. C.F._2
CESARIO, MESSINA, presso lo studio dell'avv. SPICCIA ANTONIO FILIPPO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: proprietà
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il figlio, , premettendo di essere Controparte_1 proprietario di un fondo sito in Sant'Angelo di Brolo località San Silvestro
(in catasto foglio 22 partita 8965, particelle 252,1133, 1135, 1136) e di avere successivamente donato al convenuto uno spezzone di detto
1 terreno insieme al fabbricato rurale ivi esistente (in catasto foglio 22, partita 8965, particelle 252 e 1135); che era insorta una situazione di incertezza sull'estensione e confinazione di detti fondi;
che vanamente era stata esperita la procedura di mediazione al fine di risolvere la controversia;
tanto premesso chiedeva al Tribunale di : “1) Accertare gli effettivi confini tra il terreno di proprietà di parte attrice e quello di parte convenuta così come identificati in parte motiva;
2) Conseguentemente apporre i relativi termini;
3) Condannare parte convenuta al pagamento di spese e compensi del giudizio;
..”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 attenzionando i difficili rapporti con il genitore, che avevano reso infruttuosi i tentativi di definire stragiudizialmente la vicenda, e chiedendo anch'esso di accertare gli effettivi confini tra i fondi oggetto del contendere. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammessa ed espletata la CTU, precisate le conclusioni, il giudizio era introitato in decisione ex art. 190
c.p.c. in data 11.10.2023
Tanto premesso, alla luce delle risultanze di causa, le domande attoree di accertamento dei confini -alla quale ha aderito anche il convenuto- nonchè di apposizione dei termini vanno accolte per quanto di ragione.
Invero, ai sensi dell'art. 950 c.c. “Quando il confine tra i due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.”
L'azione de qua -a tutela della proprietà ed avente natura reale e petitoria- mira, dunque, a far cessare una situazione d'incertezza
(oggettiva o soggettiva) in ordine alla determinazione dei confini tra due fondi che va accertata giudizialmente.
2 Detta azione è imprescrittibile e può essere proposta dal proprietario, dal titolare di diritto d'uso e di usufrutto, al condomino, al superficiario e all'enfiteuta contro il possessore del fondo limitrofo.
L'azione di apposizione dei termini è, invece, prevista dall'art. 951 c.c. il quale prevede che “Se i termini tra i fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni”.
Siffatta azione, contrariamente a quella di regolamento dei confini, ha natura personale e presuppone l'assenza d'incertezza in merito ai confini ma che gli stessi siano irriconoscibili o mancanti. Le spese per l'apposizione vanno poste a carico di entrambi i confinanti salvo vi sia stata contestazione in merito all'esatta collocazione del confine e, in tal caso, la parte soccombente nel giudizio di regolamento dei confini dovrà farsi carico per intero dei costi dell'apposizione dei termini.
Legittimato attivo è il proprietario o il titolare di diritti reali sul fondo, mentre legittimato passivo è il possessore del fondo limitrofo. Anche quest'azione è imprescrittibile.
Ebbene, nella presente fattispecie -che va inquadrata nelle norme sopra prese in esame- va recepita, ai fini della decisione, la CTU risultando quest'ultima conforme al mandato ricevuto, esaustiva e pienamente responsiva dei quesiti posti.
Il Consulente incaricato -ing. , avvalendosi Parte_2 dell'ausiliario topografo geom. dopo aver preso visione Persona_1 dei luoghi ed effettuato i rilievi topografici nonché esaminato la documentazione tecnica, ha concluso nel suo elaborato come di seguito: “Nell'atto di donazione del 02/09/1992 che il padre Parte_1
fa al figlio , vengono donate le particelle
[...] Controparte_1
n°252 e n°1135 (poi, a seguito di variazione catastale, soppressa e annessa alla particella n°252, che ad oggi si trova al catasto urbano con due subb. 1-2, in cui il sub.1 è accatastato in categoria A2 abitazione di tipo civile, piani T-1, il sub. 2 F3 in corso di costruzione), in detto atto si
3 specifica il diritto di attingere acqua per uso domestico dalla sorgiva esistente presente al confine con il terreno donato e di utilizzare per due giorni a settimana l'acqua proveniente dalla sorgiva che si Pt_3 raccoglie in una vasca ubicata nello stesso terreno donato. Nessun altro diritto viene ceduto nell'atto di donazione. Nella particella n°252 vi è una abitazione con relativa corte. La particella n°252 rileva lo stato di fondo con interclusione assoluta, il cui passaggio carrabile avviene tramite la strada che insiste in parte sulla particella n°1572 di proprietà della parte attrice.
Il CTU ha assolto all'incarico affidatogli, provvedendo alla materializzazione dei punti di confine come da Allegato 3: punto A e
Punto B.
Le spese processuali, ivi comprese quelle di ctu, vengono compensate, stante l'adesione del convenuto alle domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 247/2017 R.G. promossa da contro , disattesa e respinta ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che i confini tra il fondo di parte attrice e quello di parte convenuta coincidono con quelli accertati e materializzati dal CTU
e riportati nell'allegato 3 della relazione di consulenza tecnica depositata il 23.7.2022
3. compensa le spese di lite.
Patti, 9.2.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
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