Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281sexies c.p.c., nella causa civile di I grado n. R.G. 40067/2023 promossa da
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia De Parte_1 P.IVA_1
Alteriis, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n. 139, presso lo studio del difensore OPPONENTE contro
(P.I. ), con il patrocinio degli avv.ti Antonio d' Controparte_1 P.IVA_2
Addio e Barbara Chiesa, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Venezia n. 40, presso lo studio dei difensori OPPOSTA
La causa è stata trattenuta in decisione, a mente dell'art 281sexies.3 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 previa precisazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia l'On.le Giudice adito, in ragione delle motivazioni, eccezioni e ragioni di cui sopra, così provvedere:
pagina 1 di 7
1. Preliminarmente rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, ove mai dovesse essere formulata, per le motivazioni indicate nel suddetto atto;
2. Nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per CP_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14590/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Milano nel procedimento afferente al n. R.G. 31862/2023 e per l'effetto ritenere non dovute le somme evocate dalla odierna opposta e/o dovute in misura ridotta per i motivi di cui al presente atto di opposizione;
3. Con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario”
Per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: In via preliminare:
Anche in forza della decadenza in cui è incorsa ed in ogni Parte_1 caso per le causali esposte in atti, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo R.G. 31862 / 2023 n. 14590 / 2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 15 settembre 2023, per la somma di Euro 60.000,00, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. ii., dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo oltre a compensi, esborsi, rimborso forfetario, oltre a I.V.A. e C.P.A. e oltre alle successive occorrende;
Nel merito:
Anche in forza della decadenza in cui è incorsa accertare e Parte_1 dichiarare, per tutte le argomentazioni esposte in atti e sulla scorta della documentazione prodotta, l'infondatezza e l'erroneità in fatto e in diritto di tutte le eccezioni e deduzioni svolte da nell'atto introduttivo del presente Parte_1 giudizio di opposizione, e la mancanza di ogni supporto probatorio delle attoree tesi in relazione alla pretesa creditoria avanzata da nel capo all'attrice in Controparte_1 opposizione;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo R.G. 31862/2023 n. 14590/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 15 settembre 2023 condannando Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo di euro 60.000,00, oltre
[...] Controparte_1 agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. ii., dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo, oltre a compensi, esborsi, rimborso forfetario, oltre a I.V.A. e C.P.A. e oltre alle successive occorrende, come in decreto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto, accertata la decadenza in cui è incorso così come altresì accertato il puntuale Parte_1 adempimento di in relazione alle obbligazioni di cui al contratto del Controparte_1
pagina 2 di 7 9 agosto 2022, e l'infondatezza dei motivi di opposizione, per l'effetto condannare al versamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
60.000,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231 / 2002 e ss.mm.ii., ovvero alla differente somma che risulterà di giustizia.
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo a Parte_1
e, per l'effetto condannare, anche ricorrendo al criterio di liquidazione equitativa, la
[...] controparte al risarcimento dei danni in favore di eventualmente Controparte_1 ricorrendo al criterio ed in ossequio al disposto di cui all'art. 96, n. 3, c.p.c. con eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 96, n. 4, c.p.c.; In ogni caso:
con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario ai sensi della vigente Tariffa Professionale Forense, della presente fase di merito con conferma del dovuto per la fase monitoria”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio proponendo Parte_1 Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 14590/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 15.9.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 60.000,00, oltre interessi e spese del procedimento, pari all'importo della terza, quarta e quinta rata del corrispettivo minimo garantito pattuito nel contratto stipulato tra le parti il 9.8.2022 per servizi di produzione del programma audio-visivo “Playerwin Live” (stagione 2022- 2023). ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_1 esperimento, da parte della convenuta opposta, della mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 (eccezione non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni) e, nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e di dichiarare non dovute o dovute in misura ridotta le somme rivendicate. L'opponente ha allegato, infatti, che: - le parti proprietaria del Parte_1 format audiovisivo “Playerwin Live” e società di produzione e Controparte_1 distribuzione di programmi) in data 9.8.2022, hanno sottoscritto un contratto per la produzione, la promozione e la commercializzazione del programma “Playerwin Live” per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, per un totale minimo garantito a stagione di euro 100.000,00 da corrispondere, quanto alla prima stagione, in 5 rate con scadenze il 15.11.2022, il 15.1.2023, il 15.3.2023, il 15.5.2023 e il 15.7.2023; si è impegnata ad CP_1 eseguire, inter alia, anche alcuni servizi di grafica, tra cui lo sviluppo di un pacchetto “on screen” della trasmissione (sigle, tappi, sottopancia e grafiche di messe in onda), l'aggiornamento per ogni puntata dei dati delle grafiche, nonché lo sviluppo della veste pagina 3 di 7 grafica per il corrispondente canale Twitch;
- non ha prestato nessuno di questi CP_1 servizi, obbligandola a provvedere in modo autonomo, per ciascuna puntata, attraverso una risorsa interna, individuata in;
l' opposta si è resa inadempiente Persona_1 anche in relazione al servizio di fornitura delle immagini d'archivio, di cui all'art. 3 del contratto, riducendo in tal modo la possibilità di commercializzare gli spazi pubblicitari e di promuovere il programma;
i citati inadempimenti e i numerosi disservizi registrati in pendenza di rapporto sono stati segnalati da nei termini e modi Parte_1 previsti dal contratto, tanto che l'opposta si era impegnata a riconoscere una riduzione del prezzo dei servizi concordati, ma poi ha agito in sede monitoria. si è costituita chiedendo il rigetto dell'eccezione di improcedibilità Controparte_1 della domanda, dovendosi la procedura ex art 5 d.lgs. 28/2010 essere esperita (ove anche si vertesse in materia sottoposta mediazione obbligatoria) nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione svolta da Parte_1 perché infondata allegando di aver integralmente adempiuto alle obbligazioni previste nel contratto e di non aver, infatti, mai ricevuto segnalazioni e/o contestazioni da parte dell'opponente; a questo riguardo, l'opposta ha richiamato, in particolare, l'art.
1.4 del contratto (doc. 4 mon. e doc. 1 opp.ta), a mente del quale i servizi di produzione relativi al programma “Playerwin Live” dovevano intendersi definitivamente approvati in assenza di tempestiva contestazione (entro le 72 ore dalla data prevista per la fornitura). Ha concluso per la conferma del titolo o comunque la condanna di al Parte_1 pagamento della somma ingiunta. ha depositato le memorie ex art. 171ter, nn. 2 e 3 c.p.c.; Parte_1 CP_1 ha depositato le memorie ex art. 171ter, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., dando atto
[...] dell'esperimento del procedimento di mediazione volontaria (docc. nn. 10,11,11bis,12 opp.ta). Con ordinanza resa il 29.10.2024, e per le ragioni ivi espresse e qui richiamate e ribadite, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171ter n. 2 c.p.c.; quindi, considerato che, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa sarebbe entrata nella fase decisionale, a mente dell'art 648 c.p.c., non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. Ciò premesso, l'opposizione proposta da è infondata e va respinta e, Parte_1 per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 15.9.2023 deve essere confermato. Invero, ha azionato in sede monitoria 3 fatture, la n. S01 – 23 – Controparte_1
0000475, la n. S01 – 23 – 0001712 e la n. S01 – 23 – 0001950, con scadenza, rispettivamente, il 15.3.2023, il 15.5.2023 e il 15.7.2023 (docc 1,2,3 monitorio – 1 opposta). pagina 4 di 7 Tali fatture, come anche le due precedenti (n. S01 – 22– 0004015 e n. S01 – 22– 0004016), sono state emesse dall'opposta per il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del contratto stipulato tra le parti il 9.8.2022, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di produzione del programma “Playerwin Live”, in relazione alla stagione sportiva 2022-2023 (doc. 4 monitorio-1 opposta). E' documentale che le prime due fatture, la n. S01 – 22– 0004015 e la n. S01 – 22– 0004016, siano state regolarmente saldate dalla lle scadenze (docc. Parte_1
5 monitorio - 1 opp.ta); quanto alle tre fatture monitoriamente azionate, è in atti il riconoscimento, proveniente dall'opponente (comunicazione e-mail del 5.6.2023 - doc. 16 opp.ta), di dover corrispondere l'importo delle “Fatture non saldate”. Pt_1
Trattasi delle fatture n. S01 – 23 – 0000475 e n. S01 – 23 – 0001712 per un totale di euro 40.000,00. Così si esprime, infatti, l'amministratore dell'opponente in risposta ad altra e-mail, con oggetto “Fatture Tudisco non saldate”, rivolgendosi ai referenti della CP_1
: “[…] il saldo delle fatture a cui fai riferimento non sono in discussione in alcun modo. Sappiamo
[...] perfettamente che è un costo a cui non intendiamo assolutamente sottrarci […]”. Inutilmente nella memoria ex art. 171ter, n. 3 c.p.c., tenta di Parte_1 ridimensionare la portata del documento 16 avversario, sostenendo che la generica dichiarazione non è riconducibile alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e non ha valore probatorio. Le evidenze documentali conducono, però, ad un esito valutativo opposto. Che il CEO della , con la comunicazione del 5.6.2023, abbia rilasciato una Parte_1 dichiarazione ricognitiva e che questa si riferisca a due delle fatture poi azionate in sede monitoria lo si ricava dai seguenti elementi: l'oggetto della email riporta la dicitura –
“Fatture non saldate”; la comunicazione viene inviata dopo la scadenza delle Pt_1 fatture n. S01 – 23 – 0000475 e n. S01 – 23 – 0001712 (rispettivamente, il 15.3.2023 e il 15.5.2023), corrispondenti alla terza e quarta rata del corrispettivo, mentre le prime due, corrispondenti alla prima e seconda rata del corrispettivo, erano state già saldate nel febbraio e aprile 2023, per cui il riferimento della email non può che essere alle due fatture emesse e rimaste all'epoca impagate. È significativo anche che la successiva comunicazione, risalente al 27.6.2023, a firma del legale di , contenga un'intimazione di pagamento riferita alle due fatture CP_1 azionate in sede monitoria, la n. S01 – 23 – 0000475 e la n. S01 – 23 – 0001712 e che, del resto, non fornisca una spiegazione alternativa rispetto alla Parte_1 riconducibilità della dichiarazione alle citate fatture. Infine, tra gli indirizzi e-mail compaiono quelli indicati nel contratto all'art 10 per l'invio di comunicazioni operative e non contesta che l'indirizzo email del suo CEO sia Pt_1 quello da cui proviene la comunicazione.
pagina 5 di 7 Quanto alla terza fattura oggetto della pretesa monitoria, la n. S01 – 23 – 0001950, con scadenza al 15.7.2023, va premesso che l'odierna opponente fonda la sua unitaria difesa, in relazione a tutte e tre le fatture monitoriamente azionate, sull'asserito inadempimento dell'opposta all'obbligazione di realizzare i servizi di grafica e la fornitura delle immagini d'archivio. Considerato, allora, che la suddivisione del corrispettivo di € 100.000,00 in 5 tranches rappresenta (art 5.1 del contratto) una modalità, frazionata, di pagamento del minimo garantito (per cui le fatture non sono state emesse ciascuna a fronte di una fase del lavoro ma in pagamento della complessiva prestazione resa), ne consegue che, avendo regolarmente saldato le Parte_1 prime due rate e avendo riconosciuto come dovuto il saldo della terza e della quarta, non vi sono ragioni che giustifichino il suo inadempimento rispetto alla quinta e ultima fattura. Del resto, prima dell'opposizione non risultano essere mai state sollevate da contestazioni inerenti a disservizi, ritardi o irregolarità Parte_1 nell'adempimento delle prestazioni contrattualmente a carico dell'opposta (mentre l'opponente, a mente dell'art.
1.4 del contratto, era tenuta a contestare i servizi di produzione o a chiederne la modifica entro le 72 ore dalla data prevista per la fornitura, dovendosi altrimenti ritenere approvati). Infine, si aggiunga che l'opponente non si è validamente offerta di provare il suo assunto con la prova testimoniale indicata stante la formulazione generica dei capitoli articolati nella memoria integrativa ex art 171ter n 2 c.p.c. In definitiva, l'opposizione proposta da va rigettata e, Parte_1 conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 14590/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 15.9.2023 in favore di deve essere confermato e dichiarato Controparte_1 definitivamente esecutivo a mente degli artt. 653-282 c.p.c. Alla soccombenza dell'attrice consegue che la stessa debba rifondere alla parte convenuta le spese di lite liquidate ex DM 55/14 e D.M. 147/22 in dispositivo, con la riduzione in misura del 50% sia per la fase di istruttoria e/o trattazione, sia per quella decisionale, in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata. Da ultimo, non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda di condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., difettando l'allegazione e Parte_1 dimostrazione, da parte di del concreto pregiudizio patito. La Controparte_1 liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, postula infatti che la parte istante abbia quantomeno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass., Sez. 3, ord. n. 15175 del 30/05/2023; Cass. 3, sent. n. 21798 del 27/10/2015).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza, domanda respinta, rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
14590/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 15.9.2023, in favore di Controparte_1 che conferma e dichiara definitivamente esecutivo. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in euro 9.141,50 per compenso, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura del 15% CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 5.1.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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