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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 789 2025 promossa da:
Avv. Tiziano Rossoli Cod.Fisc. CodiceFiscale_1
Avv. Giorgio Alessandro Ambrosii ricorrente contro
Cod.Fisc. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'avv. Tiziano Rossoli conveniva in giudizio
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia, l'II.mo Tribunale adito, CP_1
contrariis reiectis, Accertare e dichiarare la debenza dell'importo di €.10.860,00oltre oneri di legge per l'attività prestata nel procedimento rubricato al n.1996/2016 R.G. Trib.
Civile di Ascoli Piceno e per gli effetti condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento del ridetto importo, oltre interessi ex art.1284, IV comma, c.p.c. a far data dalla domanda giudiziale.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver ricevuto incarico di rappresentare e difendere nel procedimento n.1996/2016 presso il Controparte_1
pagina 1 di 5 Tribunale Civile di Ascoli Piceno nei confronti della signora avente ad Controparte_2
oggetto divisione di fabbricato sito in S. Benedetto del Tronto.
Prosegue il ricorrente narrando che nell'ambito del predetto processo egli svolgeva le fasi processuali previste dalle tariffe legalmente adottate, compiendo la fase di studio, di costituzione in giudizio, quella istruttoria e quella decisionale. Il procedimento si definiva con sentenza n. 893/19.
Deduce ancora il ricorrente che, successivamente alla formazione del predetto titolo, si incardinava pignoramento immobiliare nei confronti del nelle more del quale CP_1
il mandato conferito veniva revocato all'avvocato ricorrente.
Conclude il ricorrente deducendo di aver chiesto il pagamento dei propri compensi, ma senza esito, rendendo così necessaria l'azione giudiziale per la soddisfazione del proprio diritto.
- Il ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace non costituendosi in CP_1
giudizio.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma.
Motivi della decisione a) Risulta documentato in atti che il ricorrente ricevette mandato dal resistente – allora minorenne con procura rilasciata dalla di lui madre quale Parte_1
esercente la patria potestà - di rappresentarlo e difenderlo presso il già menzionato processo dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno proposto dalla signora Controparte_2
nonché nel procedimento esecutivo 83/21. Ciò emerge di tutta evidenza dalla procura in pagina 2 di 5 atti (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) e dalla successiva revoca del mandato (doc. 7
fascicolo di parte ricorrente).
Parte ricorrente ha anche documentato le attività svolte per le singole fasi processuali,
ovvero la costituzione in giudizio, la presenza in udienza anche a fini istruttori, lo scambio di memorie conclusionali.
Il ricorrente ha anche documentato di aver preteso, ma senza esito, il pagamento del proprio compenso, anche attivando il procedimento di negoziazione assistita rimasto anche esso infruttuoso.
La revoca del mandato in atti attesta incontrovertibilmente che il resistente conferì
mandato al ricorrente anche per il procedimento esecutivo già sopra menzionato.
Pertanto, il ricorrente ha provato l'incarico ricevuto e l'attività compiuta nell'interesse del resistente.
D'altronde, non possono essere acquisiti ulteriori elementi al presente processo in considerazione della mancata costituzione in giudizio del resistente che, pertanto, non determina l'allegazione di fatti estintivi od impeditivi del credito. Seppur non possa essere applicato nel caso di specie l'art. 115 cpc I comma per la mancata costituzione in giudizio del resistente, la contumacia del resistente contribuisce a conferire ulteriori elementi indiziari a sostengo della domanda di parte ricorrente.
b) Sotto il profilo del quantum dovuto, soccorrono ulteriori elementi che risultano acquisiti al processo.
Il valore del giudizio di divisione patrocinato va considerato come processo di valore indeterminabile in considerazione dell'oggetto della causa (divisione), valore indeterminabile peraltro indicato dalla stessa parte avversaria nell'atto introduttivo del giudizio di divisione.
pagina 3 di 5 Per quanto attiene il giudizio esecutivo, salvo quanto si dirà appresso, sussistono elementi valutabili ai fini del valore proprio dal dispositivo della sentenza, laddove sussistono disposizioni di condanna, poi oggetto del processo esecutivo.
A prescindere dalla valutazione dell'attività svolta dal legale nell'ambito del processo esecutivo, certamente svolta vista la revoca del mandato, ma non facilmente apprezzabile in considerazione della mancata allegazione specifica di attività svolta, quanto preteso oggi dal ricorrente appare certamente congruo.
Seguendo i dettami del DM n. 55/14 e successive modificazioni, vi è perfetta rispondenza tra il dovuto ed il preteso.
Per le fasi processuali svolte dall'avvocato nel caso di specie (tutte quelle previste dalla normativa) nell'ambito dello scaglio tariffario “indeterminabile valore medio”
spetterebbe all'avvocato la somma di euro 10.860,00.
Non vi è alcun dubbio che l'onorario da attribuire per il detto processo in questione
(giudizio di divisione) meriti una determinazione di onorario medio, in considerazione della complessità del giudizio e della sua natura, che implica interessi oltreché
patrimoniali anche personali.
Non sono stati acquisiti al processo, poi, elementi diretti a diminuire il pregio dell'attività
prestata dal ricorrente;
il tutto, senza che siano stati versati acconti od anticipazioni.
Non sussistono ragioni, pertanto, per discostarsi dall'onorario medio spettante per il tipo e la natura dell'attività prestata dal ricorrente in favore del resistente.
La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta nei limiti contenuti nella domanda stessa, per cui va condannato a pagare in favore dell'avv. Tiziano Controparte_1
Rossoli la somma di euro 10.860,00 oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5 c) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate, tenendo conto l'attività
svolta per le singole fasi processuali effettivamente svolte, nella misura di euro 3.387,00,
oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
pagare in favore dell'avv. Tiziano Rossoli la somma di euro 10.860,00, oltre accessori di legge, oltre interessi ex art. 1284 cc IV comma.
Condanna a rifondere all'avv. Tiziano Rossoli le spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 3.387,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,21/10/2025
Il Giudice
BE RI
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