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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gianpiero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr.ssa Ilaria Grimaldi Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 237/2025, nei confronti della (c.f. ) con sede in Napoli, alla Via BEN HUR 72, (come da visura CP_1 P.IVA_1 camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria a mezzo pec.
La società convenuta presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria, tenuto conto che dagli ultimi bilanci che risultano depositati dalla società – relativi agli esercizi 2020 e 2021 – il valore dei ricavi risultava superare il limite dimensionale previsto dalla legge. In particolare, per l'esercizio finanziario 2021, il valore dell'attivo è pari a Euro 425.582 mentre quello dei ricavi è pari a Euro 481.742.
Lo stato di insolvenza della società convenuta è dimostrato dal perdurante inadempimento relativo al credito che la parte ricorrente ha posto a base del ricorso, gravante sulla convenuta per l'importo di Euro 29.862,37 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo per retribuzioni non versate, differenze e T.F.R. (quindi di misura superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.) e derivante dalla sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del Lavoro, n. 798/2024, alla quale non è seguito adempimento, nonostante la notifica di precetto e pignoramento (negativo); a ciò si aggiunge il dato dell'esistenza di debitoria nei confronti CP_ dell' e dell della cui esistenza ha dato conto lo stesso Ente Controparte_3 nell'informativa prodotta in questo giudizio (la debitoria erariale complessiva iscritta a ruolo ammonta a Euro
61.423,45 ). Ulteriore elemento dimostrativo dell'insolvenza è nell'assenza di ogni informazione in ordine all'attuale stato della società ed alla sua operatività sul mercato (l'unità locale risulta di fatto chiusa da tempo e del tutto inattiva);
sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della con CP_1 sede in VIA BEN HUR 72 NAPOLI e con cf;
P.IVA_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Napoli, VIA BEN HUR n. 72 con cf CP_1
; P.IVA_1
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Francesco Paolo Feo e Curatore il dottor Persona_1
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 23 Ottobre 2025, ore 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA
al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 Giugno 2025
Il giudice est. Il Presidente
dr. Francesco Paolo Feo dr. Gian Piero Scoppa