CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - ConSIliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 395 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.2.2025, vertente
TRA sito in Montuoro Inferiore Parte_1 alla via Roma n. 193 ), in persona dell'amministratore P.IVA_1 pro tempore, SI. rappresentato e Parte_2 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Matteo Raffaele
Fimiani, presso il cui studio in Montoro (AV), via Roma n. 199, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Mauro Iervolino, presso il cui studio in Salerno (SA), via Marietta Gaudiosi n. 1, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Avellino n.
1270/2019, pubblicata in data 26.6.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 13.2.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 5.4.2013 (iscritto a ruolo il 10.4.2013), e , in Parte_3 Parte_4 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore premesso che quest'ultimo riportava lesioni Controparte_1 personali a seguito dell'evento verificatosi in data 12.12.2009, alle ore
20:45 circa, all'interno del Parco Carratù, sito in Montoro Inferiore
1 (AV) alla via Roma n. 193, allorché, mentre viaggiava a bordo della bicicletta all'interno del parco non illuminato, rovinava al suolo a causa della presenza di “pietrisco” presente sul manto stradale composto di sanpietrini, insidia non segnalata né visibile, evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, il Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore SI.ra
[...] [...]
, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare CP_3
l'obbligo di manutenzione della strada menzionata a carico della convenuta, ed il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti. Per l'effetto, condannare la convenuta all'integrale risarcimento delle lesioni patite dall'istante, quantificate in € 26.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o di quella maggior o minor somma da quantificarsi in sede istruttoria”. Vinte le spese, con distrazione.
Il Parco Carratù non si costituiva in giudizio. Parte_1
Esaurita l'attività istruttoria (con l'escussione di un teste e l'espletamento di CTU medico – legale), all'udienza del 16.11.2017, il tribunale, rilevata la nullità della citazione introduttiva per inosservanza dei termini minimi a comparire ex art. 163 bis c.p.c., ne disponeva la rinnovazione nel termine perentorio di trenta giorni.
Rinnovata la citazione da (nelle more divenuto Controparte_1 maggiorenne) con atto notificato ex art. 140 cpc in data 27.11.2017, il tribunale, all'udienza del 20.4.2018, rilevata la mancata costituzione del convenuto condominio, chiedeva all'attore di fornire prova sia del regolare perfezionamento della notifica, con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale, sia della qualità di amministratore del condominio in capo alla SI.ra , al fine Controparte_3 rinviando la causa all'udienza del 29.6.2018, di poi nuovamente rinviata al 19.10.2018, sempre per verificare il deposito dell'avviso di ricevimento, avendo la difesa attorea esibito esclusivamente
l'originale dell'atto di citazione (in rinnovazione) notificato alla convenuta, unitamente alla ricerca effettuata presso il sito delle
[...]
, per quanto attiene la ricezione dell'atto. CP_4
All'udienza del 19.10.2018, mutato nelle more il giudice istruttore, la difesa attorea depositava “duplicato della cartolina di avviso di ricevimento notificato all'amministratore ”, e la Controparte_3 causa, riservata in decisione alla successiva udienza dell'8.2.2019, veniva definita con sentenza n. 1270/2019, pubblicata in data
26.6.2019, con cui il tribunale di Avellino, dichiarata la contumacia del convenuto (sul rilievo che, a seguito di rituale Parte_1 rinnovazione dell'atto di citazione e del verbale di udienza, non si costituiva in giudizio), accoglieva la domanda attorea, condannando il
2 al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
della somma di € 18.251,00, oltre interessi e spese di lite.
[...]
Contro tale sentenza, notificata l'11.1.2021 in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, proponeva appello il
[...]
, con atto di citazione notificato in data 26.1.2021, oltre CP_2 il termine semestrale di decadenza ex art. 327, comma 1, cpc, per non aver avuto conoscenza, senza sua colpa, del giudizio di primo grado per inesistenza e/o nullità della notifica della citazione introduttiva e di quella in rinnovazione.
Lamentava, pertanto, la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata all'esito di un'attività processuale radicalmente nulla, essendo inesistenti o, in subordine, nulle le notificazioni sia dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sia dell'atto di citazione in rinnovazione, in quanto indirizzati ad un amministratore di condominio - SI.ra - non più in carica, oltre Controparte_3 che priva di qualsivoglia collegamento con l'indirizzo indicato da parte attrice, deducendo, nel merito, l'infondatezza, sotto vari profili, della pretesa risarcitoria azionata dal CP_1
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, volesse così provvedere: “accertare e dichiarare, preliminarmente l'inesistenza delle notificazioni della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e di quella in rinnovazione o, anche, solo di quest'ultima, nonché la nullità di tutti i successivi atti processuali e, segnatamente, della sentenza impugnata, con rigetto di ogni domanda;
sempre preliminarmente ma in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle notificazioni della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e di quella in rinnovazione
o, anche, solo di quest'ultima, nonché la nullità di tutti i successivi atti processuali e, segnatamente, della sentenza impugnata, con rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. al Giudice di primo grado;
ancora più subordinatamente e nel merito, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile infondata e non provata;
sempre nel merito ed in via di ulteriore massima subordinazione, dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1227
c.c., il concorso del danneggiato e dei suoi genitori nella causazione del preteso danno e, graduate le rispettive responsabilità, ridurre, proporzionalmente il risarcimento”. Vinte le spese.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del
17.2.2021, concludendo per l'integrale rigetto Controparte_1 del gravame, inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, ed infondato nel merito, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Sospesa (con ordinanza dell'1.4.2021) l'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 13.2.2025, sulle conclusioni rassegnate
3 dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
§. Preliminarmente, in rito, si osserva che l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i punti della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Per giurisprudenza ormai consolidata, perché l'impugnazione superi il vaglio di ammissibilità occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. S.U. n. 27199/2017; in senso conforme,
Cass. S.U. 36481/2022).
§. Osserva, altresì, la corte che legittimamente il Parte_1 appellante invoca l'applicabilità dell'art. 327, comma 2, cpc, che prevede che la disposizione del comma 1 (“Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza” ), non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge, infatti, che il
, rimasto contumace in primo grado, veniva Controparte_2
a conoscenza del processo solo in data 11.1.2021, a seguito della notifica in forma esecutiva della sentenza gravata, unitamente all'atto di precetto, effettuata a mani di , quale Parte_2 amministratore pro tempore (cfr. relata in atti), fino a quel momento incolpevolmente ignorando l'esistenza del giudizio instaurato da per nullità della notifica della citazione in Controparte_1 rinnovazione, come meglio si dirà a breve.
§. Invero, come già anticipato nello svolgimento in fatto, il tribunale
(dopo aver espletato l'attività istruttoria) rilevava la nullità dell'originaria citazione introduttiva per inosservanza dei termini minimi a comparire ex art. 163 bis cpc, per l'effetto ordinando (ex art. 164 cpc) la rinnovazione dell'atto introduttivo, che veniva notificato al
4 convenuto in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., SI.ra , sito in Controparte_3
Montuoro Inferiore (AV), alla via Roma n. 193, cap 83025, in data
27.11.2017, ai sensi dell'art. 140 cpc, con il deposito del piego presso la casa comunale di Montuoro ed invio della raccomandata informativa (n. 76767499792-8) spedita il 28.11.2017 (cfr. relata in atti).
Raccomandata informativa anch'essa indirizzata, al pari della citazione in rinnovazione, al , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., SI.ra , sito in Controparte_3
Montuoro Inferiore (AV), alla via Roma n. 193, non consegnata al destinatario per temporanea assenza, tanto emergendo dal duplicato dell'avviso di ricevimento del 4.12.2017 (allegato in prime cure), al quale deve farsi esclusivo riferimento per la verifica della ritualità della notificazione, restando al fine ininfluente l'esibizione della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle
[...]
(Cass. 36900/2022), pure prodotta in prime cure dalla difesa CP_4 attorea (e ritenuta insufficiente dal tribunale;
cfr. verb. ud. del
29.6.2018).
Fermo quanto precede, si osserva che se è vero che “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero
l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso” (Cass. 2959/2012; nello stesso senso, Cass. 32201/2018 e Cass. 2683/2019), è altresì vero che, nella specie, sussistono elementi univoci che inducono a ritenere che l'avviso, e conseguentemente l'atto di citazione in rinnovazione, non siano proprio pervenuti nella sfera di conoscibilità del CP_5
, per nullità della relativa notifica, indirizzata ad un
[...] soggetto, SI.ra che da oltre cinque anni non Controparte_3 ricopriva la carica di amministratore.
Il appellante ha infatti dimostrato che la SI.ra Parte_1 [...] cessava dall'incarico di amministratore sin dal Controparte_3
6.6.2012, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado
(iscritto a ruolo il 10.4.2013), e che ad ella subentrava quale nuovo
5 amministratore, nominato nell'adunanza assembleare del 6.6.2012, la SI.ra (cfr. delibera assembleare in atti e “passaggio di Parte_5 consegne” della documentazione condominiale dall'amministratore uscente a quello neo eletto, sottoscritto in data 9.6.2012), e che, in particolare, all'atto della notifica della citazione in rinnovazione
(27.11.2017), l'anzidetta carica di amministratore del
[...]
era ricoperta dal SI. CP_2 Parte_2
(cfr. verbale assembleare del 28.9.2016 e attestazione
[...] dell'Agenzia delle Entrate, datata 21.1.2021, ove si legge: “….Da interrogazioni all'anagrafe tributaria il SI. Parte_2 risulta amministratore del “ parti
[...] Controparte_2 comuni intero C.F. dal 27/09/2016 Parte_6 P.IVA_1 come si evince anche dal verbale di assemblea, allegato alla richiesta di variazione”), al quale veniva difatti notificata, “a mani proprie”, in data
11.1.2021, la sentenza gravata in forma esecutiva.
A ciò si aggiunga che dall'esame del duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 cpc, depositato in prime cure dall'attore (su sollecito dal tribunale), emerge che l'addetto al recapito, in data 4.12.2017, non procedeva all'effettiva consegna della raccomandata per “mancanza” del destinatario, risultando barrata la casella “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, restando così indimostrata la consegna del plico nelle mani di un soggetto legittimato a riceverlo.
Invero, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “La notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici
"enti di gestione" non dotati né di soggettività giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all'amministratore, costituente l'elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari (vedi Cass. 2001 n. 6906, Rv. 546837). Tale notifica va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139
c.p.c. e s.s.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto
"ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto nell'ipotesi in cui esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per
l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (v. Cass. n. 976/2000; n. 12208/1993)” (cfr., anche in motivazione, Cass. 27352/2016, che, in applicazione dei su richiamati principi, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa
6 raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione; nello stesso senso, Cass. 11303/2007).
E nella specie non v'è la benché minima prova dell'esistenza (peraltro mai dedotta) di tali locali nello stabile condominiale, né tantomeno di una portineria, con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione al - pur giuridicamente Controparte_2 esistente, perché effettuata in un luogo “collegato” all'ente cui era diretta, ossia presso lo stabile condominiale in via Roma n. 193 - deve ritenersi sicuramente nulla.
Consegue la nullità del giudizio di primo grado, dei relativi atti e della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, cpc, che dovrà essere nuovamente investito della piena cognizione della controversia, oltre che della regolamentazione delle spese del primo grado (Cass. 2006/n. 13550 e Cass. 2017/n.
14495).
Ogni altra questione resta assorbita.
§. Le spese del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato (soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio) e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, nella misura indicata in dispositivo, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da e 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura e dell'oggetto della lite, della semplicità della questione trattata e dell'attività concretamente svolta.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 395
R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Avellino n. 1270/2019, pubblicata in data
26.6.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-- in accoglimento del gravame, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione al convenuto non costituito
, con conseguente nullità del giudizio di Controparte_2 primo grado e della sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice ex art. 354, comma 1, cpc;
-- condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, delle spese del grado, che si liquidano in € 504,00 per esborsi ed € 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 8.5.2025
7 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Ada Meterangelis dott.ssa Assunta D'Amore
8