Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 26933/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez. civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto notificato in data 14.11.2022 da
, cod. fiscale nata l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1
, cod. fiscale , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
, cod. fiscale , nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
, cod. fiscale nata il [...] a [...], in Parte_4 C.F._4 proprio e in qualità di eredi della SI.ra , nata a [...] il [...] Persona_1
e ivi deceduta il 06.11.2020, elettivamente domiciliati in Boscoreale (NA), piazza Pace n. 20, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Guastafierro, che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICI contro
, in persona del pro tempore, domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 CP_2
A. Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento del danno causato da emotrasfusione di sangue infetto
Conclusioni per le attrici: si conclude chiedendo l'accoglimento della domanda introduttiva, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e con attribuzione allo scrivente legale dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per il : rigettare nel merito le domande ex adverso proposte in quanto CP_1 infondate, con condanna alle spese di lite, in via ulteriormente gradata accoglierle con espressa deduzione delle somme corrisposte e da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege
210/1992, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. , e sono le figlie di , nata a [...] Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Persona_1
(NA) il 28.09.1938 e ivi deceduta in data 06.11.2020 (cfr. doc. 2 attrici). Esse hanno agito nei confronti del per sentirlo condannare al risarcimento del danno non Controparte_1
1
A fondamento della domanda, le attrici hanno esposto che: - la era deceduta a Per_1 causa della patologia epatica contratta a seguito di un'emotrasfusione di sangue infetto, ricevuta in data 22.02.1990 presso la di Pompei, ove era Controparte_3 stata ricoverata per essere sottoposta a un intervento di isterectomia;
- il sangue utilizzato per la trasfusione proveniva da due 2 flaconi identificati con il n. 67540 e il n. 65179; - a distanza di oltre diciassette anni dalla trasfusione, la aveva scoperto di essere affetta da Per_1 epatite C post trasfusionale causata da virus HCV;
- in data 21.04.08, la SI.ra aveva Per_1 presentato domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 alla competente ASL
NA/5 - distretto 84 di Torre Annunziata;
- l'indennizzo, inizialmente negatole in sede amministrativa, le era stato riconosciuto in sede giudiziale con sentenza n. 1504/2018 della
Corte d'Appello di Napoli, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e la trasfusione risalente al 22.02.1990; - con il tempo, la patologia sofferta dalla si era aggravata in cirrosi epatica;
- in data Per_1
22.09.2020 la era stata ricoverata presso l'ospedale di Gragnano, dal quale era stata Per_1 dimessa in data 28.09.2020 in condizioni di neoplasia epatica avanzata, non operabile;
- in data 06.11.2020, la SI.ra era deceduta a causa della cirrosi epatica;
- con istanza Per_1 prot. n. 0100163 del 19.05.2021, avevano presentato all'ASL competente domanda di riconoscimento dell'indennizzo una tantum ai sensi della legge n. 210 del 1992; - con decreto dirigenziale n. 109 del 26.09.2022, la Giunta Regionale della Campania aveva riconosciuto loro il suddetto indennizzo in forza della documentazione da esse prodotta, nonché del verbale n.
RM122001190 del 10.02.2022, con il quale il dipartimento militare di Medicina Legale di Roma aveva ritenuto sussistenti i requisiti per la concessione del beneficio;
- sin dalla diagnosi della epatopatia, avevano patito, insieme alla loro genitrice, le sofferenze causate da tale scoperta e dalla consapevolezza delle possibili conseguenze connesse all'evoluzione della patologia;
- a seguito della scomparsa della madre, avevano vissuto una profonda sofferenza, che ancora oggi le attanagliava quotidianamente;
- avevano un rapporto molto intenso con la madre, che per loro era un punto di riferimento fondamentale anche perché avevano perso il padre in giovane età; - il decesso della SI.ra aveva lasciato nelle loro famiglie un vuoto Per_1 incolmabile;
- la responsabilità di quanto accaduto era imputabile al Ministero della salute, il quale non aveva vigilato né posto in essere i necessari controlli volti alla verifica dell'effettiva attuazione, da parte delle strutture sanitarie, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire e impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto;
- la responsabilità del CP_1 era stata accertata da numerosi precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi al loro;
- avevano diritto al ristoro della sofferenza morale patita per la perdita della madre;
- in base alla tabella del tribunale di Roma aggiornata al 2019, e avevano diritto, a Pt_1 Parte_2 titolo di risarcimento, di € 205.940,70, aveva diritto a € 215.747,40, Parte_3 Parte_4 aveva diritto a € 254.974,20; - da tali importi doveva essere sottratto quanto da loro conseguito a titolo di indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 (€ 19.367,13 cadauna).
2 Il si è costituito, sostenendo di non essere responsabile della Controparte_1 contrazione del virus da parte della SI.ra , in quanto: - le funzioni amministrative in Per_1 materia di vigilanza e controllo sulla raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico erano state trasferite alle Regioni con il d.P.R. n. 4 del 14.01.1972; - all'epoca dei fatti non esistevano controlli adeguati per rilevare la presenza del virus HCV nel sangue utilizzato per le trasfusioni;
- con riferimento alla data del presunto contagio, non vi era quindi una condotta doverosa, che, se posta in essere, avrebbe evitato il contagio;
- il test diagnostico ancora non esisteva e l'evento del contagio era pertanto imprevedibile. Dopo aver eccepito che, in caso di accoglimento della domanda, quanto già ricevuto dalle attrici a titolo di indennizzo una tantum doveva essere detratto dagli importi dovuti a titolo risarcitorio, il ha concluso, in via CP_1 principale, per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale ed è stata assegnata in decisione in data 13.02.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
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§ 2. La domanda è fondata.
Il nesso causale tra la trasfusione eseguita nel febbraio del 1990, la contrazione del virus
HCV e il decesso della SI.ra è stato provato dalle attrici mediante la produzione del Per_1 verbale n. RM122001190 della Commissione medica ospedaliera e del provvedimento amministrativo che, sulla base di quanto accertato dalla suddetta ha CP_4 riconosciuto in loro favore l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del
25.02.1992 (cfr. doc. 13).
Sul punto va richiamato il principio di diritto secondo cui nel giudizio risarcitorio “il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del
1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare CP_1 specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano” (cfr. Cass., sez. un., 06/07/2023, n. 19129; in senso conforme vedi Cass., sez. III, n. 16780 del
17/06/2024).
Nel caso in esame l'esistenza di un nesso causale tra l'emotrasfusione del 1990 e la contrazione del virus HCV non è stata specificamente contestata dal ed è stata CP_1 accertata pure dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1504/2018, pubblicata in data
13.03.2018, relativa al diritto della SI.ra a conseguire l'indennizzo previsto dall'art. 2, Per_1 comma 1, della legge n. 210 del 1992 (cfr. doc. 8 attrici). Non vi è prova in atti del passaggio in giudicato del suddetto arresto giurisprudenziale (manca l'attestazione ex art. 124 bis disp. att. c.p.c.), che però rappresenta un ulteriore tassello a sostegno della tesi delle attrici in
3 quanto fondata sulla consulenza tecnica d'ufficio del dott. il quale ha Persona_2 diffusamente spiegato per quali motivi, da un punto di vista medico legale, la trasfusione del
1990 poteva essere individuata quale causa della trasmissione del virus HCV (cfr. doc. 9 attrici).
§ 3. Una volta accertato il nesso eziologico, occorre verificare se sussista la colpa del
. CP_1
Le attrici hanno ricondotto la responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., del convenuto all'inosservanza dei suoi doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza nel settore della produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati, ed hanno richiamato, nella I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le fonti normative da cui tali doveri derivano.
Ad avviso del Tribunale, il è responsabile, ex art. 2043 cod. civ., di Controparte_1 quanto accaduto.
In numerosi precedenti giurisprudenziali è stato assodato che nel corso degli anni '70 e '80 dello scorso secolo il suddetto non vigilò adeguatamente in ordine all'adozione di quei CP_1 controlli, all'epoca possibili, atti ad accertare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 11/06/2008, n. 581; Cass., sez. III, 11/07/2017,
n. 17084; Cass., sez. III, 13/07/2018, n. 18520; Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2790; Cass., sez. VI, 27/09/2019, n. 24163; Cass., sez. I, 22/07/2021, n. 21145; Cass., sez. III,
17/02/2023, n. 5142).
Tali omissioni integrano l'elemento della colpa, in quanto costituiscono violazioni di specifiche norme di attribuzione di obblighi di controllo e di vigilanza in materia di trasfusioni di sangue. Tra le disposizioni normative concernenti il settore di cui si discorre vanno richiamate, con riferimento al periodo in cui la SI.ra fu sottoposta alle trasfusioni (febbraio Per_1
1990): - gli artt. 1, 20, 21 e 22 della legge n. 592 del 14/07/1967 – “Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano” (sulla cui rilevanza in ordine alla sussistenza della condotta omissiva colposa del , vedi, da ultimo, Cass., sez. III, 10/05/2022, n. 14748); - il CP_1
d.P.R. n. 1256 del 24/08/1971, recante norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del Ministero, e contemplante (all'art. 44) l'obbligo di controllare se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione (per un elenco completo della disciplina relativa ai compiti del Ministero in materia, vedi Cass., sez. III, 06/05/2020, n.
8495).
Vanno poi richiamati i seguenti principi che costituiscono punti fermi in materia di danno da emotrasfusione (principi ribaditi dalla sentenza della sesta sezione della Corte di cassazione n.
25458 del 12/11/2020, a cui si rimanda per gli altri precedenti):
- in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del
[...]
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di CP_1
4 tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni
1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che la provocano, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in Controparte_1 adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi;
- in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è
l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica;
- il dovere del di vigilare attentamente sulla preparazione ed Controparte_1 utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, atteso che il è tenuto ad evitare o CP_1 ridurre i rischi connessi a tali attività;
- la colpa della P.A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative in materia, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 cod. civ., norma in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto, non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze attribuite in materia alla medesima la mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.), ravvisandosi, così, il comportamento omissivo e comunque non diligente del nei controlli e CP_1 nell'assolvimento dei compiti affidatigli, anche nel mancato assolvimento degli adempimenti relativi all'attuazione del "Piano sangue", previsto dalla legge n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994.
Nel costituirsi in giudizio, il non ha contestato l'allegazione di parte attrice in punto CP_1 di omessi controlli sul sangue destinato alle trasfusioni e sugli emoderivati né ha descritto gli eventuali accorgimenti precauzionali all'epoca adottati al fine di eliminare o ridurre il rischio di somministrare ai pazienti sangue infetto né, infine, ha prodotto la documentazione inerente la trasfusione per cui è causa. Peraltro, nel caso in esame l'emotrasfusione risale al 1990, epoca in cui era già stato scoperto il virus HCV ed erano stati approntati i primi test di screening,
5 sicché, per essere esente da colpa, il avrebbe dovuto provare di aver reso obbligatori CP_1
i suddetti esami già nel febbraio 1990, ma tale prova non è stata fornita. Anzi, il ha CP_1 dedotto di aver reso obbligatorio il test per la rilevazione del virus HCV soltanto in epoca successiva alla trasfusione che causò il contagio ai danni della SI.ra (cfr. p. 7 Per_1 comparsa di costituzione e risposta). Infatti, il suddetto test divenne obbligatorio soltanto a seguito dell'emanazione del D.M. 21/07/1990, pubblicato nella G.U. del 22/08/1990, mentre, come già rilevato, la trasfusione fu eseguita nel febbraio 1990.
In conclusione, alla luce di quanto precede, può dirsi sussistente il diritto delle attrici di essere risarcite, ex art. 2043, cod. civ., dal Ministero della salute dei danni da esse subiti a causa del decesso della loro stretta congiunta.
§ 4. Passando all'analisi delle poste di danno allegate in citazione, le sorelle hanno Pt_4 diritto al ristoro del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito imputabile al convenuto integra il reato previsto dall'art. 589 cod. pen. (cfr. combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen) e incide su interessi relativi alla persona umana tutelati dalla Costituzione.
Il danno alla sfera personale lamentato dalle istanti consiste nella perdita del rapporto parentale. Con tale formula descrittiva si individuano quelle conseguenze negative di carattere esistenziale che derivano dalla morte di uno stretto congiunto. Tale evento lede, in modo irreparabile, l'interesse “all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia” e quello “alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (cfr. Cass., sez. III, n. 8827 del 31/05/2003). Si tratta di interessi di natura personale, direttamente protetti dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione (danno evento).
I pregiudizi che in concreto possono derivare dalla morte del familiare (danno conseguenza) consistono principalmente: - nello sconvolgimento, in senso peggiorativo, delle abitudini di vita del congiunto superstite;
- nel turbamento irreparabile dell'armonia familiare;
- nella sofferenza patita nel periodo immediatamente successivo all'evento luttuoso (danno definito
“morale” dall'orientamento tradizionale della giurisprudenza); - nella sofferenza che accompagnerà il familiare superstite nel corso dell'intera sua esistenza.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, siamo in presenza di un danno “che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (cfr. Cass., sez. III, 13/04/2018, n. 9196).
Si tratta di conseguenze lesive tra loro intimamente connesse, che devono essere ristorate
6 mediante l'attribuzione di un'unica somma di denaro al fine di evitare duplicazioni risarcitorie
(cfr. Cass., sez. un., n. 26972 del 11/11/2008).
La prova dei danni summenzionati può essere desunta, in via presuntiva e salva la prova contraria, dallo stretto rapporto di parentela esistente tra la vittima primaria e coloro che agiscono per il risarcimento (cfr. Cass., sez. III, n. 10823 del 11/05/2007, Cass., sez. III, n.
16018 del 07/07/2010, Cass., sez. III, n. 10527 del 13/05/2011). Infatti, “l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 20188 del 22/07/2008; nello stesso senso, Cass., sez. III, n.
16018 del 07/07/2010, Cass., sez. VI, n. 3767 del 15/02/2018, Cass., sez. III, n. 22397 del
15/07/2022).
Dunque, nel caso che ci occupa, il danno in esame può ritenersi provato in considerazione del rapporto di filiazione che legava la SI.ra alle quattro figlie (vedi “certificato di Per_1 stato di famiglia”, doc. 2 attrici); inoltre, l'esistenza del legame affettivo tra le attrici e la loro defunta madre è stata confermata dalla prova testimoniale (vedi le deposizioni di
[...]
e rese all'udienza del 16.11.2023); infine, occorre considerare che Tes_1 Testimone_2 la SI.ra e convivevano, insieme al nucleo familiare di quest'ultima, in Per_1 Parte_4
Boscotrecase (NA), via Napodano n. 7 (cfr. doc. 19 attrici).
§ 4.1. Per la liquidazione del danno, lo scrivente utilizzerà le tabelle del Tribunale di Milano del giugno 2022, in quanto, come osservato dal giudice di legittimità in un recente arresto, esse «costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione» (cfr. Cass., sez. III, 16/12/2022, n. 37009).
Orbene, nel caso della perdita del genitore, il valore del punto è pari a € 3.365,00 (in valuta del gennaio 2021). Al momento del decesso, la SI.ra , nata il [...], aveva 82 Per_1 anni, , nata in data [...], aveva 62 anni, nata in [...] Parte_1 Parte_2
26.12.1959, aveva quasi 61 anni, , nata il [...], aveva 55 anni, Parte_3 Pt_4
, nata il [...], aveva 51 anni.
[...]
Come in precedenza evidenziato, la SI.ra era convivente con e con il Per_1 Parte_4 suo nucleo familiare.
Per quanto riguarda le circostanze sub. punto E della tabella (“qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”) va considerato
7 che la al momento del decesso aveva già 82 anni, con la conseguenza che la sua Per_1 scomparsa era comunque un evento che le germane dovevano aver già messo in conto, Pt_4
a prescindere dalla patologia contratta a causa della trasfusione. Tale elemento non consente di riconoscere il massimo dei punti disponibili (pari a 30), perché una morte in concreto prevista è, secondo massime di comune esperienza, meno devastante, quanto a impatto emotivo, per i congiunti della persona deceduta. Tuttavia, tenuto conto del fatto che, a seguito del prematuro decesso del padre, la madre era stata per anni l'unico punto di riferimento per le attrici, circostanza che ha sicuramente aggravato il senso di vuoto causato dalla perdita della comune genitrice, pare equo riconoscere 20 punti alle figlie non conviventi e 25 punti alla figlia convivente.
Dunque, a e a vanno riconosciuti 53 punti (A 8 + B 16 + D 9 + E 20), Pt_1 Parte_2 che tradotti in moneta corrispondono a € 178.345,00 in valuta del gennaio 2021, pari a €
210.268,75 in valuta attuale (rivalutazione effettuata con gli indici ISTAT – F.O.I.; ultimo indice disponibile aprile 2025; coeff. di rivalutazione: 1,179).
A vanno riconosciuti 55 punti (A 8 + B 18 + D 9 + E 20), che tradotti in Parte_3 moneta corrispondono a € 185.075,00 in valuta del gennaio 2021, pari a € 218.203,40 in valuta attuale (rivalutazione effettuata con gli stessi indici utilizzati con riferimento alla posizione di e ). Pt_1 Parte_2
Infine, a vanno riconosciuti 76 punti (A 8 + B 18 + C 16 + D 9 + E 25), che Parte_4 tradotti in moneta corrispondono a € 255.740,00 in valuta del gennaio 2021, pari a €
301.517,45 in valuta attuale (rivalutazione effettuata con gli stessi indici utilizzati con riferimento alla posizione di e ). Pt_1 Parte_2
§ 4.2. In applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, alle somme spettanti alle attrici va sottratto l'assegno una tantum da esse conseguito ex art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, pari a € 19.367,13 cadauna (cfr. Cass., sez. VI, n. 8773 del
17/03/2022).
La circostanza del pagamento dell'assegno è pacifica tra le parti;
il beneficio risulta attribuito con decreto dirigenziale n. 109 del 26.09.2022 (cfr. doc. 13 attrici). La somma di €
19.367,13, prima di essere sottratta, deve essere rivalutata all'attualità in modo che i termini della sottrazione siano omogenei (vedi la già citata Cass. n. 8773 del 17/03/2022). In base agli indici ISTAT - F.O.I., a € 19.367,13 in valuta del settembre 2022 corrispondono € 20.703,45 in valuta attuale (coeff. di rivalutazione: 1,069).
Una volta operato il diffalco, a e spettano € 189.565,30, a Pt_1 Parte_2 Parte_3 spettano € 197.499,95, a spettano € 280.814,00. Parte_4
§ 7. In conclusione, in base all'art. 2043 cod. civ., il deve essere Controparte_1 condannato a pagare: - a e , € 189.565,30, oltre interessi al tasso ex art. Pt_1 Parte_2
1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
- a Parte_3
, € 197.499,95, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della
[...]
8 presente sentenza e sino al soddisfo;
- a , € 280.814,00, oltre interessi al tasso ex Parte_4 art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
Le attrici non hanno allegato né provato di aver subìto un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non hanno diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi. Sul punto si richiama Cass., sez. III, n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, il creditore deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento dell'importo originariamente dovuto fosse stato tempestivo (cfr., altresì, Cass., sez. III, n. 15823 del 28/07/2005, Cass., sez. III, n. 22347 del 24/10/2007, Cass., sez. III, n.
3355 del 12/02/2010, Cass., sez. III, 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del
17/02/1995). Si veda anche Cass., sez. III, n. 3173, del 18/02/2016, che ha puntualizzato come il pregiudizio in esame non sia in re ipsa, ma debba essere allegato e provato da chi lo invoca: “vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito” (in senso conforme, Cass., sez. III, n. 18564 del 13/07/2018).
In particolare, le attrici non ha nemmeno dedotto che il tasso di redditività media del denaro
è stato superiore al tasso di svalutazione monetaria nel periodo compreso tra il verificarsi del danno e la sua liquidazione, venendo meno, quindi, ai loro oneri di allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza (criterio del decisum) e dello sforzo difensivo in concreto profuso.
Gli importi indicati nella nota in atti sono stati ridotti, in quanto la liquidazione effettuata dal difensore delle attrici non tiene conto dei principi enunciati da Cass., sez. III, n. 10367 del
17/04/2024 (le domande proposte dagli attori contro uno stesso convenuto non si sommano tra loro, ma il valore della causa è quello della domanda di valore più alto, che, nel caso in esame, è pari a € 280.814,00). Inoltre, si ritiene equo operare un solo aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 in considerazione del fatto che le posizioni delle attrici si differenziano soltanto in ordine alle somme dovute a titolo risarcitorio. Infine, va considerata la natura seriale della presente causa e il deposito, da parte del , della CP_1 sola comparsa di costituzione e risposta (il che ha sicuramente ridotto lo sforzo profuso dalla difesa delle attrici).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 a) condanna il al pagamento, in favore di , di € Controparte_1 Parte_1
189.565,30, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna il al pagamento, in favore di di € Controparte_1 Parte_2
189.565,30, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
c) condanna il al pagamento, in favore di , di € Controparte_1 Parte_3
197.499,95, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
d) condanna il al pagamento, in favore di , di € Controparte_1 Parte_4
280.814,00, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
e) condanna il al pagamento delle spese di lite delle attrici, liquidate Controparte_1 in € 1.713,00 a titolo di esborsi ed € 20.410,00 per compenso del difensore (di cui €
2.830,00 per la fase di studio, € 1.870,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, € 4.710,00 a titolo di aumento del 30%), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Pasquale Guastafierro.
Napoli, 05.06.2025 Il Giudice
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