Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026REG.PROV.COLL.
N. 01740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2025, proposto da Finanza Agevolata s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Di Tonno in Pescara, viale Regina Elena n. 49;
contro
il Ministero dell’interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e difesa civile, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di Montecalvo Irpino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Celeste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, della signora TE Siciliano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 00222/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montecalvo Irpino e del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere SE RO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della determinazione del SUAP del Comune di Montecalvo Irpino, datata 3 maggio 2024, n. 48, ad oggetto “ procedimento relativo al progetto riguardante i lavori per la realizzazione di un impianto di biometano di 500 Sm3/h per la valorizzazione degli scarti e sottoprodotti agricoli, in agro del Comune di Montecalvo Irpino (AV) – alla C.da Malvizza foglio 5 particella 56 ad istanza della Società Finanza Agevolata srl – determinazione conclusiva con esito negativo”.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
Finanza Agevolata s.r.l. (ricorrente-appellante) è una società che ha ad oggetto lo sviluppo, la progettazione e la messa in esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In data 9 giugno 2023, essa presentava presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Montecalvo Irpino una dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per “ la realizzazione di un impianto destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili ” (biometano).
Con nota del 24 ottobre 2023, veniva fissata " la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria ", calendarizzandola al 14 dicembre 2023.
Prima di tale riunione, in data 12 dicembre 2023, sopravveniva il " parere urbanistico negativo " del Comune di Montecalvo Irpino, secondo cui: a) esisterebbe una asserita incompatibilità tra la destinazione agricola del terreno oggetto di intervento ed il progetto medesimo; b) la " superficie costruita " sarebbe superiore a quella consentita dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale.
La prima riunione della conferenza di servizi è stata oggetto di plurimi rinvii.
In vista della riunione dell'11 aprile 2024, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco inoltrava alla Società un " preavviso di parere negativo ", che la Società riscontrava.
Nella riunione di conferenza dei servizi dell'11 aprile 2024, il Responsabile del procedimento SUAP comunicava di aver ricevuto: - il riscontro fornito dalla Società al Comando dei Vigili del Fuoco; - il "parere igienico-sanitario favorevole" nel frattempo reso della competente ASL (nota del 4 aprile 2024); - il parere con prescrizioni della locale Soprintendenza Archeologica; - una nota di osservazioni da parte di una cittadina; - una ulteriore comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (datata 9 aprile 2024), con la quale, in riferimento alla questione sulla compatibilità urbanistica del progetto, chiedeva " al Sig. Sindaco e agli Uffici in indirizzo di codesto Comune (...) di voler rendere noto a questo Comando se a seguito di valutazioni ulteriori e di eventuali conseguenti determinazioni per l'area di installazione dei depositi di biogas in parola sia stata avviata una procedura di rivalutazione finalizzata a dichiararla eventualmente compatibile con lo strumento urbanistico " con gli incisi che " in attesa di riscontro " il Comando avrebbe sospeso (" sospende ") " l'iter avviato a seguito dell'istanza di valutazione del progetto dell'impianto in oggetto ".
Nel corso della riunione di conferenza dei servizi: i) il Responsabile del settore urbanistica del Comune di Montecalvo Irpino confermava il " parere contrario già espresso " e ribadiva che " l'intervento non [sarebbe] conforme al vigente strumento urbanistico "; ii) il Sindaco del Comune di Montecalvo Irpino ribadiva il contrasto dell’intervento con la destinazione agricola della zona e la necessità di non stravolgere tale destinazione (contrada Malvizza), ciò “ a salvaguardia della tutela dell'ambiente, del paesaggio e della zona archeologica ", esprimendo “parere sfavorevole e contrario alla realizzazione dell'opera ".
“ A chiusura dei lavori ”, il Responsabile del SUAP dichiarava conclusa la conferenza dei servizi.
Con determinazione n. 48 del 3 maggio 2023, il SUAP del Comune di Montecalvo Irpino comunicava la conclusione negativa della conferenza di servizi, con richiamo motivazionale agli " atti di dissenso ", ai " pareri negativi " e alle “ palesi ed acclarate carenze documentali ”.
3. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno (nrg 882/2024), la società Finanza Agevolata s.r.l. impugnava la determinazione n. 48/2023. Questi i motivi.
I)Violazione; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con il d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387; del d. lgs 3 marzo 2011, n. 28; del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160; del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; del d.m. 10 settembre 2010; del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; delle n.t.a. del PUC del Comune di Montecalvo Irpino del 2017; eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza, di buon andamento, di difetto di istruttori, illogicità e contraddittorietà manifeste:
a) la realizzazione degli impianti di produzione di biometano gode del favor legislativo, interno ed euro-unitario;
b) nessun ente ha espresso un parere negativo, ad eccezione
del Comune;
c) non corrisponde al vero che la Società non si sia avvalsa del portale SUAP, inoltre fin dal deposito della dichiarazione PAS, la Società ricorrente ha allegato e depositato nel relativo fascicolo il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto i vari atti;
d) in base all'art. 12 (" razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative "), terzo comma, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili " costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico "; in base al successivo comma 7, " gli impianti (...) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ";
d1) ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 (recante " linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ") " ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico " e “ gli impianti possono essere ubicati in zone classificati agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l’autorizzazione unica non dispone la variante allo strumento urbanistico ”;
d2) ai sensi del medesimo D.M. citato, l'individuazione di aree non idonee può essere effettuata solo " dalle Regioni con propri provvedimenti " fermo restando che " ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei ";
e) circa l'aspetto relativo alla " superficie costruita ", il parere comunale richiama il concetto di superficie costruita presente nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUC 2017 senza tuttavia considerare che le medesime NTA, all'art. 2.1.1.11 Zona EO - Agricola ordinaria -, associano il " rapporto di 0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale e di 0,001 metri quadri di Superficie lorda interna (Slp) ..." esclusivamente alle " necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale ";
f) circa le dichiarazioni rese dal Sindaco e il suo parere, la normativa di settore non contempla alcun intervento da parte dell'organo politico né il Sindaco risulta munito di prerogative ad esprimere pareri, e men che meno, di natura urbanistica;
g) sulla richiesta di chiarimenti formulata dai Vigili del Fuoco al Comune di Montecalvo Irpino, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco non ha ritenuto di insistere sulle medesime questioni tecniche, evidentemente ritenendo corrette le osservazioni fatte pervenire dalla Società, ed alcun parere di stampo negativo è mai stato adottato dai Vigili del Fuoco.
3.1. Si costituivano, per resistere, il Comune di Montecalvo Irpino e la direzione regionale dei Vigili del fuoco Campania
3.2. In data 24 settembre 2024, la Società istante impugnava, mediante motivi aggiunti, il parere contrario reso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, datato 14 agosto 2024, prot. n. 0018719.
Il parere richiamava il preavviso di rigetto del 20 marzo 2024, già stigmatizzato dalla Società nel ricorso introduttivo per irritualità ed inconferenza dei contenuti, e ribadiva la necessità - ai sensi del d.m. 3 febbraio 2016 - che i " depositi di biogas " siano " installati in aree compatibili con lo strumento urbanistico ".
Avverso il parere negativo, la Società deduceva i seguenti motivi.
I) Incompetenza e violazione dell’artt. 1 e 14-ter della legge n. 241/1990; eccesso di potere per palese violazione dei principi di economicità del procedimento amministrativo e di concentrazione dell’istituto della conferenza dei servizi”:
a)il parere sarebbe stato reso al di fuori della conferenza di servizi.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 in combinato disposto con il d.m. 3 febbraio 2016 e con il d.lgs 3 marzo 2011, n. 28 e il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto; difetto di istruttoria;
a)il parere deve ritenersi adottato sulla base di un errato presupposto normativo; esso fa espresso riferimento al d.m. 3 febbraio 2016 che, tuttavia, deve ritenersi estraneo, come fonte normativa, rispetto al progetto de quo che non concerne un impianto di biogas bensì di biometano.
3.3. Il T.a.r., con la sentenza 222 del 31 gennaio 2025, respingeva il ricorso, sul rilievo della incompatibilità urbanistica dell’opera, e compensava le spese.
4. Ha appellato la società Finanza Agevolata s.r.l. che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Errata motivazione della sentenza appellata ed illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza, di buon andamento, di difetto di istruttori, illogicità e contraddittorietà manifeste:
a) la società ha documentato l’impiego di soli scarti vegetali e di allevamento e, per l’effetto, il progettista ha asseverato la compatibilità urbanistica con la destinazione agricola dell’area prescelta;
b) in base all'art. 12 (" razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative "), terzo comma, del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili " costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico "; - in base al successivo comma 7, " gli impianti (...) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici "; - ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 (recante " linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ") " ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico " e “ gli impianti possono essere ubicati in zone classificati agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l’autorizzazione unica non dispone la variante allo strumento urbanistico ”; - ai sensi del medesimo D.M. cit., l’individuazione di aree non idonee può essere effettuata solo " dalle Regioni con propri provvedimenti " fermo restando che " ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei";
consegue a tanto che, la destinazione agricola deve ritenersi in ogni caso compatibile senza necessità di dover operare alcuna variante urbanistica;
c) il primo Giudice sarebbe incorso in un evidente (ed inescusabile) errore (nei parr. 9, 9.1. e 9.2. nonché nel par. 10) circa le caratteristiche dell’impianto in progetto, ciò che lo avrebbe indotto a fare erronea applicazione del precedente giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata: il Comune di Montecalvo Irpino non è, infatti dotato, di un PRG bensì di PUC 2017 e l’intervento non ricade in una zona classificata E1 Agricola Normale bensì in una zona classificata EO-Agricola Ordinaria.
II) La società riproposizione, altresì, le ragioni non esaminate ed assorbite dal T.a.r.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, il Ministero dell’interno -Dipartimento Vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile e il Comune di Montecalvo Irpino.
4.2. In prossimità dell’udienza, la Società appellante e il Comune resistente hanno depositato memorie conclusive.
5. All’udienza dell’11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. La Società Finanza Agevolata intende realizzare un impianto destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili, più precisamente un impianto di energia a biometano di dimensioni pari a 54.000 mq da realizzarsi nel territorio del Comune di Montecalvo Irpino, alla contrada Malvizza, individuato al C.T. al foglio n. 5 p.lla n. 56.
La realizzazione dell’opera è prevista in un’area classificata dal PUC come “Zona EO - Agricola Ordinaria”
L’impianto consentirebbe di produrre biometano (carburante ecologico) dagli scarti di lavorazioni agricole e segnatamente per mezzo di un processo di digestione anaerobica che non prevede l’impiego di rifiuti, l’immissione di fumi in atmosfera né emissioni odorigene. Gli scarti di produzione agricola potranno essere utilmente impiegati nelle successive fasi di spandimento sui terreni dopo essere stati, per l’appunto, impiegati per la produzione di biometano.
Per la realizzazione dell’intervento, la Società si è avvalsa della procedura abilitativa semplificata prevista dall’art. 8- bis del d.lgs. n. 28 del 2011 (introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv., con mod., in legge 11 agosto 2014, n. 116) per gli impianti di biometano rientranti in una determinata soglia dimensionale (“ non superiore a 500 standard metri cubi/ora ”, come l’impianto presentato dalla appellante).
6.1. Il progetto è stato denegato sulla scorta di due precisi ordini motivazionali;
i) le norme del PUC vigente non contemplerebbero la possibilità di realizzare l'impianto di biometano in area agricola, bensì soltanto l'utilizzo a fini edilizi delle aree medesime in modo strettamente funzionale all'attività agro-silvo pastorale;
ii) a fronte di una teorica possibilità edificatoria del lotto avente una superficie territoriale di mq. 54.000 (0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento Slp per metro quadro di superficie territoriale), per le opere consentite dalle norme di attuazione del PUC, sarebbe ammissibile una superficie costruita massima di mq 540 lorda di pavimento, mentre il progetto de quo prevede una superficie costruita di oltre 18.000 mq.
6.2. Il Comune sostiene che l’intervento stravolgerebbe l’intera area agricola compromettendo la zonizzazione e le destinazioni urbanistiche.
6.3. La Società obietta che gli impianti di biometano sono compatibili in zona agricola, che la Regione al riguardo non ha individuato l’area agricola quale sito non idoneo, che pertanto non potrebbe il Comune vietare l’insediamento siccome assistito dal favor legislativo.
7. L’appello è infondato.
7.1. Per la realizzazione dell’intervento, la Società si è avvalsa – come sopra anticipato - della procedura abilitativa semplificata prevista dall’art. 8- bis del d.lgs. n. 28 del 2011.
L’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede che “Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5 ”.
La norma in esame, dunque, presuppone per la sua applicazione in concreto la compatibilità del progetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, al fine dell’efficace attivazione della procedura abilitativa semplificata.
L’incompatibilità urbanistica del progetto presentato dalla Società istante con il PUC è documentata e oggettivamente riscontrata. La realizzazione dell’opera è prevista in un’area classificata dal PUC come “Zona EO - Agricola Ordinaria”.
Le norme del PUC, approvato con delibera di c.c. n. 20 del 17 giugno 2023, relative alla “Zona agricola Ordinaria” non contemplano la possibilità di realizzare impianti di biometano; al contempo, le stesse norme prevedono, in positivo, l’utilizzo a fini edilizi delle aree agricole solo laddove “ strettamente funzionale alla attività agro-silvo-pastorale … esercitato da coltivatori diretti o imprenditori agricoli …”.
Inoltre, le norme del PUC consentono nelle aree agricole opere che si rivelino incompatibili con le zone abitate purché prive di edilizia residenziale, quali impianti turistici-ricreativi-sportivi.
8. Acclarata l’incompatibilità urbanistica, ne consegue la inidoneità della PAS a legittimare l’intervento, in assenza di una apposita variante urbanistica da sottoporre al previo vaglio discrezionale dell’amministrazione.
La procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all'art. 6 d.lgs. 28/2011 (ora abrogato dal d.lgs. 190/2024, ma temporalmente applicabile alla fattispecie in esame) permette di conseguire il titolo legittimante l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile senza la previa autorizzazione espressa dell'autorità competente, sulla base di una dichiarazione di parte, salvo il potere di tale autorità di verificare, entro il termine di legge, la ricorrenza dei presupposti di legittimità dell'intervento e, in caso contrario, di inibirne l'esecuzione. Per accedere a tale istituto è necessario che la dichiarazione sia accompagnata «da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati» (art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011).
Per questa ragione, la compatibilità urbanistica dell'impianto è condicio sine qua non di accesso alla PAS; in mancanza di tale presupposto, per realizzare l'intervento occorre conseguire l'autorizzazione amministrativa (nel caso di specie, l'autorizzazione unica disciplinata dall'art. 12 d.lgs. 387/2003, abrogato dal d.lgs. 190/2024, ma vigente ratione temporis ), che ha anche valenza di variante urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357; Id., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 29 dicembre 2023, n. 11338).
9. Sennonché, l’assetto normativo succitato va, ora, coordinato con le disposizioni del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che, per velocizzare la transizione energetica nazionale, detta la disciplina per la individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti.
In particolare, l’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021 fissa, in via temporanea, le categorie di aree idonee al collocamento dei predetti impianti, nelle more della loro individuazione a livello ministeriale: tra le aree idonee ex lege figurano le zone agricole.
Per via di tale disposizione legislativa, la presenza di una zona agricola non può costituire ostacolo all'installazione di un impianto.
L'art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021 determina, quindi, il superamento di eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento contrarie, ossia che impediscano il collocamento degli impianti in ambito agricolo.
Le norme in esame, tuttavia, non permettono di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole.
Posto che la compatibilità urbanistica dell'intervento rimane il presupposto basilare per l’abilitazione di impianti secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole. Come enunciato dalla giurisprudenza con riferimento all'assetto normativo anteriore al d.lgs. 199/2021, ma mutatis mutandis valevole anche rispetto alla legislazione vigente, la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano la zona agricola (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 29 luglio 2025, n. 6725; Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 12 settembre 2023, n. 8284).
10. Orbene, l’impianto progettato dalla società è destinato a essere realizzato in una zona agricola all'interno del comune di Montecalvo Irpino.
10.1. Ciò posto, occorre verificare se le norme tecniche di attuazione del PUC, ritenute dal Comune ostative al collocamento in loco dell'impianto, siano disposizioni di azzonamento, indi superate dall'art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, oppure disposizioni contenenti altri parametri urbanistico-edilizi tuttora vigenti o, ancora, rechino previsioni general-programmatiche prive di portata direttamente ostativa.
11. Il Collegio ritiene (per quanto si dirà infra par. 13) che le previsioni citate dettino parametri (non di azzonamento bensì) urbanistico-edilizi, quindi idonei a impedire il collocamento dell’impianto ove incompatibili con gli stessi.
Il Puc è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 17 giugno 2023.
Con riguardo alla "Zona Agricola Ordinaria", in cui ricade l'impianto proposto in conferenza di servizi, le norme tecniche prevedono che “ L'utilizzo a fini edilizi delle aree agricole, deve essere strettamente funzionale all'attività agro-silvo pastorale e, in coerenza con quanto previsto dal comma 2 lettera h dell'art.23 della L.R.16/2004 può essere esercitato da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, questi ultimi così come definiti dall'art.2135 del Codice Civile, e nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti”. L'edificabilità rurale comprende:
- edifici rurali necessari alla conduzione dell'azienda;
- annessi agricoli e manufatti strumentali per utilizzi agrituristici e di attività complementari e connesse alle attività primarie, ivi comprese attività multifunzionali (fattorie sociali, fattorie didattiche, etc). "
Altresì sono consentite dalle norme medesime:
In zona agricola, in assenza di specifici vincoli ambientali ed idrogeologici, possono essere realizzate opere che si rivelino incompatibili con le zone abitate e che quindi necessariamente debbano essere realizzate in aperta campagna. E’ data quindi la possibilità di realizzazione, in zona agricola, di impianti turistici-ricreativi-sportivi privi di opere edilizie residenziali, siano compatibili con la destinazione agricola dell'area quali: piste di podismo, maneggi e piste di equitazione, piste di ciclocross da realizzare mediante semplici movimenti di terra, livellamento e sistemazione del fondo di campagna, previa presentazione di idoneo titolo edilizio. Sarà consentita la collocazione di strutture accessorie quali gazebi, box o tettoie con struttura lignea o metallica aperta su almeno tre lati anche se ancorata al suolo, ma di facile rimozione”.
11.1. Le disposizioni di cui sopra vanno considerate, ad avviso del Collegio, quale previsione di azzonamento e, come tale, vanno ritenute superate o, comunque, integrate dalle norme del citato d.lgs n. 199/2021, nella misura in cui queste ultime consentono l'installazione di impianti da energia rinnovabile nelle zone agricole.
11.2. Infatti, se è vero che, in virtù della previsione della legge nazionale, è possibile realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile nelle aree agricole, va da sé che non è consentito al singolo comune vietarne il collocamento in un intero ambito del proprio territorio contenente anche zone agricole.
12. Sotto questo profilo, a diverse conclusioni non conduce la circostanza che le n.t.a. del PUC rechino una limitazione della stessa attività agricola, ammettendo solo determinati usi agricoli del territorio. In primo luogo, va ricordato che la destinazione agricola non è strettamente legata all'esercizio dell'agricoltura, ma è primariamente funzionale alla conservazione dei valori naturalistici e alla prevenzione del consumo di suolo, per cui la circostanza che in zona agricola siano vietate talune attività agricole non impatta sulla natura e sulla qualificazione della disposizione urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380, secondo cui “ la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'Amministrazione comunale ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l’espansione dell'aggregato urbano (così, puntualmente, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 660, nonché, più di recente, sez. II, 14 aprile 2020, n. 2378), ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale ”).
In secondo luogo, la circostanza che il legislatore nazionale abbia sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra tali impianti e zone agricole fa automaticamente rientrare i primi tra gli "usi agricoli" consentiti, a prescindere da quanto possa essere stringente la pianificazione locale delle zone agricole.
In ordine, poi, alla possibilità edificatoria del lotto, le norme consentono di sviluppare 0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento per metro quadro di Superficie territoriale.
13. Sennonché, le n.t.a. del Puc stabiliscono, altresì, che per le opere edilizie è comunque ammissibile una superficie costruita massima di mq 540 lorda di pavimento.
La norma urbanistica in esame non è di azzonamento ma detta precisi parametri urbanistico-edilizi che si rivelano insanabilmente incompatibili con la realizzazione del progetto, quindi idonei a impedire il collocamento dell’impianto.
Dall’esame della documentazione (v. d.d. 8712 del 12 dicembre 2023) si evince (v. tavola 61) che per le opere 3-4-5-6-11-12-13-14-15 e 16 è prevista una superficie costruita di oltre 18.000 mq.
Pertanto, a fronte di una teorica possibilità edificatoria del lotto avente una superficie territoriale di mq 54.000 (0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento per metro quadro di Superficie territoriale), per le opere consentite dalle norme di attuazione del PUC sarebbe ammissibile una superficie costruita massima di mq 540 lorda di pavimento.
La superficie costruita prevista in progetto ammonta, invece, a 18.000 mq.
Come sopra anticipato, il d.lgs. 199/2021 non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole. Posto che la compatibilità urbanistica dell'intervento rimane il presupposto basilare per l'abilitazione di impianti secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole. La deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano la zona agricola (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 29 luglio 2025, n. 6725).
14. Consegue a tanto che il progetto della Società appellante non è compatibile, allo stato della pianificazione comunale, con i parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano la zona agricola del comune di Montecalvo Irpino e, pertanto, legittimamente è stato denegato per le dirimenti ragioni dianzi chiarite.
15. In conclusione, ritenendo il Collegio di aver esaminato per intero la vicenda controversa anche in relazione alle doglianze e ai profili che in ragione del tenore della decisione devono considerarsi assorbiti, respinge l’appello.
16. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società Finanza Agevolata s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge e spese generali, di cui euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore del Comune di Montecalvo Irpino ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore del Ministero dell’interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
SE RO, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
LU Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE RO | LU BE |
IL SEGRETARIO