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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24283/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Virginio Parte_1 C.F._1
NISTA e l'avv. Vittorio NISTA, elettivamente domiciliato in VIA DE CICCO, 32 71010
POGGIO IMPERIALE presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), costituitasi tramite la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Marco PESENTI e dell'avv. Francesco CONCIO, elettivamente domiciliata in VIA VITTORIA COLONNA 4 20149 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
Preliminarmente l'opponente chiede disporsi l'ordine di esibizione ex art 210 cpc, richiesto con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc.
Chiede altresì che si disposta integrazione della CTU sulla base dei rilievi formulati con le osservazioni alla bozza di perizia e reiterati all'udienza del 21.11.2024, che qui abbiansi per integralmente riportati e trascritti.
Nel merito chiede accogliersi le seguenti conclusioni:
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: pagina 1 di 14 - revocare, annullare e dichiarare privo di ogni efficacia il D.I. oggetto di opposizione;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dalla società opposta perché infondata e comunque non provata;
- in subordine, rideterminare il credito secondo diritto e per l'effetto revocare il D.I. opposto;
- Vinte le spese di lite.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento in favore della convenuta opposta Parte_1 dell'importo di Euro 38.296,06, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22.6.2023 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 7244/2023, pubblicato dal Tribunale di Milano il 20.4.2023 e a lui notificato il 13.5.2023, con il quale gli è stato intimato di pagare
€ 38.296,06, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in favore di
[...]
a titolo di esatto adempimento agli obblighi su di lui gravanti in Controparte_1
forza di garanzia prestata il 15.10.2010 dell'esatto adempimento da parte di
[...]
di tutti i debiti maturati e maturandi in esecuzione dei Parte_3
contratti da lei conclusi con (doc. 8 fasc. Controparte_2
mon.), importo corrispondente al debito maturato in corso di esecuzione di contratto di conto corrente come quantificato alla data di chiusura del conto del 20.10.2016 e rettificato in sede monitoria applicando le sole condizioni economiche convenute e pagina 2 di 14 provate con i documenti contrattuali allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (doc.
4, 5, 7 e cfr. doc. 6).
2. A fondamento dell'opposizione proposta : Parte_1
a. ha dedotto che l'opposta non ha documentato in sede Controparte_1
monitoria di essere titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo, avendo prodotto solo copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al fine di dare notizia dell'acquisto di un blocco di crediti da
[...]
dal quale non è tuttavia possibile desumere con Controparte_2
certezza la prova dell'acquisto del credito oggetto della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte di Controparte_1
b. ha eccepito la nullità della fideiussione da lui prestata siccome sostanzialmente riproduttiva dello schema di fideiussione omnibus realizzato dall' nel 2002 (doc. 3), che NC d'LI ha Controparte_3
accertato essere frutto di intesa anticoncorrenziale con provvedimento n.
55/2005 (doc. 7), deducendo che lo stesso sarebbe poi stato sostanzialmente utilizzato senza particolari modificazioni dagli operatori bancari (cfr. sette fideiussioni prodotte al doc. 4 stipulate con tre diversi istituti di credito), fatto che dimostrerebbe la perduranza dell'intesa anticoncorrenziale accertata da NC d'LI sino alla data di prestazione da parte dell'odierno attore opponente della garanzia in forza della quale è maturato il credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, eccependo quindi la nullità parziale della garanzia prestata siccome frutto di tale intesa anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990 e dell'art. 1418, comma 1, e 1419 c.c. e, segnatamente, la nullità della clausola della fideiussione con la quale l'opponente ha rinunciato a proporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c.;
c. ha eccepito quindi l'estinzione della fideiussione da lui prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver la creditrice garantita proposto alcuna iniziativa per recuperare il credito vantato nei confronti della società debitrice principale o del fideiussore entro il termine di 6 mesi da quando il credito derivante dal rapporto di conto corrente è divenuto esigibile, ossia dal 27.9.2016, data nella quale sono stati revocati gli affidamenti in conto corrente con effetti dal 20.10.2016 (cfr. tabella oggetto del doc. 12);
pagina 3 di 14 d. ha inoltre eccepito che gli interessi applicati in conto corrente sarebbero stati superiori alla soglia usura rilevata in corso di esecuzione del contratto in 12 trimestri tra il 2012 e il 2015, fatto che comporterebbe la gratuità del conto corrente nei periodi di superamento della soglia usura per gli effetti di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.;
e. ha inoltre eccepito che in corso di esecuzione del contratto di conto corrente sono stati illecitamente capitalizzati gli interessi, fatto che ha comportato alla maturazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e quindi la parziale insussistenza del credito oggetto della domanda;
chiedendo quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda proposta da con il ricorso per decreto ingiuntivo. Controparte_1
3. L'opposta si è tempestivamente costituita nel presente Controparte_1 giudizio, chiedendo di rigettare l'opposizione proposta ritenendola infondata, insistendo nell'accoglimento della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo a dimostrazione della cui fondatezza ha ulteriormente prodotto copia
Par dichiarazione di attestante il credito Controparte_2
oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo è stato effettivamente ceduto nell'ambito della cessione di crediti in blocco richiamata nelle difese di parte opposta (doc. 5).
L'opposta ha, per il resto, dedotto la mancata prova da parte dell'opponente che la fideiussione da lui prestata fosse frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento 55/2005 di NC d'LI; ha dedotto inoltre che sia l'insinuazione al passivo della debitrice principale compiuta nel 2021 a seguito del suo fallimento, sia la costituzione in mora del fideiussore compiuta al momento dell'escussione della garanzia a prima richiesta (doc. 6) avrebbero in ogni caso efficacia interruttiva del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. e ha contestato che gli interessi applicati in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente fossero usurari o frutto di illecito anatocismo.
4. All'udienza di trattazione è stata rilevata d'ufficio la nullità del contratto di conto corrente prodotto al doc. 4 del fascicolo monitorio (riprodotto al doc. 14 di parte attrice opponente) per apparente mancata sottoscrizione da parte del correntista e rilevata quindi d'ufficio l'apparente mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente, per gli effetti di cui agli artt. 117.6 TUB e 1418 e 1419 c.c., invitando le parti a prendere pagina 4 di 14 posizione sulla questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. nella prosecuzione del giudizio, assegnando quindi i termini per il deposito delle memorie istruttorie e non concedendo la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
5. Successivamente con la prima memoria istruttoria parte convenuta opposta ha prodotto nuovamente prodotto il contratto di conto corrente comprensivo delle condizioni economiche, ma privo della sottoscrizione della società correntista (doc.
9) ed ha prodotto anche copia dei contratti di apertura credito in conto corrente nei quali risultano validamente negoziate le condizioni economiche applicate all'apertura di credito in conto (doc. 10) producendo poi in allegato alla seconda memoria istruttoria copia firmata del contratto di conto corrente (doc. 11).
6. Con la seconda memoria istruttoria la difesa di parte opponente ha dedotto un ulteriore motivo di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione da lui prestata, derivante dal fatto che tale clausola deve essere ritenuta abusiva in quanto negoziata in un contratto concluso con un consumatore nonostante comporti un significativo squilibrio della condizioni contrattuali per gli effetti di cui agli artt.
33, comma 1, e 36, comma 1, cod. cons. (d.lgs. 206/2005). A dimostrazione della qualità di consumatore allegata, l'opponente ha prodotto copia di un suo cedolino dello stipendio di agosto 2010 ricevuto dalla società garantita in esecuzione di contratto di lavoro subordinato per il quale sarebbe stato assunto nel 2002 (doc. 1, allegato alla memoria prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Inoltre l'opponente ha prodotto copia di altre 5 fideiussioni emesse da due istituti di credito terzi rispetto a questo giudizio e riproduttive del modello ABI del 2002 (doc.
2 allegato alla memoria prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
7. All'udienza dell'1.2.2024, preso atto della documentazione prodotta con le memorie istruttorie e ritenuto che la stessa consentisse apparentemente di superare i rilievi ufficiosi compiuti all'udienza di trattazione in ordine alla mancata pattuizione con forma scritta delle condizioni economiche di conto corrente, ritenuto tuttavia necessario verificare la correttezza del ricalcolo del saldo di conto eseguito unilateralmente da parte convenuta opposta in sede monitoria in base al quale è stato quantificato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che lo stesso è stato apparentemente eseguito dando corso alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto e quindi anche dopo pagina 5 di 14 l'entrata in vigore dell'art.
1.689 della l. 147/2013 che, modificando l'art. 120.2
TUB, ha previsto il divieto agli interessi periodicamente annotati in conto di produrre interessi ulteriori, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio su quesito indicato a verbale, fissando tuttavia un'udienza intermedia per dare corso a tentativo di conciliazione anche per verificare l'eventuale accordo delle parti su un ricalcolo del saldo di conto da loro eseguito secondo le indicazioni fornite dalla giudice istruttrice, al fine di evitare la maturazione di ulteriori spese per la consulenza d'ufficio.
8. Le trattative coltivate dalle parti per la transazione della controversia non hanno tuttavia avuto esito positivo, così come i tentativi di conciliazione giudiziale, di tal che si è dato corso all'attività istruttoria programmata e quindi allo svolgimento di c.t.u. contabile.
9. L'opposizione si è rivelata parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
10. Parte convenuta opposta con il presente giudizio chiede che Controparte_1
venga condannato all'esatto adempimento agli obblighi assunti Parte_1
con contratto di fideiussione omnibus stipulato il 15.10.2010 e che venga quindi condannato al pagamento del debito maturato da in Parte_3
corso di esecuzione di contratto di conto corrente concluso con
[...]
la quale ha esercitato il diritto di recesso da tale rapporto Controparte_2
revocando gli affidamenti insistenti sul conto corrente nel 2016 (doc. 6 conv.).
11. L'opposta ha allegato di aver acquistato tale credito nell'ambito di contratto di cessione di crediti in blocco concluso con Controparte_2
A dimostrazione della sua successione nel credito oggetto della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto l'avviso Controparte_1
pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale (parte II) del 23.12. con il quale ha dato notizia dell'operazione di cessione di crediti in blocco nell'ambito del quale ha acquistato tale credito (doc. 4 conv.) e ha prodotto dichiarazione resa dalla cedente che ha attestato che anche il Controparte_2
credito oggetto della domanda proposta nel presente giudizio è effettivamente ricompreso nella classe di crediti ceduti con l'operazione di cartolarizzazione pubblicizzata (doc. 5 conv.).
pagina 6 di 14 Tali documenti, da considerare unitamente alla documentata disponibilità effettiva da parte di di tutta la documentazione contrattuale e Controparte_1
contabile relativa sia alla fideiussione sia al conto corrente e ai conti ad esso collegati (che non avrebbe potuto essere nella disponibilità dell'opposta se non fosse stata a lei consegnata a seguito della cessione del credito), devono essere ritenuti sufficienti a dimostrare indiziariamente la successione di Controparte_1
nel credito oggetto della domanda proposta nel presente giudizio, come preteso
[...]
dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito nei casi di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB
(cfr. Cass. Sez. III, ord. 17944 del 22.6.2023).
12. A dimostrazione della fondatezza della domanda proposta Controparte_1
ha quindi prodotto, in copia, il contratto di fideiussione con il quale Pt_1
si è impegnato a pagare alla
[...] Controparte_4
oltre che ai suoi successori o aventi causa, qualsiasi debito maturato nei suoi
[...] confronti dalla sino alla concorrenza dell'importo Parte_5
massimo di 200.000 euro (doc. 8 fascicolo monitorio), il contratto di conto corrente concluso con Parte_3 Controparte_2
e i contratti di apertura credito ad esso collegati (doc.ti 9, 10 e 11), nonché gli
[...] estratti conto relativi all'intera esecuzione del rapporto di conto corrente (doc.ti sub n. 8) e la comunicazione di revoca degli affidamenti e recesso dal rapporto di conto corrente ricevuta dalla società correntista il 20.12.2016 (doc. 6).
13. L'opposta ha documentato poi che ha Controparte_2
escusso la garanzia prestata da lo stesso 20.12.2016 (doc. 9 fasc. Parte_1
mon.), intimandogli di pagare il saldo passivo di conto corrente maturato da
[...]
e ha allegato che ciononostante, non ha Parte_3 Pt_1 adempiuto all'obbligo di pagare quanto richiesto.
14. Parte convenuta opposta ha quindi provato il credito vantato, fornendo prova documentale del titolo posto a fondamento della sua domanda (doc. 8) e avendo allegato l'inadempimento del garante all'obbligo di pagare l'importo garantito, tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale definito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001 che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il pagina 7 di 14 risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
15. A giustificazione del suo inadempimento, ha eccepito che la Parte_1
fideiussione da lui prestata sarebbe nulla siccome frutto di intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento n. 55/2005 di NC d'LI (doc. 7 att.), come desumibile dal fatto che gli artt. 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto da lui sottoscritto ricalcherebbero il contenuto del modello “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione NCria LIna (ABI) a ottobre 2002.
È tuttavia pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da NC d'LI con il provvedimento della NC d'LI n. 55 del 2.5.2005 quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione costituente il titolo della domanda proposta dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, di tal che l'accertamento compiuto da NC d'LI non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dall'opponente oltre 5 anni dopo il compimento di tale attività.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990” (cfr. sul punto, analogamente, Cass. Sez. I, 17.1.2025 n. 1179; Cass. Sez. I 10.1.2024, n.
567).
pagina 8 di 14 Nel caso oggetto del presente giudizio, tuttavia, deve rilevarsi che il testo della fideiussione prestata da (doc. 8 fasc. mon.) e quello del richiamato Pt_1 modello predisposto dall'ABI sono diversi: diverso è il numero di articoli dei quali si compone il testo contrattuale e, in particolare, il contenuto degli art. 2 e 8 della fideiussione sottoscritta da è almeno in parte difforme da quello Pt_1 contenuto nel modello predisposto dall'ABI e sanzionato da NC d'LI con il provvedimento n. 55/2005.
Tali fatti consentono di escludere sia che la fideiussione prestata da sia Pt_1
frutto di riproduzione pedissequa del modello ABI sanzionato, sia - di conseguenza
- che il contenuto delle clausole contrattuali sottoscritte da sia frutto Pt_1 dell'intesa anticoncorrenziale accertata da NC d'LI come sussistente oltre 5 anni prima della sottoscrizione di tale contratto, avente ad oggetto un modello di contratto diverso da quello utilizzato da Controparte_2
Parte attrice non ha del resto specificamente allegato l'esistenza di altra specifica intesa anticoncorrenziale praticata dagli operatori bancari nell'ambito della quale sarebbero state applicate clausole con effetti analoghi a quelli previsti dal modello
ABI del 2002, né ha allegato quali elementi renderebbero rilevante l'intesa sul piano antitrust, quali operatori bancari avrebbero partecipato a tale intesa e da quali elementi desumere la partecipazione di a Controparte_2
tale illecito anticoncorrenziale, non allegando quindi specificamente, né provando, nessuno degli elementi costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990.
L'eccezione di nullità si è quindi rivelata infondata e deve essere rigettata.
16. Anche l'eccezione di nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione dell'art. 33, lett. t), o 36, comma 1, cod. cons., proposta solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., deve essere rigettata siccome manifestamente infondata, fatto che costituisce ragione più liquida di decisione di tale eccezione.
Già in sede monitoria l'opposta ha infatti documentato che al momento della prestazione di tale garanzia fosse non solo socio al 12,5% della società Pt_1
garantita ma anche vicepresidente del suo consiglio di amministrazione (doc. 10).
La circostanza, quindi, che prima di ricoprire tale incarico l'attore opponente fosse stato anche dipendente della società garantita (cfr. doc. 1 allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), oltre ad essere stato pagina 9 di 14 tardivamente allegato nel presente giudizio, non consente di qualificare Pt_1
come consumatore rispetto alle obbligazioni di garanzia assunte con la fideiussione prestata nel 2010, che deduttivamente appare stipulata a protezione dell'investimento compiuto con la partecipazione nella società garantita, tramite la quale l'odierno opponente ha esercitato in forma societaria attività di impresa, occupandosi direttamente della gestione della garantita nell'ambito del suo consiglio di amministrazione (doc. 10 fasc.mon.).
Si ritiene, quindi, provato documentalmente che abbia prestato la Pt_1
fideiussione per soddisfare esigenze estranee alla sua sfera di vita privata e familiare, di tal che deve escludersi che abbia concluso tale contratto come consumatore e che possa quindi eccepire l'invalidità della rinuncia ad opporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. convenzionalmente pattuita ai sensi degli artt.
33, lett. t), o 36, comma 1, cod. cons.
17. Di conseguenza la deroga alla possibilità di opporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c., convenuta agli artt. 6 della fideiussione prestata da Parte_1
(doc. 8 fasc. mon.), è stata validamente convenuta siccome specificamente approvata per iscritto dal fideiussore e tale eccezione non risulta, quindi, opponibile nel presente giudizio.
18. L'opposto ha inoltre specificamente contestato la quantificazione Parte_6
del credito oggetto della domanda monitoria unilateralmente compiuta da parte convenuta opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e tale motivo di opposizione si è rivelato parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposte.
19. In primo luogo l'opponente ha allegato che nel corso di esecuzione del contratto di conto corrente sarebbero stati applicati gli interessi debitori convenzionali nonostante in 12 trimestri dal 2012 al 2015 avessero superato il tasso soglia usura applicabile al rapporto di conto corrente.
Parte attrice opponente non ha, tuttavia, allegato che il superamento della soglia usura fosse frutto di nuove pattuizioni o del mutamento unilaterale dei tassi di interesse convenzionali precedentemente validamente negoziati né che la pretesa del tasso di interesse precedentemente validamente negoziato fosse contraria a buonafede per alcuno specifico motivo, di tal che l'eventuale superamento della soglia usura allegato da parte attrice opponente, anche qualora riscontrato come effettivamente sussistente, non avrebbe comportato la nullità del tasso di interesse pagina 10 di 14 convenzionale, trattandosi di ipotesi di c.d. “usura sopravvenuta” ritenuta giuridicamente irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite 24675/2017 secondo la quale “il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
L'eccezione di parte opponente, per come proposta, si è quindi rivelata documentalmente infondata e non meritevole di alcun approfondimento istruttorio ulteriore.
20. In secondo luogo l'opponente ha allegato che nel corso dell'esecuzione del contratto di conto corrente sono illecitamente maturati interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. quale conseguenza della capitalizzazione degli interessi debitori, che hanno contribuito a formare il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
L'allegazione di parte opponente ha trovato riscontro documentale, risultando annotati in conto gli interessi passivi anche dopo l'1.1.2014 e sino alla chiusura del rapproto di conto corrente.
Con l'art.
1.629 della l. 147/2013 è stato modificato il secondo comma dell'art. 120
TUB vietando espressamente agli interessi periodicamente capitalizzati in conto corrente, con la stessa periodicità tra interessi debitori e creditori, di produrre interessi ulteriori. La norma richiamata ha specificato inoltre che nelle successive operazioni di capitalizzazione gli interessi avrebbero dovuto calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, escludendo pertanto che potessero essere calcolati anche sugli interessi precedentemente annotati periodicamente in conto.
Tale disposizione ha pertanto fatto venire meno anche in ambito bancario ogni deroga al principio generale espresso dall'art. 1283 c.c. di divieto di anatocismo, impedendo che gli interessi corrispettivi, ancorché periodicamente annotati in conto, potessero produrre interessi ulteriori.
pagina 11 di 14 Sebbene, pertanto, tale disposizione non abbia ovviamente avuto l'effetto di rendere nulla la clausola anatocistica precedentemente validamente concordata nel contratto di conto corrente all'art. 9, dall'entrata in vigore della disposizione richiamata deve essere considerato illecito, siccome realizzato in violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 1283 c.c., il comportamento consistito nel calcolo degli interessi corrispettivi sul debito capitale maturato nel trimestre precedente e comprensivo di ulteriori interessi corrispettivi non autonomamente esigibili.
Né alcun rilievo può essere attribuito, nel caso di specie, l'art. 161.6 TUB in forza del quale i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del testo unico bancario sarebbero rimasti regolati dalle disposizioni di legge precedentemente vigenti, quale norma particolare specificamente dettata per disciplinare la successione delle leggi nel tempo esclusivamente in relazione all'entrata in vigore del testo unico bancario, e quindi insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che a fronte della riespansione del divieto generale di applicazione di interessi anatocistici anche nell'ambito dei rapporti di conto corrente, deve essere ritenuta indebita l'annotazione in conto di interessi anatocistici a prescindere dall'adozione di alcun provvedimento ulteriore, come del resto riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024.
Di conseguenza è stato chiesto alla c.t.u. di ricalcolare il saldo di conto corrente epurandolo da ogni effetto anatocistico dall'1.1.2014 alla data di chiusura conseguente all'esercizio da parte della banca del diritto di recesso.
21. Inoltre, considerato come il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato effettivamente quantificato dalla convenuta opposta tramite consulenza di parte, è stato chiesto alla c.t.u. di applicare per tutta la durata del rapporto di conto corrente esclusivamente le condizioni economiche dimostrate come convenute per iscritto dalla convenuta con i documenti 9, 10 e 11.
22. L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che alla data di chiusura del rapporto di conto corrente il saldo avrebbe dovuto essere quantificato in € 33.967,38 in luogo degli € 38.296,06 oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
23. Il credito vantato dalla convenuta opposta si è, quindi, rivelato in parte insussistente e l'opposizione si è rivelata almeno in parte infondata.
pagina 12 di 14 24. In conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 7244/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano il
[...]
20.4.2023 deve essere revocato.
25. Nondimeno deve essere condannato al pagamento di € 33.967,38 Parte_1
in favore di oltre interessi di mora che dovranno essere Controparte_1
calcolati dal 20.12.2016, ossia dalla prima costituzione in mora documentata del fideiussore (doc. 9 fasc. mon.) e sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1224 c.c., applicando il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., non essendo stato specificamente indicato dall'opposta il tasso di interesse di mora convenzionale del quale ha chiesto l'applicazione.
26. Le spese seguono la sostanziale soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono calcolate e quantificate in dispositivo sul credito accertato come effettivamente sussistente all'esito del presente giudizio, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione a tutte le fasi della controversia.
27. Nondimeno le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 20.11.2024 in misura pari ad € 2.000,00 per compensi, oltre oneri previdenziali ed IVA, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta opposta, essendo sorta la necessità di dare corso all'attività istruttoria realizzata dalla consulente d'ufficio in ragione di difese compiute con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle quali l'opposta è risultata soccombente.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7244/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano il 20.4.2023 in favore di e nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) condanna a pagare € 33.967,38 a oltre Parte_1 Controparte_1 interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284 c.c. dal 20.12.2016 al saldo effettivo;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. oggetto del decreto di pagamento pubblicato pagina 13 di 14 il 20.11.2024 nel corso del presente giudizio a carico di Controparte_1
4) condanna inoltre a pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, pari a € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dei compensi a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute, CPA ed IVA;
5) pone definitivamente le spese di c.t.u. oggetto del decreto di pagamento del
20.11.2024 a carico di Controparte_1
Milano, 3 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24283/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Virginio Parte_1 C.F._1
NISTA e l'avv. Vittorio NISTA, elettivamente domiciliato in VIA DE CICCO, 32 71010
POGGIO IMPERIALE presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), costituitasi tramite la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Marco PESENTI e dell'avv. Francesco CONCIO, elettivamente domiciliata in VIA VITTORIA COLONNA 4 20149 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
Preliminarmente l'opponente chiede disporsi l'ordine di esibizione ex art 210 cpc, richiesto con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc.
Chiede altresì che si disposta integrazione della CTU sulla base dei rilievi formulati con le osservazioni alla bozza di perizia e reiterati all'udienza del 21.11.2024, che qui abbiansi per integralmente riportati e trascritti.
Nel merito chiede accogliersi le seguenti conclusioni:
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: pagina 1 di 14 - revocare, annullare e dichiarare privo di ogni efficacia il D.I. oggetto di opposizione;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dalla società opposta perché infondata e comunque non provata;
- in subordine, rideterminare il credito secondo diritto e per l'effetto revocare il D.I. opposto;
- Vinte le spese di lite.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento in favore della convenuta opposta Parte_1 dell'importo di Euro 38.296,06, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22.6.2023 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 7244/2023, pubblicato dal Tribunale di Milano il 20.4.2023 e a lui notificato il 13.5.2023, con il quale gli è stato intimato di pagare
€ 38.296,06, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in favore di
[...]
a titolo di esatto adempimento agli obblighi su di lui gravanti in Controparte_1
forza di garanzia prestata il 15.10.2010 dell'esatto adempimento da parte di
[...]
di tutti i debiti maturati e maturandi in esecuzione dei Parte_3
contratti da lei conclusi con (doc. 8 fasc. Controparte_2
mon.), importo corrispondente al debito maturato in corso di esecuzione di contratto di conto corrente come quantificato alla data di chiusura del conto del 20.10.2016 e rettificato in sede monitoria applicando le sole condizioni economiche convenute e pagina 2 di 14 provate con i documenti contrattuali allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (doc.
4, 5, 7 e cfr. doc. 6).
2. A fondamento dell'opposizione proposta : Parte_1
a. ha dedotto che l'opposta non ha documentato in sede Controparte_1
monitoria di essere titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo, avendo prodotto solo copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al fine di dare notizia dell'acquisto di un blocco di crediti da
[...]
dal quale non è tuttavia possibile desumere con Controparte_2
certezza la prova dell'acquisto del credito oggetto della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte di Controparte_1
b. ha eccepito la nullità della fideiussione da lui prestata siccome sostanzialmente riproduttiva dello schema di fideiussione omnibus realizzato dall' nel 2002 (doc. 3), che NC d'LI ha Controparte_3
accertato essere frutto di intesa anticoncorrenziale con provvedimento n.
55/2005 (doc. 7), deducendo che lo stesso sarebbe poi stato sostanzialmente utilizzato senza particolari modificazioni dagli operatori bancari (cfr. sette fideiussioni prodotte al doc. 4 stipulate con tre diversi istituti di credito), fatto che dimostrerebbe la perduranza dell'intesa anticoncorrenziale accertata da NC d'LI sino alla data di prestazione da parte dell'odierno attore opponente della garanzia in forza della quale è maturato il credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, eccependo quindi la nullità parziale della garanzia prestata siccome frutto di tale intesa anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990 e dell'art. 1418, comma 1, e 1419 c.c. e, segnatamente, la nullità della clausola della fideiussione con la quale l'opponente ha rinunciato a proporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c.;
c. ha eccepito quindi l'estinzione della fideiussione da lui prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver la creditrice garantita proposto alcuna iniziativa per recuperare il credito vantato nei confronti della società debitrice principale o del fideiussore entro il termine di 6 mesi da quando il credito derivante dal rapporto di conto corrente è divenuto esigibile, ossia dal 27.9.2016, data nella quale sono stati revocati gli affidamenti in conto corrente con effetti dal 20.10.2016 (cfr. tabella oggetto del doc. 12);
pagina 3 di 14 d. ha inoltre eccepito che gli interessi applicati in conto corrente sarebbero stati superiori alla soglia usura rilevata in corso di esecuzione del contratto in 12 trimestri tra il 2012 e il 2015, fatto che comporterebbe la gratuità del conto corrente nei periodi di superamento della soglia usura per gli effetti di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.;
e. ha inoltre eccepito che in corso di esecuzione del contratto di conto corrente sono stati illecitamente capitalizzati gli interessi, fatto che ha comportato alla maturazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e quindi la parziale insussistenza del credito oggetto della domanda;
chiedendo quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda proposta da con il ricorso per decreto ingiuntivo. Controparte_1
3. L'opposta si è tempestivamente costituita nel presente Controparte_1 giudizio, chiedendo di rigettare l'opposizione proposta ritenendola infondata, insistendo nell'accoglimento della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo a dimostrazione della cui fondatezza ha ulteriormente prodotto copia
Par dichiarazione di attestante il credito Controparte_2
oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo è stato effettivamente ceduto nell'ambito della cessione di crediti in blocco richiamata nelle difese di parte opposta (doc. 5).
L'opposta ha, per il resto, dedotto la mancata prova da parte dell'opponente che la fideiussione da lui prestata fosse frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento 55/2005 di NC d'LI; ha dedotto inoltre che sia l'insinuazione al passivo della debitrice principale compiuta nel 2021 a seguito del suo fallimento, sia la costituzione in mora del fideiussore compiuta al momento dell'escussione della garanzia a prima richiesta (doc. 6) avrebbero in ogni caso efficacia interruttiva del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. e ha contestato che gli interessi applicati in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente fossero usurari o frutto di illecito anatocismo.
4. All'udienza di trattazione è stata rilevata d'ufficio la nullità del contratto di conto corrente prodotto al doc. 4 del fascicolo monitorio (riprodotto al doc. 14 di parte attrice opponente) per apparente mancata sottoscrizione da parte del correntista e rilevata quindi d'ufficio l'apparente mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente, per gli effetti di cui agli artt. 117.6 TUB e 1418 e 1419 c.c., invitando le parti a prendere pagina 4 di 14 posizione sulla questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. nella prosecuzione del giudizio, assegnando quindi i termini per il deposito delle memorie istruttorie e non concedendo la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
5. Successivamente con la prima memoria istruttoria parte convenuta opposta ha prodotto nuovamente prodotto il contratto di conto corrente comprensivo delle condizioni economiche, ma privo della sottoscrizione della società correntista (doc.
9) ed ha prodotto anche copia dei contratti di apertura credito in conto corrente nei quali risultano validamente negoziate le condizioni economiche applicate all'apertura di credito in conto (doc. 10) producendo poi in allegato alla seconda memoria istruttoria copia firmata del contratto di conto corrente (doc. 11).
6. Con la seconda memoria istruttoria la difesa di parte opponente ha dedotto un ulteriore motivo di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione da lui prestata, derivante dal fatto che tale clausola deve essere ritenuta abusiva in quanto negoziata in un contratto concluso con un consumatore nonostante comporti un significativo squilibrio della condizioni contrattuali per gli effetti di cui agli artt.
33, comma 1, e 36, comma 1, cod. cons. (d.lgs. 206/2005). A dimostrazione della qualità di consumatore allegata, l'opponente ha prodotto copia di un suo cedolino dello stipendio di agosto 2010 ricevuto dalla società garantita in esecuzione di contratto di lavoro subordinato per il quale sarebbe stato assunto nel 2002 (doc. 1, allegato alla memoria prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Inoltre l'opponente ha prodotto copia di altre 5 fideiussioni emesse da due istituti di credito terzi rispetto a questo giudizio e riproduttive del modello ABI del 2002 (doc.
2 allegato alla memoria prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
7. All'udienza dell'1.2.2024, preso atto della documentazione prodotta con le memorie istruttorie e ritenuto che la stessa consentisse apparentemente di superare i rilievi ufficiosi compiuti all'udienza di trattazione in ordine alla mancata pattuizione con forma scritta delle condizioni economiche di conto corrente, ritenuto tuttavia necessario verificare la correttezza del ricalcolo del saldo di conto eseguito unilateralmente da parte convenuta opposta in sede monitoria in base al quale è stato quantificato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che lo stesso è stato apparentemente eseguito dando corso alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto e quindi anche dopo pagina 5 di 14 l'entrata in vigore dell'art.
1.689 della l. 147/2013 che, modificando l'art. 120.2
TUB, ha previsto il divieto agli interessi periodicamente annotati in conto di produrre interessi ulteriori, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio su quesito indicato a verbale, fissando tuttavia un'udienza intermedia per dare corso a tentativo di conciliazione anche per verificare l'eventuale accordo delle parti su un ricalcolo del saldo di conto da loro eseguito secondo le indicazioni fornite dalla giudice istruttrice, al fine di evitare la maturazione di ulteriori spese per la consulenza d'ufficio.
8. Le trattative coltivate dalle parti per la transazione della controversia non hanno tuttavia avuto esito positivo, così come i tentativi di conciliazione giudiziale, di tal che si è dato corso all'attività istruttoria programmata e quindi allo svolgimento di c.t.u. contabile.
9. L'opposizione si è rivelata parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
10. Parte convenuta opposta con il presente giudizio chiede che Controparte_1
venga condannato all'esatto adempimento agli obblighi assunti Parte_1
con contratto di fideiussione omnibus stipulato il 15.10.2010 e che venga quindi condannato al pagamento del debito maturato da in Parte_3
corso di esecuzione di contratto di conto corrente concluso con
[...]
la quale ha esercitato il diritto di recesso da tale rapporto Controparte_2
revocando gli affidamenti insistenti sul conto corrente nel 2016 (doc. 6 conv.).
11. L'opposta ha allegato di aver acquistato tale credito nell'ambito di contratto di cessione di crediti in blocco concluso con Controparte_2
A dimostrazione della sua successione nel credito oggetto della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto l'avviso Controparte_1
pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale (parte II) del 23.12. con il quale ha dato notizia dell'operazione di cessione di crediti in blocco nell'ambito del quale ha acquistato tale credito (doc. 4 conv.) e ha prodotto dichiarazione resa dalla cedente che ha attestato che anche il Controparte_2
credito oggetto della domanda proposta nel presente giudizio è effettivamente ricompreso nella classe di crediti ceduti con l'operazione di cartolarizzazione pubblicizzata (doc. 5 conv.).
pagina 6 di 14 Tali documenti, da considerare unitamente alla documentata disponibilità effettiva da parte di di tutta la documentazione contrattuale e Controparte_1
contabile relativa sia alla fideiussione sia al conto corrente e ai conti ad esso collegati (che non avrebbe potuto essere nella disponibilità dell'opposta se non fosse stata a lei consegnata a seguito della cessione del credito), devono essere ritenuti sufficienti a dimostrare indiziariamente la successione di Controparte_1
nel credito oggetto della domanda proposta nel presente giudizio, come preteso
[...]
dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito nei casi di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB
(cfr. Cass. Sez. III, ord. 17944 del 22.6.2023).
12. A dimostrazione della fondatezza della domanda proposta Controparte_1
ha quindi prodotto, in copia, il contratto di fideiussione con il quale Pt_1
si è impegnato a pagare alla
[...] Controparte_4
oltre che ai suoi successori o aventi causa, qualsiasi debito maturato nei suoi
[...] confronti dalla sino alla concorrenza dell'importo Parte_5
massimo di 200.000 euro (doc. 8 fascicolo monitorio), il contratto di conto corrente concluso con Parte_3 Controparte_2
e i contratti di apertura credito ad esso collegati (doc.ti 9, 10 e 11), nonché gli
[...] estratti conto relativi all'intera esecuzione del rapporto di conto corrente (doc.ti sub n. 8) e la comunicazione di revoca degli affidamenti e recesso dal rapporto di conto corrente ricevuta dalla società correntista il 20.12.2016 (doc. 6).
13. L'opposta ha documentato poi che ha Controparte_2
escusso la garanzia prestata da lo stesso 20.12.2016 (doc. 9 fasc. Parte_1
mon.), intimandogli di pagare il saldo passivo di conto corrente maturato da
[...]
e ha allegato che ciononostante, non ha Parte_3 Pt_1 adempiuto all'obbligo di pagare quanto richiesto.
14. Parte convenuta opposta ha quindi provato il credito vantato, fornendo prova documentale del titolo posto a fondamento della sua domanda (doc. 8) e avendo allegato l'inadempimento del garante all'obbligo di pagare l'importo garantito, tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale definito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001 che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il pagina 7 di 14 risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
15. A giustificazione del suo inadempimento, ha eccepito che la Parte_1
fideiussione da lui prestata sarebbe nulla siccome frutto di intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento n. 55/2005 di NC d'LI (doc. 7 att.), come desumibile dal fatto che gli artt. 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto da lui sottoscritto ricalcherebbero il contenuto del modello “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione NCria LIna (ABI) a ottobre 2002.
È tuttavia pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da NC d'LI con il provvedimento della NC d'LI n. 55 del 2.5.2005 quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione costituente il titolo della domanda proposta dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, di tal che l'accertamento compiuto da NC d'LI non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dall'opponente oltre 5 anni dopo il compimento di tale attività.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990” (cfr. sul punto, analogamente, Cass. Sez. I, 17.1.2025 n. 1179; Cass. Sez. I 10.1.2024, n.
567).
pagina 8 di 14 Nel caso oggetto del presente giudizio, tuttavia, deve rilevarsi che il testo della fideiussione prestata da (doc. 8 fasc. mon.) e quello del richiamato Pt_1 modello predisposto dall'ABI sono diversi: diverso è il numero di articoli dei quali si compone il testo contrattuale e, in particolare, il contenuto degli art. 2 e 8 della fideiussione sottoscritta da è almeno in parte difforme da quello Pt_1 contenuto nel modello predisposto dall'ABI e sanzionato da NC d'LI con il provvedimento n. 55/2005.
Tali fatti consentono di escludere sia che la fideiussione prestata da sia Pt_1
frutto di riproduzione pedissequa del modello ABI sanzionato, sia - di conseguenza
- che il contenuto delle clausole contrattuali sottoscritte da sia frutto Pt_1 dell'intesa anticoncorrenziale accertata da NC d'LI come sussistente oltre 5 anni prima della sottoscrizione di tale contratto, avente ad oggetto un modello di contratto diverso da quello utilizzato da Controparte_2
Parte attrice non ha del resto specificamente allegato l'esistenza di altra specifica intesa anticoncorrenziale praticata dagli operatori bancari nell'ambito della quale sarebbero state applicate clausole con effetti analoghi a quelli previsti dal modello
ABI del 2002, né ha allegato quali elementi renderebbero rilevante l'intesa sul piano antitrust, quali operatori bancari avrebbero partecipato a tale intesa e da quali elementi desumere la partecipazione di a Controparte_2
tale illecito anticoncorrenziale, non allegando quindi specificamente, né provando, nessuno degli elementi costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990.
L'eccezione di nullità si è quindi rivelata infondata e deve essere rigettata.
16. Anche l'eccezione di nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione dell'art. 33, lett. t), o 36, comma 1, cod. cons., proposta solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., deve essere rigettata siccome manifestamente infondata, fatto che costituisce ragione più liquida di decisione di tale eccezione.
Già in sede monitoria l'opposta ha infatti documentato che al momento della prestazione di tale garanzia fosse non solo socio al 12,5% della società Pt_1
garantita ma anche vicepresidente del suo consiglio di amministrazione (doc. 10).
La circostanza, quindi, che prima di ricoprire tale incarico l'attore opponente fosse stato anche dipendente della società garantita (cfr. doc. 1 allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), oltre ad essere stato pagina 9 di 14 tardivamente allegato nel presente giudizio, non consente di qualificare Pt_1
come consumatore rispetto alle obbligazioni di garanzia assunte con la fideiussione prestata nel 2010, che deduttivamente appare stipulata a protezione dell'investimento compiuto con la partecipazione nella società garantita, tramite la quale l'odierno opponente ha esercitato in forma societaria attività di impresa, occupandosi direttamente della gestione della garantita nell'ambito del suo consiglio di amministrazione (doc. 10 fasc.mon.).
Si ritiene, quindi, provato documentalmente che abbia prestato la Pt_1
fideiussione per soddisfare esigenze estranee alla sua sfera di vita privata e familiare, di tal che deve escludersi che abbia concluso tale contratto come consumatore e che possa quindi eccepire l'invalidità della rinuncia ad opporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. convenzionalmente pattuita ai sensi degli artt.
33, lett. t), o 36, comma 1, cod. cons.
17. Di conseguenza la deroga alla possibilità di opporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c., convenuta agli artt. 6 della fideiussione prestata da Parte_1
(doc. 8 fasc. mon.), è stata validamente convenuta siccome specificamente approvata per iscritto dal fideiussore e tale eccezione non risulta, quindi, opponibile nel presente giudizio.
18. L'opposto ha inoltre specificamente contestato la quantificazione Parte_6
del credito oggetto della domanda monitoria unilateralmente compiuta da parte convenuta opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e tale motivo di opposizione si è rivelato parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposte.
19. In primo luogo l'opponente ha allegato che nel corso di esecuzione del contratto di conto corrente sarebbero stati applicati gli interessi debitori convenzionali nonostante in 12 trimestri dal 2012 al 2015 avessero superato il tasso soglia usura applicabile al rapporto di conto corrente.
Parte attrice opponente non ha, tuttavia, allegato che il superamento della soglia usura fosse frutto di nuove pattuizioni o del mutamento unilaterale dei tassi di interesse convenzionali precedentemente validamente negoziati né che la pretesa del tasso di interesse precedentemente validamente negoziato fosse contraria a buonafede per alcuno specifico motivo, di tal che l'eventuale superamento della soglia usura allegato da parte attrice opponente, anche qualora riscontrato come effettivamente sussistente, non avrebbe comportato la nullità del tasso di interesse pagina 10 di 14 convenzionale, trattandosi di ipotesi di c.d. “usura sopravvenuta” ritenuta giuridicamente irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite 24675/2017 secondo la quale “il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
L'eccezione di parte opponente, per come proposta, si è quindi rivelata documentalmente infondata e non meritevole di alcun approfondimento istruttorio ulteriore.
20. In secondo luogo l'opponente ha allegato che nel corso dell'esecuzione del contratto di conto corrente sono illecitamente maturati interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. quale conseguenza della capitalizzazione degli interessi debitori, che hanno contribuito a formare il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
L'allegazione di parte opponente ha trovato riscontro documentale, risultando annotati in conto gli interessi passivi anche dopo l'1.1.2014 e sino alla chiusura del rapproto di conto corrente.
Con l'art.
1.629 della l. 147/2013 è stato modificato il secondo comma dell'art. 120
TUB vietando espressamente agli interessi periodicamente capitalizzati in conto corrente, con la stessa periodicità tra interessi debitori e creditori, di produrre interessi ulteriori. La norma richiamata ha specificato inoltre che nelle successive operazioni di capitalizzazione gli interessi avrebbero dovuto calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, escludendo pertanto che potessero essere calcolati anche sugli interessi precedentemente annotati periodicamente in conto.
Tale disposizione ha pertanto fatto venire meno anche in ambito bancario ogni deroga al principio generale espresso dall'art. 1283 c.c. di divieto di anatocismo, impedendo che gli interessi corrispettivi, ancorché periodicamente annotati in conto, potessero produrre interessi ulteriori.
pagina 11 di 14 Sebbene, pertanto, tale disposizione non abbia ovviamente avuto l'effetto di rendere nulla la clausola anatocistica precedentemente validamente concordata nel contratto di conto corrente all'art. 9, dall'entrata in vigore della disposizione richiamata deve essere considerato illecito, siccome realizzato in violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 1283 c.c., il comportamento consistito nel calcolo degli interessi corrispettivi sul debito capitale maturato nel trimestre precedente e comprensivo di ulteriori interessi corrispettivi non autonomamente esigibili.
Né alcun rilievo può essere attribuito, nel caso di specie, l'art. 161.6 TUB in forza del quale i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del testo unico bancario sarebbero rimasti regolati dalle disposizioni di legge precedentemente vigenti, quale norma particolare specificamente dettata per disciplinare la successione delle leggi nel tempo esclusivamente in relazione all'entrata in vigore del testo unico bancario, e quindi insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che a fronte della riespansione del divieto generale di applicazione di interessi anatocistici anche nell'ambito dei rapporti di conto corrente, deve essere ritenuta indebita l'annotazione in conto di interessi anatocistici a prescindere dall'adozione di alcun provvedimento ulteriore, come del resto riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024.
Di conseguenza è stato chiesto alla c.t.u. di ricalcolare il saldo di conto corrente epurandolo da ogni effetto anatocistico dall'1.1.2014 alla data di chiusura conseguente all'esercizio da parte della banca del diritto di recesso.
21. Inoltre, considerato come il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato effettivamente quantificato dalla convenuta opposta tramite consulenza di parte, è stato chiesto alla c.t.u. di applicare per tutta la durata del rapporto di conto corrente esclusivamente le condizioni economiche dimostrate come convenute per iscritto dalla convenuta con i documenti 9, 10 e 11.
22. L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che alla data di chiusura del rapporto di conto corrente il saldo avrebbe dovuto essere quantificato in € 33.967,38 in luogo degli € 38.296,06 oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
23. Il credito vantato dalla convenuta opposta si è, quindi, rivelato in parte insussistente e l'opposizione si è rivelata almeno in parte infondata.
pagina 12 di 14 24. In conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 7244/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano il
[...]
20.4.2023 deve essere revocato.
25. Nondimeno deve essere condannato al pagamento di € 33.967,38 Parte_1
in favore di oltre interessi di mora che dovranno essere Controparte_1
calcolati dal 20.12.2016, ossia dalla prima costituzione in mora documentata del fideiussore (doc. 9 fasc. mon.) e sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1224 c.c., applicando il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., non essendo stato specificamente indicato dall'opposta il tasso di interesse di mora convenzionale del quale ha chiesto l'applicazione.
26. Le spese seguono la sostanziale soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono calcolate e quantificate in dispositivo sul credito accertato come effettivamente sussistente all'esito del presente giudizio, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione a tutte le fasi della controversia.
27. Nondimeno le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 20.11.2024 in misura pari ad € 2.000,00 per compensi, oltre oneri previdenziali ed IVA, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta opposta, essendo sorta la necessità di dare corso all'attività istruttoria realizzata dalla consulente d'ufficio in ragione di difese compiute con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle quali l'opposta è risultata soccombente.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7244/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano il 20.4.2023 in favore di e nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) condanna a pagare € 33.967,38 a oltre Parte_1 Controparte_1 interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284 c.c. dal 20.12.2016 al saldo effettivo;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. oggetto del decreto di pagamento pubblicato pagina 13 di 14 il 20.11.2024 nel corso del presente giudizio a carico di Controparte_1
4) condanna inoltre a pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, pari a € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dei compensi a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute, CPA ed IVA;
5) pone definitivamente le spese di c.t.u. oggetto del decreto di pagamento del
20.11.2024 a carico di Controparte_1
Milano, 3 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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