Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05718/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Mangiapia e Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, I.P.S.E.O.A. -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del decreto assegnazione docenti di sostegno alle classi 2024/2025 recante prot. n. -OMISSIS- con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.E.O.A. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione al giovane -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (24 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (24 ore settimanali).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di I.P.S.E.O.A. -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
-parte ricorrente ha impugnato il decreto di assegnazione dei docenti di sostegno prot. n. -OMISSIS-, con il quale al minore in controversia sono state riconosciute 18 ore di insegnamento scolastico di sostegno, a fronte di 24 ore di orario scolastico e della gravità della sua situazione di disabilità ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 (la Diagnosi Funzionale dell’alunno riferisce di un “-OMISSIS--grave con compromissione secondaria degli apprendimenti curriculari. -OMISSIS-”;
-l’amministrazione resistente ha depositato una nota prot. -OMISSIS- sottoscritta dal dirigente scolastico secondo la quale “l’alunno deve seguire le lezioni sempre in presenza del suo docente di sostegno, essendo i suoi tempi di attenzione e concentrazione assai brevi”;
-con ordinanza cautelare n. 2655 del 16 dicembre 2024, è stato disposto quanto segue:
“Rilevato inoltre che al minore, sottoposto a visita presso l’A.S.L. Napoli 1– Nucleo Operativo di Neuropsichiatria Infantile di competenza, in sede di redazione della Diagnosi Funzionale (all.4 del ric.), è stata riscontrata la “necessita, di sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità;
Rimarcato che la stessa dirigente scolastica, nella nota a sua firma versata in atti, afferma che il minore necessita di seguire le lezioni “sempre” in presenza del suo docente di sostegno;
Ritenuto, pertanto, che l’Istituto Scolastico intimato debba provvedere:
a redigere il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico entro il termine previsto dal legislatore, in ossequio al disposto di cui al D.lgs. 66/2017, art.7, comma 2, lettera g) e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico (24 ore) e con rapporto in deroga 1:1, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore (18), in considerazione della situazione di handicap dello stesso e di quant’altro sopra rilevato; rammentandosi che “Deve ritenersi illegittimo il provvedimento dell'istituto scolastico mediante il quale, con riferimento all'alunno portatore di handicap, viene assegnato un insegnante di sostegno all'alunno con handicap per un numero di ore settimanali determinato, in mancanza di apposita valutazione relativa al fabbisogno effettivo individuale” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 4 febbraio 2022, n. 812);
Ritenuto di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 28.05.2025, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l’Amministrazione Scolastica a depositare nota sull’effettivo adempimento, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata;
Ritenuto di riservare il regolamento delle spese per la fase cautelare, all’esito della predetta camera di consiglio”;
Osservato che nessuna nota è stata prodotta dall’amministrazione resistente circa l’effettivo adempimento dell’ordinanza, in violazione del principio di collaborazione processuale ex art. 2 c.p.a.;
Rilevato che parte ricorrente in data 26 maggio 2025 ha depositato una memoria, rappresentando che l’ordinanza cautelare era stata ottemperata con l’assegnazione del sostegno per l’intero anno scolastico, senza tuttavia depositare documentazione attestante la effettiva redazione del PEI sollecitata con l’ordinanza predetta;
Considerato che, peraltro, con la medesima memoria, parte ricorrente ha manifestato di non avere più interesse alla decisione e che, in ossequio al principio della domanda, debba pertanto dichiararsi improcedibile il ricorso;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza virtuale, evincibile dall’ordinanza cautelare, ma acclarata anche dal comportamento processuale dell’amministrazione che non ha dimostrato di aver eseguito quanto indicato nell’ordinanza sopra citata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 750,00, oltre accessori come per legge in favore del procuratore distrattario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.