Ordinanza collegiale 22 marzo 2023
Ordinanza collegiale 21 aprile 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 7575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7575 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03439/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo n.194;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;
nei confronti
EL OV, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, prot. 415 del 20/12/2022, notificato il 27/12/2022, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con decreto del Capo del Dipartimento n. 676 del 18/10/2016, in seguito al giudizio espresso, in data 14/12/2022 (verbale n. 226), dalla Commissione medica: “-OMISSIS-;-OMISSIS-. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f.” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la Dottoressa RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il Sig. NI ha partecipato al concorso indicato in epigrafe, risultandone poi escluso a seguito del giudizio di inidoneità per “-OMISSIS-;-OMISSIS-. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f” espresso dalla Commissione medica in data 14/12/2022 nel corso dell’accertamento dei requisiti psico-fisici.
2. Con il ricorso in esame lo stesso ha impugnato il decreto di esclusione, articolando il seguente vizio: “ VIOLAZIONE del D.M. 4/11/2019 n.166 art.1, Comma 1, lett. f). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
OMESSA INDICAZIONE, SIA NEL BANDO, CHE NEL DECRETO IMPUGNATO, DEL METODO PRESCRITTO E SEGUITO PER LA MISURAZIONE DELLA IDONEITA' UDITIVA DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO. ERRONEITÀ DELL'ACCERTAMENTO ESEGUITO DALLA COMMISSIONE MEDICA IN RELAZIONE ALLA MISURAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' UDITIVA DEL RICORRENTE ”.
Dalla certificazione medica rilasciata al ricorrente si evincerebbe la sua idoneità uditiva per il concorso in questione, mentre la misurazione della sua idoneità uditiva, eseguita dalla
Commissione medica e che ha decretato la sua esclusione dal concorso, sarebbe “il frutto di un
errore, e, pertanto, il predetto decreto risulta viziato da eccesso di potere per travisamento ed
erronea valutazione dei fatti, nonché per difetto di istruttoria.” .
3. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, depositando documentazione e memoria difensiva recante controdeduzioni alle censure di parte ricorrente.
4. Dopo aver disposto l’acquisizione del verbale della Commissione medica, il T.a.r., con ordinanza collegiale n. 6954 del 21/04/2026, ha disposto una verificazione, onerandovi la Commissione Sanitaria di Appello. La Commissione medica da questa nominata, in data 22/05/2023 ha sottoposto a visita il ricorrente, accertando “-OMISSIS- non compatibile (-OMISSIS-)” .
4.1. Quindi, con ordinanza n. -OMISSIS-del 07/07/2023, non appellata, è stata respinta la domanda cautelare proposta in via incidentale.
4.2. All’udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi in camera di consiglio in modalità da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è privo di fondamento per le ragioni di seguito esplicitate.
5.1. In primo luogo occorre richiamare l’art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. n. 166/2019, del quale si è fatta in concreto applicazione, secondo cui rappresenta requisito di idoneità fisica: “capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche” .
5.2. Individuata la soglia audiometrica da non superare ai fini dell’idoneità, essa risulta superata dal ricorrente per entrambe le orecchie e di gran lunga per quanto concerne l’orecchio sinistro alle frequenze di 4000 e 6000 Hz, come è attestato nel verbale dalla Commissione medica del concorso e successivamente ancora in modo più dettagliato da quella nominata per la verificazione disposta dal T.a.r.
5.3. Non può il certificato prodotto dal ricorrente superare l’accertamento eseguito da ben due Commissioni mediche. Deve precisarsi che l’esame audiometrico è un test che si svolge nel seguente modo: con l’ausilio di una cuffia posizionata sulle orecchie, la persona che vi è sottoposta riceve dall’audiometrista dei suoni (toni puri), a diverse frequenze e intensità, prima in un orecchio e poi nell’altro (audiometria per via aerea) e deve alzare la mano o schiacciare un pulsante appena avverte la minima intensità sonora.
5.4. Il ricorso contiene una generica contestazione in ordine alle modalità con cui detto semplice esame di routine è stato eseguito, evidentemente non idonea a fornire anche solo un principio di prova circa la sua non correttezza, che – si ripete – dovrebbe concernere ben due esami audiometrici.
5.5. È evidente che non sussistono le diverse declinazioni di eccesso di potere dedotte né la denunciata violazione della norma su richiamata.
5.6. Deve concludersi che il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
6. In ragione della peculiarità della vicenda si ravvisano, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese strettamente di giudizio.
6.1. Deve porsi invece definitivamente a carico del ricorrente il compenso per il verificatore, nella misura di € 500,00 (cinquecento/00), già provvisoriamente posto a suo carico con la citata ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese strettamente di giudizio e condanna in via definitiva il ricorrente al pagamento del compenso al verificatore nella misura di € 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI CA, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.