Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1970 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, per l'anno 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1970 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, per l'anno 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.