Sentenza 4 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/2003, n. 12907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12907 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIAN12 9 07 / 03 IN NOM DEL POLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 26706/01 Consigliere Cron. 26789 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Pasquale PICONE Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: BANCA ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar ANTONIO AR ZAPPONE del 20.02.01, REP. N. 68477; - ricorrente
contro
CA AR OS, elettivamente domiciliata in ROMA 56, presso lo studio dell'avvocato VIA CALABRIA 2002 ANTONIO D'AMATO, che la rappresenta e difende, giusta *4923 delega in atti;
- contvoricorrente- -1- avverso la sentenza n. 4838/00 del Tribunale di -NAPOLI, depositata il 25/10/00 R.G.N. 2018/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito 1'Avvocato ALMA per delega D'AMATO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. • : -2- - Svolgimento del giudizio RI IA CA dipendente del Banco di Roma spa ( ora Banca di Roma spa.) con la qualifica di 1°funzionario fu licenziata, nel settembre del 1987, unitamente ad altro dipendente con qualifica di 2° funzionario, a seguito di contestazione di gravi inadempienze nella gestione dei rapporti con la società GR 2000 e con il suo amministratore RU LI. Entrambe i funzionari impugnarono il licenziamento dinanzi al RE di Napoli. La Banca di Roma, si costitui resistere e propose anche domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, nella misura di 33.000.000, in conseguenza della concessione non autorizzata di valuta agevolata. Il RE accolse solo il ricorso della CA, ordinando la reintegra della lavoratrice, con le relative statuizioni di ordine risarcitorio,e rigettò la domanda riconvenzionale. Su appello della Banca di Roma, contrastato dalla CA, il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Per ciò che rileva il giudice d'appello ha premesso che: secondo l' appellante, il RE aveva erroneamente ritenuto responsabile in ordine alle operazioni bancarie riguardanti giri fittizi di assegni a favore dell' GR 2000 e del suo amministratore solo l'altro funzionario e non anche la CA, escludendo in particolare la responsabilità di quest'ultima in ordine alla concessione di disponibilità agevolata sugli importi degli assegni versati. La CA, per contro, sempre secondo l'appellante, era a conoscenza diretta quantomeno delle irregolarità concernenti la costante concessione di tale disponibilità agevolata ai suddetti clienti. Quindi, in definitiva, le posizioni dei due funzionari si dovevano ritenere eguali, avendo entrambi concesso arbitrariamente ai clienti di sconfinare dai conti correnti, così costituendo, a loro vantaggio, affidamenti mai autorizzati, e facendo ricorso ad operazioni illegittime, come la concessione di disponibilità agevolata Il Tribunale nel disattendere tali motivi ha, per contro, osservato che: - era stato accertato, in base alle testimonianze assunte che la gestione delle relazioni intercorse con i clienti LI e società GR era stata curata direttamente ed autonomamente dall'altro funzionario;
. la CA, investita quale 1° funzionario di altre competenze, senza alcuna ingerenza nella gestione di tali rapporti, non esercitava il controllo sull'attività del 2° funzionario;
del resto su tale punto non vi era stata contestazione;
solo all'altro funzionario doveva esser ricondotta, sempre in base all'istruttoria,la situazione di rischio occulto venutasi a creare attraverso la concessione continuativa o assai frequente di disponibilità agevolata;
vi era una sostanziale diversità di posizione e di contestuale responsabilità fra il comportamento del dipendente che, quale l'altro funzionario, opera in stretto contatto con il cliente, con lo scopo di facilitare il compimento di giri fittizi di assegni e quello del dipendente che, quale la CA, in rare occasioni e in assenza del collega concede al cliente la disponibilità all'importo versato, risolvendosi la prima operazione nella deliberata alterazione del saldo effettivo quale appare all'esterno e la seconda, ossia la concessione occasionale e sporadica di disponibilità agevolata, in una operazione di fido garantito da titoli;
d'altra parte, non vi era alcun potere di controllo da parte della CA nella gestione dei due conti correnti, che rientrava invece nella specifica ed autonoma competenza dell'altro funzionario, sicchè nell'autorizzare la singola operazione di versamenti in sostituzione del collega, la CA non era a conoscenza dei vari nominativi i cui assegni erano stati versati in precedenza;
inoltre l'istituto, come era emerso in istruttoria, non aveva ritenuto di sanzionare il dipendente che aveva ecceduto dai limiti per la concessione dei fidi, onde non poteva sanzionare il comportamento di chi solo occasionalmente aveva autorizzato una disponibilità agevolata;
comunque, ove ciò non fosse bastato, l'istituto, a conoscenza di tali comportamenti già dall'ottobre 1986, era intervenuto disciplinarmente solo nel giugno successivo in violazione del principio di immediatezza della contestazione;
2 la concessione di valuta agevolata era rilevabile dagli organi di controllo centrale, che non intervenendo avevano implicitamente ritenuta regolare l'operazione: quindi non era fondata la domanda riconvenzionale della Banca sia perché quest'ultima avrebbe potuto impedire l'operazione sia perché essa aveva assunto una condotta omissiva. Parimenti infondata era la riconvenzionale per il pagamento di lire 1.675-000.000,pari all'importo dell'esposizione debitoria dei due clienti LI e GR, perché non era stata fornita la prova del danno, non essendo state espletate e concluse le operazioni di recupero nei confronti dei detti clienti. Tale domanda, del resto, era infondata data legittimità del licenziamento. La Banca di Roma chiede la cassazione di questa sentenza formulando tre motivi di ricorso. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, e 2118 c.c.in relazione all'art. 1 della legge 604 del 1966, ed all'art. 112 e 346 c.p.c., carenza o contraddittorietà di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, la ricorrente : addebita alla sentenza impugnata, per un verso, di aver violato il principio della corrispondenza fra la richiesta e la pronunzia, avendo affermato che la banca non aveva osservato il principio dell'immediatezza della contestazione, pur trattandosi di questione proposta dalla lavoratrice in primo grado, ma non riproposta in sede di appello;
per altro verso, di aver dato indebito rilievo alla precedente tolleranza da parte del datore di lavoro nei confronti di comportamenti analoghi;
per altro verso ancora di aver, senza adeguata motivazione o con motivazione contraddittoria, considerate non assimilabili le posizioni della CA e del Sepe;
di aver inoltre, sempre immotivatamente, ritenuto che sulla CA non incombessero obblighi di controllo della condotta del Sepe, e di non avere, in definitiva, valutato se il comportamento addebitato alla CA fosse tale da integrare la nozione di giusta causa di recesso del rapporto di lavoro, anche alla luce della particolare consistenza del rapporto fiduciario nell'ambito del lavoro bancario. 3 Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione degli art. 1218, 1223, 1227 e 2697 c.c., carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver confermato la decisione pretorile di rigetto della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della CA, equiparando indebitamente la pretesa conoscenza da parte della Banca della irregolarità delle operazioni ad un'approvazione della condotta illegittima, mentre, a tutto concedere, tale conoscenza avrebbe potuto rilevare a norma dell'articolo 1227, comma 1, cod. civ. quale fatto colposo del creditore, tale da diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa è l'entità delle conseguenze che ne erano derivate, e sempre che tale prospettazione avesse formato oggetto di apposita eccezione da parte della CA, il che non era avvenuto. Inoltre, la sentenza aveva considerata non raggiunta la prova dell'impossibilità di recuperare presso la clientela gli importi dell'esposizione debitoria, senza tener conto di documenti, prodotti già in primo grado, come la certificazione di cancelleria relativa al pignoramento a carico del LI per circa 2 miliardi di lire, e l'istanza di fallimento della GR 2000, dai quali, alla stregua del criterio di ragionevolezza, quella prova si poteva invece ricavare. Infine, data la differenza fra responsabilità disciplinare e responsabilità risarcitoria, l'aver escluso quest'ultima per l'assenza della prima, implicava l'utilizzazione di un criterio giuridicamente erroneo. Con il terzo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 18 comma 2 della legge 300 del 1970 nel testo originario anche in relazione agli artt. 1223 e 2697 c.c., violazione dell'art. 112 c.p.c, carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la ricorrente addebita alla sentenza di appello di non essersi pronunziata sul motivo di gravame riguardante la statuizione di condanna della Banca al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegra. Ove poi fosse ravvisabile una implicita pronunzia di rigetto, la ricorrente ne denunzia l'erroneità sostenendo che proprio le modifiche intervenute nel testo dell'art. 18 renderebbero evidente, nonostante la contraria opinione di questa Corte, che la versione precedente imponeva al lavoratore di provare il danno eccedente le cinque mensilità di retribuzione, secondo le regole civilistiche in materia di determinazione e prova del quantum del risarcimento del danno. Il primo motivo è infondato. Quanto al suo primo profilo, come lo stesso ricorrente riconosce, le affermazioni del tribunale circa il il mancato rispetto del principio di immediatezza della contestazione hanno natura di considerazioni aggiuntive rispetto ad una diversa ragione centrale della decisione, il che del resto emerge anche dalla forma linguistica con la quale, nel testo della sentenza, esse vengono introdotte (" E se ciò non bastasse" etc.). La censura concernente le suddette affermazioni è dunque inammissibile, perché rivolta a contestare quelle che nella sentenza sono considerazioni sovrabbondanti o superflue. Con gli ulteriori profili del motivo il ricorrente sollecita in sostanza una rilettura del materiale istruttorio in senso diverso da quello del giudice d'appello, onde giungere alla conclusione della legittimità del recesso della Banca. Vale allora ricordare in proposito la costante direttiva di questa corte secondo la quale,per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravita' dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensita' dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalita' fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva;
la valutazione della gravita' dell'infrazione della sua idoneita' ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita', se congruamente motivato ( per tutte, Cass. 24 giugno 2000, n. 8631). Come emerge dalla narrativa che precede, il giudice di merito ha ampiamente dato conto delle ragioni che lo hanno condotto a ritenere che la condotta della CA, valutata nel suo complesso, non fosse obiettivamente tale da compromettere irreparabilmente il carattere fiduciario del rapporto. D'altra parte la motivazione + 5 εες Ν 24-8-11 19 11 ΝΤΙΞΟ OILE T SNES IV OLLINIC O V V S INDO O O IT 'OTOS IT VLSOIWI VỢ GINSE del tribunale,quando la si valuti nel suo tenore oggettivo e nel suo complesso, tiene specificamente conto di tutti gli aspetti della vicenda, collocandoli nell'esatto contesto ambientale in cui questa si è svolta, e non si sottrae quindi al dovere di tener presente anche la particolare intensità dell'elemento fiduciario, richiesta nel settore del credito. Anche il secondo motivo è infondato. La diversità fra l'aspetto disciplinare della condotta del dipendente e la responsabilità risarcitoria che in astratto può esservi connessa, non appare nella specie rilevante, dal momento che, come il tribunale afferma, attraverso la formula sintetica secondo cui la domanda riconvenzionale era infondata sul presupposto dell'illegittimità dell'intimato licenziamento", le ragioni per le quali il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, sono tali da escludere proprio l'inosservanza da parte della CA degli obblighi che le incombevano con riferimento alle esposizioni debitorie del LI e della società GR. Tale considerazione assorbe ovviamente gli altri profili del motivo in esame, riguardanti la mancata considerazione di documentazione relativa alle difficoltà di recupero del credito vantato dalla banca nei confronti dei menzionati debitori. Va disatteso anche il terzo motivo. Esso è infatti privo di decisività perché censura, sotto il profilo - dell'omessa pronunzia su un motivo di appello,e in subordine sotto il profilo della erroneità della pronunzia implicita, la decisione con la quale il Tribunale ha aderito al costante orientamento di questa Corte in tema di liquidazione del danno da licenziamento illegittimo, senza prospettare alcun argomento che possa indurre ad una sua revisione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo. ha cave:
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 23,00 oltre ad € 2000 per onorari. Roma 28 novembre 2002 CANCELLIERE Il cons. est. Il Presidente Deca no/ C leria Filippo Curcuruto Vincenzo Mileo irceuss Miles 4/ SEX 2003 ſuffladen место IL CANCELLIERE 6