Art. 2.
Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate allo Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.B.), e al Credito industriale sardo (G.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, dei 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall' art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38 .
Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate allo Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.B.), e al Credito industriale sardo (G.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, dei 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall' art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38 .