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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 22/05/2024,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GIUBILO ROBERTA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. MAZZU' GIOVANNA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/12/2024
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per ome da note depositate il 12/11/2024: Parte_1 “1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e impegnandosi a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o di utenze telefoniche, nonché autorizzando il rilascio reciproco dei rispettivi passaporti..
2. I figli e verranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori Per_1 Per_2
3. Il sig. per motivi logistici e in considerazione della maggiore capacità reddituale (essendo CP_1
un imprenditore ), nonché del fatto che i figli trascorrono la gran parte del loro tempo con la madre
e presso la stessa), corrisponderà l'importo mensile di € 1000,00 alla sig.ra ( € 500,00 Parte_1
per ciascun figlio ) , a mezzo bonifico bancario su c/ c intestato alla medesima sig.ra Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei figli minori
e , oltre al 50% delle spese extra, documentate, e concordate solo se di una certa Per_1 Per_2
entità economica , secondo le indicazioni del Protocollo Aiaf in uso al Tribunale di Cremona, che qui si intende integralmente trascritto. Nell'eventualità che i figli abbiano necessità di ripetizioni private, le relative spese verranno sostenute in egual misura al 50% ciascuno, da entrambi i genitori-
. L'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione ISTAT secondo quanto in uso per le famiglie di operai e impiegati. L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla sig.ra
. 3 bis. Al compimento della maggiore età dei figli , i genitori contribuiranno al Parte_1
50% delle spese inerenti la Scuola guida ( teoria e pratica ), e l'acquisto di una autovettura utilitaria per i ragazzi.
4. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi/sportivi e sulla base degli impegni di lavoro di entrambi i genitori e previo accordo anche telefonico con la madre, per 2 fine settimana (alternati) al mese, prelevandoli dalla casa della madre il sabato pomeriggio, dopo la scuola e riportandoli la domenica sera successiva, dopo cena. Il singolo genitore, durante il periodo trascorso con i figli, si occuperà di seguirli e aiutarli nell'espletamento delle sue normali attività, ivi comprese quelle post scolastiche (supervisione nello svolgimento dei compiti,).
5. Il padre trascorrerà con i figli , metà delle vacanze natalizie e pasquali con l'intesa che ciascuno dei genitori avrà ad anni alterni con sé i ragazzi il giorno di Natale e S. Stefano e il 31 dicembre e primo gennaio, così il giorno di Pasqua o di Pasquetta. Sono sempre fatti salvi accordi diversi tra i genitori;
le altre festività saranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Per quanto riguarda le vacanze estive, il sig. entro la fine di Maggio di ogni anno, concorderà CP_1
con la sig.ra un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, tra giugno e Parte_1
agosto, da trascorrere con i figli;
durante il suddetto periodo i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove porteranno i minori .
6. Le rispettive autovetture, resteranno alle parti, secondo l'intestazione; 7. Le parti sono economicamente indipendenti e non si richiede , pertanto ,alcun assegno a favore della Ricorrente.”
Per MA RI come da nota depositata telematicamente il 12/11/2024:
“Riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in tutti i precedenti atti e verbali di causa, si insiste nelle richieste avanzate nella Memoria di costituzione in giudizio ed in particolare nelle Note difensive del
26/09/2024.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 22/05/2024, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale sono nati i figli (nato il CP_1 Per_1
25/09/2010) e (nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale di modificare le condizioni di Per_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale così come stabilite dal decreto n.
114/2017 emesso dal Tribunale di Cremona il 22/12/2016 (pubblicato il 10/01/2017). Più in dettaglio, la ricorrente chiedeva di confermare l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé, e disciplinare il diritto di visita paterno secondo quanto indicato in ricorso;
in punto economico, la ricorrente chiedeva un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a € 1000,00, (€ 500 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre;
infine, chiedeva di stabilire che le rispettive autovetture sarebbero rimaste nella disponibilità delle parti intestatarie.
Con comparsa depositata il 03/09/2024, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso dei figli minori, con regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in comparsa;
il resistente quantificava il proprio onere contributivo in € 600 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
La parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., avversando le difese di controparte;
la parte resistente depositava memoria allegando documentazione integrativa.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, formulava la seguente proposta conciliativa: “1) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi/sportivi e sulla base degli impegni di lavoro di entrambi i genitori e previo accordo anche telefonico con la madre, un weekend ogni 5 settimane, prelevandoli dalla casa della madre il sabato pomeriggio, dopo la scuola e riportandoli la domenica sera, prima di cena. 2) Il padre corrisponderà l'importo mensile di € 800,00 alla sig.ra Parte_1
(€ 400,00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario su c/ c intestato alla medesima sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei Parte_1 figli minori e , oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) Assegno unico diviso a metà; Per_1 Per_2
4) Conferma per quanto di ragione;
5) spese di lite compensate”.
La parte resistente non aderiva alla proposta, pertanto il Giudice, dato atto dell'esito negativo della conciliazione, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, ordinava alle parti di completare la produzione documentale e fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
All'udienza del 17/12/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/01/2025.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerata la regolamentazione di cui al decreto 114/2017 emesso dal Tribunale di Cremona il 22/12/2016 (pubblicato il 10/01/2017), la richiesta si modifica si limita alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno.
Circoscritto l'oggetto del presente giudizio, dunque, gli elementi acquisiti e le verbalizzazioni delle parti consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni sottoposte e, in particolare, circa il percorso di crescita più tutelante per i minori. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori medesimi, considerato – appunto – che la controversia tra i genitori si incentra, principalmente, sui profili economici, elemento che rende quindi l'ascolto in sede giudiziale manifestamente superfluo. Del resto, le parti hanno espressamente richiesto di non procedere all'ascolto della prole, viste anche le difficoltà manifestate da in Per_1
seguito alla separazione dei genitori.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che, sin dal 2017, i minori sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
posto che gli elementi offerti non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo ad entrambi i genitori, il Tribunale potrà limitarsi a confermare, per quanto di ragione, le condizioni di cui al provvedimento sopra citato, dovendosi rivalutare in questa sede esclusivamente le modalità di frequentazione del padre secondo le stesse domande delle parti.
Al riguardo, deve rilevarsi che nel 2016, in occasione del giudizio volto a regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno stabilito di comune accordo il padre avrebbe tenuto con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì alla domenica, tenendo conto dell'imminente trasferimento di el comune di Erba. CP_1
In seguito, tuttavia, sebbene sia tuttora anagraficamente residente a [...], ha stabilito CP_1
il centro principale dei suoi affari e interessi a Cosenza;
egli, inoltre, si sposta per lavoro anche per lunghi periodi, con ciò circoscrivendosi necessariamente le sue possibilità di recarsi a Chieve per visitare i figli.
Alla luce di questi dati, considerati gli impegni lavorativi del resistente e la lontananza geografica del suo domicilio, tenuto conto che egli è impegnato in prolungate trasferte, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi/sportivi e sulla base degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, un weekend ogni 5 settimane, prelevandoli dalla casa della madre il sabato pomeriggio, dopo la scuola, e riportandoli la domenica sera, prima di cena. Auspica il Collegio che durante le vacanze, i ponti scolastici e le ulteriori festività sia agevolata la frequentazione paterna, evidentemente condizionata dalla lontananza geografica, pur tenendo conto delle esigenze e dei bisogni, emotivi e affettivi, dei minori. Si provvede come in dispositivo.
* Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Quanto alle determinazioni economiche, il Tribunale evidenzia che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Invero, per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la documentazione depositata dalle parti sia sufficiente a effettuare una simile ricostruzione;
del resto, in ogni caso, ex art. 473 bis.18 c.p.c. il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.. Ciò posto, il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni delle parti e dei documenti in atti, rileva i seguenti dati.
La ricorrente ha dichiarato di essere impiegata con stipendio mensile di € 1600/1650 circa. Dalle dichiarazioni fiscali risulta che ella è stata assunta con contratto a tempo indeterminato il 02/10/2017; la C.U. 2022 attesta redditi per € 27091 (imposta netta € 4263,85), la CU 2023 attesta redditi per €
27652,54 (imposta netta 4369,31), la C.U. 2024 redditi per € 28957,10 (imposta netta € 5143,27).
Dagli estratti conto depositati si evince che la retribuzione mensile si aggira, nel 2024, intorno a €
1750 circa, calcolato su dodici mensilità. bita nella ex casa familiare di Chieve, di sua esclusiva proprietà, gravata da Parte_1
mutuo contratto nel 2007 per € 180.000; dal piano di ammortamento e dagli estratti del conto corrente prodotti risulta che la rata mensile è pari a € 277 circa. nel 2022, ha stipulato una polizza vita per complessivi € 10.000 con scadenza Parte_1
il 31/12/2023; il 06/03/2024 ella ha percepito un premio assicurativo di € 12.000.
Ella ha inoltre evidenziato di versare al resistente, in virtù di accordi stragiudiziali pregressi, € 150 mensili per il ripianamento di un debito contratto in costanza di matrimonio (dell'esborso vi è evidenza in atti).
Costituendosi in giudizio, ha dichiarato di percepire un compenso mensile di circa € CP_1
3000, cui si aggiungono gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese e il fringe benefit dell'auto aziendale.
Dalla C.U. 2022 si evince un reddito, nel 2021, di € 8524,34 per 46 giorni di lavoro presso
[...]
e di € 52479,87 per 318 giorni di lavoro presso FIT s.r.l. (imposta netta € 1726, 66 + CP_2
16182,65); nel 2022 risultano redditi da lavoro dipendente per € 66683,46 (imposta netta € 21573,89), come da C.U. 2023; nel 2023 redditi di € 69787,61 con imposta netta di € 22908,67 (C.U. 2024).
All'udienza del 3/10/2024 ha invero dichiarato di essere imprenditore informatico, CP_1
avendo avviato una propria attività nel mese di marzo 2024; il resistente non ha documentato gli emolumenti percepiti a titolo di TFR.
Il resistente, quanto all'attuale retribuzione, ha prodotto copia di un documento che delibera in suo favore, quale amministratore unico della nuova società, un compenso lordo di € 49.500 annuali, deducendo di non avere, al momento, percepito alcun compenso. el 2018 ha acquistato la casa di Erba presso la quale è residente;
l'immobile è gravato CP_1
da mutuo con rata mensile di € 761,33 (v. documenti in atti). Egli, per vero, ha dichiarato di vivere con la compagna che lo sta aiutando in questo periodo di avvio dell'impresa.
Il 01/07/2024 egli ha versato € 15000 in favore della sorella a titolo di “compartecipazione acquisto casa dei genitori”. Illustrata la posizione economica e personale delle parti, osserva il Collegio che il trasferimento e la modifica della posizione lavorativa (e abitativa) del padre è circostanza oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia giudiziale risalente al 2016 e giustifica una revisione delle condizioni economiche. Ciò non solo perché, necessariamente, la sopravvenienza comporta una variazione del reddito disponibile del padre (peraltro valutabile, allo stato, solo a livello indiziario, trattandosi di attività autonoma avviata di recente), ma anche perché, inevitabilmente, la attuale situazione incide sui tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e, di consguenza, sugli oneri di mantenimento diretto. Deve del resto rilevarsi che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (…) dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 13664/2022; in termini Cass. ord. 11724 del
4/05/2023).
Sulla base di questi elementi, il Tribunale, all'esito del giudizio, reputa equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di € 750 mensili (€
375 per ciascun figlio), confermando la statuizione provvisoria del Giudice delegato. Infatti, gli elementi acquisiti, anche sulla base della produzione documentale aggiornata, consentono di confermare che tale quantificazione sia proporzionata agli oneri di spesa a carico di entrambi i genitori e alla loro attuale capacità reddituale, come sopra meglio ricostruita, considerato che, sulla base dei dati disponibili, il ricorrente pare disporre oggi di un reddito inferiore rispetto a quello documentato nel 2016; d'altro canto, tenuto conto degli attuali tempi di permanenza dei minori presso il padre, significativamente ridotti in ragione della distanza geografica, gli oneri di mantenimento diretto a carico di ono evidentemente esigui. CP_1
La misura appare altresì parametrata alle esigenze di vita dei due minori, in rapporto alla diversa fase di sviluppo in cui essi si trovano rispetto al momento della statuizione assunta, su accordo delle parti, nel 2016.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, data del deposito del ricorso, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte richiedente.
Entrambi i genitori, inoltre, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata.
Quanto all'assegno unico, il Tribunale, in difetto di accordo tra i genitori, non può che disporre che l'erogazione continuerà a essere paritariamente ripartita tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art.
6. Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
*
Resta da precisare che nessuna statuizione deve essere assunta dal Tribunale circa le autovetture intestate alle parti, questione che esula dall'oggetto del presente giudizio, considerato che peraltro la ricorrente ha richiesto una disciplina conforme al titolo di proprietà. Parimenti, l'organizzazione concreta delle attività e della gestione dei figli quando si trovano presso la casa paterna è rimessa alla decisione dei genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, non emergendo un concreto profilo di contrasto che richieda l'intervento dirimente del Tribunale.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, a parziale modifica del decreto n. 114/2017 emesso dal
Tribunale di Cremona il 22/12/2016 (pubblicato il 10/01/2017), così statuisce:
1. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ricreativi e sportivi e sulla base degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, previo accordo con la madre, con i seguenti tempi e modalità: un weekend ogni 5 settimane, prelevandoli dalla casa della madre il sabato pomeriggio, dopo la scuola, e riportandoli la domenica, prima di cena;
durante le vacanze estive un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, metà del periodo, con alternanza annuale dei giorni di Natale e di capodanno;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
i minori trascorreranno gli ulteriori ponti e festività preferibilmente con il padre, tenendo conto degli impegni e delle esigenze dei minori;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
2. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024 , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
3. Conferma nel resto per quanto di ragione;
4. Dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 22/05/2024,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GIUBILO ROBERTA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. MAZZU' GIOVANNA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/12/2024
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per ome da note depositate il 12/11/2024: Parte_1 “1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e impegnandosi a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o di utenze telefoniche, nonché autorizzando il rilascio reciproco dei rispettivi passaporti..
2. I figli e verranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori Per_1 Per_2
3. Il sig. per motivi logistici e in considerazione della maggiore capacità reddituale (essendo CP_1
un imprenditore ), nonché del fatto che i figli trascorrono la gran parte del loro tempo con la madre
e presso la stessa), corrisponderà l'importo mensile di € 1000,00 alla sig.ra ( € 500,00 Parte_1
per ciascun figlio ) , a mezzo bonifico bancario su c/ c intestato alla medesima sig.ra Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei figli minori
e , oltre al 50% delle spese extra, documentate, e concordate solo se di una certa Per_1 Per_2
entità economica , secondo le indicazioni del Protocollo Aiaf in uso al Tribunale di Cremona, che qui si intende integralmente trascritto. Nell'eventualità che i figli abbiano necessità di ripetizioni private, le relative spese verranno sostenute in egual misura al 50% ciascuno, da entrambi i genitori-
. L'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione ISTAT secondo quanto in uso per le famiglie di operai e impiegati. L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla sig.ra
. 3 bis. Al compimento della maggiore età dei figli , i genitori contribuiranno al Parte_1
50% delle spese inerenti la Scuola guida ( teoria e pratica ), e l'acquisto di una autovettura utilitaria per i ragazzi.
4. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi/sportivi e sulla base degli impegni di lavoro di entrambi i genitori e previo accordo anche telefonico con la madre, per 2 fine settimana (alternati) al mese, prelevandoli dalla casa della madre il sabato pomeriggio, dopo la scuola e riportandoli la domenica sera successiva, dopo cena. Il singolo genitore, durante il periodo trascorso con i figli, si occuperà di seguirli e aiutarli nell'espletamento delle sue normali attività, ivi comprese quelle post scolastiche (supervisione nello svolgimento dei compiti,).
5. Il padre trascorrerà con i figli , metà delle vacanze natalizie e pasquali con l'intesa che ciascuno dei genitori avrà ad anni alterni con sé i ragazzi il giorno di Natale e S. Stefano e il 31 dicembre e primo gennaio, così il giorno di Pasqua o di Pasquetta. Sono sempre fatti salvi accordi diversi tra i genitori;
le altre festività saranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Per quanto riguarda le vacanze estive, il sig. entro la fine di Maggio di ogni anno, concorderà CP_1
con la sig.ra un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, tra giugno e Parte_1
agosto, da trascorrere con i figli;
durante il suddetto periodo i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove porteranno i minori .
6. Le rispettive autovetture, resteranno alle parti, secondo l'intestazione; 7. Le parti sono economicamente indipendenti e non si richiede , pertanto ,alcun assegno a favore della Ricorrente.”
Per MA RI come da nota depositata telematicamente il 12/11/2024:
“Riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in tutti i precedenti atti e verbali di causa, si insiste nelle richieste avanzate nella Memoria di costituzione in giudizio ed in particolare nelle Note difensive del
26/09/2024.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 22/05/2024, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale sono nati i figli (nato il CP_1 Per_1
25/09/2010) e (nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale di modificare le condizioni di Per_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale così come stabilite dal decreto n.
114/2017 emesso dal Tribunale di Cremona il 22/12/2016 (pubblicato il 10/01/2017). Più in dettaglio, la ricorrente chiedeva di confermare l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé, e disciplinare il diritto di visita paterno secondo quanto indicato in ricorso;
in punto economico, la ricorrente chiedeva un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a € 1000,00, (€ 500 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre;
infine, chiedeva di stabilire che le rispettive autovetture sarebbero rimaste nella disponibilità delle parti intestatarie.
Con comparsa depositata il 03/09/2024, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso dei figli minori, con regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in comparsa;
il resistente quantificava il proprio onere contributivo in € 600 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
La parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., avversando le difese di controparte;
la parte resistente depositava memoria allegando documentazione integrativa.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, formulava la seguente proposta conciliativa: “1) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi/sportivi e sulla base degli impegni di lavoro di entrambi i genitori e previo accordo anche telefonico con la madre, un weekend ogni 5 settimane, prelevandoli dalla casa della madre il sabato pomeriggio, dopo la scuola e riportandoli la domenica sera, prima di cena. 2) Il padre corrisponderà l'importo mensile di € 800,00 alla sig.ra Parte_1
(€ 400,00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario su c/ c intestato alla medesima sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei Parte_1 figli minori e , oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) Assegno unico diviso a metà; Per_1 Per_2
4) Conferma per quanto di ragione;
5) spese di lite compensate”.
La parte resistente non aderiva alla proposta, pertanto il Giudice, dato atto dell'esito negativo della conciliazione, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, ordinava alle parti di completare la produzione documentale e fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
All'udienza del 17/12/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/01/2025.
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La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerata la regolamentazione di cui al decreto 114/2017 emesso dal Tribunale di Cremona il 22/12/2016 (pubblicato il 10/01/2017), la richiesta si modifica si limita alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno.
Circoscritto l'oggetto del presente giudizio, dunque, gli elementi acquisiti e le verbalizzazioni delle parti consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni sottoposte e, in particolare, circa il percorso di crescita più tutelante per i minori. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori medesimi, considerato – appunto – che la controversia tra i genitori si incentra, principalmente, sui profili economici, elemento che rende quindi l'ascolto in sede giudiziale manifestamente superfluo. Del resto, le parti hanno espressamente richiesto di non procedere all'ascolto della prole, viste anche le difficoltà manifestate da in Per_1
seguito alla separazione dei genitori.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che, sin dal 2017, i minori sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
posto che gli elementi offerti non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo ad entrambi i genitori, il Tribunale potrà limitarsi a confermare, per quanto di ragione, le condizioni di cui al provvedimento sopra citato, dovendosi rivalutare in questa sede esclusivamente le modalità di frequentazione del padre secondo le stesse domande delle parti.
Al riguardo, deve rilevarsi che nel 2016, in occasione del giudizio volto a regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno stabilito di comune accordo il padre avrebbe tenuto con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì alla domenica, tenendo conto dell'imminente trasferimento di el comune di Erba. CP_1
In seguito, tuttavia, sebbene sia tuttora anagraficamente residente a [...], ha stabilito CP_1
il centro principale dei suoi affari e interessi a Cosenza;
egli, inoltre, si sposta per lavoro anche per lunghi periodi, con ciò circoscrivendosi necessariamente le sue possibilità di recarsi a Chieve per visitare i figli.
Alla luce di questi dati, considerati gli impegni lavorativi del resistente e la lontananza geografica del suo domicilio, tenuto conto che egli è impegnato in prolungate trasferte, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi/sportivi e sulla base degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, un weekend ogni 5 settimane, prelevandoli dalla casa della madre il sabato pomeriggio, dopo la scuola, e riportandoli la domenica sera, prima di cena. Auspica il Collegio che durante le vacanze, i ponti scolastici e le ulteriori festività sia agevolata la frequentazione paterna, evidentemente condizionata dalla lontananza geografica, pur tenendo conto delle esigenze e dei bisogni, emotivi e affettivi, dei minori. Si provvede come in dispositivo.
* Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Quanto alle determinazioni economiche, il Tribunale evidenzia che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Invero, per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la documentazione depositata dalle parti sia sufficiente a effettuare una simile ricostruzione;
del resto, in ogni caso, ex art. 473 bis.18 c.p.c. il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.. Ciò posto, il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni delle parti e dei documenti in atti, rileva i seguenti dati.
La ricorrente ha dichiarato di essere impiegata con stipendio mensile di € 1600/1650 circa. Dalle dichiarazioni fiscali risulta che ella è stata assunta con contratto a tempo indeterminato il 02/10/2017; la C.U. 2022 attesta redditi per € 27091 (imposta netta € 4263,85), la CU 2023 attesta redditi per €
27652,54 (imposta netta 4369,31), la C.U. 2024 redditi per € 28957,10 (imposta netta € 5143,27).
Dagli estratti conto depositati si evince che la retribuzione mensile si aggira, nel 2024, intorno a €
1750 circa, calcolato su dodici mensilità. bita nella ex casa familiare di Chieve, di sua esclusiva proprietà, gravata da Parte_1
mutuo contratto nel 2007 per € 180.000; dal piano di ammortamento e dagli estratti del conto corrente prodotti risulta che la rata mensile è pari a € 277 circa. nel 2022, ha stipulato una polizza vita per complessivi € 10.000 con scadenza Parte_1
il 31/12/2023; il 06/03/2024 ella ha percepito un premio assicurativo di € 12.000.
Ella ha inoltre evidenziato di versare al resistente, in virtù di accordi stragiudiziali pregressi, € 150 mensili per il ripianamento di un debito contratto in costanza di matrimonio (dell'esborso vi è evidenza in atti).
Costituendosi in giudizio, ha dichiarato di percepire un compenso mensile di circa € CP_1
3000, cui si aggiungono gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese e il fringe benefit dell'auto aziendale.
Dalla C.U. 2022 si evince un reddito, nel 2021, di € 8524,34 per 46 giorni di lavoro presso
[...]
e di € 52479,87 per 318 giorni di lavoro presso FIT s.r.l. (imposta netta € 1726, 66 + CP_2
16182,65); nel 2022 risultano redditi da lavoro dipendente per € 66683,46 (imposta netta € 21573,89), come da C.U. 2023; nel 2023 redditi di € 69787,61 con imposta netta di € 22908,67 (C.U. 2024).
All'udienza del 3/10/2024 ha invero dichiarato di essere imprenditore informatico, CP_1
avendo avviato una propria attività nel mese di marzo 2024; il resistente non ha documentato gli emolumenti percepiti a titolo di TFR.
Il resistente, quanto all'attuale retribuzione, ha prodotto copia di un documento che delibera in suo favore, quale amministratore unico della nuova società, un compenso lordo di € 49.500 annuali, deducendo di non avere, al momento, percepito alcun compenso. el 2018 ha acquistato la casa di Erba presso la quale è residente;
l'immobile è gravato CP_1
da mutuo con rata mensile di € 761,33 (v. documenti in atti). Egli, per vero, ha dichiarato di vivere con la compagna che lo sta aiutando in questo periodo di avvio dell'impresa.
Il 01/07/2024 egli ha versato € 15000 in favore della sorella a titolo di “compartecipazione acquisto casa dei genitori”. Illustrata la posizione economica e personale delle parti, osserva il Collegio che il trasferimento e la modifica della posizione lavorativa (e abitativa) del padre è circostanza oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia giudiziale risalente al 2016 e giustifica una revisione delle condizioni economiche. Ciò non solo perché, necessariamente, la sopravvenienza comporta una variazione del reddito disponibile del padre (peraltro valutabile, allo stato, solo a livello indiziario, trattandosi di attività autonoma avviata di recente), ma anche perché, inevitabilmente, la attuale situazione incide sui tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e, di consguenza, sugli oneri di mantenimento diretto. Deve del resto rilevarsi che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (…) dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 13664/2022; in termini Cass. ord. 11724 del
4/05/2023).
Sulla base di questi elementi, il Tribunale, all'esito del giudizio, reputa equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di € 750 mensili (€
375 per ciascun figlio), confermando la statuizione provvisoria del Giudice delegato. Infatti, gli elementi acquisiti, anche sulla base della produzione documentale aggiornata, consentono di confermare che tale quantificazione sia proporzionata agli oneri di spesa a carico di entrambi i genitori e alla loro attuale capacità reddituale, come sopra meglio ricostruita, considerato che, sulla base dei dati disponibili, il ricorrente pare disporre oggi di un reddito inferiore rispetto a quello documentato nel 2016; d'altro canto, tenuto conto degli attuali tempi di permanenza dei minori presso il padre, significativamente ridotti in ragione della distanza geografica, gli oneri di mantenimento diretto a carico di ono evidentemente esigui. CP_1
La misura appare altresì parametrata alle esigenze di vita dei due minori, in rapporto alla diversa fase di sviluppo in cui essi si trovano rispetto al momento della statuizione assunta, su accordo delle parti, nel 2016.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, data del deposito del ricorso, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte richiedente.
Entrambi i genitori, inoltre, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata.
Quanto all'assegno unico, il Tribunale, in difetto di accordo tra i genitori, non può che disporre che l'erogazione continuerà a essere paritariamente ripartita tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art.
6. Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
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Resta da precisare che nessuna statuizione deve essere assunta dal Tribunale circa le autovetture intestate alle parti, questione che esula dall'oggetto del presente giudizio, considerato che peraltro la ricorrente ha richiesto una disciplina conforme al titolo di proprietà. Parimenti, l'organizzazione concreta delle attività e della gestione dei figli quando si trovano presso la casa paterna è rimessa alla decisione dei genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, non emergendo un concreto profilo di contrasto che richieda l'intervento dirimente del Tribunale.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, a parziale modifica del decreto n. 114/2017 emesso dal
Tribunale di Cremona il 22/12/2016 (pubblicato il 10/01/2017), così statuisce:
1. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ricreativi e sportivi e sulla base degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, previo accordo con la madre, con i seguenti tempi e modalità: un weekend ogni 5 settimane, prelevandoli dalla casa della madre il sabato pomeriggio, dopo la scuola, e riportandoli la domenica, prima di cena;
durante le vacanze estive un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, metà del periodo, con alternanza annuale dei giorni di Natale e di capodanno;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
i minori trascorreranno gli ulteriori ponti e festività preferibilmente con il padre, tenendo conto degli impegni e delle esigenze dei minori;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
2. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024 , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
3. Conferma nel resto per quanto di ragione;
4. Dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato