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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1469/2025 promossa da:
( ) nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BEATRICE ALBERTI FABBRI ( – Pec: C.F._2
) con studio a Ferrara in Via Palestro 59 Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Renzo Oppi (C.F. ) con studio in Ferrara, C.so Ercole I d'Este n. 1 C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI:
Le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da verbale di udienza in data 4 dicembre 2025 accettando espressamente la proposta formulata dal GD ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c. che qui di seguito si trascrive integralmente: “Rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito. Assegnazione della casa familiare alla moglie. Il resistente corrisponderà per il mantenimento di moglie e figlia per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2025 la somma di 150,00 euro al mese (quindi complessivamente la somma di 60000 euro) e dal corrente mese di decembre la somma di pagina 1 di 3 200,00 euro a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Per_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
ed euro 100,00 al mese a titolo di assegno perequativo maritale a favore della moglie. Spese compensate”.
Il Pubblico Ministero intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025, ritualmente notificato, adìva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal marito con richiesta di Controparte_1 addebito della separazione a carico di quest'ultimo, di contribuzione da parte del medesimo al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 indipendente e di un assegno perequativo maritale in proprio favore di 200,00 euro al mese.
Si costituiva con comparsa depositata in data 3 novembre 2025 associandosi alla Controparte_1 richiesta di separazione ma contestando le pretese economiche della ricorrente.
Intervenuto il P.M., all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi celebratasi in data 4 dicembre 2025, il giudice delegato alla trattazione del procedimento sottoponeva all'attenzione delle parti una proposta conciliativa che veniva accettata, come da dichiarazioni a verbale.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, da quasi un anno ormai, hanno cessato la convivenza.
Quanto alle questioni accessorie alla separazione, le conclusioni congiunte riportate in epigrafe possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici fra loro e con la prole e a tutela della figlia maggiorenne ma Per_1 non ancora economicamente autonoma in quanto studentessa universitaria laureanda in ingegneria meccanica.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, ogni diversa Controparte_1 eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
21/07/1964, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara Controparte_1 il 23 ottobre 1999. pagina 2 di 3 2) Dispone e provvede in conformità alle condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 4 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1469/2025 promossa da:
( ) nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BEATRICE ALBERTI FABBRI ( – Pec: C.F._2
) con studio a Ferrara in Via Palestro 59 Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Renzo Oppi (C.F. ) con studio in Ferrara, C.so Ercole I d'Este n. 1 C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI:
Le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da verbale di udienza in data 4 dicembre 2025 accettando espressamente la proposta formulata dal GD ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c. che qui di seguito si trascrive integralmente: “Rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito. Assegnazione della casa familiare alla moglie. Il resistente corrisponderà per il mantenimento di moglie e figlia per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2025 la somma di 150,00 euro al mese (quindi complessivamente la somma di 60000 euro) e dal corrente mese di decembre la somma di pagina 1 di 3 200,00 euro a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Per_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
ed euro 100,00 al mese a titolo di assegno perequativo maritale a favore della moglie. Spese compensate”.
Il Pubblico Ministero intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025, ritualmente notificato, adìva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal marito con richiesta di Controparte_1 addebito della separazione a carico di quest'ultimo, di contribuzione da parte del medesimo al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 indipendente e di un assegno perequativo maritale in proprio favore di 200,00 euro al mese.
Si costituiva con comparsa depositata in data 3 novembre 2025 associandosi alla Controparte_1 richiesta di separazione ma contestando le pretese economiche della ricorrente.
Intervenuto il P.M., all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi celebratasi in data 4 dicembre 2025, il giudice delegato alla trattazione del procedimento sottoponeva all'attenzione delle parti una proposta conciliativa che veniva accettata, come da dichiarazioni a verbale.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, da quasi un anno ormai, hanno cessato la convivenza.
Quanto alle questioni accessorie alla separazione, le conclusioni congiunte riportate in epigrafe possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici fra loro e con la prole e a tutela della figlia maggiorenne ma Per_1 non ancora economicamente autonoma in quanto studentessa universitaria laureanda in ingegneria meccanica.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, ogni diversa Controparte_1 eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
21/07/1964, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara Controparte_1 il 23 ottobre 1999. pagina 2 di 3 2) Dispone e provvede in conformità alle condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 4 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3