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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000249 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 817/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.422/25
Il sig. Ricorrente_1, professionista abilitato, impugna avviso di accertamento, n. TVK 011000249/2025 per l'anno di imposta 2018, notificato a mezzo Pec. in data 14/02/2025 dall'Agenzia Entrate di Foggia, per Irpef a seguito di rideterminazione del reddito.
Motivi ricorso
• Nullità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo ex art.
6-bis Legge n.212/2000;
• Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione di una norma di diritto (art.
2-quater D.L. n.113/2024), inapplicabilità dell'art.39 DPR 600/1973 stante l'avvenuta adesione all'agevolazione del c.d. “ravvedimento speciale” per gli anni di imposta dal 2018 al 2022; e di aver versato e continuare a versare regolarmente quanto dovuto;
• Violazione di legge in materia di sanzioni, in relazione all'applicazione dell'istituto della continuazione ex art.12 c.5 D.Lgs. n.472/97 (cumulo giuridico);
Si chiede quindi, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese.
L'Ufficio, costituito con memorie depositate in Corte, deduce il corretto operato e eccepisce l'infondatezza delle doglianze espresse nel ricorso.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente, con successive note depositate sul PTT, insiste nelle richieste e a conforto della censura relativa al contraddittorio preventiva richiamava recente sentenza di questa Corte n.1487/2025.
L'Ufficio, con ulteriori memorie, comunicava di aver annullato in autotutela l'accertamento in controversia, rilevato che parte ricorrente, aveva aderito al c.d. “ravvedimento speciale” ex D.L n. 113/2024 con il pagamento della prima rata in data 29/10/2024 di € 73,40. Chiedeva quindi la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte resistente dell'annullamento dell'atto in controversia in autotutela, per aver accertato la regolarità dell'adesione all'istituto deflattivo c.d. “ravvedimento speciale fiscale” ex D.L. n.113/2024, e di essere in regola con i versamenti delle rate, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 12 novembre 2025
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000249 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 817/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.422/25
Il sig. Ricorrente_1, professionista abilitato, impugna avviso di accertamento, n. TVK 011000249/2025 per l'anno di imposta 2018, notificato a mezzo Pec. in data 14/02/2025 dall'Agenzia Entrate di Foggia, per Irpef a seguito di rideterminazione del reddito.
Motivi ricorso
• Nullità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo ex art.
6-bis Legge n.212/2000;
• Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione di una norma di diritto (art.
2-quater D.L. n.113/2024), inapplicabilità dell'art.39 DPR 600/1973 stante l'avvenuta adesione all'agevolazione del c.d. “ravvedimento speciale” per gli anni di imposta dal 2018 al 2022; e di aver versato e continuare a versare regolarmente quanto dovuto;
• Violazione di legge in materia di sanzioni, in relazione all'applicazione dell'istituto della continuazione ex art.12 c.5 D.Lgs. n.472/97 (cumulo giuridico);
Si chiede quindi, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese.
L'Ufficio, costituito con memorie depositate in Corte, deduce il corretto operato e eccepisce l'infondatezza delle doglianze espresse nel ricorso.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente, con successive note depositate sul PTT, insiste nelle richieste e a conforto della censura relativa al contraddittorio preventiva richiamava recente sentenza di questa Corte n.1487/2025.
L'Ufficio, con ulteriori memorie, comunicava di aver annullato in autotutela l'accertamento in controversia, rilevato che parte ricorrente, aveva aderito al c.d. “ravvedimento speciale” ex D.L n. 113/2024 con il pagamento della prima rata in data 29/10/2024 di € 73,40. Chiedeva quindi la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte resistente dell'annullamento dell'atto in controversia in autotutela, per aver accertato la regolarità dell'adesione all'istituto deflattivo c.d. “ravvedimento speciale fiscale” ex D.L. n.113/2024, e di essere in regola con i versamenti delle rate, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 12 novembre 2025