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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 878/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3456/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Localita' Germaneto Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2024-0026473563-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5924/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094-2024-0026473563-000, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 01.04.2025 (€ 422,84), riferita alla tassa automobilistica
2021.
Deduce il decorso del termine prescrizionale, considerato che la richiesta di pagamento andava notificata entro il 31.12.2024, nonché la mancata notifica del presupposto avviso di accertamento e l'irretroattività della legge regionale n. 56/2023.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa, nonché la tempestività della notifica, essendo stato spedito l'atto nel 2024.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo la tempestività della notifica e la regolarità della notifica per annualità (2021) ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
Va disattesa la doglianza di parte ricorrente sulla prescrizione della pretesa, tenuto conto che lo stesso ricorrente, allegando l'esito della spedizione della raccomandata contenente la cartella, ha “certificato” la spedizione nel corso del 2024, con applicabilità del consolidato principio della scissione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario.
In ordine all'applicabilità temporale della norma regionale prevedente la notifica direttamente con la cartella si sono registrate, presso questa Corte, diversi orientamenti e, conseguentemente, decisioni differenziate, sia di accoglimento che di rigetto dei gravami contenenti la contestazione sulla non applicabilità della legge regionale n. 56/2023 ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
Pur essendo oggettivamente sostenibili entrambe le opzioni prescelte si ritiene, comunque, di aderire a quanto articolatamente statuito con la recente sentenza di questa Corte n. 6006/2025 del 24.07.2025, depositata in data 26.08.2025, che ha accolto il ricorso (in fattispecie sovrapponibile a quella in trattazione).
Ci si riporta, perciò, al condivisibile ragionamento contenuto nella citata decisione, che si rappresenta qui di seguito:
< Per quanto concerne l'anno di imposta 2021 … la notifica …. è stata eseguita dall'Agenzia delle entrate-Riscossione con la cartella di pagamento opposta ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.56/2023 secondo cui “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”. Tuttavia, la norma regionale deve essere coordinata con l'art.3, comma 1, della L. n.212/2000 in base alla quale “salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. La L. R. n.56/2023 è entrata in vigore con la Legge di Stabilità della Regione Calabria 2024, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22 dicembre 2023 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.279 il 27.12.2023. Pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n.212/2000, la norma regionale si applica solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono. La L. R. n.56/2023 è entrata in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2024. Nel caso di specie, poiché il periodo d'imposta della tassa automobilistica è del 2021, si ritiene illegittima l'applicazione dell'Ente impositore dell'art.6 della L. R. n. 56/2023 poiché viola il principio dell'efficacia temporale delle norme tributarie di cui all'art.3, comma 1, della L. n.212/2000. >
Spese compensate in ragione dell'evidenziata non uniformità decisionale registratasi in argomento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3456/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Localita' Germaneto Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2024-0026473563-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5924/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094-2024-0026473563-000, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 01.04.2025 (€ 422,84), riferita alla tassa automobilistica
2021.
Deduce il decorso del termine prescrizionale, considerato che la richiesta di pagamento andava notificata entro il 31.12.2024, nonché la mancata notifica del presupposto avviso di accertamento e l'irretroattività della legge regionale n. 56/2023.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa, nonché la tempestività della notifica, essendo stato spedito l'atto nel 2024.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo la tempestività della notifica e la regolarità della notifica per annualità (2021) ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
Va disattesa la doglianza di parte ricorrente sulla prescrizione della pretesa, tenuto conto che lo stesso ricorrente, allegando l'esito della spedizione della raccomandata contenente la cartella, ha “certificato” la spedizione nel corso del 2024, con applicabilità del consolidato principio della scissione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario.
In ordine all'applicabilità temporale della norma regionale prevedente la notifica direttamente con la cartella si sono registrate, presso questa Corte, diversi orientamenti e, conseguentemente, decisioni differenziate, sia di accoglimento che di rigetto dei gravami contenenti la contestazione sulla non applicabilità della legge regionale n. 56/2023 ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
Pur essendo oggettivamente sostenibili entrambe le opzioni prescelte si ritiene, comunque, di aderire a quanto articolatamente statuito con la recente sentenza di questa Corte n. 6006/2025 del 24.07.2025, depositata in data 26.08.2025, che ha accolto il ricorso (in fattispecie sovrapponibile a quella in trattazione).
Ci si riporta, perciò, al condivisibile ragionamento contenuto nella citata decisione, che si rappresenta qui di seguito:
< Per quanto concerne l'anno di imposta 2021 … la notifica …. è stata eseguita dall'Agenzia delle entrate-Riscossione con la cartella di pagamento opposta ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.56/2023 secondo cui “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”. Tuttavia, la norma regionale deve essere coordinata con l'art.3, comma 1, della L. n.212/2000 in base alla quale “salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. La L. R. n.56/2023 è entrata in vigore con la Legge di Stabilità della Regione Calabria 2024, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22 dicembre 2023 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.279 il 27.12.2023. Pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n.212/2000, la norma regionale si applica solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono. La L. R. n.56/2023 è entrata in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2024. Nel caso di specie, poiché il periodo d'imposta della tassa automobilistica è del 2021, si ritiene illegittima l'applicazione dell'Ente impositore dell'art.6 della L. R. n. 56/2023 poiché viola il principio dell'efficacia temporale delle norme tributarie di cui all'art.3, comma 1, della L. n.212/2000. >
Spese compensate in ragione dell'evidenziata non uniformità decisionale registratasi in argomento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.