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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1026/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5194/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino - Piazza Martiri Di Nassirya 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino
SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259011123312000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259011123312000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90111233 12/000 del 27.08.2025, notificatagli a mezzo pec il 3.09.2025. Ha eccepito la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione e chiesto l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.
Costituitasi la AER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha versato in atti documentazione e concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 6 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per la evidente carenza di documentazione. Ed invero la resisnte -litisconsorte necessaria- non ha prodotto l'atto presupposto ma solo documenti che proverebbero la intervenuta notifica di un atto non prodotto in giudizio. In difetto di ciò il ricorso va accolto mancando la prova certa della notifica dell'atto presupposto, tanto assorbe ogni altra questione relativa alla prescrizione. Tenuto conto delle motivazioni dell'accoglimento del ricorso le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 6 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5194/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino - Piazza Martiri Di Nassirya 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino
SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259011123312000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259011123312000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90111233 12/000 del 27.08.2025, notificatagli a mezzo pec il 3.09.2025. Ha eccepito la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione e chiesto l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.
Costituitasi la AER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha versato in atti documentazione e concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 6 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per la evidente carenza di documentazione. Ed invero la resisnte -litisconsorte necessaria- non ha prodotto l'atto presupposto ma solo documenti che proverebbero la intervenuta notifica di un atto non prodotto in giudizio. In difetto di ciò il ricorso va accolto mancando la prova certa della notifica dell'atto presupposto, tanto assorbe ogni altra questione relativa alla prescrizione. Tenuto conto delle motivazioni dell'accoglimento del ricorso le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 6 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-