Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2822
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Sentenza 2 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, si è pronunciata sull'appello proposto da una parte avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva parzialmente accolto il ricorso di una lavoratrice, condannando l'erede del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (TFR) relative al periodo dal 15/03/2000 al 19/04/2011, oltre accessori e spese legali. La lavoratrice aveva dedotto di aver svolto mansioni di collaboratrice domestica e assistente a persona autosufficiente, con orario notturno e festivo, senza la dovuta regolarizzazione e con il mancato riconoscimento di tredicesima e TFR per gran parte del rapporto, rivendicando un importo complessivo di € 41.901,80. L'appellante, erede del datore di lavoro, contestava la propria legittimazione passiva, la sussistenza di una rinuncia da parte della lavoratrice, l'errata valutazione delle mansioni e delle somme dovute, nonché la liquidazione delle spese di lite. La resistente, lavoratrice, si era costituita in giudizio resistendo all'appello.

La Corte d'Appello ha preliminarmente dichiarato ammissibile l'appello, ritenendo che rispettasse gli oneri formali richiesti dall'art. 434 c.p.c., e ha rilevato la formazione del giudicato interno sulle rivendicazioni relative all'indennità per ferie e permessi non goduti, alle retribuzioni per lavoro festivo e ai livelli di inquadramento superiori a quello unico riconosciuto dal Tribunale, nonché sul periodo successivo al 19/04/2011. Nel merito, ha rigettato il primo motivo di appello relativo alla legittimazione passiva dell'appellante, affermando che la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari deriva dalla legge (art. 752 c.c.) e non può essere derogata dalla contrattazione collettiva. Ha altresì rigettato il secondo motivo, relativo alla rinuncia della lavoratrice, ritenendo che la scrittura privata prodotta dall'appellante contenesse dichiarazioni generiche e riferimenti specifici solo al TFR del periodo regolarizzato, non sufficienti a comprovare una volontà consapevole di rinunciare a ulteriori pretese. Il terzo motivo è stato accolto parzialmente: la Corte ha confermato il rigetto della domanda relativa alla tredicesima mensilità, poiché la retribuzione mensile percepita dalla lavoratrice (€ 900) era superiore ai minimi tabellari previsti per il livello di inquadramento riconosciuto per l'assistenza notturna (€ 475,538 o € 577,50 a seconda del CCNL applicabile), e il principio dell'assorbimento opera per la tredicesima mensilità in caso di rapporto qualificato come autonomo ma in realtà subordinato. La sentenza è stata invece confermata per quanto riguarda il riconoscimento del TFR per il periodo non regolarizzato, poiché per tale emolumento non si applica il principio dell'assorbimento. Infine, le spese di lite sono state compensate per un terzo, ponendo il residuo a carico dell'appellante, con assorbimento del quarto motivo di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2822
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 2822
    Data del deposito : 2 ottobre 2025

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