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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Bellino Elio Panza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Valadier 36
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Controparte_1 avvocati Bruno Aguglia e Bernardino Carotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, via Giuseppe Donati 106,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 5/2023 pubblicata il 24/01/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da condannava Controparte_1 [...] al pagamento in favore della suddetta lavoratrice delle differenze retributive Parte_1 parametrate sul livello di inquadramento indicato in motivazione, a titolo di 13ª mensilità e di TFR dal 15/03/2000 al 19/04/2011 oltre accessori.
Condannava inoltre la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000 oltre rimborso delle spese pari al 15% nonché Iva e cpa da distrarsi.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 quale erede della defunta a sua volta erede della defunta Persona_1 Per_2
allegando di avere svolto in favore di quest'ultima, senza soluzione di
[...] continuità dal 15/03/2000 al 14/05/2012 (data della sua morte), senza alcuna regolarizzazione sino al 19/04/2011 e dal giorno successivo mediante assunzione con qualifica di badante e con contratto di lavoro subordinato a 30 ore settimanali), attività di lavoro dipendente con mansioni, specificamente indicate in ricorso, di collaboratrice domestica assistente a persona autosufficiente (ascrivibili alla II categoria del C.C.N.L. Lavoro Domestico sino al 28/02/2007 e al livello BS dal 01/03/2007) con orario di lavoro dalle 21 alle 9 del mattino seguente dal lunedì alla domenica percependo un compenso di € 30 al giorno pari a € 900 mensili senza che le fossero mai state corrisposte la 13ª mensilità e il TFR e le altre spettanze di fine rapporto se non quelle, pari a € 874,81, relative al breve periodo in cui il rapporto di lavoro aveva avuto una formale regolamentazione) e senza godere di ferie retribuite.
Rivendicava pertanto maggiori retribuzioni per il complessivo importo di € 41.901,80, quantificate come da conteggi, nei confronti della convenuta Pt_1 allegando che quest'ultima era succeduta nella qualità di erede alla defunta
[...]
a sua volta erede di Per_1 Persona_2
Il Tribunale, all'esito di un giudizio istruito documentalmente e a mezzo prova per testi, accoglieva parzialmente la domanda.
Rigettava innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta rilevandone l'infondatezza alla stregua della prospettazione attorea Pt_1
(ove le rivendicazioni della lavoratrice erano state fondate non sulla titolarità del rapporto originario ma sulla qualità di erede della resistente) e di inammissibilità del ricorso per rinuncia della lavoratrice (rilevando a tale proposito come il documento prodotto dalla resistente dovesse interpretarsi come riferito al solo periodo regolarizzato dal 20/04/2011al 14/05/2012 e come pertanto nessuna rinuncia potesse farsi discendere da tale atto con riguardo al periodo precedente e non regolarizzato).
Affermava inoltre la fondatezza nel merito della domanda nei limiti che seguono. Rilevava in particolare come non fosse contestata la qualità di erede della convenuta e come fosse stata espressamente ammessa da quest'ultima la corresponsione alla ricorrente dell'importo di € 900 netti al mese indicato in ricorso essendo invece contestate esclusivamente le mansioni (che assumeva essere solo di compagnia notturna e non anche di cucina) e le somme dovute sulla base dei conteggi alternativi prodotti dalla resistente alla cui stregua la lavoratrice avrebbe percepito più del dovuto.
Affermava quindi l'assenza di prova in ordine al livello di inquadramento rivendicato affermando, sulla base delle testimonianze assunte, il diritto della lavoratrice al solo livello unico previsto dal C.C.N.L. di riferimento per le mansioni di assistenza notturna la cui applicabilità era stata ammessa dalla stessa convenuta.
Affermava pertanto essere dovute, con riferimento al periodo dal 15/03/2000 al 19/04/2011, le differenze retributive richieste, parametrate sul suddetto livello di inquadramento, a titolo di 13ª mensilità e di TFR.
Rilevava a tale proposito come a fronte della dimostrazione da parte della lavoratrice dell'esistenza del rapporto di lavoro fosse sufficiente, in mancanza di prova contraria, quanto allegato dalla ricorrente in ordine all'inadempimento del datore in merito alla corresponsione delle suddette voci retributive non risultando invece provato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti e alle spettanze retributive per lavoro festivo, emolumenti il cui onere probatorio, affermava il giudice di prime cure, gravava sul lavoratore.
Rilevava l'assenza di prova in ordine ad un patto di conglobamento ed emetteva a carico della convenuta pronuncia di condanna generica (rilevando a tale proposito la mancanza di ulteriori specifici elementi) al pagamento delle differenze retributive a titolo di 13ª mensilità e di TFR dal 15/03/2000 al 19/04/2011, oltre accessori, da parametrarsi sul livello di inquadramento precedentemente indicato.
contesta la gravata sentenza, con più motivi per: Parte_1
1)- “erroneità della sentenza per omesso esame e motivazione in ordine alla qualità di erede non convivente dell'appellante ed intrasmissibilità del rapporto di lavoro”, evidenziando in particolare come alla stregua della contrattazione collettiva di riferimento la responsabilità degli eredi del datore di lavoro domestico riguardasse solo i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia;
2)- “erroneità della sentenza in ordine alla sussistenza di una rinuncia a qualsiasi rivendicazione economica e retributiva da parte della Signora contestando CP_1 quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla riferibilità della rinuncia in atti al solo periodo regolarizzato;
3)- “erroneità della sentenza in ordine al rapporto di lavoro ed alle mansioni svolte dalla Signora affermando di avere contestato, nella sua qualità di erede non CP_1 convivente, l'intera pretesa della ricorrente non potendo entrare nel merito di un rapporto di lavoro da lei mai gestito, lamentando l'assenza di prova in ordine all'attività lavorativa della lavoratrice e l'impossibilità di provare il patto della corresponsione in quota, mese per mese, della 13ª mensilità ed invocando il principio dell'assorbimento in ordine alle somme percepite in eccedenza rispetto ai limiti tabellari.
4)-erroneità della sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite avvenuta, lamentava la ricorrente, senza tenere conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso della lavoratrice.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta sufficientemente dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi di appello, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Si osserva ancora, sempre in via preliminare, che in assenza di impugnazione risulta essersi formato il giudicato interno in ordine al rigetto delle rivendicazioni della lavoratrice in ordine al suo diritto a percepire l'indennità per ferie permessi non goduti e le retribuzioni per lavoro festivo nonché a vedersi parametrare le retribuzioni richieste ai superiori livelli di inquadramento indicati nel ricorso di primo grado (II categoria C.C.N.L. domestico sino al 28/02/2007 e livello BS dello stesso C.C.N.L. per il periodo successivo) così come parimenti risulta formato il giudicato interno in ordine al mancato accoglimento delle rivendicazioni della lavoratrice con riferimento al periodo successivo al 19/04/2011 (evidentemente non accolte dal giudice di prime cure in quanto ritenute oggetto della rinuncia prodotte in atti ed invocata dall'appellante)
Il residuo oggetto del contendere è quindi costituito esclusivamente dalle ulteriori rivendicazioni, ritenute fondate dal giudice di prime cure, in ordine alla 13ª e al TFR per il periodo non regolarizzato sino al 19/04/2011 da parametrarsi , così come affermato dal giudice di prime cure (con statuizione parimenti non impugnata) al livello unico di inquadramento previsto dal C.C.N.L. di riferimento per le mansioni di assistenza notturna Tanto premesso risulta innanzitutto infondato il primo motivo con il quale l'appellante ribadisce, contestando quanto statuito a tale proposito dal Tribunale, l'insussistenza della sua legittimazione passiva alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Questo con particolare riferimento all'art. 38, commi 6 e 7, Controparte_2
ove dispone che solo i familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia,
[...] sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso, condizione quest'ultima che l'appellante afferma non essere sussistente.
In particolare pur non contestando la sua posizione di erede tanto della che, Per_1 indirettamente, della defunta contesta la sua condizione di coabitante con Per_2 quest'ultima.
Trattasi di doglianza infondata.
La legittimazione passiva dell'odierna appellante, scaturisce infatti dalla sua qualità, non contestata, di erede della (quest'ultima altrettanto incontestatamente erede Per_1 della defunta . Per_2
Trattasi di responsabilità per i debiti ereditari che deriva direttamente da quanto disposto dal legislatore in materia di successione ereditaria (disponendo in particolare l'art. 752 c.c. che “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”).
Trattasi infatti di normativa di carattere imperativo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può reputarsi derogata da quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore la quale ove afferma la responsabilità per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro domestico dei parenti conviventi compresi nello stato di famiglia, deve ritenersi applicabile esclusivamente ai familiari che non rivestano la qualità di erede.
Parimenti infondato il secondo motivo.
Così come risulta dalla scrittura privata prodotta dall'appellante in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado, l'odierna appellante risulta avere dichiarato, con la scrittura privata del 29/05/2012, di avere ricevuto dalla rappresentata Per_2 dal suo tutore, l'importo di € 874,81 a titolo di TFR maturato per il complessivo periodo dal 20/04/2011 al 14/05/2012 (data di cessazione del rapporto di lavoro) dichiarando in particolare di “aver verificato la rispondenza del periodo di lavoro” e che “nella determinazione dell'importo oggi versatole è stato tenuto conto di ogni sua possibile pretesa” e dichiarando altresì di rinunciare “ad ogni sua ulteriore pretesa nei confronti del suo datore di lavoro dichiarandosi pienamente soddisfatta di ogni e qualsiasi sua spettanza”.
Trattasi di dichiarazione che, per una parte, fa riferimento specifico al solo periodo
“regolarizzato” intercorso con la defunta e al solo TFR e che per altra parte Per_2 contiene affermazioni del tutto generiche che non possono essere qualificate come consapevole rinuncia alle ulteriori rivendicazioni in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, la rinuncia o transazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore come tale alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi mentre le dichiarazioni di rinuncia di contenuto generico ed omnicomprensivo risultano invece assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (in ordine a tali principi cfr. Cass. n. 11536 del 17/05/2006, Cass. n. 2146 del 31/1/2011 e Cass. n. 18321 del 19/09/2016).
Nel presente caso di specie l'assoluta genericità delle espressioni contenute nella scrittura privata invocata dall'appellante, unitamente allo specifico riferimento al solo TFR riferibile alla parte finale, pacificamente regolarizzata, del rapporto di lavoro intercorso con la defunta mpedisce di ritenere, in assenza di ulteriori elementi Per_2 significativi in tal senso che non emergono tuttavia agli atti, di ravvisare, in tale atto la specifica volontà e consapevolezza da parte della lavoratrice di rinunciare alle ulteriori rivendicazioni relative al precedente periodo non regolarizzato.
Ne consegue la meritevolezza di conferma delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla inopponibilità di tale atto alla lavoratrice con riferimento a tale ultimo periodo (non risulta oggetto di impugnazione, così come precedentemente evidenziato, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla riferibilità di tale atto di rinuncia alle rivendicazioni retributive per il successivo periodo regolarizzato).
Il terzo motivo risulta invece meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva innanzitutto che il residuo oggetto del contendere, così come precedentemente indicato, risulta costituito esclusivamente dalle rivendicazioni della lavoratrice per maggiori somme dovute a titolo di 13ª mensilità e di TFR per il solo periodo non “regolarizzato” dal 15/03/2000 al 19/04/2011, emolumenti riconosciuti dal giudice di prime cure, con pronuncia di condanna generica (così come espressamente indicato nella parte motiva della gravata sentenza), sulla base delle retribuzioni previste per il livello di inquadramento indicato in motivazione e cioè il livello unico previsto dal C.C.N.L. di riferimento per le mansioni di assistenza notturna.
Trattasi di livello di inquadramento che, così come si evince dalla contrattazione collettiva prodotta in atti (cfr. artt. 12 C.C.N.L. 2001 e 14 C.C.N.L. 2007) si riferisce al
“personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna” prevedendo, per esso, “qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le 21:00 e le 8:00 la corresponsione della retribuzione prevista dalle tabelle allegate allo stesso contratto collettivo, in particolare la tabella D per quanto riguarda il C.C.N.L. 2001 e la tabella E quanto riguarda il C.C.N.L. 2007, tabelle che in tal caso prevedono un importo determinato in misura fissa pari rispettivamente a € 475,538 (se calcolato in euro) per il C.C.N.L. 2001 e a € 577,50 per il C.C.N.L. 2007.
Trattasi di importi di per sé notevolmente inferiori a quello, pari a € 900 mensili che la stessa lavoratrice ammette (così come si evince dalle allegazioni di cui al ricorso e dagli stessi conteggi in esso contenuti) di avere ricevuto per l'intero rapporto di lavoro.
Si osserva inoltre che tanto il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa che l'orario di lavoro osservato indicati in tale atto introduttivo risultano sufficientemente riscontrati, dall'esito della prova per testi espletata nella precedente fase del giudizio , ove le testimoni escusse, in particolare , Testimone_1 Testimone_2 CP_3
e (vicine di casa e conoscenti della defunta hanno tutti
[...] Tes_3 Per_2 confermato quanto specificamente dedotto a tale proposito dalla lavoratrice al capitolo 1 della prova testimoniale ammessa, con risultanze istruttorie che tanto più a fronte della totale assenza di contestazioni effettuate dalla odierna appellante in sede di costituzione nella precedente fase di giudizio, non possono che considerarsi prova sufficiente di quanto dedotto a tale proposito dalla odierna appellata.
Tanto premesso si osserva che non possono reputarsi meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure in ordine all'accoglibilità delle rivendicazioni della lavoratrice per quanto riguarda la 13ª mensilità.
La natura formalmente autonoma del rapporto di lavoro in esame per il periodo, pacificamente non regolarizzato, sino al 19/04/2021, rende infatti applicabili in relazione alle rivendicazioni riferibili a tale lasso di tempo i ben noti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nell'ipotesi di prestazione di attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalle parti come autonomo, che risulti poi in realtà di natura subordinata, il corrispettivo pattuito deve ritenersi almeno di regola destinato - nella intenzione delle parti - a compensare interamente l'opera prestata, e non opera (non essendo previsti minimi salariali di riferimento) la presunzione secondo cui la retribuzione viene corrisposta a titolo di paga-base, salva la prova - a carico del datore di lavoro - del cosiddetto "patto di conglobamento" diretto ad includere in detta retribuzione altri compensi accessori o diversi;
pertanto ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'accertata natura subordinata del rapporto deve aversi riguardo all'importo complessivo che risulti corrisposto al lavoratore (cfr. Cass. n. 4651 del 16/04/1992 e Cass. n. 7172 del 26/06/1991).
Ne consegue che, nulla potrà essere riconosciuto, a tale titolo alla lavoratrice avendo comunque percepito, in corso di rapporto, una retribuzione comunque superiore a quanto dovuto comprendendo tale emolumento retributivo.
Si osserva tale proposito che non solo non risultano contestati specificamente da quest'ultima i conteggi alternativi prodotti in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado (alla cui stregua le somme materialmente percepite così come ammesse dalla stessa ricorrente sarebbero state, proprio considerando l'inquadramento unico riconosciuto applicabile dal giudice di prime cure, comunque superiori a quanto dovuto) ma che il fatto che l'importo mensile di € 900 materialmente percepito dalla lavoratrice (alla stregua delle sue stesse allegazioni) fosse satisfattivo anche degli importi rivendicati a titolo di 13ª mensilità risulta chiaramente desumibile dalla stessa palese inferiorità della retribuzione mensile prevista per il livello di inquadramento riconosciuto dal giudice di prime cure, pari rispettivamente , così come precedentemente indicato, ad € 475,538 (C.C.N.L. 2001) o ad € 577,50 ( C.C.N.L. 2007).
La sentenza gravata risulta invece meritevole di conferma per quanto riguarda il riconoscimento del TFR, emolumento quest'ultimo che deve essere riconosciuto alla lavoratrice anche per il periodo non regolarizzato sino al 19/04/2011 (il solo oggetto del presente contendere nella presente fase di impugnazione), non applicandosi, rispetto a tale emolumento il principio dell'assorbimento.
Si richiamano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro (Cass. n. 18586 del 22/09/2016).
Ne consegue che, alla stregua delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata dovrà essere respinta la domanda di primo grado per quanto riguarda la 13ª mensilità.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la parziale compensazione tra le parti, con riferimento ad entrambi gradi del presente giudizio, delle spese di lite nella misura di un terzo del totale, spese da liquidarsi come in dispositivo ponendo il residuo a carico dell'appellante (con rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del quarto motivo di appello, determinando l'esito del presente giudizio la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, rigetta la domanda di primo grado nella parte finalizzata a ottenere la condanna dell'appellante al pagamento di differenze retributive a titolo di 13ª mensilità. Compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo da porsi per il residuo a carico dell'appellante e che liquida per l'intero, quanto al primo grado, nell'importo liquidato nella gravata sentenza e quanto al presente grado di giudizio in € 3.011 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Bellino Elio Panza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Valadier 36
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Controparte_1 avvocati Bruno Aguglia e Bernardino Carotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, via Giuseppe Donati 106,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 5/2023 pubblicata il 24/01/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da condannava Controparte_1 [...] al pagamento in favore della suddetta lavoratrice delle differenze retributive Parte_1 parametrate sul livello di inquadramento indicato in motivazione, a titolo di 13ª mensilità e di TFR dal 15/03/2000 al 19/04/2011 oltre accessori.
Condannava inoltre la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000 oltre rimborso delle spese pari al 15% nonché Iva e cpa da distrarsi.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 quale erede della defunta a sua volta erede della defunta Persona_1 Per_2
allegando di avere svolto in favore di quest'ultima, senza soluzione di
[...] continuità dal 15/03/2000 al 14/05/2012 (data della sua morte), senza alcuna regolarizzazione sino al 19/04/2011 e dal giorno successivo mediante assunzione con qualifica di badante e con contratto di lavoro subordinato a 30 ore settimanali), attività di lavoro dipendente con mansioni, specificamente indicate in ricorso, di collaboratrice domestica assistente a persona autosufficiente (ascrivibili alla II categoria del C.C.N.L. Lavoro Domestico sino al 28/02/2007 e al livello BS dal 01/03/2007) con orario di lavoro dalle 21 alle 9 del mattino seguente dal lunedì alla domenica percependo un compenso di € 30 al giorno pari a € 900 mensili senza che le fossero mai state corrisposte la 13ª mensilità e il TFR e le altre spettanze di fine rapporto se non quelle, pari a € 874,81, relative al breve periodo in cui il rapporto di lavoro aveva avuto una formale regolamentazione) e senza godere di ferie retribuite.
Rivendicava pertanto maggiori retribuzioni per il complessivo importo di € 41.901,80, quantificate come da conteggi, nei confronti della convenuta Pt_1 allegando che quest'ultima era succeduta nella qualità di erede alla defunta
[...]
a sua volta erede di Per_1 Persona_2
Il Tribunale, all'esito di un giudizio istruito documentalmente e a mezzo prova per testi, accoglieva parzialmente la domanda.
Rigettava innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta rilevandone l'infondatezza alla stregua della prospettazione attorea Pt_1
(ove le rivendicazioni della lavoratrice erano state fondate non sulla titolarità del rapporto originario ma sulla qualità di erede della resistente) e di inammissibilità del ricorso per rinuncia della lavoratrice (rilevando a tale proposito come il documento prodotto dalla resistente dovesse interpretarsi come riferito al solo periodo regolarizzato dal 20/04/2011al 14/05/2012 e come pertanto nessuna rinuncia potesse farsi discendere da tale atto con riguardo al periodo precedente e non regolarizzato).
Affermava inoltre la fondatezza nel merito della domanda nei limiti che seguono. Rilevava in particolare come non fosse contestata la qualità di erede della convenuta e come fosse stata espressamente ammessa da quest'ultima la corresponsione alla ricorrente dell'importo di € 900 netti al mese indicato in ricorso essendo invece contestate esclusivamente le mansioni (che assumeva essere solo di compagnia notturna e non anche di cucina) e le somme dovute sulla base dei conteggi alternativi prodotti dalla resistente alla cui stregua la lavoratrice avrebbe percepito più del dovuto.
Affermava quindi l'assenza di prova in ordine al livello di inquadramento rivendicato affermando, sulla base delle testimonianze assunte, il diritto della lavoratrice al solo livello unico previsto dal C.C.N.L. di riferimento per le mansioni di assistenza notturna la cui applicabilità era stata ammessa dalla stessa convenuta.
Affermava pertanto essere dovute, con riferimento al periodo dal 15/03/2000 al 19/04/2011, le differenze retributive richieste, parametrate sul suddetto livello di inquadramento, a titolo di 13ª mensilità e di TFR.
Rilevava a tale proposito come a fronte della dimostrazione da parte della lavoratrice dell'esistenza del rapporto di lavoro fosse sufficiente, in mancanza di prova contraria, quanto allegato dalla ricorrente in ordine all'inadempimento del datore in merito alla corresponsione delle suddette voci retributive non risultando invece provato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti e alle spettanze retributive per lavoro festivo, emolumenti il cui onere probatorio, affermava il giudice di prime cure, gravava sul lavoratore.
Rilevava l'assenza di prova in ordine ad un patto di conglobamento ed emetteva a carico della convenuta pronuncia di condanna generica (rilevando a tale proposito la mancanza di ulteriori specifici elementi) al pagamento delle differenze retributive a titolo di 13ª mensilità e di TFR dal 15/03/2000 al 19/04/2011, oltre accessori, da parametrarsi sul livello di inquadramento precedentemente indicato.
contesta la gravata sentenza, con più motivi per: Parte_1
1)- “erroneità della sentenza per omesso esame e motivazione in ordine alla qualità di erede non convivente dell'appellante ed intrasmissibilità del rapporto di lavoro”, evidenziando in particolare come alla stregua della contrattazione collettiva di riferimento la responsabilità degli eredi del datore di lavoro domestico riguardasse solo i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia;
2)- “erroneità della sentenza in ordine alla sussistenza di una rinuncia a qualsiasi rivendicazione economica e retributiva da parte della Signora contestando CP_1 quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla riferibilità della rinuncia in atti al solo periodo regolarizzato;
3)- “erroneità della sentenza in ordine al rapporto di lavoro ed alle mansioni svolte dalla Signora affermando di avere contestato, nella sua qualità di erede non CP_1 convivente, l'intera pretesa della ricorrente non potendo entrare nel merito di un rapporto di lavoro da lei mai gestito, lamentando l'assenza di prova in ordine all'attività lavorativa della lavoratrice e l'impossibilità di provare il patto della corresponsione in quota, mese per mese, della 13ª mensilità ed invocando il principio dell'assorbimento in ordine alle somme percepite in eccedenza rispetto ai limiti tabellari.
4)-erroneità della sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite avvenuta, lamentava la ricorrente, senza tenere conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso della lavoratrice.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta sufficientemente dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi di appello, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Si osserva ancora, sempre in via preliminare, che in assenza di impugnazione risulta essersi formato il giudicato interno in ordine al rigetto delle rivendicazioni della lavoratrice in ordine al suo diritto a percepire l'indennità per ferie permessi non goduti e le retribuzioni per lavoro festivo nonché a vedersi parametrare le retribuzioni richieste ai superiori livelli di inquadramento indicati nel ricorso di primo grado (II categoria C.C.N.L. domestico sino al 28/02/2007 e livello BS dello stesso C.C.N.L. per il periodo successivo) così come parimenti risulta formato il giudicato interno in ordine al mancato accoglimento delle rivendicazioni della lavoratrice con riferimento al periodo successivo al 19/04/2011 (evidentemente non accolte dal giudice di prime cure in quanto ritenute oggetto della rinuncia prodotte in atti ed invocata dall'appellante)
Il residuo oggetto del contendere è quindi costituito esclusivamente dalle ulteriori rivendicazioni, ritenute fondate dal giudice di prime cure, in ordine alla 13ª e al TFR per il periodo non regolarizzato sino al 19/04/2011 da parametrarsi , così come affermato dal giudice di prime cure (con statuizione parimenti non impugnata) al livello unico di inquadramento previsto dal C.C.N.L. di riferimento per le mansioni di assistenza notturna Tanto premesso risulta innanzitutto infondato il primo motivo con il quale l'appellante ribadisce, contestando quanto statuito a tale proposito dal Tribunale, l'insussistenza della sua legittimazione passiva alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Questo con particolare riferimento all'art. 38, commi 6 e 7, Controparte_2
ove dispone che solo i familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia,
[...] sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso, condizione quest'ultima che l'appellante afferma non essere sussistente.
In particolare pur non contestando la sua posizione di erede tanto della che, Per_1 indirettamente, della defunta contesta la sua condizione di coabitante con Per_2 quest'ultima.
Trattasi di doglianza infondata.
La legittimazione passiva dell'odierna appellante, scaturisce infatti dalla sua qualità, non contestata, di erede della (quest'ultima altrettanto incontestatamente erede Per_1 della defunta . Per_2
Trattasi di responsabilità per i debiti ereditari che deriva direttamente da quanto disposto dal legislatore in materia di successione ereditaria (disponendo in particolare l'art. 752 c.c. che “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”).
Trattasi infatti di normativa di carattere imperativo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può reputarsi derogata da quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore la quale ove afferma la responsabilità per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro domestico dei parenti conviventi compresi nello stato di famiglia, deve ritenersi applicabile esclusivamente ai familiari che non rivestano la qualità di erede.
Parimenti infondato il secondo motivo.
Così come risulta dalla scrittura privata prodotta dall'appellante in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado, l'odierna appellante risulta avere dichiarato, con la scrittura privata del 29/05/2012, di avere ricevuto dalla rappresentata Per_2 dal suo tutore, l'importo di € 874,81 a titolo di TFR maturato per il complessivo periodo dal 20/04/2011 al 14/05/2012 (data di cessazione del rapporto di lavoro) dichiarando in particolare di “aver verificato la rispondenza del periodo di lavoro” e che “nella determinazione dell'importo oggi versatole è stato tenuto conto di ogni sua possibile pretesa” e dichiarando altresì di rinunciare “ad ogni sua ulteriore pretesa nei confronti del suo datore di lavoro dichiarandosi pienamente soddisfatta di ogni e qualsiasi sua spettanza”.
Trattasi di dichiarazione che, per una parte, fa riferimento specifico al solo periodo
“regolarizzato” intercorso con la defunta e al solo TFR e che per altra parte Per_2 contiene affermazioni del tutto generiche che non possono essere qualificate come consapevole rinuncia alle ulteriori rivendicazioni in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, la rinuncia o transazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore come tale alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi mentre le dichiarazioni di rinuncia di contenuto generico ed omnicomprensivo risultano invece assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (in ordine a tali principi cfr. Cass. n. 11536 del 17/05/2006, Cass. n. 2146 del 31/1/2011 e Cass. n. 18321 del 19/09/2016).
Nel presente caso di specie l'assoluta genericità delle espressioni contenute nella scrittura privata invocata dall'appellante, unitamente allo specifico riferimento al solo TFR riferibile alla parte finale, pacificamente regolarizzata, del rapporto di lavoro intercorso con la defunta mpedisce di ritenere, in assenza di ulteriori elementi Per_2 significativi in tal senso che non emergono tuttavia agli atti, di ravvisare, in tale atto la specifica volontà e consapevolezza da parte della lavoratrice di rinunciare alle ulteriori rivendicazioni relative al precedente periodo non regolarizzato.
Ne consegue la meritevolezza di conferma delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla inopponibilità di tale atto alla lavoratrice con riferimento a tale ultimo periodo (non risulta oggetto di impugnazione, così come precedentemente evidenziato, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla riferibilità di tale atto di rinuncia alle rivendicazioni retributive per il successivo periodo regolarizzato).
Il terzo motivo risulta invece meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva innanzitutto che il residuo oggetto del contendere, così come precedentemente indicato, risulta costituito esclusivamente dalle rivendicazioni della lavoratrice per maggiori somme dovute a titolo di 13ª mensilità e di TFR per il solo periodo non “regolarizzato” dal 15/03/2000 al 19/04/2011, emolumenti riconosciuti dal giudice di prime cure, con pronuncia di condanna generica (così come espressamente indicato nella parte motiva della gravata sentenza), sulla base delle retribuzioni previste per il livello di inquadramento indicato in motivazione e cioè il livello unico previsto dal C.C.N.L. di riferimento per le mansioni di assistenza notturna.
Trattasi di livello di inquadramento che, così come si evince dalla contrattazione collettiva prodotta in atti (cfr. artt. 12 C.C.N.L. 2001 e 14 C.C.N.L. 2007) si riferisce al
“personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna” prevedendo, per esso, “qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le 21:00 e le 8:00 la corresponsione della retribuzione prevista dalle tabelle allegate allo stesso contratto collettivo, in particolare la tabella D per quanto riguarda il C.C.N.L. 2001 e la tabella E quanto riguarda il C.C.N.L. 2007, tabelle che in tal caso prevedono un importo determinato in misura fissa pari rispettivamente a € 475,538 (se calcolato in euro) per il C.C.N.L. 2001 e a € 577,50 per il C.C.N.L. 2007.
Trattasi di importi di per sé notevolmente inferiori a quello, pari a € 900 mensili che la stessa lavoratrice ammette (così come si evince dalle allegazioni di cui al ricorso e dagli stessi conteggi in esso contenuti) di avere ricevuto per l'intero rapporto di lavoro.
Si osserva inoltre che tanto il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa che l'orario di lavoro osservato indicati in tale atto introduttivo risultano sufficientemente riscontrati, dall'esito della prova per testi espletata nella precedente fase del giudizio , ove le testimoni escusse, in particolare , Testimone_1 Testimone_2 CP_3
e (vicine di casa e conoscenti della defunta hanno tutti
[...] Tes_3 Per_2 confermato quanto specificamente dedotto a tale proposito dalla lavoratrice al capitolo 1 della prova testimoniale ammessa, con risultanze istruttorie che tanto più a fronte della totale assenza di contestazioni effettuate dalla odierna appellante in sede di costituzione nella precedente fase di giudizio, non possono che considerarsi prova sufficiente di quanto dedotto a tale proposito dalla odierna appellata.
Tanto premesso si osserva che non possono reputarsi meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure in ordine all'accoglibilità delle rivendicazioni della lavoratrice per quanto riguarda la 13ª mensilità.
La natura formalmente autonoma del rapporto di lavoro in esame per il periodo, pacificamente non regolarizzato, sino al 19/04/2021, rende infatti applicabili in relazione alle rivendicazioni riferibili a tale lasso di tempo i ben noti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nell'ipotesi di prestazione di attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalle parti come autonomo, che risulti poi in realtà di natura subordinata, il corrispettivo pattuito deve ritenersi almeno di regola destinato - nella intenzione delle parti - a compensare interamente l'opera prestata, e non opera (non essendo previsti minimi salariali di riferimento) la presunzione secondo cui la retribuzione viene corrisposta a titolo di paga-base, salva la prova - a carico del datore di lavoro - del cosiddetto "patto di conglobamento" diretto ad includere in detta retribuzione altri compensi accessori o diversi;
pertanto ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'accertata natura subordinata del rapporto deve aversi riguardo all'importo complessivo che risulti corrisposto al lavoratore (cfr. Cass. n. 4651 del 16/04/1992 e Cass. n. 7172 del 26/06/1991).
Ne consegue che, nulla potrà essere riconosciuto, a tale titolo alla lavoratrice avendo comunque percepito, in corso di rapporto, una retribuzione comunque superiore a quanto dovuto comprendendo tale emolumento retributivo.
Si osserva tale proposito che non solo non risultano contestati specificamente da quest'ultima i conteggi alternativi prodotti in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado (alla cui stregua le somme materialmente percepite così come ammesse dalla stessa ricorrente sarebbero state, proprio considerando l'inquadramento unico riconosciuto applicabile dal giudice di prime cure, comunque superiori a quanto dovuto) ma che il fatto che l'importo mensile di € 900 materialmente percepito dalla lavoratrice (alla stregua delle sue stesse allegazioni) fosse satisfattivo anche degli importi rivendicati a titolo di 13ª mensilità risulta chiaramente desumibile dalla stessa palese inferiorità della retribuzione mensile prevista per il livello di inquadramento riconosciuto dal giudice di prime cure, pari rispettivamente , così come precedentemente indicato, ad € 475,538 (C.C.N.L. 2001) o ad € 577,50 ( C.C.N.L. 2007).
La sentenza gravata risulta invece meritevole di conferma per quanto riguarda il riconoscimento del TFR, emolumento quest'ultimo che deve essere riconosciuto alla lavoratrice anche per il periodo non regolarizzato sino al 19/04/2011 (il solo oggetto del presente contendere nella presente fase di impugnazione), non applicandosi, rispetto a tale emolumento il principio dell'assorbimento.
Si richiamano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro (Cass. n. 18586 del 22/09/2016).
Ne consegue che, alla stregua delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata dovrà essere respinta la domanda di primo grado per quanto riguarda la 13ª mensilità.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la parziale compensazione tra le parti, con riferimento ad entrambi gradi del presente giudizio, delle spese di lite nella misura di un terzo del totale, spese da liquidarsi come in dispositivo ponendo il residuo a carico dell'appellante (con rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del quarto motivo di appello, determinando l'esito del presente giudizio la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, rigetta la domanda di primo grado nella parte finalizzata a ottenere la condanna dell'appellante al pagamento di differenze retributive a titolo di 13ª mensilità. Compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo da porsi per il residuo a carico dell'appellante e che liquida per l'intero, quanto al primo grado, nell'importo liquidato nella gravata sentenza e quanto al presente grado di giudizio in € 3.011 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario