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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5939 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 22414 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24 giugno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 61, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Tiziana Sgobbo, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
E
elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1
Sabotino n. 46, presso lo studio dell'Avv. Andrea Manasse che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
CONVENUTO
OGGETTO: azione di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 24.6.2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il ha citato in giudizio (già Parte_1 Controparte_1 [...]
), chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € Controparte_2 44.593,36 ovvero della minor somma di € 39.862,74, (poi ridotta ancora in sede di memoria ex art. 183, comma 1, cpc, ad € 27.871,84) a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
A sostegno della domanda ha esposto di aver pagato nell'anno 2017 alla CP_3
la somma euro di € 44.593,36 per crediti ceduti da , a sua volta Controparte_4
cessionaria di oggetto del decreto ingiuntivo n 1660/2016 ; Controparte_2
di non aver interposto opposizione a detto decreto e di avere accertato solo in seguito l'inesistenza dei crediti azionati in via monitoria perché relativi a fatture già saldate ad prima in della loro cessione alla . CP_2 Controparte_4
Sulla basi di tali premesse evidenziava l'ingiustificato arricchimento di per aver CP_2
ceduto crediti inesistenti ed il proprio depauperamento per aver corrisposto due volte il medesimo importo
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
Nel merito la domanda dev'essere rigettata perché inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
L'attore non ha fornito alcuna prova del pagamento delle fatture oggetto di cessione e quindi del vantaggio economico di a danno del attore. CP_2 Pt_1
Il bollettini postali allegati, privi di specifica imputazione di pagamento, sono stati abbinati a fatture diverse da quelle oggetto di cessione di crediti.
Le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento proposte dall'attore nei confronti del avrebbero dovuto- Controparte_1
come effetto estintivo della pretesa- costituire oggetto dell'azione contrattuale già
definita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n 1660/2016, non opposto dall'attore ha conseguentemente determinato l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041
c.c. per assorbimento in cosa giudicata del fatto estintivo ivi dedotto. E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è
oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018;
Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017).
La particolarità del caso esaminato impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Così deciso in Roma, 17 aprile 2025
Il Giudice
Concettina Midili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 22414 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24 giugno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 61, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Tiziana Sgobbo, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
E
elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1
Sabotino n. 46, presso lo studio dell'Avv. Andrea Manasse che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
CONVENUTO
OGGETTO: azione di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 24.6.2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il ha citato in giudizio (già Parte_1 Controparte_1 [...]
), chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € Controparte_2 44.593,36 ovvero della minor somma di € 39.862,74, (poi ridotta ancora in sede di memoria ex art. 183, comma 1, cpc, ad € 27.871,84) a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
A sostegno della domanda ha esposto di aver pagato nell'anno 2017 alla CP_3
la somma euro di € 44.593,36 per crediti ceduti da , a sua volta Controparte_4
cessionaria di oggetto del decreto ingiuntivo n 1660/2016 ; Controparte_2
di non aver interposto opposizione a detto decreto e di avere accertato solo in seguito l'inesistenza dei crediti azionati in via monitoria perché relativi a fatture già saldate ad prima in della loro cessione alla . CP_2 Controparte_4
Sulla basi di tali premesse evidenziava l'ingiustificato arricchimento di per aver CP_2
ceduto crediti inesistenti ed il proprio depauperamento per aver corrisposto due volte il medesimo importo
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
Nel merito la domanda dev'essere rigettata perché inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
L'attore non ha fornito alcuna prova del pagamento delle fatture oggetto di cessione e quindi del vantaggio economico di a danno del attore. CP_2 Pt_1
Il bollettini postali allegati, privi di specifica imputazione di pagamento, sono stati abbinati a fatture diverse da quelle oggetto di cessione di crediti.
Le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento proposte dall'attore nei confronti del avrebbero dovuto- Controparte_1
come effetto estintivo della pretesa- costituire oggetto dell'azione contrattuale già
definita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n 1660/2016, non opposto dall'attore ha conseguentemente determinato l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041
c.c. per assorbimento in cosa giudicata del fatto estintivo ivi dedotto. E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è
oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018;
Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017).
La particolarità del caso esaminato impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Così deciso in Roma, 17 aprile 2025
Il Giudice
Concettina Midili