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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1123/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00244-2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 14 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade) notificava a ricorrente 1 l'avviso di accertamento n. TVP01PF00244/2025 on cui veniva richiesto il pagamento di complessivi €.25.117,77 (di cui €.13.038,00 per IRPEF, Addizionale Regionale, IRAP, IVA e Addizionale Comunale;
€.2.137,72 per interessi;
€.9.933,30 per sanzione, oltre ad €.8,75 per diritti di notifica, derivante dall'applicazione degli studi ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) valutata incongrua la dichiarazione del contribuente relativamente all'UNICOPF 2021, redditi 2020.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1123/2025 il ricorrente 1 impugnava il predetto avviso per il seguente motivo:
“illegittimità del metodo accertativo basato sugli indici di affidabilità fiscale (ISA) – difetto di riscontro probatorio”.
Assumeva il ricorrente:
che < esclusivamente sullo scostamento tra quanto dichiarato a titolo di ricavi e quanto emerge in via generalizzata dallo strumento presuntivo. Al contrario, la differenza deve essere suffragata da ulteriori elementi di prova che emergano nella fase di contraddittorio con il contribuente. Inoltre, laddove nel contraddittorio il contribuente abbia proposto le sue deduzioni a giustificazione dell'asserito scostamento, la motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica in termini probatori poiché, in caso contrario, l'atto impositivo è nullo per difetto di motivazione>>;
che < rielaborare “l'avviso di accertamento n. TVP01PF00244/2025”, oggetto di impugnativa, sulla base dello stesso “Schema di atto n. TVPQ1PF00244/2025”, omettendo qualsiasi replica”;
che, “difatti, nulla veniva eccepito:
1. Sulla sospensione dell'attività per gravi problemi di salute del contribuente, colpito per ben due volte nell'anno oggetto di accertamento (2020) da COVID-19.
2. Sui costi imprevisti, aventi ad oggetto la locazione da parte del Sig. ricorrente 1 di nuovi immobili, abitativi e commerciali in Serino (AV) con contratti regolarmente registrati, in seguito alla separazione con la moglie, la quale, non gli ha più concesso l'uso gratuito dei locali di proprietà della stessa ove veniva precedentemente espletata l'attività commerciale. Con la conseguenza per il Sig. ricorrente 1 di attingere al risparmio di una polizza pensione assicurativa, costruito con il sacrificio di oltre un ventennio.
A ciò si aggiunga, il prestito agevolato di €.25.000,00 previsto dal Decreto Liquidità n. 23 del 08.04.2020 varato dal Governo per aiutare le imprese a fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza
COVID; importo che il contribuente sta restituendo con rate mensili di € 535,00 e che si estinguerà nel giugno 2026.
3. Infine, l'impresa nel corso degli ultimi anni si è trovata di fronte a nuove aperture riguardanti la compravendita di auto usate nel comune di Serino e dintorni, causando una forte riduzione delle vendite
(a causa della concorrenza) oltre a minori margini di guadagno.
Pertanto, voler ricondurre il maggior valore di ricavi presunti al sostenimento di maggiori costi di gestione, appare esercizio arbitrario da parte dell'Ufficio, il quale, tra l'altro, non ha minimamente contestato l'inerenza delle spese in questione, ritenendole fiscalmente deducibili>>. Resisteva l'Ade.
Il contribuente proponeva istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'esito dell'udienza fissata sull'istanza di inibitoria la causa è stata definita nei modi di cui all'art. 47 ter, comma 3, d. lgs. 546/1992.
Il ricorso è infondato.
Afferma Cass. 26452/2024: A differenza dell'accertamento induttivo puro, la "incompletezza, falsità od inesattezza" dei dati contenuti nelle scritture contabili non è tale però da consentire di prescindere dalle stesse, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici
(fondate, ad esempio, sugli studi di settore o, a partire dall'anno d'imposta 2018, sugli indici sintetici di affidabilità fiscale) aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019;
Sez. 5, Sentenza n. 27068 del 18/12/2006), le quali non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Sez. 5,
Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020, rv. 659300-01), con la conseguenza che l'onere della prova viene, in tale ipotesi, a spostarsi sul contribuente”.
Nella specie, l'Ufficio ha rilevato che dal controllo espletato è emersa una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli che risultano dall'applicazione del modello ISA.
Ed ha aggiunto che la stima operata dall'elaborato ISA risultava ulteriormente corroborata:
dalla incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo;
da varie anomalie (specificamente indicate) dei dati indicati nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dell'elaborato ISA allegato alle dichiarazioni del redditi,
dalla incongruenza reiterata nel tempo della redditività dell'impresa:
dalla incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa.
A fronte di tali dati, gravava sul ricorrente l'onere di fornire la prova contraria.
Sennonché il ricorrente 1 ha esibito in giudizio documentazione non valutabile, giacché, come correttamente eccepito dall'Ade, in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del D.P.R.
n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass. 18714/2025).
In risposta allo schema d'atto notificatogli dall'Ade, il ricorrente ha depositato una memoria senza allegare alcunché, con la conseguenza che i documenti esibiti in questa sede sono inutilizzabili.
D'altra parte la documentazione prodotta non vale a giustificare l'antieconomicità evidente segnalata dall'Amministrazione, consistente e perdurante nell'intero periodo oggetto di osservazione (2018 – 2022). E una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione (Cass. 21531/2024).
Va precisato che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo, a pena di nullità, di esplicitare nell'atto impositivo le ragioni per le quali ha disatteso le memorie presentate in sede precontenziosa.
In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1123/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF00244-2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 14 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade) notificava a ricorrente 1 l'avviso di accertamento n. TVP01PF00244/2025 on cui veniva richiesto il pagamento di complessivi €.25.117,77 (di cui €.13.038,00 per IRPEF, Addizionale Regionale, IRAP, IVA e Addizionale Comunale;
€.2.137,72 per interessi;
€.9.933,30 per sanzione, oltre ad €.8,75 per diritti di notifica, derivante dall'applicazione degli studi ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) valutata incongrua la dichiarazione del contribuente relativamente all'UNICOPF 2021, redditi 2020.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1123/2025 il ricorrente 1 impugnava il predetto avviso per il seguente motivo:
“illegittimità del metodo accertativo basato sugli indici di affidabilità fiscale (ISA) – difetto di riscontro probatorio”.
Assumeva il ricorrente:
che < esclusivamente sullo scostamento tra quanto dichiarato a titolo di ricavi e quanto emerge in via generalizzata dallo strumento presuntivo. Al contrario, la differenza deve essere suffragata da ulteriori elementi di prova che emergano nella fase di contraddittorio con il contribuente. Inoltre, laddove nel contraddittorio il contribuente abbia proposto le sue deduzioni a giustificazione dell'asserito scostamento, la motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica in termini probatori poiché, in caso contrario, l'atto impositivo è nullo per difetto di motivazione>>;
che < rielaborare “l'avviso di accertamento n. TVP01PF00244/2025”, oggetto di impugnativa, sulla base dello stesso “Schema di atto n. TVPQ1PF00244/2025”, omettendo qualsiasi replica”;
che, “difatti, nulla veniva eccepito:
1. Sulla sospensione dell'attività per gravi problemi di salute del contribuente, colpito per ben due volte nell'anno oggetto di accertamento (2020) da COVID-19.
2. Sui costi imprevisti, aventi ad oggetto la locazione da parte del Sig. ricorrente 1 di nuovi immobili, abitativi e commerciali in Serino (AV) con contratti regolarmente registrati, in seguito alla separazione con la moglie, la quale, non gli ha più concesso l'uso gratuito dei locali di proprietà della stessa ove veniva precedentemente espletata l'attività commerciale. Con la conseguenza per il Sig. ricorrente 1 di attingere al risparmio di una polizza pensione assicurativa, costruito con il sacrificio di oltre un ventennio.
A ciò si aggiunga, il prestito agevolato di €.25.000,00 previsto dal Decreto Liquidità n. 23 del 08.04.2020 varato dal Governo per aiutare le imprese a fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza
COVID; importo che il contribuente sta restituendo con rate mensili di € 535,00 e che si estinguerà nel giugno 2026.
3. Infine, l'impresa nel corso degli ultimi anni si è trovata di fronte a nuove aperture riguardanti la compravendita di auto usate nel comune di Serino e dintorni, causando una forte riduzione delle vendite
(a causa della concorrenza) oltre a minori margini di guadagno.
Pertanto, voler ricondurre il maggior valore di ricavi presunti al sostenimento di maggiori costi di gestione, appare esercizio arbitrario da parte dell'Ufficio, il quale, tra l'altro, non ha minimamente contestato l'inerenza delle spese in questione, ritenendole fiscalmente deducibili>>. Resisteva l'Ade.
Il contribuente proponeva istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'esito dell'udienza fissata sull'istanza di inibitoria la causa è stata definita nei modi di cui all'art. 47 ter, comma 3, d. lgs. 546/1992.
Il ricorso è infondato.
Afferma Cass. 26452/2024: A differenza dell'accertamento induttivo puro, la "incompletezza, falsità od inesattezza" dei dati contenuti nelle scritture contabili non è tale però da consentire di prescindere dalle stesse, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici
(fondate, ad esempio, sugli studi di settore o, a partire dall'anno d'imposta 2018, sugli indici sintetici di affidabilità fiscale) aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019;
Sez. 5, Sentenza n. 27068 del 18/12/2006), le quali non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Sez. 5,
Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020, rv. 659300-01), con la conseguenza che l'onere della prova viene, in tale ipotesi, a spostarsi sul contribuente”.
Nella specie, l'Ufficio ha rilevato che dal controllo espletato è emersa una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli che risultano dall'applicazione del modello ISA.
Ed ha aggiunto che la stima operata dall'elaborato ISA risultava ulteriormente corroborata:
dalla incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo;
da varie anomalie (specificamente indicate) dei dati indicati nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dell'elaborato ISA allegato alle dichiarazioni del redditi,
dalla incongruenza reiterata nel tempo della redditività dell'impresa:
dalla incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa.
A fronte di tali dati, gravava sul ricorrente l'onere di fornire la prova contraria.
Sennonché il ricorrente 1 ha esibito in giudizio documentazione non valutabile, giacché, come correttamente eccepito dall'Ade, in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del D.P.R.
n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass. 18714/2025).
In risposta allo schema d'atto notificatogli dall'Ade, il ricorrente ha depositato una memoria senza allegare alcunché, con la conseguenza che i documenti esibiti in questa sede sono inutilizzabili.
D'altra parte la documentazione prodotta non vale a giustificare l'antieconomicità evidente segnalata dall'Amministrazione, consistente e perdurante nell'intero periodo oggetto di osservazione (2018 – 2022). E una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione (Cass. 21531/2024).
Va precisato che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo, a pena di nullità, di esplicitare nell'atto impositivo le ragioni per le quali ha disatteso le memorie presentate in sede precontenziosa.
In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge