Articolo 3 della Legge 13 maggio 1983, n. 192
Articolo 2
Versione
2 giugno 1983
Art. 3.
Al minor introito che verra' a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1983 a seguito dell'applicazione del primo comma dell'articolo 1, valutato in lire 160 miliardi, si provvede: quanto a lire 60 miliardi, mediante aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno; e quanto a lire 100 miliardi, mediante aumento, rispettivamente, di 30 miliardi e 70 miliardi degli stanziamenti iscritti al capitolo 102 ed al capitolo 103 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno 1983.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 giugno 1983