CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa ADELE FO CONSIGLIERE
Dott.ssa ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 69/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice ST, nel cui studio in Catanzaro alla Parte_1
Via A. Barbaro n. 16 elettivamente domicilia, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Benedetta
ST, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro RO tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Michele
Calabrese con il quale elettivamente domicilia in alla Via Napoli n. 39/a ed in Catanzaro alla CP_1
Via A. De Gasperi n. 11 presso l'Avv. Augusto Servino;
APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata RO
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Michele Calabrese con il quale elettivamente domicilia in alla Via Napoli n. 39/a ed in Catanzaro alla Via A. De Gasperi n. 11 CP_1 presso l'Avv. Augusto Servino;
APPELLATA
NONCHE'
ING. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Napoli nel cui studio in CP_2 CP_3
Piazza A. De Gasperi n. 23 elettivamente domicilia, giusta procura a margine della comparsa CP_1 di risposta;
1 APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per : come da note di trattazione scritta presentate, telematicamente, il 31 marzo 2025: Parte_1
“l'Ecc. ma Corte adita voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- disporre, in via preliminare, la sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, disponendo se ritenuto necessario, cauzione;
- ammettere le richieste istruttorie già avanzate in prima sede e nell'atto di appello e ribadita nel superiore paragrafo delle presenti note;
- accogliere, ritenuti fondati i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente gravame;
- accogliere, per l'effetto e in riforma della sentenza n. 1463/2019, emessa dal Tribunale di Crotone,
Sezione Civile, il 17 dicembre 2019, depositata in Cancelleria il 17 dicembre 19, notificata il 19 dicembre
2019, a definizione del procedimento n. 1032/2013 di R.G., promosso dal ST contro e RO RO [...]
– tutte le domande e tutte le conclusioni avanzate da in prime cure e _4 Parte_1 che, qui, devono intendersi integralmente riportate, trascritte e riprodotte, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo sulle somme liquidande;
- in conseguenza, accertare e dichiarare che, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado del 18 maggio 2013 e anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, e per le argomentazione rassegnate nel presente atto, la giuridica e definitiva perdita dei n. 12 titoli all'aiuto già assegnati all'appellante è imputabile a responsabilità individuale e/o solidale di in persona del legale rappresentante pro tempore, di RO in persona del legale rappresentante pro tempore, RO
e del dott. , e di quest'ultimo anche a titolo personale ex art. 38 c.c.; Controparte_4
- accertare e dichiarare che i tutti danni conseguentemente subiti dall'appellante sono imputabili a responsabilità individuale e/o solidale di in persona del legale RO rappresentante pro tempore, di in persona del RO legale rappresentante pro tempore, e del dott. , e di quest'ultimo anche a titolo Controparte_4 personale ex art. 38 c.c.;
- statuire, a carico di in persona del legale rappresentante pro RO tempore, individualmente e/o in solido con in RO persona del legale rappresentante pro tempore, e con il dott. , e a carico di Controparte_4 quest'ultimo anche personalmente ex art. 38 c.c., la conseguente tenutezza a risarcire ogni danno comunque determinatosi a carico dell'appellante, con gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo sulle somme liquidande;
- quantificare tali danni nei termini di cui alla relazione di CTU, del dott. del 14 luglio Persona_1
2017 acquisita nel corso del giudizio di primo grado;
2 - condannare per l'effetto, individualmente e/o in solido, e RO in persona dei rispetivi legali rappresentanti pro RO tempore, e il dott. , e quest'ultimo anche personalmente ex art. 38 c.c., al Controparte_4 pagamento in favore dell'appellante dell'importo quantificato nei termini di cui alla relazione di CTU, dott. del 14 luglio 2017, acquisita nel corso del giudizio di primo grado;
il tutto con Persona_1 interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo sulle somme liquidande;
- condannare, in ogni caso, individualmente e/o in solido, in persona RO del legale rappresentante pro tempore, in persona RO del legale rappresentante pro tempore, ed il dott. , e quest'ultimo anche personalmente _4 ex art. 38 c.c., al pagamento in favore del ST al maggiore o minore complessivo importo che, a seguito delle risultanze processuali acquisite e acquisende e prendendo, comunque, quali parametri di riferimento quelli adottati nella relazione di CTU, dott. del 14 luglio 2017, risulterà Persona_1 come effettivamente dovuto al ST;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso, individualmente e/o in solido, in persona RO del legale rappresentante pro tempore, in persona RO del legale rappresentante pro tempore, ed il dott. , e quest'ultimo anche personalmente _4 ex art. 38 c.c., al pagamento delle spese e competenze, oltre rivalse ed accessori di legge, tutte di giudizio e consequenziali, sia di primo grado che di questo grado di appello;
nonché porre a carico definitivamente degli appellati le spese di CTU;
tanto, previo annullamento della pronuncia di condanna a carico del ST disposta dal Tribunale di Crotone”.
Per e : come da note di trattazione scritta RO RO presentate, telematicamente, il 10 aprile 2025:
“Si chiede che Codesta Spett.le Corte voglia rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento dei compensi anche del presente grado del giudizio”.
Per CA : come da comparsa di costituzione e risposta: _4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis:
1) rigettare la chiesta sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado;
2) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'appellato _4
, per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo e/o per rinuncia alla domanda giudiziale
[...] nei confronti del deducente appellato in sede di precisazioni delle conclusioni, all'udienza ex art. 189
c.p.c., nel giudizio di primo grado, e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Crotone;
3) nel merito, rigettare comunque l'appello siccome proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
3 Con vittoria di spese e compenso del giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito, ex.art.93
c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il processo di primo grado e l'appello
1.1. Lo svolgimento del processo di primo grado è così compendiato nella sentenza gravata:
«Con atto di citazione ritualmente notificato, evoca in giudizio i convenuti in Parte_1 epigrafe, rappresentando quanto segue:
- di essere titolare dell'omonima azienda agricola con sede in Isola di Capo Rizzuto (KR), località
Anastasi, insistente su terreno dell'estensione di circa tredici ettari, detenuto in forza di contratto di comodato d'uso;
- che, in conseguenza dello svolgimento della suddetta attività, l'attore acquisiva il diritto a conseguire le provvidenze comunitarie previste dalla PAC in favore degli agricoltori, maturando dodici titoli ordinari;
- che, in forza dei suddetti titoli, l' corrispondeva all'attore per l'anno 2008, un premio di € 5.936,68 CP_5
(cfr. comunicazione e ICBPI - doc. 1 attore); CP_5
- che, per esperire la procedura volta al pagamento dei suddetti titoli PAC (consulenza ed inoltro della domanda), l'attore si rivolgeva annualmente a alla quale era stato RO associato dal 2008 al 2013 (cfr. attestazione e missiva di recesso - docc. 2 e 3 attore), a mezzo del
C.A.A. - Centro Assistenza Agricola;
- che il predetto C.A.A., per espletare la propria attività di assistenza, si avvaleva della società di servizi la cui responsabile era;
RO Persona_2
- che non inoltrava la domanda di pagamento dei titoli in suo possesso nel 2009 Parte_1
e nel 2010, asseritamente rassicurato dalla e dal Direttore pro tempore di Per_2
che nessun pregiudizio gli sarebbe RO Parte_2 derivato relativamente al proprio diritto di mantenimento dei titoli stessi;
- che, attraverso l'assistenza della , l'attore inoltrava ad medio tempore divenuta Per_2 CP_6
l'Organismo pagatore competente) domanda di pagamento dei titoli per le campagne 2011 e 2012 (cfr. domande uniche - docc. 4 e 5 attore);
- che, in data 29.10.2012, non avendo ancora ricevuto la liquidazione dei premi ritenuti di sua spettanza,
l'attore inviava un'email al Presidente, al Direttore ed al Responsabile C.A.A. di RO
(cfr. mail da ad - doc. 6 attore);
[...] Persona_2 CP_5
- che il FO inviava ulteriori missive ad e (cfr. missive CP_5 RO
– docc. 7 - 8 attore), nonché a ed al Controparte_7 [...] cfr. missiva 28.01.2013 - doc. 9 attore); Controparte_8
- che questi ultimi, con note del 15.02.2013 e dell'8.03.2013 rispondevano, spiegando che l'attore, in virtù degli artt. 42 e 34 del Regolamento CE 73/2009, aveva definitivamente perduto i titoli già
4 assegnatigli, per aver omesso la presentazione della domanda di pagamento unico negli anni 2009 e
2010 (cfr. comunicazioni a mezzo p.e.c. - docc. 10 - 11 attore).
Che, per le suesposte ragioni, l'attore, assumendo la responsabilità dei convenuti ex artt. 1176 e 1218
c.c. per inadempimento alle obbligazioni di assistenza tecnica assunte nei propri confronti, rassegna le seguenti conclusioni:
-"Accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in narrativa, la giuridica e definitiva perdita dei citati n.
12 “titoli all'aiuto” già assegnati all'attore è imputabile a responsabilità individuale e/o solidale di in persona del legale rappresentante pro-tempore, di RO in persona del legale rappresentante pro-tempore, e del dr. RO
, e di quest'ultimo a titolo personale ex art. 38 c.c.; _4
- accertare e dichiarare che tutti i danni conseguentemente subiti dall'attore sono imputabili a responsabilità individuale e/o solidale di in persona del legale RO rappresentante pro-tempore, di in persona del RO legale rappresentante pro-tempore, e del dr. e di quest'ultimo a titolo personale ex art. _4
38 c.c.;
- statuire, a carico, di in persona del legale rappresentante pro- RO tempore, individualmente e/o in solido con in RO persona del legale rappresentante pro-tempore, e con il Dr. , ed a carico di quest'ultimo _4 anche personalmente ex art. 38 c.c., la conseguente tenutezza a risarcire ogni danno determinatosi a carico dell'attore con gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge sulle somme liquidande;
- quantificare tali danni, in parte, nelle somme equivalenti agli importi cui il FO, secondo le acquisende risultanze processuali, avrebbe potuto beneficiare, a titolo di premi PAC, per gli anni 2011,
2012 e 2013, gravando al contempo, gli importi così determinati di una somma, da liquidarsi anche in via equitativa per ristorare il FO del loro mancato utilizzo nei predetti tre anni;
- condannare, per l'effetto, individualmente e/o in solido in persona RO del legale rappresentante pro-tempore, in RO persona del legale rappresentante pro-tempore, e il dr. , e quest'ultimo anche _4 personalmente ex art 38 c.c., ad erogare al FO le somme così determinate per gli anni 2011,
2012 e 2013 e con aggravio di una somma, da liquidarsi anche in via equitativa, per ristorare il
FO del suo mancato utilizzo nei predetti tre anni;
ovvero condannare i convenuti al maggiore o minore complessivo importo che, a seguito delle risultanze processuali acquisende, risulterà come effettivamente determinatosi per l'attore; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare, altresì, la tenutezza individuale e/o in solido di RO in persona del legale rappresentante pro-tempore, di
[...] RO in persona del legale rappresentante pro-tempore, e del dr. , ed a
[...] _4
5 carico di quest'ultimo la tenutezza anche a titolo personale ex art. 38 c.c., al pagamento in favore del
FO, a titolo di risarcimento danni, delle somme equivalenti a quelle di cui, annualmente, lo stesso avrebbe avuto diritto a titolo di premi PAC e sulla base di n. 12 'titoli' ordinari anche per i prossimi
20 (venti) anni a partire da oggi;
ordinare, a tal fine, a in persona del legale rappresentante pro- RO tempore, a in persona del legale rappresentante RO pro-tempore, di comunicare formalmente per i prossimi 20 (venti) anni ed a partire da oggi, all'attore l'ammontare dei premi che, annualmente, avrebbe avuto diritto a percepire secondo i parametri adottati dall'autorità, anche comunitarie, competenti sulla base di n. 12 'titoli' ordinari;
condannare, per l'effetto, individualmente e/o in solido in persona RO del legale rappresentante pro-tempore, in RO persona del legale rappresentante pro-tempore, e il dr. , e quest'ultimo anche _4 personalmente ex art 38 c.c., ad erogare, annualmente, al FO l'importo così determinato per i prossimi 20 (venti) anni a far data da oggi;
ovvero condannare i convenuti al maggiore o minore complessivo importo che, a seguito che, a seguito delle risultanze processuali acquisende, risulterà come effettivamente determinatosi per l'attore, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto fino al soddisfo;
condannare, in via alternativa ed anche in via equitativa, la somma complessivamente dovuta al
FO per effetto della detenzione di n. 12 'titoli' sulla scorta della somma che sarà determinata, secondo quanto richiesto nel paragrafo – x – della narrativa per l'anno 2013; condannare, per l'effetto, individualmente e/o in solido in persona RO del legale rappresentante pro-tempore, in RO persona del legale rappresentante pro-tempore, e il dr. , e quest'ultimo anche _4 personalmente ex art 38 c.c., al pagamento in favore del FO della somma complessiva così determinata ovvero al maggiore o minore complessivo importo che, a seguito delle risultanze processuali acquisende, risulterà come effettivamente determinatosi per l'attore, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso, individualmente e/o in solido , in persona del legale RO rappresentante pro-tempore, in persona del legale RO rappresentante pro-tempore, e il dr. , e quest'ultimo anche personalmente ex art. 38 _4
c.c., al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio e conseguenziali, ivi comprese le rivalse di legge per IVA e C.A.".
Instauratosi il contraddittorio, si costituisce in giudizio contestando RO integralmente la ricostruzione in fatto ed in diritto operata da parte attrice e rappresentando, in particolare, che nessuna responsabilità sarebbe a sé ascrivibile, in quanto il FO si sarebbe
6 rivolto all'associazione quando ormai aveva perso il diritto derivante dal possesso dei titoli, non avendo presentato la domanda di attivazione di questi ultimi nel biennio 2009 - 2010.
La convenuta eccepisce, altresì, l'inesistenza del rapporto di assistenza/consulenza da cui scaturirebbe l'obbligazione di cui l'attore assume l'inadempimento.
Inoltre, contesta il presupposto (futuro) della domanda risarcitoria, RO ritenendo impossibile poter affermare con ragionevole certezza che, per i prossimi vent'anni, l'attore avrebbe avuto i requisiti per continuare a mantenere i titoli, trattandosi di condizioni da verificarsi annualmente.
Sulla base di quanto dedotto ed eccepito, la convenuta insiste nell'integrale reiezione della domanda attorea.
Si costituisce in giudizio anche sviluppando una RO difesa sostanzialmente sovrapponibile a quella di ed insistendo nel RO rigetto delle richieste avversarie.
Infine, si costituisce in giudizio anche , legale rappresentante di Controparte_4
all'epoca dei fatti di cui è causa, eccependo preliminarmente la propria Controparte_9 carenza di legittimazione passiva, per non aver asseritamente avuto alcun ruolo nella vicenda de qua, né intrattenuto alcun rapporto con l'attore.
Nel merito, il convenuto contesta la fondatezza della pretesa attorea, chiedendo la reiezione della stessa.
Con ordinanza del 31.07.2015 si ammettono parzialmente le prove articolate dalle parti.
Quindi, la causa viene istruita con l'interrogatorio formale di (cfr. verbale Controparte_4 udienza del 22.06.2016), con l'escussione dei testi attorei e Parte_2 [...]
(cfr. verbale udienza del 19.10.2016) e con l'espletamento di c.t.u. con il dott. agr. Per_2
Persona_1
Dopo una serie di rinvii, determinati dall'avvicendarsi dei magistrati titolari del ruolo, le parti precisano le conclusioni all'udienza del 15 maggio 2019, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.».
1.2. Con sentenza n. 1463/2019 del 17 dicembre 2019, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Crotone, premesso che parte attrice ha agito per veder riconosciuta la responsabilità contrattuale dei convenuti per l'inadempimento – o meglio – per l'inesatto adempimento degli stessi alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera intellettuale fornito da a mezzo RO del C.A.A. gestito da rigettava la domanda attorea in ragione delle RO seguenti considerazioni:
l'attore, assolvendo l'onere probatorio su di lui incombente ai sensi dell'art. 1218 c.c., aveva dato prova del titolo posto a fondamento della pretesa, e cioè del fatto di essersi affidato alla RO
di cui era socio, per l'assistenza e la gestione dei titoli PAC e, in particolare, di averle
[...] conferito mandato alla presentazione delle relative domande di pagamento;
7 era emerso, grazie alla prova testi, che detta assistenza era stata perpetrata anche nel biennio contestato (2009-2010) e che l'attore aveva deciso di non presentare la domanda di pagamento dei titoli per il periodo in questione a fronte delle rassicurazioni, circa l'assenza di eventuali pregiudizi, ricevute dai soggetti rappresentanti la società;
nondimeno, difettavano i presupposti per un addebito di responsabilità professionale ai convenuti, non avendo l'attore dimostrato che il pregiudizio patito (la perdita dei titoli) fosse dipeso, secondo il criterio del “più probabile che non”, dall'inesatto adempimento delle obbligazioni da costoro assunte;
detto altrimenti, non poteva ritenersi raggiunta la prova che l'attore si fosse attivato tempestivamente
(ovvero in tempo utile per la presentazione della domanda) nel richiedere informazioni circa la possibilità di non presentare la domanda, che la sua determinazione negativa fosse dipesa, unicamente, dalla condotta negligente dei convenuti, che sussistessero tutti i requisiti per ottenere, nello scenario inverso, il pagamento dei titoli oggetto di giudizio.
1.3. , dolendosi dell'ingiustizia della decisione per avere il giudice di primo grado Parte_1
«trascurato e malamente valutato il materiale probatorio acquisito», ha ritualmente proposto gravame con atto di citazione in appello notificato il 10 gennaio 2020.
Con distinti atti, di identico contenuto, si sono costituite e RO [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendo il rigetto RO dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito altresì, con comparsa datata 7 maggio 2020, per eccepire, Controparte_4 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva e per chiederne, nel merito, il rigetto siccome destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico.
Con ordinanza di data 17 giugno 2020, depositata in cancelleria il 2 luglio 2020, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 26 settembre 2023.
All'esito dell'udienza del 26 settembre 2023, la causa è stata rinviata all'udienza del 26 novembre 2024.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex
Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 15 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 23 aprile 2025, assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di giorni 20 per le memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 29 aprile 2025.
§ 2. Le questioni preliminari
8 2.1. L'appellato sostenendo di essere del tutto estraneo ai fatti di cui è causa – per essere, in _4 illo tempore, Presidente della Confindustria di Crotone e, comunque, per non avere avuto alcun contatto diretto con l'odierno appellante –, ripropone l'eccezione, di vero, non esaminata dal Tribunale, di proprio difetto di legittimazione passiva.
Secondo la sua prospettazione, non potrebbe ravvisarsi una responsabilità personale ex art. 38 c.c., per il solo fatto di essere stato all'epoca dei fatti, legale rappresentante della . RO
La censura è fondata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Può dirsi definitivamente accertata la circostanza che, all'epoca dei fatti per cui è causa, l'Ing.
[...]
rivestisse la qualità di legale rappresentante pro tempore di e _4 RO anche di Del resto, costui, sentito all'udienza del 22 giugno 2016, RO ha ammesso espressamente di «essere stato, all'epoca dei fatti e fino al maggio 2010, Presidente di e anche di ». RO RO
L'originario attore lo ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare “anche a titolo personale ex art. 38 c.c.”, in quanto rivestiva la carica di presidente di all'epoca del fatto RO generatore del danno.
Il riferimento all'art. 38 c.c. non è pertinente in quanto tale norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (cfr. Cass. civ.,
12 marzo 2007, n. 5746, secondo cui in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale) mentre nel caso in esame il ST non era un terzo ma era un socio della RO
, siccome dallo stesso ribadito anche nell'atto di citazione in appello, laddove ha affermato di
[...] essere stato socio della dal 2008 al maggio 2013 e, peraltro, chiaramente RO desumibile dalla missiva dell'8 marzo 2013 a firma del Direttore della , Parte_3
, nella quale si legge, inequivocabilmente, che il ST “è iscritto nel libro soci di Parte_2
” (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado). RO
È dunque manifestamente inconferente il richiamo all'art. 38 c.c., a norma del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
In realtà, il rapporto tra i componenti di un'associazione e l'associazione medesima rinviene la sua fonte in un contratto posto che la qualità di associato si acquisisce tramite stipulazione dell'accordo associativo o, se l'ente è già costituito, con successiva adesione (art. 14 c.c.)
9 Come limpidamente chiarito dalla Suprema Corte, “la formazione dell'atto costitutivo dell'associazione può essere non solo simultanea, ossia senza alcun intervallo cronologico fra le dichiarazioni di volontà dei singoli contraenti, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma” (cfr. Cass. civ., 26 luglio
2007, n.16600).
È dunque evidente che, nel caso in esame, nel quale è chiaramente prospettata una responsabilità dell per l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'associato, Parte_4 non è neppure astrattamente ipotizzabile la responsabilità personale dell'allora legale rappresentante pro tempore, posto che dell'inadempimento degli obblighi assunti dall'associazione (e, nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, dell'obbligo di fornire all'associato il servizio di assistenza), la quale, come noto è dotata di un patrimonio, deve rispondere l'associazione medesima, con la quale
è stato stipulato il contratto associativo di cui si lamenta l'inadempimento, da convenirsi in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, e non già il legale rappresentante pro tempore in proprio.
E lo è, indubbiamente, e per le stesse ragioni, anche in relazione al (diverso) contratto di mandato che
– secondo statuizione non impugnata – viene stipulato tra le parti nel momento in cui un membro del
C.A.A. inoltra – in nome e per conto – del socio istante la domanda unica per il pagamento dei titoli.
PAC: si tratta, cioè, di un contratto stipulato con il di Parte_5
, e non con l'Ing. in proprio. CP_1 _4
In questi termini l'eccezione di legittimazione passiva – o meglio – l'eccezione di assenza della titolarità passiva del rapporto, è indubbiamente fondata, con conseguente rigetto della domanda proposta nei confronti del (come, peraltro, statuito dal Tribunale sia pure con diversa motivazione). _4
§ 3. L'appello proposto da Parte_1
3.1. L'appellante, con distinti motivi, si duole della ingiustizia della decisione per non avere il giudice di prime cure esaminato e valutato correttamente e adeguatamente le emergenze probatorie, così disattendendo quanto prescritto agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Più in particolare, la sentenza viene censurata sotto i seguenti profili (indicati alle pagg. 21, 22, 23 dell'atto di citazione in appello): “1) «… Tuttavia, nella difesa attorea è presente un evidente vulnus, rappresentato dalla mancata dimostrazione che il pregiudizio patito dal FO (la perdita dei titoli
PAC) sia dipeso dall'inesatto adempimento da parte dei convenuti alle obbligazioni assunte. Infatti, per formulare un giudizio di positivo riscontro della responsabilità contrattuale, finalizzato al riconoscimento del diritto al ristoro del pregiudizio lamentato, l'attore avrebbe dovuto dimostrare:
- di essersi tempestivamente (ovvero in tempo utile per la presentazione della domanda) attivato presso il C.A.A., richiedendo informazioni in merito alla possibilità di non presentare la domanda;
- di aver posseduto (sempre in tempo utile per l'inoltro della domanda) tutti i requisiti per ottenere il pagamento dei titoli.
10 Tali mancanze (che attengono all'an della pretesa risarcitoria) non risultano colmate dalla C.T.U. (né avrebbero potuto esserlo, attesa la natura di approfondimento istruttorio da svolgersi sul compendio probatorio versato in atti dalle parti) espletata esclusivamente sul quantum e neppure dalle deposizioni rese dai testi.
Con riguardo a queste ultime, sotto un profilo negativo, si osserva che nessuno dei testi escussi ha saputo fornire indicazioni temporali circa il momento in cui si sarebbe rivolto alla Parte_1
per informazioni...» (cfr. pagina 9, 16^ rigo, della sentenza impugnata); Per_2
2.) «...Invece, sotto un profilo positivo, si rileva che dalle deposizioni di entrambi i testimoni è emerso che nel biennio 2009-2010, l'attore risultava aver concesso in affitto il fondo sul quale esercitava l'attività agricola e, pertanto, verosimilmente in ragione di tale circostanza, avrebbe scelto di non presentare per quelle annate agricole la domanda di riscatto dei titoli in suo possesso, evidentemente ritenendo di non possedere i requisiti necessari per vedere accolta tale richiesta ad esito delle verifiche demandate agli
Organismi competenti.
Infatti, posto che l'evento di danno (perdita dei titoli) è stato cagionato dalla scelta dell'attore di non attivare gli stessi per due anni, vengono in gioco le leggi di copertura psicologiche, ovvero ci si deve interrogare sul perché di tale determinazione e (per poter ravvisare una qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti) si dovrebbe pervenire alla conclusione che tale decisione è stata motivata - secondo il criterio del più probabile che non - da false informazioni dalla , responsabile del C.A.A.. Per_2
Eppure, per le ragioni sopra evidenziate, non è possibile pervenire con sufficienza sicurezza a tale conclusione, sulla base degli elementi probatori acquisiti.
In sintesi, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riepilogate non è possibile - neppure secondo lo standard gnoseologico invalso nel processo civile della preponderanza dell'evidenza - giungere ad un'affermazione della responsabilità in capo ai convenuti in relazione ai fatti narrati nell'atto introduttivo, in quanto:
- in primis, non è stato dimostrato che la determinazione dell'attore nel senso di non attivare i propri titoli sia stata ingenerata (ovvero anche soltanto rafforzata) dalla condotta negligente/imperita di parte convenuta, piuttosto che da altre motivazioni;
- in secundis, non è stata fornita la prova della sussistenza in capo al FO, relativamente al biennio 2009-2010, dei requisiti per ottenere il pagamento dei titoli, né la tempestività della succitata richiesta di informazione al C.A.A. competente... Di conseguenza, la domanda attorea non può trovare accoglimento e va respinta…» (cfr. pag. 10, riga 4, della sentenza impugnata)».
Un corretto iter logico-giuridico avrebbe condotto il Tribunale – seguendo la prospettazione di parte appellante – ad accertare il «fatto storico della dimostrata tempestività con cui il ST ha avanzato agli appellati la richiesta d'informazioni in merito alla possibilità di non presentare domanda per il biennio
2009-2010», il «fatto oggettivo e tavolare del dimostrato possesso da parte dell'appellante di tutti i requisiti per ottenere il pagamento dei titoli per gli anni 2009-2010», il «fatto indotto dalla dimostrata
11 determinazione nel ST di non attivare i propri titoli per effetto della condotta negligente e/o imperita degli appellati (mancanza di conoscenza della normativa di riferimento vigente e, nonostante ciò, rassicurazioni erronee fornite), condotta che ha originato (ovvero soltanto rafforzato) in lui l'inerzia generatrice del danno patito” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello).
3.2. Prima di analizzare ciascuno di detti profili, è doveroso precisare quanto segue.
L'appellante invoca, a riprova della ingiustizia e contraddittorietà della decisione, il fatto che ben cinque giudici si siano avvicendati nel corso del giudizio di primo grado e che, per l'effetto, ne sia risultata compromessa, inevitabilmente, l'unitarietà di giudizio in punto di ammissione delle richieste istruttorie e di valutazione delle prove necessarie per la definizione del caso.
L'appellante manifesta il proprio disappunto, in particolare, rispetto alla disposta consulenza tecnica in primo grado: “Le eclatanti distanze tra la motivazione della sentenza e il dato istruttorio acquisito ne sono segno inequivoco. È di palmare evidenza, infatti, che l'aver disposto la CTU sul quantum facesse, ragionevolmente, ritenere acquisita e tranquillante anche la prova sull'an” (pagg. 5 e 6 dell'atto di appello).
La censura non è condivisibile per plurime ragioni.
In primo luogo, è bene ricordare come non possa dirsi ingiusta la decisione finale, per il solo fatto che la causa è stata istruita da diversi giudici.
È dovere del giudice, quand'anche subentrato nelle more del giudizio, esaminare tutto il materiale probatorio acquisito sin dall'instaurazione della controversia e adottare i provvedimenti istruttori ritenuti più opportuni, coerentemente con quanto prospettato dalle parti e quanto occorrente per la decisione.
In secondo luogo, per granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, la contraddittorietà fra l'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito “non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma primo,
c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa (Cass. n. 2213/1984)” (cfr. Cass. civ., 17 settembre 2021, n. 25183).
In ogni caso, l'avere il giudice disposto consulenza tecnica (anche sul quantum della pretesa attorea – qui, appellante) non può significare, per ciò solo, accoglimento della domanda.
Con ordinanza del 30 dicembre 2016, il giudice istruttore, Dott.ssa Angiuli, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, così motivando: “ritenuto doversi disporre C.T.U. tecnica finalizzata all'esame della documentazione relativa alla domanda di aiuto comunitario presentata dall'odierno attore, nonché all'acquisizione e all'esame di ogni altra documentazione connessa all'istruttoria della domanda predetta eventualmente in possesso di altri soggetti o enti, di natura pubblica o privata, ivi compresa l'A.G.E.A., ed infine alla verifica circa l'eventuale persistenza (in quanto già incontestatamente oggetto di una prima positiva verifica da parte degli organi preposti) dei presupposti per l'accoglimento della domanda di aiuto proposta dall'attore ”. Parte_1
12 L'incarico conferito al consulente è stato quello di calcolare le somme che l'appellante avrebbe avuto il diritto di percepire se non avesse perso i 12 titoli ordinari di cui era in precedenza titolare.
L'appellante ha avanzato domanda risarcitoria per i danni patiti – a suo dire – in conseguenza della condotta colposa degli odierni appellati.
Senz'altro, la consulenza tecnica in esame, in caso di acclarata fondatezza della domanda, appare utile per la determinazione del quantum da riconoscere all'appellante.
Trattasi, epperò, di un momento successivo ed eventuale.
Dapprima occorre valutare – alla luce dei principi giurisprudenziali e delle norme che di qui a poco verranno illustrati – se il danno da lui patito sia effettivamente addebitabile agli appellati.
Il giudice, durante la fase istruttoria, adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni alla luce di una valutazione, sia pure prima facie, degli elementi raccolti.
La consulenza tecnica è stata qui disposta non già perché appariva certa la fondatezza della pretesa, ma perché appariva esserlo solo potenzialmente: tanto lo si evince dalle espressioni quali “eventuale persistenza” e “prima positiva verifica” (che è cosa diversa, logicamente, da una verifica definitiva sul punto).
3.3. Deve, a questo punto, procedersi ad una disamina delle emergenze probatorie così da valutare se il danno patito dall'appellante – rappresentato dalla perdita dei titoli PAC – sia effettivamente addebitabile a colpa degli odierni appellati.
Duplici sono le condotte contestate alle società appellate, l'una omissiva l'altra attiva: 1) la mancata conoscenza della normativa in materia di aiuti comunitari riconosciuti agli agricoltori in attuazione della
Politica Agricola Comunitaria (PAC); 2) l'erronea e inconsapevole rassicurazione circa l'assenza di pregiudizi per il caso di mancata presentazione della domanda di pagamento per il biennio 2009-2010.
È incontestato tra le parti che l'appellante ha conferito al mandato RO0 per la gestione dei titoli PAC e che tale mandato si è risolto nel compimento di attività di assistenza, consulenza e anche di presentazione delle domande di pagamento.
Viene, pertanto, in rilievo la disciplina contenuta negli artt. 1218 e ss. del codice civile.
Il creditore che si lamenti della insoddisfazione del proprio diritto per inadempimento imputabile al debitore ha l'onere di provare il titolo su cui si fonda la pretesa risarcitoria.
Il fatto dell'inadempimento può essere da lui solo allegato.
In virtù del principio di vicinanza dei carichi probatori, spetta al debitore fornire la prova di avere adempiuto o, nel caso contrario, di non avere potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
Quando – come nel caso di specie – l'obbligazione cui è tenuto il debitore consiste in un particolare facere professionale, il riparto dell'onere probatorio è più articolato.
Non è sufficiente che il creditore fornisca la prova del titolo, ma deve anche fornire la prova del nesso di causalità tra il fatto pregiudizievole e il danno patito.
13 Il pregiudizio deriva non già dal mancato raggiungimento del risultato sperato – trattandosi di obbligazioni di mezzo (v., in proposito, Cass. civ., 5 agosto 2013, n. 18612) –, ma dalla negligente esecuzione della prestazione dovuta.
Solo nell'eventualità che venga raggiunta una tale prova, spetterà al professionista provare, dal canto suo, la ragione sottesa all'inadempimento.
Sulla questione si è così pronunciata la Suprema Corte: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. civ., 29 marzo
2022, n. 10050; così pure Cass. civ., 17 luglio 2023, n. 20707 e Cass. civ., 6 luglio 2020, n. 13873).
Detto altrimenti, l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente (Cass. civ., 4 aprile
2025, n. 8996).
Si tratta di principi di diritto che trovano applicazione anche nell'ipotesi di mandato, avendo la Suprema
Corte precisato, da un lato, che il mandatario, come qualsiasi altro obbligato, è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1710 e 1176, comma 1, c.c.), e, dall'altro, che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, ex art. 1176, comma 2, c.c. (v. Cass. civ.,
14 luglio 2015, n. 14664).
3.3.1. Tanto premesso in iure, si possono esaminare più nel dettaglio le censure mosse dall'appellante.
I motivi, in quanto strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
La tesi difensiva prospettata da parte appellante si articola su due piani differenti.
3.3.2. Il primo, oggettivo, attiene al possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dei titoli oggetto di analisi.
L'appellante ha dedotto che, certamente, avrebbe beneficiato delle erogazioni comunitarie nel biennio contestato.
A supporto della affermazione, egli ha prodotto la comunicazione (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado) indirizzata dall all'odierno appellante in data 25 giugno 2009 e avente a oggetto il CP_5 riconoscimento di 12 titoli ordinari “definitivi”, di importo complessivo pari a € 5.936,00.
14 L'appellante fa leva sulla precisazione, contenuta in tale comunicazione, del carattere definitivo di tali titoli, in quanto non suscettibili di variazione alcuna, “sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore”.
La definitività di cui si discorre non può – e non potrebbe – equivalere al riconoscimento “una volta per tutte” dei benefici comunitari;
diversamente opinando, non avrebbe alcun senso gravare l'agricoltore dell'onere di presentare, per ciascun anno, apposita domanda unica di pagamento.
Non può evincersi, dal possesso pregresso dei titoli, la conclusione che l'appellante avrebbe sicuramente beneficiato di tali benefici anche per il biennio successivo al 2008.
L'ente si pronuncia definitivamente in tal senso solo dopo che sia stata presentata domanda e solo dopo avere effettuato tutti i controlli del caso: tanto lo si evince dalla stessa comunicazione, nella parte in cui l ha precisato che “i titoli assegnati dalla riserva nazionale sono calcolati sulla base CP_5 dell'esito dei controlli amministrativi effettuati sulle domande di accesso alla riserva nazionale che possono formare oggetto di ulteriori controlli amministrativi documentali. Tati titoli, pertanto, possono variare nel numero e nel valore, in aumento o in diminuzione, in funzione della attività di riesame della domanda di accesso alla riserva. I titoli sono pagabili, previa indicazione del loro utilizzo nella domanda unica […] solo al termine dei controlli amministrativi”.
L'attività di riesame non è relegata al solo caso di intervenuti mutamenti normativi – come ha evidenziato l'appellante a pag. 7 dell'atto di appello –, ma essa è attività necessaria, sempre, per verificare se l'agricoltore abbia ancora diritto a tali erogazioni oppure no.
Anche dalla consulenza tecnica espletata in primo grado è emerso che il riconoscimento (o, eventualmente, la conferma) dei titoli, anche allorquando se ne sia già usufruito nei periodi precedenti, rappresenta l'esito di un procedimento amministrativo che si attiva con la presentazione della domanda unica di pagamento (cfr. pag. 2 e 3 della relazione: “L'Organismo Pagatore Agea, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e trasmette i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria all'Organismo di coordinamento, il quale provvede al calcolo dei titoli per ettaro secondo determinati criteri standard”).
3.3.3. Il secondo piano, soggettivo, attiene alla perdita dei titoli per colpa – intesa quale difetto di diligenza dovuta ex art. 1176, comma 2, c.c. – addebitabile alle società appellate.
L'appellante ha puntualizzato, preliminarmente, di avere richiesto alla , qualche RO giorno prima della scadenza, sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010, “se l'eventuale mancato inoltro della domanda potesse influire sul suo diritto al mantenimento dei titoli all'aiuto” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Tale circostanza risulterebbe – sostiene l'appellante – inequivocabilmente dalle seguenti dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado.
Il teste ha riferito: «Preciso che dal gennaio 2007 sono il Direttore di Parte_2 RO
, quando rivestiva la carica di Presidente, e posso dire con certezza che,
[...] Controparte_4
15 da quando rivesto la carica di Direttore, il sig. si è sempre rivolto al nostro centro Parte_6
“CAA” di assistenza per la compilazione della domanda unica al fine di ottenere RO gli aiuti comunitari»; «[sul capitolo n. 46 “In particolare, in un'occasione, la signora tranquillizzò Per_2 in modo reciso il ST circa l'inconfigurabilità in suo capo di alcun pregiudizio per la mancata presentazione della domanda per un biennio, tanto riferendogli di essere reduce da un corso svoltosi a
Lamezia Terme (CZ) proprio sull'argomento] «Non so rispondere quanto alla domanda di cui al N. 46), però posso dire di ricordare che un paio di volte il ST mi riferiva fuori dall'ufficio, quando andavamo a prendere i bambini a scuola, di essere stato informato dalla sig.ra circa le problematiche della Per_2 sua domanda, che riguardavano l'avvenuto affitto del terreno del ST per la coltivazione dei finocchi a Isola Capo Rizzuto, ma non ricordo il periodo. Ricordo di avere riferito al ST quanto mi riferiva la e che la problematica era a posto. Posso dire che il ST chiese più volte alla Per_2 Per_2 spiegazioni non avendo riscontro alle domande per i premi PAC, anche se non so di quali anni. So che
è venuto il ST, per averlo visto presso e la , anche in mia presenza, RO Per_2 disse al ST di stare tranquillo in merito alle problematiche della domanda ma non so quali anni si riferissero».
Analoga conferma si trarrebbe – evidenzia ulteriormente l'appellante – dalla dichiarazione resa da
(responsabile del CAA di sin dal 2006/2007): «… specifico Persona_2 RO che il ST si rivolse a me ed io lo tranquillizzai per il 2009 perché lo permetteva la normativa comunitaria dell'epoca. Non ricordo per il 2010, ma sicuramente l'avrò fatto».
Non è possibile stabilire, sulla base di queste sole dichiarazioni, che il ST si fosse attivato in tempo utile per la presentazione della domanda unica di pagamento per il biennio contestato.
Tanto potrebbe affermarsi solo con riguardo al 2009, attesa l'affermazione decisa e convinta sul punto da parte della . Per_2
La circostanza – anche a volerla ritenere provata – non può però, da sola, essere sufficiente per ricondurre la perdita dei titoli PAC alla condotta colposa della società.
Posto che l'evento negativo rappresentato dalla perdita dei titoli anzidetti si verifica con l'inutile decorso di due anni, a quel tempo, le rassicurazioni della non potevano ritenersi erronee (avendo il Per_2
ST presentato domanda per l'anno precedente).
Non emergono ulteriori elementi di una rilevanza e oggettività tali da ritenere che il ST si fosse attivato in tal senso anche per l'anno seguente e che, dunque, la perdita fosse dipesa solo, o anche, dalla negligente esecuzione dell'incarico affidato alla . RO
La ha riferito, in aggiunta a quanto di cui sopra, che “sicuramente per gli anni 2009 e 2010 non Per_2 fece domanda perché non aveva in conduzione i propri fondi oggetto di domanda del 2008, mentre nel
2011 ha fatto domanda, ma non gli è stata pagata perché gli erano stati ritirati i titoli e quella del 2012 non ricordo. Ricordo che quando ST fece domanda nel 2011, i titoli erano ancora nel registro di e quando non si vide pagato il 2011, venne più volte presso l e si rivolgeva sempre CP_5 Parte_4
16 a me. Non ricordo di aver rassicurato il ST, quando si recò nelle diverse occasioni presso l'associazione, circa la mancanza di alcun pregiudizio per la mancata presentazione della domanda per il biennio 2009/2010”.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice, sulla base di questa dichiarazione – ancorché non corroborata da alcun riscontro documentale –, ha supposto erroneamente che la mancata presentazione della domanda di pagamento sarebbe dipesa da una propria scelta.
Anche a non voler considerare la circostanza predetta – visto e considerato che di essa non c'è traccia alcuna, se non all'interno delle dichiarazioni stesse – non si rinvengono, comunque, sufficienti elementi per ritenere provato il nesso intercorrente tra il fatto pregiudizievole e l'operato degli appellati.
L'esistenza del nesso va accertata sulla base del criterio del “più probabile che non”, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito
è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. civ., 2 settembre 2022, n. 25884).
Ebbene, non possono tornare utili, a tale fine, le dichiarazioni in atti, in quanto vaghe e contraddittorie.
L'unico dato certo che emerge è che il ST, a fronte della mancata percezione delle erogazioni comunitarie per l'anno 2011, si sia attivato nel senso di richiedere informazioni alla e RO pure agli enti a ciò preposti (cfr. doc. 7 e doc. 9 del fascicolo di parte appellante).
Le informazioni relative al periodo precedente sono invece generiche, imprecise e discordanti.
Non potrebbe soccorrere nemmeno – al fine di accogliere, eventualmente, la domanda – la richiesta di verifica indirizzata dalla alla perché “attualmente l'azienda [ST] risulta sprovvista Per_2 CP_5 di titoli in quanto nella sezione ricalcolo titoli risulta la dicitura “Azienda con titoli non utilizzati nei due anni precedenti (campagna 2011)”.
Ella ha motivato tale richiesta affermando che “in considerazione delle disposizioni vigenti all'epoca in materia di utilizzo titoli, secondo la quale i titoli potevano essere non utilizzati per due anni”.
Questo documento sembrerebbe avallare la tesi di parte appellante circa la mancata conoscenza della normativa di riferimento da parte dei soggetti incaricati.
Nondimeno, non può oggettivamente addebitarsi ad essi alcun rimprovero di colpa.
Difetta – prima ancora di valutare se sia effettivamente colposa la condotta degli appellati – la prova del nesso di causalità.
17 Non risulta in alcun modo provato, con quel necessario grado di probabilità, che l'evento dannoso sia stato cagionato dall'operato negligente delle società.
In altri termini, non v'è prova, con riguardo al solo biennio contestato – non potendo rilevare le condotte successive al danno –, che la mancata attivazione dei titoli nell'anno 2010 sia stata una conseguenza dell'affidamento mal riposto dall'appellante nelle conoscenze tecniche dei soggetti responsabili e, quindi, nelle rassicurazioni erronee da questi ricevute.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello non può che essere rigettato.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (causa di valore indeterminato di bassa complessità), e per tutte le fasi.
4.2. Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 RO persona del legale rappresentante pro tempore, in persona RO del legale rappresentante pro tempore, e , con atto di citazione notificato Controparte_4 il 10 gennaio 2020, avverso la sentenza n. 1463/19 resa dal Tribunale di Crotone in data 17 dicembre
2019 e depositata in cancelleria in pari data, non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 RO RO
e , che si liquidano, per ciascuna parte
[...] RO Controparte_4 appellata, in Euro 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) distrae le spese liquidate a in favore dell'Avv. Giuseppe Napoli dichiaratosi Controparte_4 antistatario;
4) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro Prima Sezione
Civile del 15 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
18 19