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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320/2015 R.G. proposta da rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Diana e Parte_1
Cristiano Campanella, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro nella qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Emma Nanna,
giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.303/2015,
emesso dal Tribunale di Bari in data 18.12.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 18506/2014 R.G., con domande riconvenzionali.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10.01.2025,
sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c.,
regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 05.03.2015,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe Pt_1 indicato, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di nella qualità di titolare Controparte_1 della omonima impresa individuale, della complessiva somma di €
21.012,40, oltre agli interessi, come da domanda, ed alle spese della fase monitoria. opponente, dopo aver eccepito: CP_2
a) il parziale inadempimento dell'appaltatore nella realizzazione delle opere commissionate;
b) che non erano stati mai commissionati né autorizzati i lavori extra, posti parzialmente a base della domanda monitoria;
c) l'applicazione della penale prevista dall'art. 5 in caso di ritardo nella consegna dei lavori;
d) l'esistenza di danni, derivanti dalla ritardata ed inesatta esecuzione delle opere contrattuali;
ha chiesto:
1) in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nonché, in via riconvenzionale:
2) la restituzione della somma di € 3.886,08 oltre interessi, in virtù di quanto già corrisposto a titolo di corrispettivo e del minor valore delle opere effettivamente realizzate, rispetto a quelle contrattualmente pattuite;
2 3) la condanna della controparte al pagamento, a titolo di penale, della somma di € 8.950,00;
4) in via subordinata, la condanna dell'opposto al pagamento della medesima somma, a titolo di risarcimento del danno;
5) la condanna dell'appaltatore al pagamento della somma necessaria per il completamento dei lavori, pari ad €
2.700,00;
6) con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
10.07.2015, si è costituito il quale, dopo aver Controparte_1 eccepito, in via preliminare, la decadenza in cui era incorso il committente nel denunciare i vizi sulle opere appaltate, e nel merito, l'infondatezza sia dell'opposizione sia delle avverse domande riconvenzionali, ha chiesto il rigetto di tutte le avverse domande, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Espletate le prove orali e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.01.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata introitata per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva in termini generali, che: “il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito
della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi
della procedura monitoria e si verifica un'inversione della
posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la
3 posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di
cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la
propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del
creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di
provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi
dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a
carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello
di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
4 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che:
1) con contratto di appalto, sottoscritto tra le parti in data 15.03.2013 (doc. 2 fasc. opponente) Parte_2
aveva commissionato a nella
[...] Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale,
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, relativi all'appartamento, adibito a civile abitazione, sito in Bari alla via Benedetto Croce n.129/H, piano terzo interno 7;
2) il corrispettivo, spettante all'appaltatore, veniva pattuito a corpo nell'importo di € 35.000,00, oltre IVA;
3) il committente nel corso del rapporto aveva versato in favore dell'appaltatore tre acconti dell'importo complessivo di € 33.982,56, di cui € 28.909,76 per lavori e la restante a parte a titolo di IVA.
II.
7-Oggetto del contendere è, invece, il diritto dell'appaltatore ad ottenere il pagamento della somma di complessivi
€ 21.012,40, di cui € 7.706,00, quale saldo per lavori eseguiti, oggetto del contratto, ed € 13.306,40 per l'esecuzione di lavori extracontrattuali.
5 II.
8-Tanto precisato, per quanto riguarda il diritto al pagamento della somma di € 7.706,00 l'opponente ha eccepito sia il mancato completamento delle opere appaltate sia la presenza di vizi su quelle realizzate dall'appaltatore.
II.
9-Allegando, pertanto, che al netto dei vizi e delle opere rimaste ineseguite il corrispettivo spettante all'appaltatore ammonta ad € ammonta ad € 24.467,20 oltre IVA, ha eccepito che i pagamenti eseguiti, pari ad € 28.909,76, oltre IVA, hanno integralmente estinto l'avverso diritto di credito.
II.10-A fronte di tale doglianza, l'opposto ha replicato eccependo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c. la decadenza del committente in relazione alla garanzia per i vizi, non avendoli denunciati nel termine di legge.
II.11-L'eccezione della parte opposta è infondata.
II.12-Orbene, a norma dell'art. 1667 c.c. “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o
i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
II.13-Nel caso de quo, rimarcato che l'opponente ha eccepito sia la mancata realizzazione di alcune delle opere commissionate sia la presenza di vizi su quelle realizzate, deve, innanzitutto,
6 osservarsi che la decadenza, prevista dall'art. 1667 c.c., non opera nel primo caso, essendo l'inadempimento dell'appaltatore disciplinato dalle regole generali.
II.14-Si veda, da ultimo, Cass. 5771/2025 “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine
l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”. (in senso conforme Cass. 13983/2011).
II.15-Per quanto riguarda, invece, i vizi, come meglio specificati nella perizia tecnica di parte a firma del geom. Per_1
(doc. 11) l'opponente ha allegato di aver prontamente
[...] denunciato i suddetti vizi, come indicati anche nel prospetto redatto in data 08.01.2014 dal direttore dei lavori, ing. Persona_2 nel corso di un incontro, avvenuto verso la fine di gennaio alla presenza anche del direttore dei lavori Ing. e che, in tale Per_2 incontro, il aveva, altresì, riconosciuto l'esistenza dei CP_1 vizi medesimi, impegnandosi a rimuoverli o ridurre il prezzo dell'appalto.
II.16-La tesi dell'opponente è suffragata dalle dichiarazioni, precise e concordanti rese dai testi, ascoltati in corso di causa,
i quali hanno testualmente dichiarato:
a) “Ricordo di un incontro per un sopralluogo congiunto a fine gennaio, con titolare dell'omonima ditta, Controparte_1
e dei Sig. Ing. Persona_2 Persona_3 Persona_4
e ”; Parte_1
“ricordo che il committente e io evidenziammo i seguenti vizi: a) vi era il distacco di parte di intonaco prospettico in corrispondenza della finestra camera da letto prospiciente
7 la pubblica via in oggetto ed il foro di aerazione era a cemento vivo;
b) vi era la presenza di aloni biancastri sulle fughe della pavimentazione dell'abitazione; c) realizzazione di una striscia di fugatura di qualche centimetro posta tra
l'ingresso e la cucina precisamente sulla muratura del bagno principale;
d) il box doccia aveva un andamento lineare degradato di qualche centimetro che, quando la doccia era in funzione, consentiva la fuoriuscita dell'acqua verso il pavimento del bagno;
e) il rivestimento del bagno principale era scheggiato ed una mattonella del mosaico era invertito e non in linea con le altre;
f) la fugatura del bagno di servizio risulta essere stato realizzato di due colorazioni diverse;
g) la posa in opera della caldaia murale a gas non
è completata, così come non è completata e rifinita a regola
d'arte la nicchia che l'alloggia; h) a pavimentazione in diversi punti si presentava rialzata rispetto al livello inferiore”;
“a seguito delle contestazioni, si offrì di CP_1 intervenire. Alcuni interventi, come ad es le fughe, erano piuttosto onerosi e creavano disagio alla stessa committenza, né poteva esserci garanzia della buona riuscita del lavoro.
Su questo tipo di interventi si ragionò in termini di una trattativa più in termini di prezzo che di lavorazione in se per se. Il committente si dichiarò disponibile a tenere il vizio, che però era rilevante, in cambio di una riduzione del prezzo. Chimenti prese tempo”;
“ provò a intervenire su alcuni vizi ma il CP_1 committente dovette chiamare comunque altre maestranze perché non riuscirono a sistemare ciò non funzionava”;
“durante il sopralluogo di cui ho detto ho consegnato al
Sig. il documento datato 08/01/2014 Controparte_1
(allegata sub 5 del fascicolo di parte opponente)”;
8 “ riconobbe che c'erano lavorazioni non eseguite, CP_1 quali quelle elencate nel documento di cui al capitolo che precede”;
b) , escusso all'udienza del 27.01.2022: Persona_3
“Confermo la circostanza sub 24 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c di parte attrice e cioè che verso la fine del mese di gennaio dell'anno 2014, verso le ore 15,00, mi trovavo presso l'immobile del Sig. mio Parte_1 fratello, mia cognata, l'Ing. e il sig. Per_2 CP_1
Era un appuntamento a cui mio fratello mi chiese di partecipare”;
“Confermo la circostanza sub 25 della predetta memoria: il Sig.
e l'Ing. rappresentavano al Sig. Parte_1 Persona_2
che le opere dal medesimo realizzate presentavano Controparte_1
alcuni vizi e cioè: a) vi era il distacco di parte di intonaco
prospettico in corrispondenza della finestra camera da letto
prospiciente la pubblica via in oggetto ed il foro di aerazione era
a cemento vivo. Questo vizio preciso essere ancora esistente;
b) vi
era la presenza di aloni biancastri sulle fughe della pavimentazione
dell'abitazione; c) realizzazione di una striscia di fugatura di
qualche centimetro posta tra l'ingresso e la cucina precisamente
sulla muratura del bagno principale. Questo vizio fui io stesso a
farlo notare a mio fratello che aveva iniziato già ad abitare
l'immobile da qualche giorno;
d) il box doccia aveva un andamento
lineare degradato di qualche centimetro che, quando la doccia era
in funzione, consentiva la fuoriuscita dell'acqua verso il pavimento
del bagno;
e) il rivestimento del bagno principale era scheggiato
ed una mattonella del mosaico era invertito e non in linea con le
altre; f) la fugatura del bagno di servizio risulta essere stato
realizzato di due colorazioni diverse;
g) la posa in opera della
9 caldaia murale a gas non è completata, così come non è completata e
rifinita a regola d'arte la nicchia che l'alloggia; h) la
pavimentazione in diversi punti si presentava rialzata rispetto al
livello inferiore”;
“Confermo la circostanza n. 26 e cioè che il Sig. , Controparte_1
dopo avere ispezionato l'immobile e verificato i vizi su esposti,
riferiva e dichiarava al Sig. ed all'Ing. Parte_1 Per_2
che erano cose che potevano accadere ma che comunque si
[...]
impegnava a riparare ovvero a ridurre ulteriormente il prezzo”;
“Non è vera la circostanza sub 27 della predetta memoria in quanto
i vizi non furono ripristinati”;
“Confermo la circostanza sub 28 e cioè che l'Ing. consegnò Per_2
l'originale del documento datato 8.01.2014 (che mi viene mostrato)
al sig. ”; CP_1
“Confermo la circostanza sub 29 cioè che in detta occasione, il Sig.
riferiva che il contenuto di tale documento Controparte_1
corrispondeva a verità e che quindi ne avrebbe tenuto conto per il
calcolo di quanto maturato per il contratto di appalto”.
II.17-Avendo, pertanto, le suddette dichiarazioni testimoniali, scevre da incongruenze o contraddizioni da cui se ne possa desumere l'inattendibilità, dimostrato, per un verso, che il committente aveva tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi riscontrati dal direttore dei lavori e, per altro verso, che quest'ultimo, nel corso di un incontro, avvenuto alla presenza anche del direttore dei lavori, dopo aver riconosciuto l'esistenza dei vizi medesimi, si era impegnato a rimuoverli, l'eccezione di decadenza, formulata dall'opposto, essendo infondata, deve essere rigettata.
II.18-Ciò posto, il Tribunale, al fine di quantificare, il
10 corrispettivo maturato dall'opposto per le opere eseguite, al netto dei vizi, ove riscontrati, imputabili all'appaltatore, con ordinanza, pronunciata all'udienza del 28.02.2017, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo l'ing.
[...]
Per_5
II.19-Orbene il nominato CTU, all'esito di un complesso ed approfondito accertamento peritale, svolto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, assicurato dalla partecipazione alle operazioni peritali dei Consulenti tecnici di parte, dopo aver ispezionato i luoghi di causa ed esaminato la documentazione,
allegata agli atti, nella perizia depositata in data 27.08.2018 ha accertato quanto segue.
II.20-L'ing. ha, innanzitutto, riscontrato la Per_5
mancata esecuzione, presso l'immobile oggetto di causa, dei seguenti lavori, previsti sia nel contratto di appalto sia nell'allegato computo metrico:
a) rimozione di pavimentazione interna di 22,50 mq rispetto ai
96,70mq previsti nel capitolato, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 801,62;
b) smontaggio ed il rimontaggio di cinque degli 8 radiatori indicati nel computo metrico estimativo allegato al contratto
(foto dalla n°1 alla n°7 dell'allegato -I-), per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 108,12;
c) fornitura e posa in opera un modulo termico modello “BAXI eco 3 240FI a camera stagna, potenza 24Kw (foto n°8
dell'allegato -I-), rispetto a quello previsto: singolo modulo termico a gas fino a 49,8Kw a condensazione premiscelata, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 702,47;
11 d) fornitura, nell'impianto doccia, di un punto di adduzione invece di due previsti nel computo metrico (foto n°9
dell'allegato -I-), per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 90,06;
e) fornitura dello scarico per un solo piatto doccia invece di due previsti nel computo metrico, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 90,06;
f) mancata fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico … antiintrusione alla porta di ingresso (foto n°1
dell'allegato -I-), per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 22,52;
g) mancata fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale … antiintrusione (foto n°1 dell'allegato -I-), per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 58,54;
h) mancata fornitura e posa in opera di cavo antifiamma per impianti citofonici e videocitofonici … per impianto di allarme antiintrusione, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 180,12;
i) mancata fornitura e posa in opera della serena elettronica per esterno autoalimentata ed autoprotetta… per impianto di allarme antiintrusione, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 99,07;
j) mancata fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore … per impianto di allarme antiintrusione,
per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 99,07;
k) mancata fornitura e posa in opera combinatore telefonico a due canali ed otto numeri telefonici… per impianto di allarme antiintrusione, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 90,06;
12 l) mancata fornitura e posa in opera della centrale a zone con tre temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo di ingresso … per impianto di allarme antiintrusione,
per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 162,11;
m) mancata fornitura e posa in opera di un rilevatore volumetrico a doppia tecnologia microonde ed infrarosso… per impianto di allarme antiintrusione, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 162,11;
n) mancata fornitura e posa in opera del pavimento radiante e della predisposizione di due termo arredi, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 2.071,38;
o) mancata fornitura e posa in opera del massetto di sottofondo in calcestruzzo … adatto a poter ricevere la posa del riscaldamento radiante, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 1.306,32;
p) mancata fornitura e posa in opera del nastro isolante perimetrale, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad
€ 696,70;
q) mancata fornitura e posa del massetto autolivellante, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 2.264,29.
II.21-Al termine di tale disamina, l'ingegnere, nominato dal
Tribunale ha, quindi, quantificato in € 9.004,62, oltre IVA,
l'importo delle opere, rimaste ineseguite.
II.22-Per quanto riguarda, invece, i lavori extracontrattuali,
riscontrati dal CTU e dallo stesso quantificati in € 3.488,66, deve preliminarmente osservarsi che l'opponente ha eccepito che gli stessi non sono dovuti, non essendo stati commissionati per iscritto,
come previsto dall'art. 19 del contratto di appalto.
II.23-L'eccezione della parte opponente è fondata.
13 II.34-Rilevato, in particolare, che l'art. 19 del contratto di appalto prevede espressamente che “ogni accordo o patto successivo
fra le parti che modifichi o integri il presente contratto, dovrà
necessariamente risultare da atto scritto” deve evidenziarsi che se
è pur vero, in termini generali, che il contratto di appalto,
concluso tra privati, è a forma libera è, altrettanto, vero che nel caso di specie le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale,
hanno previsto espressamente che eventuali modifiche o integrazioni del contratto di appalto debbano essere formalizzate in un atto scritto.
II.35-Ciò posto, deve rilevarsi che a norma dell'art. 1352 c.c.
“Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la
forma sia stata voluta per la validità di questo”.
II.36-Nel caso di specie, deve osservarsi che il nel CP_1
richiedere il pagamento del corrispettivo, maturato per i lavori extracontrattuali eseguiti, non ha, tuttavia, dimostrato che gli stessi, come previsto dall'art. 19 del contratto di appalto, erano stati concordati tra le parti con atto scritto.
II.37-A fronte della forma scritta ad substantiam, prescelta dai contraenti nel contratto principale, è irrilevante la circostanza che l'esecuzione di tali lavori sia stata riscontrata dal CTU e confermata dal direttore dei lavori, nel corso della prova testimoniale, non potendo in questo caso l'esistenza del rapporto contrattuale, posto a base della domanda, essere provata né per facta
concludentia né attraverso le dichiarazioni testimoniali.
II.38-Si veda, da ultimo, Cass. 8889/2025 “Per i contratti per
i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della
loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto, richiede
14 necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura,
che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal
comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente
ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”.
II.39-Considerato, pertanto, che dal corrispettivo, previsto dall'appalto, pari ad € 35.000,00, devono essere detratti i costi necessari per il completamento delle opere, rimaste ineseguite,
quantificati dal CTU in € 9.004,62, deve osservarsi che il corrispettivo spettante all'appaltatore, corrispondente ad €
28.594,91, (dato dall'applicazione sull'importo di € 25.995,38
dell'IVA al 10%) è inferiore ai pagamenti, già eseguiti dall'opponente, pari, in base alla stessa prospettazione dell'opposto, complessivamente ad € 33.982,56, IVA inclusa.
II.40-Avendo, pertanto, il , con i pagamenti effettuati Pt_1
anteriormente all'instaurazione del giudizio, già integralmente estinto il credito maturato dal in accoglimento CP_1
dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo de quo.
III.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, deve essere accolta la domanda con la quale l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto versato all'appaltatore in eccedenza al corrispettivo effettivamente dovuto.
III.
2-Rimarcato, in particolare, che, per un verso, il corrispettivo, maturato dall'appaltatore per le opere effettivamente eseguite ammonta ad € 28.594,91, IVA inclusa, e per altro verso, che
è incontestato che, anteriormente alla notifica del ricorso per ingiunzione, il aveva versato la somma di € 33.982,56, IVA Pt_1
inclusa, l'importo pagato in eccedenza dall'opponente è pari ad €
5.387,65.
III.
3-Considerato, tuttavia, che nelle conclusioni, formulate
15 al punto 4) alle pagine 26 e 27 della comparsa conclusionale,
depositata il 17.03.2025, l'opponente quantificato il proprio credito nel minor importo di € 4.323,23, oltre IVA, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., la domanda deve essere accolta entro tale limite.
IV.
1-Deve essere, altresì, accolta, essendo anch'essa fondata,
la domanda, formulata in via riconvenzionale, con la quale l'opponente ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dei costi necessari per la rimozione dei vizi presenti sulle opere appaltate.
IV.
2-Si rileva, in particolare, che il CTU dopo aver accertato l'esistenza dei suddetti vizi:
a) la presenza di piccoli distacchi di intonaco dal prospetto principale in corrispondenza della finestra della camera
da letto alla quale è stata eseguita la sostituzione
dell'architrave;
per cui: Previo nolo di cestello si quantifica a corpo
l'intervento per il ripristino della porzione di
prospetto principale prossima alla finestra della camera
da letto in complessivi € 500,00;
b) La Presenza di aloni biancastri nelle fughe della pavimentazione: Dall'esame della ricca documentazione
fotografica afferente il pavimento è emerso che, in alcune
zone, le linee di fuga presentano piccole variazioni
cromatiche (dalla foto n°42 alla foto n°47 dell'allegato
-I-).
c) la realizzazione di una cospicua striscia di fugatura posta tra l'ingresso e la cucina, precisamente sulla
16 muratura del bagno principale, avente la funzione di
pavimento e mascherato da battiscopa: Lo scrivente,
premesso che la descrizione del predetto danno è
estremamente imprecisa, ha rilevato sulla muratura che
separa il bagno principale dal corridoio un battiscopa la
cui posa in opera non è stata eseguita a regola d'arte
(foto n°17 dell'allegato -I-);
d) Lo scrivente ha rilevato in corrispondenza della muratura che separa il BOX doccia del bagno padronale dal corridoio
presenza di efflorescenze e distacco di intonaco
determinato da fenomeni infiltrativi causati da una non
corretta posa in opera del BOX doccia (foton°18 e n°19
dell'allegato -I-)
e) Una mattonella del rivestimento del bagno principale risulta essere scheggiata ed il mosaico invertito non è
in linea le altre: Lo scrivente ha rilevato una
piccolissima scheggiatura della mattonella posta vicino
il lavandino (foto n°20 dell'allegato -I-) e l'inversione
di alcune piastrelle di mosaici e/o greche che non sono
state poste in linea fra di loro (foto n°21 dell'allegato
-I-)
f) La posa in opera della caldaia murale a gas risulta essere incompleta e non rifinita a regola d'arte. Per quanto
accertato le opere murarie relative alla posa in opera
della caldaia sono incomplete e non finite a regola
d'arte. In considerazione di quanto sopra, in forza delle
opere murarie di finitura da eseguire nella posa in opera
della caldaia (chiudere e rifinire l'alloggio delle
condotte di derivazione dalla caldaia con opere di
17 muratura consone all'intervento eseguito) quanti-fica a
corpo la richiesta risarcitoria dalla parte attrice per
rimuovere, per quanto possibile, il vizio riscontrato in
€ 100,00.
Ha quantificato in € 1.400,00 i costi necessari per la rimozione dei medesimi.
IV.
1-Deve essere, infine, accolta, nei limiti di cui in motivazione, essendo parzialmente fondata, la domanda con la quale l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatore al pagamento della penale prevista dal contratto.
IV.
2-Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'art.5 del contratto di appalto prevede che “i lavori avranno inizio in data 18 marzo 2013,
previa presentazione della prescritta comunicazione di inizio lavori
alla competente autorità comunale.
Gli stessi verranno ultimati entro il termine massimo di 82
giorni lavorativi dalla data di inizio, ovvero entro venerdì 12
luglio 2013, termine improrogabile, salvo successivo accordo scritto
fra le parti o l'insorgere di accertate cause di forza maggiore non
imputabili all'appaltatore.
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine suindicato si
applicherà una penale di € 50,00, non riducibile dal giudice.
IV.
3-Ciò posto, nel caso di specie è incontestato, oltre che provato in via documentale dal verbale di fine lavori (doc. 4 fasc.
opponente) che gli stessi sono stati completati il 07.01.2014, in ritardo rispetto al termine di ultimazione degli stessi,
espressamente previsto per la data del 12.07.2013.
IV.
4-Deve, altresì, evidenziarsi che, a fronte della richiesta di pagamento della penale, l'opposto ha eccepito che il ritardo nel completamento degli stessi non è lui imputabile, essendo stati i
18 lavori sospesi su richiesta dello stesso committente, in attesa di ricevere un finanziamento.
IV.
5-Tale circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste, dal teste, , all'epoca dei fatti Testimone_1
capo cantiere, il quale all'udienza del 16.02.2021, ha confermato che il verso fine giugno\inizio luglio, accompagnato da due Pt_1
funzionari di banca, si era presentato in cantiere affinché i lavori venissero sospesi sino al 10 di settembre.
IV.
6-Considerato, pertanto, che, per un verso, tra la fine dei lavori, avvenuta il 07.01.2014 ed il termine contrattualmente previsto (12.07.2013), intercorrono 179 giorni di ritardo e che, per altro verso, deve essere scomputato il periodo di sospensione dei lavori, disposto su richiesta dell'appaltatore da fine giugno al 10
settembre, pari a circa settantadue giorni, la penale contrattuale,
al cui pagamento è tenuto l'appaltatore, deve essere quantificata in € 5.350,00, pari all'importo giornaliero della penale,
moltiplicato per i giorni di ritardo nel completamento dei medesimi,
imputabili all'appaltatore, al netto della sospensione, chiesta dal committente. (€ 50,00x 107 giorni lavorativi).
V.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
V.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla
19 data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello corrispondente al valore della domanda monitoria pari ad € 21.012,40.
V.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati ai valori medi, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria espletata.
Scaglione: da € 5.201,00 ed € 26.000,00
Parte_3
[...] Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale € 5.077,00
V.
4-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, definitivamente poste a carico della parte opposta le spese della CTU, come liquidate con decreto del 27.20.2019.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da con atto di citazione Parte_1 notificato il 05.03.2015 nei confronti di nonché Controparte_1 sulle domande riconvenzionali, presentate dall'opponente nei confronti dell'opposto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.303/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 18.12.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 18506/2014 R.G.;
C. ON alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
[...]
[...] , della somma di € 4.323,23, oltre IVA ed agli interessi, Pt_4 al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
D. ON per l'eliminazione dei vizi Controparte_1 riscontrati sulle opere appaltate, al pagamento, in favore di della somma di € 1.400,00, oltre IVA ed agli Parte_1 interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
E. ON in applicazione della penale Controparte_1 prevista dall'art. 5 del contratto di appalto, al pagamento, in favore di , della somma di € 5.350,00, oltre agli Parte_1 interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
F. ON al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 460,50 per Pt_1 esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
G. PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del 27.02.2019, definitivamente a carico di condannando Controparte_1 quest'ultimo a rifondere a quanto dallo stesso Parte_1 versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 15.07.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320/2015 R.G. proposta da rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Diana e Parte_1
Cristiano Campanella, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro nella qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Emma Nanna,
giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.303/2015,
emesso dal Tribunale di Bari in data 18.12.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 18506/2014 R.G., con domande riconvenzionali.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10.01.2025,
sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c.,
regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 05.03.2015,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe Pt_1 indicato, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di nella qualità di titolare Controparte_1 della omonima impresa individuale, della complessiva somma di €
21.012,40, oltre agli interessi, come da domanda, ed alle spese della fase monitoria. opponente, dopo aver eccepito: CP_2
a) il parziale inadempimento dell'appaltatore nella realizzazione delle opere commissionate;
b) che non erano stati mai commissionati né autorizzati i lavori extra, posti parzialmente a base della domanda monitoria;
c) l'applicazione della penale prevista dall'art. 5 in caso di ritardo nella consegna dei lavori;
d) l'esistenza di danni, derivanti dalla ritardata ed inesatta esecuzione delle opere contrattuali;
ha chiesto:
1) in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nonché, in via riconvenzionale:
2) la restituzione della somma di € 3.886,08 oltre interessi, in virtù di quanto già corrisposto a titolo di corrispettivo e del minor valore delle opere effettivamente realizzate, rispetto a quelle contrattualmente pattuite;
2 3) la condanna della controparte al pagamento, a titolo di penale, della somma di € 8.950,00;
4) in via subordinata, la condanna dell'opposto al pagamento della medesima somma, a titolo di risarcimento del danno;
5) la condanna dell'appaltatore al pagamento della somma necessaria per il completamento dei lavori, pari ad €
2.700,00;
6) con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
10.07.2015, si è costituito il quale, dopo aver Controparte_1 eccepito, in via preliminare, la decadenza in cui era incorso il committente nel denunciare i vizi sulle opere appaltate, e nel merito, l'infondatezza sia dell'opposizione sia delle avverse domande riconvenzionali, ha chiesto il rigetto di tutte le avverse domande, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Espletate le prove orali e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.01.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata introitata per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva in termini generali, che: “il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito
della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi
della procedura monitoria e si verifica un'inversione della
posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la
3 posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di
cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la
propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del
creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di
provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi
dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a
carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello
di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
4 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che:
1) con contratto di appalto, sottoscritto tra le parti in data 15.03.2013 (doc. 2 fasc. opponente) Parte_2
aveva commissionato a nella
[...] Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale,
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, relativi all'appartamento, adibito a civile abitazione, sito in Bari alla via Benedetto Croce n.129/H, piano terzo interno 7;
2) il corrispettivo, spettante all'appaltatore, veniva pattuito a corpo nell'importo di € 35.000,00, oltre IVA;
3) il committente nel corso del rapporto aveva versato in favore dell'appaltatore tre acconti dell'importo complessivo di € 33.982,56, di cui € 28.909,76 per lavori e la restante a parte a titolo di IVA.
II.
7-Oggetto del contendere è, invece, il diritto dell'appaltatore ad ottenere il pagamento della somma di complessivi
€ 21.012,40, di cui € 7.706,00, quale saldo per lavori eseguiti, oggetto del contratto, ed € 13.306,40 per l'esecuzione di lavori extracontrattuali.
5 II.
8-Tanto precisato, per quanto riguarda il diritto al pagamento della somma di € 7.706,00 l'opponente ha eccepito sia il mancato completamento delle opere appaltate sia la presenza di vizi su quelle realizzate dall'appaltatore.
II.
9-Allegando, pertanto, che al netto dei vizi e delle opere rimaste ineseguite il corrispettivo spettante all'appaltatore ammonta ad € ammonta ad € 24.467,20 oltre IVA, ha eccepito che i pagamenti eseguiti, pari ad € 28.909,76, oltre IVA, hanno integralmente estinto l'avverso diritto di credito.
II.10-A fronte di tale doglianza, l'opposto ha replicato eccependo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c. la decadenza del committente in relazione alla garanzia per i vizi, non avendoli denunciati nel termine di legge.
II.11-L'eccezione della parte opposta è infondata.
II.12-Orbene, a norma dell'art. 1667 c.c. “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o
i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
II.13-Nel caso de quo, rimarcato che l'opponente ha eccepito sia la mancata realizzazione di alcune delle opere commissionate sia la presenza di vizi su quelle realizzate, deve, innanzitutto,
6 osservarsi che la decadenza, prevista dall'art. 1667 c.c., non opera nel primo caso, essendo l'inadempimento dell'appaltatore disciplinato dalle regole generali.
II.14-Si veda, da ultimo, Cass. 5771/2025 “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine
l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”. (in senso conforme Cass. 13983/2011).
II.15-Per quanto riguarda, invece, i vizi, come meglio specificati nella perizia tecnica di parte a firma del geom. Per_1
(doc. 11) l'opponente ha allegato di aver prontamente
[...] denunciato i suddetti vizi, come indicati anche nel prospetto redatto in data 08.01.2014 dal direttore dei lavori, ing. Persona_2 nel corso di un incontro, avvenuto verso la fine di gennaio alla presenza anche del direttore dei lavori Ing. e che, in tale Per_2 incontro, il aveva, altresì, riconosciuto l'esistenza dei CP_1 vizi medesimi, impegnandosi a rimuoverli o ridurre il prezzo dell'appalto.
II.16-La tesi dell'opponente è suffragata dalle dichiarazioni, precise e concordanti rese dai testi, ascoltati in corso di causa,
i quali hanno testualmente dichiarato:
a) “Ricordo di un incontro per un sopralluogo congiunto a fine gennaio, con titolare dell'omonima ditta, Controparte_1
e dei Sig. Ing. Persona_2 Persona_3 Persona_4
e ”; Parte_1
“ricordo che il committente e io evidenziammo i seguenti vizi: a) vi era il distacco di parte di intonaco prospettico in corrispondenza della finestra camera da letto prospiciente
7 la pubblica via in oggetto ed il foro di aerazione era a cemento vivo;
b) vi era la presenza di aloni biancastri sulle fughe della pavimentazione dell'abitazione; c) realizzazione di una striscia di fugatura di qualche centimetro posta tra
l'ingresso e la cucina precisamente sulla muratura del bagno principale;
d) il box doccia aveva un andamento lineare degradato di qualche centimetro che, quando la doccia era in funzione, consentiva la fuoriuscita dell'acqua verso il pavimento del bagno;
e) il rivestimento del bagno principale era scheggiato ed una mattonella del mosaico era invertito e non in linea con le altre;
f) la fugatura del bagno di servizio risulta essere stato realizzato di due colorazioni diverse;
g) la posa in opera della caldaia murale a gas non
è completata, così come non è completata e rifinita a regola
d'arte la nicchia che l'alloggia; h) a pavimentazione in diversi punti si presentava rialzata rispetto al livello inferiore”;
“a seguito delle contestazioni, si offrì di CP_1 intervenire. Alcuni interventi, come ad es le fughe, erano piuttosto onerosi e creavano disagio alla stessa committenza, né poteva esserci garanzia della buona riuscita del lavoro.
Su questo tipo di interventi si ragionò in termini di una trattativa più in termini di prezzo che di lavorazione in se per se. Il committente si dichiarò disponibile a tenere il vizio, che però era rilevante, in cambio di una riduzione del prezzo. Chimenti prese tempo”;
“ provò a intervenire su alcuni vizi ma il CP_1 committente dovette chiamare comunque altre maestranze perché non riuscirono a sistemare ciò non funzionava”;
“durante il sopralluogo di cui ho detto ho consegnato al
Sig. il documento datato 08/01/2014 Controparte_1
(allegata sub 5 del fascicolo di parte opponente)”;
8 “ riconobbe che c'erano lavorazioni non eseguite, CP_1 quali quelle elencate nel documento di cui al capitolo che precede”;
b) , escusso all'udienza del 27.01.2022: Persona_3
“Confermo la circostanza sub 24 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c di parte attrice e cioè che verso la fine del mese di gennaio dell'anno 2014, verso le ore 15,00, mi trovavo presso l'immobile del Sig. mio Parte_1 fratello, mia cognata, l'Ing. e il sig. Per_2 CP_1
Era un appuntamento a cui mio fratello mi chiese di partecipare”;
“Confermo la circostanza sub 25 della predetta memoria: il Sig.
e l'Ing. rappresentavano al Sig. Parte_1 Persona_2
che le opere dal medesimo realizzate presentavano Controparte_1
alcuni vizi e cioè: a) vi era il distacco di parte di intonaco
prospettico in corrispondenza della finestra camera da letto
prospiciente la pubblica via in oggetto ed il foro di aerazione era
a cemento vivo. Questo vizio preciso essere ancora esistente;
b) vi
era la presenza di aloni biancastri sulle fughe della pavimentazione
dell'abitazione; c) realizzazione di una striscia di fugatura di
qualche centimetro posta tra l'ingresso e la cucina precisamente
sulla muratura del bagno principale. Questo vizio fui io stesso a
farlo notare a mio fratello che aveva iniziato già ad abitare
l'immobile da qualche giorno;
d) il box doccia aveva un andamento
lineare degradato di qualche centimetro che, quando la doccia era
in funzione, consentiva la fuoriuscita dell'acqua verso il pavimento
del bagno;
e) il rivestimento del bagno principale era scheggiato
ed una mattonella del mosaico era invertito e non in linea con le
altre; f) la fugatura del bagno di servizio risulta essere stato
realizzato di due colorazioni diverse;
g) la posa in opera della
9 caldaia murale a gas non è completata, così come non è completata e
rifinita a regola d'arte la nicchia che l'alloggia; h) la
pavimentazione in diversi punti si presentava rialzata rispetto al
livello inferiore”;
“Confermo la circostanza n. 26 e cioè che il Sig. , Controparte_1
dopo avere ispezionato l'immobile e verificato i vizi su esposti,
riferiva e dichiarava al Sig. ed all'Ing. Parte_1 Per_2
che erano cose che potevano accadere ma che comunque si
[...]
impegnava a riparare ovvero a ridurre ulteriormente il prezzo”;
“Non è vera la circostanza sub 27 della predetta memoria in quanto
i vizi non furono ripristinati”;
“Confermo la circostanza sub 28 e cioè che l'Ing. consegnò Per_2
l'originale del documento datato 8.01.2014 (che mi viene mostrato)
al sig. ”; CP_1
“Confermo la circostanza sub 29 cioè che in detta occasione, il Sig.
riferiva che il contenuto di tale documento Controparte_1
corrispondeva a verità e che quindi ne avrebbe tenuto conto per il
calcolo di quanto maturato per il contratto di appalto”.
II.17-Avendo, pertanto, le suddette dichiarazioni testimoniali, scevre da incongruenze o contraddizioni da cui se ne possa desumere l'inattendibilità, dimostrato, per un verso, che il committente aveva tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi riscontrati dal direttore dei lavori e, per altro verso, che quest'ultimo, nel corso di un incontro, avvenuto alla presenza anche del direttore dei lavori, dopo aver riconosciuto l'esistenza dei vizi medesimi, si era impegnato a rimuoverli, l'eccezione di decadenza, formulata dall'opposto, essendo infondata, deve essere rigettata.
II.18-Ciò posto, il Tribunale, al fine di quantificare, il
10 corrispettivo maturato dall'opposto per le opere eseguite, al netto dei vizi, ove riscontrati, imputabili all'appaltatore, con ordinanza, pronunciata all'udienza del 28.02.2017, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo l'ing.
[...]
Per_5
II.19-Orbene il nominato CTU, all'esito di un complesso ed approfondito accertamento peritale, svolto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, assicurato dalla partecipazione alle operazioni peritali dei Consulenti tecnici di parte, dopo aver ispezionato i luoghi di causa ed esaminato la documentazione,
allegata agli atti, nella perizia depositata in data 27.08.2018 ha accertato quanto segue.
II.20-L'ing. ha, innanzitutto, riscontrato la Per_5
mancata esecuzione, presso l'immobile oggetto di causa, dei seguenti lavori, previsti sia nel contratto di appalto sia nell'allegato computo metrico:
a) rimozione di pavimentazione interna di 22,50 mq rispetto ai
96,70mq previsti nel capitolato, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 801,62;
b) smontaggio ed il rimontaggio di cinque degli 8 radiatori indicati nel computo metrico estimativo allegato al contratto
(foto dalla n°1 alla n°7 dell'allegato -I-), per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 108,12;
c) fornitura e posa in opera un modulo termico modello “BAXI eco 3 240FI a camera stagna, potenza 24Kw (foto n°8
dell'allegato -I-), rispetto a quello previsto: singolo modulo termico a gas fino a 49,8Kw a condensazione premiscelata, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 702,47;
11 d) fornitura, nell'impianto doccia, di un punto di adduzione invece di due previsti nel computo metrico (foto n°9
dell'allegato -I-), per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 90,06;
e) fornitura dello scarico per un solo piatto doccia invece di due previsti nel computo metrico, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 90,06;
f) mancata fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico … antiintrusione alla porta di ingresso (foto n°1
dell'allegato -I-), per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 22,52;
g) mancata fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale … antiintrusione (foto n°1 dell'allegato -I-), per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 58,54;
h) mancata fornitura e posa in opera di cavo antifiamma per impianti citofonici e videocitofonici … per impianto di allarme antiintrusione, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 180,12;
i) mancata fornitura e posa in opera della serena elettronica per esterno autoalimentata ed autoprotetta… per impianto di allarme antiintrusione, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 99,07;
j) mancata fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore … per impianto di allarme antiintrusione,
per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 99,07;
k) mancata fornitura e posa in opera combinatore telefonico a due canali ed otto numeri telefonici… per impianto di allarme antiintrusione, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 90,06;
12 l) mancata fornitura e posa in opera della centrale a zone con tre temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo di ingresso … per impianto di allarme antiintrusione,
per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 162,11;
m) mancata fornitura e posa in opera di un rilevatore volumetrico a doppia tecnologia microonde ed infrarosso… per impianto di allarme antiintrusione, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 162,11;
n) mancata fornitura e posa in opera del pavimento radiante e della predisposizione di due termo arredi, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 2.071,38;
o) mancata fornitura e posa in opera del massetto di sottofondo in calcestruzzo … adatto a poter ricevere la posa del riscaldamento radiante, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 1.306,32;
p) mancata fornitura e posa in opera del nastro isolante perimetrale, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad
€ 696,70;
q) mancata fornitura e posa del massetto autolivellante, per un minor valore dei lavori eseguiti pari ad € 2.264,29.
II.21-Al termine di tale disamina, l'ingegnere, nominato dal
Tribunale ha, quindi, quantificato in € 9.004,62, oltre IVA,
l'importo delle opere, rimaste ineseguite.
II.22-Per quanto riguarda, invece, i lavori extracontrattuali,
riscontrati dal CTU e dallo stesso quantificati in € 3.488,66, deve preliminarmente osservarsi che l'opponente ha eccepito che gli stessi non sono dovuti, non essendo stati commissionati per iscritto,
come previsto dall'art. 19 del contratto di appalto.
II.23-L'eccezione della parte opponente è fondata.
13 II.34-Rilevato, in particolare, che l'art. 19 del contratto di appalto prevede espressamente che “ogni accordo o patto successivo
fra le parti che modifichi o integri il presente contratto, dovrà
necessariamente risultare da atto scritto” deve evidenziarsi che se
è pur vero, in termini generali, che il contratto di appalto,
concluso tra privati, è a forma libera è, altrettanto, vero che nel caso di specie le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale,
hanno previsto espressamente che eventuali modifiche o integrazioni del contratto di appalto debbano essere formalizzate in un atto scritto.
II.35-Ciò posto, deve rilevarsi che a norma dell'art. 1352 c.c.
“Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la
forma sia stata voluta per la validità di questo”.
II.36-Nel caso di specie, deve osservarsi che il nel CP_1
richiedere il pagamento del corrispettivo, maturato per i lavori extracontrattuali eseguiti, non ha, tuttavia, dimostrato che gli stessi, come previsto dall'art. 19 del contratto di appalto, erano stati concordati tra le parti con atto scritto.
II.37-A fronte della forma scritta ad substantiam, prescelta dai contraenti nel contratto principale, è irrilevante la circostanza che l'esecuzione di tali lavori sia stata riscontrata dal CTU e confermata dal direttore dei lavori, nel corso della prova testimoniale, non potendo in questo caso l'esistenza del rapporto contrattuale, posto a base della domanda, essere provata né per facta
concludentia né attraverso le dichiarazioni testimoniali.
II.38-Si veda, da ultimo, Cass. 8889/2025 “Per i contratti per
i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della
loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto, richiede
14 necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura,
che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal
comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente
ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”.
II.39-Considerato, pertanto, che dal corrispettivo, previsto dall'appalto, pari ad € 35.000,00, devono essere detratti i costi necessari per il completamento delle opere, rimaste ineseguite,
quantificati dal CTU in € 9.004,62, deve osservarsi che il corrispettivo spettante all'appaltatore, corrispondente ad €
28.594,91, (dato dall'applicazione sull'importo di € 25.995,38
dell'IVA al 10%) è inferiore ai pagamenti, già eseguiti dall'opponente, pari, in base alla stessa prospettazione dell'opposto, complessivamente ad € 33.982,56, IVA inclusa.
II.40-Avendo, pertanto, il , con i pagamenti effettuati Pt_1
anteriormente all'instaurazione del giudizio, già integralmente estinto il credito maturato dal in accoglimento CP_1
dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo de quo.
III.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, deve essere accolta la domanda con la quale l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto versato all'appaltatore in eccedenza al corrispettivo effettivamente dovuto.
III.
2-Rimarcato, in particolare, che, per un verso, il corrispettivo, maturato dall'appaltatore per le opere effettivamente eseguite ammonta ad € 28.594,91, IVA inclusa, e per altro verso, che
è incontestato che, anteriormente alla notifica del ricorso per ingiunzione, il aveva versato la somma di € 33.982,56, IVA Pt_1
inclusa, l'importo pagato in eccedenza dall'opponente è pari ad €
5.387,65.
III.
3-Considerato, tuttavia, che nelle conclusioni, formulate
15 al punto 4) alle pagine 26 e 27 della comparsa conclusionale,
depositata il 17.03.2025, l'opponente quantificato il proprio credito nel minor importo di € 4.323,23, oltre IVA, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., la domanda deve essere accolta entro tale limite.
IV.
1-Deve essere, altresì, accolta, essendo anch'essa fondata,
la domanda, formulata in via riconvenzionale, con la quale l'opponente ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dei costi necessari per la rimozione dei vizi presenti sulle opere appaltate.
IV.
2-Si rileva, in particolare, che il CTU dopo aver accertato l'esistenza dei suddetti vizi:
a) la presenza di piccoli distacchi di intonaco dal prospetto principale in corrispondenza della finestra della camera
da letto alla quale è stata eseguita la sostituzione
dell'architrave;
per cui: Previo nolo di cestello si quantifica a corpo
l'intervento per il ripristino della porzione di
prospetto principale prossima alla finestra della camera
da letto in complessivi € 500,00;
b) La Presenza di aloni biancastri nelle fughe della pavimentazione: Dall'esame della ricca documentazione
fotografica afferente il pavimento è emerso che, in alcune
zone, le linee di fuga presentano piccole variazioni
cromatiche (dalla foto n°42 alla foto n°47 dell'allegato
-I-).
c) la realizzazione di una cospicua striscia di fugatura posta tra l'ingresso e la cucina, precisamente sulla
16 muratura del bagno principale, avente la funzione di
pavimento e mascherato da battiscopa: Lo scrivente,
premesso che la descrizione del predetto danno è
estremamente imprecisa, ha rilevato sulla muratura che
separa il bagno principale dal corridoio un battiscopa la
cui posa in opera non è stata eseguita a regola d'arte
(foto n°17 dell'allegato -I-);
d) Lo scrivente ha rilevato in corrispondenza della muratura che separa il BOX doccia del bagno padronale dal corridoio
presenza di efflorescenze e distacco di intonaco
determinato da fenomeni infiltrativi causati da una non
corretta posa in opera del BOX doccia (foton°18 e n°19
dell'allegato -I-)
e) Una mattonella del rivestimento del bagno principale risulta essere scheggiata ed il mosaico invertito non è
in linea le altre: Lo scrivente ha rilevato una
piccolissima scheggiatura della mattonella posta vicino
il lavandino (foto n°20 dell'allegato -I-) e l'inversione
di alcune piastrelle di mosaici e/o greche che non sono
state poste in linea fra di loro (foto n°21 dell'allegato
-I-)
f) La posa in opera della caldaia murale a gas risulta essere incompleta e non rifinita a regola d'arte. Per quanto
accertato le opere murarie relative alla posa in opera
della caldaia sono incomplete e non finite a regola
d'arte. In considerazione di quanto sopra, in forza delle
opere murarie di finitura da eseguire nella posa in opera
della caldaia (chiudere e rifinire l'alloggio delle
condotte di derivazione dalla caldaia con opere di
17 muratura consone all'intervento eseguito) quanti-fica a
corpo la richiesta risarcitoria dalla parte attrice per
rimuovere, per quanto possibile, il vizio riscontrato in
€ 100,00.
Ha quantificato in € 1.400,00 i costi necessari per la rimozione dei medesimi.
IV.
1-Deve essere, infine, accolta, nei limiti di cui in motivazione, essendo parzialmente fondata, la domanda con la quale l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatore al pagamento della penale prevista dal contratto.
IV.
2-Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'art.5 del contratto di appalto prevede che “i lavori avranno inizio in data 18 marzo 2013,
previa presentazione della prescritta comunicazione di inizio lavori
alla competente autorità comunale.
Gli stessi verranno ultimati entro il termine massimo di 82
giorni lavorativi dalla data di inizio, ovvero entro venerdì 12
luglio 2013, termine improrogabile, salvo successivo accordo scritto
fra le parti o l'insorgere di accertate cause di forza maggiore non
imputabili all'appaltatore.
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine suindicato si
applicherà una penale di € 50,00, non riducibile dal giudice.
IV.
3-Ciò posto, nel caso di specie è incontestato, oltre che provato in via documentale dal verbale di fine lavori (doc. 4 fasc.
opponente) che gli stessi sono stati completati il 07.01.2014, in ritardo rispetto al termine di ultimazione degli stessi,
espressamente previsto per la data del 12.07.2013.
IV.
4-Deve, altresì, evidenziarsi che, a fronte della richiesta di pagamento della penale, l'opposto ha eccepito che il ritardo nel completamento degli stessi non è lui imputabile, essendo stati i
18 lavori sospesi su richiesta dello stesso committente, in attesa di ricevere un finanziamento.
IV.
5-Tale circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste, dal teste, , all'epoca dei fatti Testimone_1
capo cantiere, il quale all'udienza del 16.02.2021, ha confermato che il verso fine giugno\inizio luglio, accompagnato da due Pt_1
funzionari di banca, si era presentato in cantiere affinché i lavori venissero sospesi sino al 10 di settembre.
IV.
6-Considerato, pertanto, che, per un verso, tra la fine dei lavori, avvenuta il 07.01.2014 ed il termine contrattualmente previsto (12.07.2013), intercorrono 179 giorni di ritardo e che, per altro verso, deve essere scomputato il periodo di sospensione dei lavori, disposto su richiesta dell'appaltatore da fine giugno al 10
settembre, pari a circa settantadue giorni, la penale contrattuale,
al cui pagamento è tenuto l'appaltatore, deve essere quantificata in € 5.350,00, pari all'importo giornaliero della penale,
moltiplicato per i giorni di ritardo nel completamento dei medesimi,
imputabili all'appaltatore, al netto della sospensione, chiesta dal committente. (€ 50,00x 107 giorni lavorativi).
V.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
V.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla
19 data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello corrispondente al valore della domanda monitoria pari ad € 21.012,40.
V.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati ai valori medi, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria espletata.
Scaglione: da € 5.201,00 ed € 26.000,00
Parte_3
[...] Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale € 5.077,00
V.
4-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, definitivamente poste a carico della parte opposta le spese della CTU, come liquidate con decreto del 27.20.2019.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da con atto di citazione Parte_1 notificato il 05.03.2015 nei confronti di nonché Controparte_1 sulle domande riconvenzionali, presentate dall'opponente nei confronti dell'opposto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.303/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 18.12.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 18506/2014 R.G.;
C. ON alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
[...]
[...] , della somma di € 4.323,23, oltre IVA ed agli interessi, Pt_4 al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
D. ON per l'eliminazione dei vizi Controparte_1 riscontrati sulle opere appaltate, al pagamento, in favore di della somma di € 1.400,00, oltre IVA ed agli Parte_1 interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
E. ON in applicazione della penale Controparte_1 prevista dall'art. 5 del contratto di appalto, al pagamento, in favore di , della somma di € 5.350,00, oltre agli Parte_1 interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
F. ON al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 460,50 per Pt_1 esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
G. PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del 27.02.2019, definitivamente a carico di condannando Controparte_1 quest'ultimo a rifondere a quanto dallo stesso Parte_1 versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 15.07.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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