Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati: DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17027 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. DI CAPRIO ROSA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Parte resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data11/07/2022, la parte ricorrente chiedeva la Parte_1
separazione in relazione al matrimonio contratto con in il 19/06/1999 Controparte_1
(atto n.149 , P. II, Serie. A, sez G anno 1999 ), riferendo che dall'unione tra i predetti non nascevano figli.
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 1000,00
Solo parte ricorrente compariva in data 20.2.23 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente senza adottare alcuna determinazione provvisoria e rimetteva gli atti al GI.
Innanzi all'istruttore non si costituiva il resistente del quale si dichiarava la contumacia giusta
1
All'udienza del 11.4.24 si escuteva il teste , cugino della ricorrente. Testimone_1
All'udienza cartolare del 21.3.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, la parte ricorrente precisava le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
Il Pm concludeva come in atti in data 28.3.25
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente si evidenzia che essa si fonda sulla prospettazione di condotte infedeli avendo riferito la che il avrebbe intrattenuto Pt_1 CP_1
relazioni con altre donne ed in particolare con una escort di nazionalità ucraina fino ad abbandonare la casa coniugale in data 22 aprile 20 22 senza corrispondere alcuna forma di sostentamento economico.
Ciò posto si rileva che, in difetto di allegazioni, non può la prova orale resa dal (de relato Tes_1
actoris) fondare prova certa di addebito della responsabilità nei confronti del;
né tanto meno CP_1
può dedursi prova dell'infedeltà sulla scorta del fatto che il teste riferiva che era nota a tutti questa relazione, lì dove non ha dato un nome ed un cognome ai tutti a conoscenza diretta della stessa.
Il collegio ritiene che pertanto non vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si evidenzia che i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale
2 deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19 ,
5605/20) .
Il Collegio è comunque sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente ed occorre quindi fare riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto - eventualmente valutati alla luce della possibilità lavorativa, ossia, di un'effettiva occasione di svolgimento di un'attività retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale - ma anche ai redditi prodotti dal patrimonio mobiliare o immobiliare ed anche, infine, ai cespiti in sè e per sé considerati e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (valore intrinseco di eventuali beni immobili, a prescindere dal reddito dai medesimi prodotto nonché eventuali disponibilità monetarie e investimenti finanziari).
Ciò posto si osserva che la istante (che aveva riferito al Presidente di non avere alcune entrata, di non percepire RDC, di essere socia della società SITE creata dal marito dalla quale però non ricavava alcun reddito ) si limita a depositare estratto contributivo INPS dal quale si evince esclusivamente l'assenza di registrazioni contributive inps, senza invece depositare alcuna documentazione attestante la mancata percezione di redditi e neppure alcuna dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Non sfugge pertanto al Collegio che la risulta non avere ottemperato a quanto richiesto, giusto Pt_1 decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, secondo un dovere di lealtà ex art 88 89 c.p.c. che, nelle controversie in materia di famiglia, - per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte –si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento e fino alla sua definizione, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale;
per l'effetto il mancato e/o parziale deposito di quanto richiesto, a cui era tenuta la ricorrente anche se ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ex art 116 co 2 cpc rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito.
La non ha consentito infatti una adeguata valutazione comparativa della propria situazione Pt_1
reddituale/patrimoniale e -benchè autorizzata all'accesso diretto all'anagrafe tributaria per offrire al
Tribunale, nella contumacia del resistente, prova documentale dell'entità dei redditi percepiti da quest'ultimo (nel presente giudizio non provata) nulla ha prodotto a riprova della disparità reddituale che è la precondizione perché - provata anche la inadeguatezza dei propri redditi/risorse a garantire l'autosufficienza economica (anche essa nel presente giudizio solo asserita e non provata) – l'Ag
3 possa attribuire al coniuge debole l'invocato assegno di mantenimento finalizzato a mantenere un tenore di vita (neanche esso provato in questa sede ) ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale.
A ciò si aggiunga che , in assenza di prove di segno contrario, è doveroso ritenere la concreta e attuale capacità lavorativa della ricorrente e che (in ossequio alle recenti pronunce di legittimità Cass. Civ.,
3354/2025 e 234/25) grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. Invero nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
Si rigetta pertanto la domanda di assegno di mantenimento.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.149 , P. II, Serie. A, sez G anno 1999 ),
• rigetta per il resto
• spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30.5.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
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