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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 3.7.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4121/2025
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati (C.F. C.F._1
), e Enrico Cellupica ( ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio di quest'ultimi sito in Napoli alla Via R. Gomez D'Ayala n.6
RICORRENTE
E
con sede in Napoli alla Via G.B. Marino n. 1 P. Controparte_1
IVA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in P.IVA_1 calce al presente atto dall'Avv. Mario Ariello C.F. con studio in C.F._4
Marano di Napoli (NA) alla Via Francesco Baracca N. 28
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/2/2025 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
pagina1 di 10 - Di essere stato assunto in data 01.02.2001, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società Metronapoli S.p.A., poi incorporata in nel CP_1
Contr novembre 2013 per cui lo stesso è stato dipendente di ed è stato inquadrato, ai sensi del CCNL RO, nella Terza Area professionale, Area operativa esercizio, Sezione ferroviario e metropolitano, profilo professionale Macchinista, parametro 190;
- Di essere stato collocato in quiescenza in data 30.6.2019 per sopraggiunti limiti di età;
- Di aver svolto continuativamente a far data dal 18 luglio 2007 al 30.6.2019 la mansione di Macchinista addetto alla conduzione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, secndo orari di lavoro avvicendati organizzati dall'azienda in base a moduli predisposti che prevedono una ciclicità media di 66 giornate;
- che, per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, percepiva la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL RO, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale nell'integrativo aziendale di 2° livello sottoscritto in data 29.12.2004.
- che nelle giornate in cui godeva delle ferie non gli venivano computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta le voci retributive: “indennità di mansione”,
“indennità giornaliera turnisti” e neppure l‟ “indennità di condotta” e che tale esclusione si pone in contrasto con la Dir. 2003/88 CE così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, con conseguente diritto a vedersi rimodulare la retribuzione percepita durante i giorni di ferie per gli anni 2007 – 2018.
Concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità di mansione” della “indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 3 e dell'art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980.
2) Per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato,
l'importo di € 10.350,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
3) Condannare la alla refusione delle spese di lite con attribuzione agli avvocati CP_1 antistatari in solido tra loro”.
pagina2 di 10 Con memoria difensiva si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, nonché la parziale prescrizione dei diritti azionati.
Nel merito chiedeva l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto.
Ciò in quanto riteneva non sussistente nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione feriale e, conseguentemente, in assenza di una disposizione normativa o del CCNL di riferimento.
Concludeva: “
1. proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE in riferimento al rapporto del personale autoferrotranviario nel contesto ordinamentale dello Stato italiano e delle garanzie, normative e contrattuali, da esso predisposte per l'effettivo godimento da parte del lavoratore del suo diritto a ferie annuali retribuite;
2. sollevare questione di costituzionalità sulla legittimità di un'applicazione diretta dell'art. 7 Dir 2003/88/CE ove interpretata nel senso dell'esautoramento del potere definitorio della retribuzione e quindi in contrasto con il principio di autonomia sindacale di cui all'art. 39 Cost.; 3. dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso per violazione dell'art 414 cpc sulla base dei motivi di cui in premessa, ai punti 1) e 2); - Nel merito: Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento della pretesa creditoria vantata da parte ricorrente, accertare, riconoscere e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle ragioni creditorie per il periodo antecedente alla data del 21.06.2019; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'Udienza del 3.7.2025 tenutasi a mezzo trattazione scritta, il Giudice decideva la causa con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema
Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3
pagina3 di 10 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso dalla suprema Corte di
Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Va, in particolare, condiviso quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. -
17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -
15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_1 altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2
e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_3 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione pagina4 di 10 ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_3 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto pagina5 di 10 interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, dunque, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute.
Va, in primo luogo, ritenuto che l'indennità giornaliera turnisti risulta pacificamente erogata al ricorrente con continuità nel periodo di causa, tenuto anche conto che parte resistente non contesta tale carattere di continuità, riconoscendo che sia stata corrisposta in relazione ad ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
L'indennità giornaliera turnisti è volta, inoltre, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. L' ‟indennità giornaliera turnisti” che l'istante percepisce da anni, non figura nella retribuzione utile ai fini della determinazione dell'importo a corrispondersi a titolo di ferie.
Quanto alla “indennità di mansione” (accordo sindacale aziendale 29.12.2004) essa spetta al ricorrente atteso che (cfr. Allegato B Tabella 4 accordo 29.12.2004) è oggetto dell'
Integrativo economico aziendale (n. 9) voce A): Indennità legate alla prestazione: “Viene corrisposta in base alle mansioni effettivamente svolte e non in base ai parametro stipendiale. Viene corrisposta su base giornaliera per ogni prestazione resa in turno superiore alla metà dell'orario ordinario di lavoro. Viene corrisposta per prestazioni fuori turno superiori alle quattro ore. Viene corrisposta nelle giornate di permesso sindacale ed in quelle di assenza retribuita per donazione sangue ed in conto Azienda. Per il personale che opera su turni programmati di 5 giorni settimanali viene aumentata del 15%; Per il personale che opera su turni programmati di 4 giorni settimanali viene aumentata dei 20%.
Nelle giornate di sabato, domenica e festive è incrementata del 35%. Tale ricostruzione appare utile proprio al solo fine di comprendere la natura dell'emolumento in questione atteso che in questa sede risulta incontroversa la corresponsione dell'importo al ricorrente e non si fa questione circa l'entità del medesimo ma, unicamente, circa la sua illegittima esclusione dal computo delle ferie.
pagina6 di 10 Che vi sia un nesso intrinseco e duraturo ed inscindibile di tale indennità con le altre voci della retribuzione è fuori di dubbio ed è dimostrato così come è fuori di dubbio - ed è dimostrato - che l'indennità di mansione è uno “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il macchinista è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario - costantemente
- incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore” e che pertanto”(...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24) – cfr. ancora Cass. Lav. n. 13425/2019. Ma vi è di più, l'indennità in parola costituisce certamente un elemento della retribuzione correlato allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28 come interpretata dalla S.C.) atteso che ha effetto soltanto per il ricorrente in quanto è intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed è correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Quanto alla “indennità di condotta” (ASA 29.12.2004 e 11.7.2019), la contrattazione collettiva aziendale, nell'accordo sindacale aziendale del 29.12.2004, ha previsto “Oltre alle indennità legate al servizio previste dal C.C.N.L. RO (Tabella 2) vengono previste le seguenti ulteriori indennità accessorie (Tabelle 3 e 4): - Indennità per turno fisso di lavoro feriale o festivo - Indennità per 1 ° turno feriale - Indennità per 2° turno feriale (anche se parzialmente notturno) - Indennità per 3° turno feriale (anche se parzialmente o interamente notturno) - Indennità per 1° turno festivo - Indennità per 2° turno festivo (anche se parzialmente notturno) - Indennità per 3° turno festivo (anche se parzialmente o interamente notturno) - Indennità per lavoro notturno feriale e festivo per turni avvicendati che superino le 11 giornate al mese - Indennità per reperibilità feriale -
Indennità per reperibilità festiva - Indennità dì condotta - Indennità per turno di riserva p.d.m,. Indennità per operatori banco manovra ACEI - Indennità per istruzione corsi professionali - Indennità giornaliera di mansione (competenza accessoria giornaliera legata esclusivamente alle mansioni)”. Vi è, quindi, il "nesso intrinseco" che intercorre tra tale elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal macchinista, lavoratore.
Dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Esse, difatti, a) sono intrinsecamente connesse alla pagina7 di 10 natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e, in ogni caso, SONO CORRELATE AL
PECULIARE STATUS PROFESSIONALE E/O PERSONALE DELL'INTERESSATO.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3
e art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 - che escludono , o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26246 del 6.9.2022 “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della
l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Ne consegue che se ne deve rilevare l'infondatezza, non essendo più rilevante il requisito dimensionale della convenuta, e non decorrendo pertanto il relativo termine nel corso del rapporto lavorativo.
Come noto, la regola del differimento a fine rapporto dell'inizio della prescrizione per il lavoratore - enunciata dalla sentenza della Corte Cost. n. 143/1969 ha subìto successive correzioni ad opera della stessa Corte costituzionale, attraverso le decisioni 86/1971 e.
174/1972, con cui si pervenne alla conclusione che il principio del differimento, all'epoca dell'estinzione del rapporto, della decorrenza della prescrizione non è affatto applicabile
“tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione" ( v. anche in tal senso Cass., sentenza n. 5494 del 20.6.1997: "ai fini della decorrenza della prescrizione (in corso di rapporto, ndr) la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità [ ...] va riconosciuta allorquando [...] il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno
pagina8 di 10 di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità ... ".
Tanto premesso, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato e condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246; Cass.
Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Nella specie, il rapporto di lavoro si è interrotto nell'anno 2019 e il periodo considerato va dal 2007 al 2018; orbene, il primo atto interruttivo della prescrizione risale alla diffida di pagamento del 28/12/2020, mentre il secondo atto interruttivo è individuabile nella notifica del ricorso, avvenuta in data 3.3.2025, con la conseguenza che non sono decorsi cinque anni dal termine del rapporto.
Ne consegue che la prescrizione non rileva nel presente giudizio, avendo il ricorrente precisato di avere ritenuto non prescritto il diritto a far data dal quinquennio anteriore alla approvazione della Legge Fornero, per cui i conteggi sono corretti secondo tale impostazione.
Pertanto, in ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il Tribunale di recepire i conteggi analitici allegati dalla difesa dei ricorrenti, sviluppati sulla base delle giornate di ferie usufruite nel periodo in giudizio (e non già sul numero, ipotetico, minimo di ferie individuato dalla resistente), tenendosi conto della retribuzione ricevuta e di quella spettante, alla stregua delle considerazioni svolte innanzi.
Pertanto, il ricorso merita accogliemento, con conseguente nullità dell'art. 3 e dell'art. 5 del
CCNL 27 11 2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 e riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di mansione”, “della indennità giornaliera turnisti” e della pagina9 di 10 “indennità di condotta”, con condanna di parte resistente a corrispondere in favore del ricorrente € 10.350,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto:
- dichiara la nullità dell'art. 3 e dell'art. 5 del CCNL 27 11 2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980;
- dichiara il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di mansione”, “della indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta”;
- Per l'effetto condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente € 10.350,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge
Contr
- Condanna, altresì, alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2200,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
Napoli, 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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