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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6323/21 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Guerrieri Santo Francesco, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tedesco, come da mandato CP_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 3.7.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.21 la esponeva di aver contratto, in data Pt_1
6.8.83, matrimonio concordatario con il , insieme al quale aveva generato CP_1 due figli, già maggiorenni e dotati di separato nucleo familiare;
evidenziava che il resistente, in data 10.4.18, si fosse allontanato da casa, dopo averla aggredita nel corso di litigio, avvenuto allorchè lei aveva acquisito contezza della relazione extraconiugale da questi intrattenuta con tale e che, da allora, Persona_1 non si fosse minimamente curato delle proprie necessità, neppure economiche, pur sapendo che l'unica fonte di sostentamento di cui poteva beneficiare era costituita dal trattamento di invalidità erogato dall'INPS; instava, pertanto, per la pronuncia della separazione con addebito al resistente e per l'attribuzione in proprio favore di un assegno di mantenimento, chiedeva, altresì, onerarsi il del ristoro del CP_1 danno connesso al risalente disinteresse per le proprie esigenze.
Il resistente, costituendosi, preliminarmente segnalava che il consorzio familiare si fosse da tempo dissolto in ragione della disaffezione manifestata dalla nei Pt_1 propri confronti e negava la violazione dell'obbligo di fedeltà ascrittagli;
assumeva di essere uscito da casa per sottrarsi all'ennesimo litigio, precisando che la ricorrente non gli avesse, nei giorni successivi permesso di rientrarvi neppure per recuperare i suoi effetti personali;
indicava di aver talvolta aiutato economicamente la moglie, tramite i figli e dava atto della percezione di redditi ridotti, rinvenienti da attività saltuarie;
invocava pertanto, la pronuncia della separazione senza condizioni.
Con ordinanza presidenziale emessa i data 2.5.22 veniva dato atto dell'assenza di elementi comprovanti una disparità di condizione economica tra le parti, quindi venivano disposti accertamenti tramite Guardia di Finanza sulla persona del resistente;
tale provvedimento veniva confermato in data 26.10.22, a fronte della richiesta di modifica formulata dalla ricorrente, non essendo emersi, dalle verifiche disposte, riscontri concludenti;
espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 4.5.23, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 3.7.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla richiesta di addebito articolata dalla ricorrente, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n.
25966/16); peraltro, “In tema di separazione personale dei coniugi,
l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.( cfr. Cass. civ. sent. n. 11032/24), in particolare “l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si è già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia già stata proposta ( cfr. Cass. civ. sent. n. 11792/21).
Nel caso per cui è controversia, la stessa ricorrente, nella memoria istruttoria, aveva menzionato la risalente frattura dell' unione affettiva e sentimentale delle parti, che per diversi anni avevano proseguito la coabitazione, pur in assenza di manifestazioni di sentimento e stima reciproci;
il teste , figlio delle Testimone_1 parti, ha indicato che i rapporti tra i genitori non fossero mai stati sereni, poichè costellati da litigi ed ha riferito di non essere a conoscenza di relazioni extraconiugali intessute dal padre, precisando che solo la madre gli avesse riferito tale evenienza;
sia la prospettata violazione dell'obbligo di fedeltà che la dedotta aggressione, peraltro genericamente delineati, sono rimaste, all'esito del procedimento, sguarnite di riscontro.
Il suddetto quadro probatorio consente di ritenere che l'allontanamento del dalla casa coniugale fosse avvenuto in un clima familiare da tempo CP_1 deteriorato, sicchè la domanda di addebito deve trovare rigetto.
La ha instato, altresì, per l'attribuzione di un assegno di mantenimento: sul Pt_1 punto, va osservato come, ai sensi dell''art. 156 c.c. "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri"; in ossequio alla cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla corte nomofilattica, “il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato
e lussuoso” (cfr. Cass. civ. sent. n. 25055/24, n. 11494/24, n. 11250/24).
La ricorrente ha documentato introiti di poco inferiori ad € 4.000,00 annui, rinvenienti dalla percezione della pensione di invalidità civile;
dalla relazione della
Guardia di Finanza si evince che il , ad oggi ultrasessantenne, titolare di una CP_1 ditta esercente l'attività di posa di pavimenti e murature, abbia dichiarato per il 2019 un reddito di € 4.730,00 e per il 2020 un reddito di € 5.584,00; egli è titolare della quota di ½ di due immobili di ridotta consistenza e di alcuni terreni, nonché di 4 veicoli, tre dei quali immatricolati oltre vent'anni addietro.
Il resistente, attualmente è ospite presso il locale di proprietà del teste Tes_2 posto sopra alla falegnameria di proprietà del medesimo, come emerso nel corso dell'istruttoria.
I suddetti elementi, pur rendendo plausibile una capacità reddituale del resistente non pienamente sovrapponibile a quella dichiarata, non pongono in evidenza una significativa difformità tra le possibilità delle parti;
d'altro canto la ricorrente si era limitata, nell'atto introduttivo, ad assumere genericamente una buona condizione economica di costui, senza indicare concretamente in che modo la medesima si manifestasse: anche la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento, pertanto, deve trovare rigetto.
Non risulta ammissibile, poiché esultante dal novero delle questioni rimesse al giudice della separazione, la domanda risarcitoria articolata in ricorso;
per mero tuziorismo, si noti come la querela per violazione degli obblighi di assistenza proposta dalla sia stata archiviata. Pt_1
Del pari, inammissibile poiché tardiva appare la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dalla medesima in comparsa conclusionale;
tale istanza, comunque, non avrebbe potuto essere accolta in ragione dell'assenza di prole minore o maggiorenne ma sprovvista di autonomia economica, alla cui tutela tale provvedimento è strumentale.
Le spese di lite, parametrate alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate ed alla consistenza dell'attività processuale svolta vengono poste a carico della resistente, soccombente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in 6.8.83, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Squinzano al n. 49, P.II, serie A, anno 19;
- rigetta le domande di addebito e di attribuzione di un assegno di mantenimento formulate dalla Pt_1
- dichiara inammissibili le domande di risarcimento e di assegnazione della casa coniugale dalla medesima articolate;
-condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 2.4.25
Il giudice estensore Il Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott. Gianluca Fiorella
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6323/21 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Guerrieri Santo Francesco, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tedesco, come da mandato CP_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 3.7.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.21 la esponeva di aver contratto, in data Pt_1
6.8.83, matrimonio concordatario con il , insieme al quale aveva generato CP_1 due figli, già maggiorenni e dotati di separato nucleo familiare;
evidenziava che il resistente, in data 10.4.18, si fosse allontanato da casa, dopo averla aggredita nel corso di litigio, avvenuto allorchè lei aveva acquisito contezza della relazione extraconiugale da questi intrattenuta con tale e che, da allora, Persona_1 non si fosse minimamente curato delle proprie necessità, neppure economiche, pur sapendo che l'unica fonte di sostentamento di cui poteva beneficiare era costituita dal trattamento di invalidità erogato dall'INPS; instava, pertanto, per la pronuncia della separazione con addebito al resistente e per l'attribuzione in proprio favore di un assegno di mantenimento, chiedeva, altresì, onerarsi il del ristoro del CP_1 danno connesso al risalente disinteresse per le proprie esigenze.
Il resistente, costituendosi, preliminarmente segnalava che il consorzio familiare si fosse da tempo dissolto in ragione della disaffezione manifestata dalla nei Pt_1 propri confronti e negava la violazione dell'obbligo di fedeltà ascrittagli;
assumeva di essere uscito da casa per sottrarsi all'ennesimo litigio, precisando che la ricorrente non gli avesse, nei giorni successivi permesso di rientrarvi neppure per recuperare i suoi effetti personali;
indicava di aver talvolta aiutato economicamente la moglie, tramite i figli e dava atto della percezione di redditi ridotti, rinvenienti da attività saltuarie;
invocava pertanto, la pronuncia della separazione senza condizioni.
Con ordinanza presidenziale emessa i data 2.5.22 veniva dato atto dell'assenza di elementi comprovanti una disparità di condizione economica tra le parti, quindi venivano disposti accertamenti tramite Guardia di Finanza sulla persona del resistente;
tale provvedimento veniva confermato in data 26.10.22, a fronte della richiesta di modifica formulata dalla ricorrente, non essendo emersi, dalle verifiche disposte, riscontri concludenti;
espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 4.5.23, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 3.7.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla richiesta di addebito articolata dalla ricorrente, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n.
25966/16); peraltro, “In tema di separazione personale dei coniugi,
l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.( cfr. Cass. civ. sent. n. 11032/24), in particolare “l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si è già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia già stata proposta ( cfr. Cass. civ. sent. n. 11792/21).
Nel caso per cui è controversia, la stessa ricorrente, nella memoria istruttoria, aveva menzionato la risalente frattura dell' unione affettiva e sentimentale delle parti, che per diversi anni avevano proseguito la coabitazione, pur in assenza di manifestazioni di sentimento e stima reciproci;
il teste , figlio delle Testimone_1 parti, ha indicato che i rapporti tra i genitori non fossero mai stati sereni, poichè costellati da litigi ed ha riferito di non essere a conoscenza di relazioni extraconiugali intessute dal padre, precisando che solo la madre gli avesse riferito tale evenienza;
sia la prospettata violazione dell'obbligo di fedeltà che la dedotta aggressione, peraltro genericamente delineati, sono rimaste, all'esito del procedimento, sguarnite di riscontro.
Il suddetto quadro probatorio consente di ritenere che l'allontanamento del dalla casa coniugale fosse avvenuto in un clima familiare da tempo CP_1 deteriorato, sicchè la domanda di addebito deve trovare rigetto.
La ha instato, altresì, per l'attribuzione di un assegno di mantenimento: sul Pt_1 punto, va osservato come, ai sensi dell''art. 156 c.c. "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri"; in ossequio alla cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla corte nomofilattica, “il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato
e lussuoso” (cfr. Cass. civ. sent. n. 25055/24, n. 11494/24, n. 11250/24).
La ricorrente ha documentato introiti di poco inferiori ad € 4.000,00 annui, rinvenienti dalla percezione della pensione di invalidità civile;
dalla relazione della
Guardia di Finanza si evince che il , ad oggi ultrasessantenne, titolare di una CP_1 ditta esercente l'attività di posa di pavimenti e murature, abbia dichiarato per il 2019 un reddito di € 4.730,00 e per il 2020 un reddito di € 5.584,00; egli è titolare della quota di ½ di due immobili di ridotta consistenza e di alcuni terreni, nonché di 4 veicoli, tre dei quali immatricolati oltre vent'anni addietro.
Il resistente, attualmente è ospite presso il locale di proprietà del teste Tes_2 posto sopra alla falegnameria di proprietà del medesimo, come emerso nel corso dell'istruttoria.
I suddetti elementi, pur rendendo plausibile una capacità reddituale del resistente non pienamente sovrapponibile a quella dichiarata, non pongono in evidenza una significativa difformità tra le possibilità delle parti;
d'altro canto la ricorrente si era limitata, nell'atto introduttivo, ad assumere genericamente una buona condizione economica di costui, senza indicare concretamente in che modo la medesima si manifestasse: anche la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento, pertanto, deve trovare rigetto.
Non risulta ammissibile, poiché esultante dal novero delle questioni rimesse al giudice della separazione, la domanda risarcitoria articolata in ricorso;
per mero tuziorismo, si noti come la querela per violazione degli obblighi di assistenza proposta dalla sia stata archiviata. Pt_1
Del pari, inammissibile poiché tardiva appare la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dalla medesima in comparsa conclusionale;
tale istanza, comunque, non avrebbe potuto essere accolta in ragione dell'assenza di prole minore o maggiorenne ma sprovvista di autonomia economica, alla cui tutela tale provvedimento è strumentale.
Le spese di lite, parametrate alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate ed alla consistenza dell'attività processuale svolta vengono poste a carico della resistente, soccombente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in 6.8.83, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Squinzano al n. 49, P.II, serie A, anno 19;
- rigetta le domande di addebito e di attribuzione di un assegno di mantenimento formulate dalla Pt_1
- dichiara inammissibili le domande di risarcimento e di assegnazione della casa coniugale dalla medesima articolate;
-condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 2.4.25
Il giudice estensore Il Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott. Gianluca Fiorella