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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno- Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea - in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice designato
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7465 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “accertamento diritto alla protezione speciale ex art . dell'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998” decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 14.1.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. vertente
Tra
nato il [...] in [...] e residente in [...] CF , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonio Gioiello CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
C.F._3 ricorrente
e
- Questura di Salerno, in persona del Ministro p.t., CF Controparte_1 costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato P.IVA_1 resistente
Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, in persona del p.t., CF CP_2 P.IVA_2
1 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il ricorrente allega di aver presentato in data 31.10.22 istanza al fine di ottenere la protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro.
La circostanza risulta provata dal deposito della ricevuta rilasciata dalla Questura di Salerno ( c.f.r. doc. 1 produzione ricorrente).
L'istante prospetta che ad oggi è decorso oltre un anno della formalizzazione della richiesta di protezione speciale e dal fotosegnalamento e al momento la Questura di Salerno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno non hanno concluso il procedimento amministrativo.
Ad avviso del ricorrente il contegno tenuto dalla Questura di Salerno e dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno configura gli estremi del cd. "silenzio inadempimento" di cui all'art. 2 della Legge 241/90 (nella parte in cui prevede che trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento, il silenzio può ritenersi formato).
Il ricorrente chiede, quindi, all'adito Tribunale accertare il proprio diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e per l'effetto ordinare al - Questura di Salerno, l'emissione del permesso di Controparte_1 soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
1.2 La giurisprudenza ha delineato con precisione il perimetro di competenza del giudice ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, stabilendo che il Tribunale ordinario, e in particolare le sezioni specializzate, sono competenti per le controversie relative al rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno nei cosiddetti "casi speciali". Tale competenza è determinata in base al petitum sostanziale, ossia alla posizione giuridica dedotta in giudizio, e non alla mera forma del provvedimento impugnato. In tal senso, laddove si invochi il diritto al riconoscimento della protezione speciale, anche se l'atto impugnato concerne un provvedimento di diniego di conversione di permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di lavoro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La giurisprudenza ha così ha ribadito che il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo e rientra tra i diritti umani fondamentali, godendo di una tutela assoluta e non suscettibile di essere degradata a interesse legittimo soggetto a valutazioni discrezionali dell'amministrazione ( c.f.r. in tal senso Cassazione civile sez. I - 22/11/2024, n. 30137).
2 Precipitato logico del principio appena espressa risulta essere, quindi, la condivisibile e consolidata affermazione giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto correlato alla tutela di diritti umani fondamentali non suscettibili di degradazione ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, ha anch'esso consistenza di diritto soggettivo ( c.f.r. in tal senso Cass. SU n. 1390/2022; T.A.R. sez. III - CP_3 Bari, 30/05/2023, n. 830 Redazione Giuffrè amm. 2023; sez. II - CP_4
Firenze, 20/01/2022, n. 56 Foro Amministrativo (Il) 2022, 1, 92; T.A.R. sez. III CP_3
- Lecce, 24/09/2021, n. 1390 Foro Amministrativo (Il) 2021, 9, 1392).
1.3 Con riguardo alla giurisdizione dell'adito Tribunale giova osservare, inoltre, che l'art. 133 n. 6 lett. a-bis) c.p.a. – dettato con riferimento alle controversie relative all'applicazione dell'art. 20 l. 241/1990 in tema di silenzio inadempimento - sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In proposito, il Collegio puntualizza come la norma che disciplina l'azione sul silenzio è una norma sul processo e non sulla giurisdizione, e quindi è una norma che presuppone e non fonda la giurisdizione. Essa, cioè, non intende prescrivere che il mancato esercizio del potere amministrativo costituisce una nuova ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo, ma solo che se la situazione giuridica soggettiva lesa da un comportamento amministrativo inerte è di interesse legittimo (ed è quindi attribuita al giudice amministrativo secondo le regole ordinarie), il ricorrente gode di un ulteriore strumento processuale rappresentato dal rito contra silentium. Poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, ne consegue che ogni qualvolta il rapporto giuridico sottostante al silenzio dell'amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo dell'istante, la giurisdizione del giudice amministrativo è da escludersi sia nell'ipotesi in cui la materia sottostante appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia nell'ipotesi in cui la stessa appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Sì è così condivisibilmente affermato che l'azione esperibile contro il silenzio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 31 c.p.a. - ed oggetto di giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133 c.p.a. - non costituisce, invero, un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche Amministrazioni, risultando sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale;
da ciò consegue che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall'Autorità giurisdizionale ordinaria (cfr., Cass. SS.UU. Civili, n. 29178/2020; Cons. St., sez. IV, 31/07/2018 n. 4689; Cons. Stato, Sez. Sesta, 31 gennaio 2018, n. 650; Cons. Stato,
3 sez. Quinta, 30 settembre 2013, n. 4835; TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 6701/20219; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, n. 11949/2016).
In ragione di quanto esposto, quindi, venendo in rilevo nella fattispecie concreta una ipotesi di diritto soggettivo, questo giudicante rimarca come alla domanda proposta non è applicabile il disposto di cui all'art. 133 c.p.a. qualificante la giurisdizione del g.a. in punto di accertamento del silenzio inadempimento della P.A. di cui all'art. 31 c.p.a.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, quindi, deve affermarsi la giurisdizione dell'adito Tribunale con riferimento alla domanda proposta dal ricorrente circa l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
2.1 Con riguardo all'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di accertamento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Collegio espone come il protrarsi in modo non ragionevole del procedimento amministrativo volto al riconoscimento del diritto soggettivo in oggetto qualifica l'insorgenza, in capo al richiedente in fase amministrativa, dell'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda giudiziale di accertamento del diritto soggettivo non ancora riconosciuto in sede amministrativa.
2.2 Orbene, premessi i termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 5 comma 9 TU imm,, considerato altresì il termine massimo di cui all'art. 2 comma 4 della l. 241/90, termini questi individuati quantomeno come parametri orientativi di ragionevolezza temporale per la definizione del procedimento amministrativo ( c.f.r. in tal senso Trib. Roma 19.7.24 r.g. n.17086/24; Trib. Napoli 8.8.24 sez XII r.g. 9221/21; Trib. Ancona 5.5.23 r.g. 5486/22 ), tenuto conto nella fattispecie concreta del significativo superamento di termini di cui sopra, essendo decorso all'attualità oltre un anno dalla proposizione della domanda in sede amministrativa, il Collegio stima la domanda come ammissibile anche sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. connesso alla mancata definizione del procedimento per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
3.1 Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità
4 del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Circa la previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il divieto di respingimento in ragione del rispetto della vita privata e familiare costituisce, invero, il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, Per_1
5 § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Per_3
Unito [GC]). ( e LI c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata CP_5 non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Persona_4 Per_1
Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_5 ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Romania [GC], § 71; Persona_6
e c. § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 Parte_2 e DI Oy c. Finlandia GC).
[...]
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e(iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, dalla lettura dell'art. 19 cit. risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Infine, il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma.
Nel caso di specie, il richiedente mira a ottenere la protezione speciale, deducendo, in definitiva, l'attitudine lesiva al diritto al rispetto della propria vita privata dell'allontanamento forzato dal territorio nazionale.
3.2 Ciò detto, questo Collegio rileva come il ricorrente è residente a [...] come provato dalla comunicazione di ospitalità (c.f.r.
6 allegato 4 produzione ricorrente), ottenendo il rilascio del codice fiscale ( c.f.r. allegato 5 prod. cit.). Dopo aver lavorato nel 2019 come addetto alle pulizie alle dipendenze della Hotel Management & Supplies s.r.l.s., nel 2022 come confezionatore di calzature per la e nel 2023 come operaio della DF Servizi s.r.l., attualmente Parte_3 lavora come operaio per la Falmi Servizi s.r.l. in virtù di regolare contratto di lavoro, percependo un reddito capace di assicurargli indipendenza e stabilità economica così come provato dalle prodotte busta paga e dai cud (c.f.r. allegato 6 prod. cit.).
Le sopra richiamate evidenze danno contezza, invero, di adeguato inserimento socio lavorativo del ricorrente, offrendo così prova della presenza nella fattispecie concreta dei presupposti applicativi per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente diritto al rilascio da parte della Questura di Salerno del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
4.1 In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti sia all'entrata in vigore della nuova disciplina sostanziale del diritto riconosciuto in capo all'attore applicata alla controversia, sia all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale come in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente diritto al rilascio da parte della Questura di Salerno del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dispone la trasmissione degli atti alla Questura di Salerno per quanto di competenza;
• compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4.6.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno- Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea - in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice designato
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7465 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “accertamento diritto alla protezione speciale ex art . dell'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998” decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 14.1.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. vertente
Tra
nato il [...] in [...] e residente in [...] CF , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonio Gioiello CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
C.F._3 ricorrente
e
- Questura di Salerno, in persona del Ministro p.t., CF Controparte_1 costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato P.IVA_1 resistente
Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, in persona del p.t., CF CP_2 P.IVA_2
1 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il ricorrente allega di aver presentato in data 31.10.22 istanza al fine di ottenere la protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro.
La circostanza risulta provata dal deposito della ricevuta rilasciata dalla Questura di Salerno ( c.f.r. doc. 1 produzione ricorrente).
L'istante prospetta che ad oggi è decorso oltre un anno della formalizzazione della richiesta di protezione speciale e dal fotosegnalamento e al momento la Questura di Salerno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno non hanno concluso il procedimento amministrativo.
Ad avviso del ricorrente il contegno tenuto dalla Questura di Salerno e dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno configura gli estremi del cd. "silenzio inadempimento" di cui all'art. 2 della Legge 241/90 (nella parte in cui prevede che trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento, il silenzio può ritenersi formato).
Il ricorrente chiede, quindi, all'adito Tribunale accertare il proprio diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e per l'effetto ordinare al - Questura di Salerno, l'emissione del permesso di Controparte_1 soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
1.2 La giurisprudenza ha delineato con precisione il perimetro di competenza del giudice ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, stabilendo che il Tribunale ordinario, e in particolare le sezioni specializzate, sono competenti per le controversie relative al rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno nei cosiddetti "casi speciali". Tale competenza è determinata in base al petitum sostanziale, ossia alla posizione giuridica dedotta in giudizio, e non alla mera forma del provvedimento impugnato. In tal senso, laddove si invochi il diritto al riconoscimento della protezione speciale, anche se l'atto impugnato concerne un provvedimento di diniego di conversione di permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di lavoro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La giurisprudenza ha così ha ribadito che il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo e rientra tra i diritti umani fondamentali, godendo di una tutela assoluta e non suscettibile di essere degradata a interesse legittimo soggetto a valutazioni discrezionali dell'amministrazione ( c.f.r. in tal senso Cassazione civile sez. I - 22/11/2024, n. 30137).
2 Precipitato logico del principio appena espressa risulta essere, quindi, la condivisibile e consolidata affermazione giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto correlato alla tutela di diritti umani fondamentali non suscettibili di degradazione ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, ha anch'esso consistenza di diritto soggettivo ( c.f.r. in tal senso Cass. SU n. 1390/2022; T.A.R. sez. III - CP_3 Bari, 30/05/2023, n. 830 Redazione Giuffrè amm. 2023; sez. II - CP_4
Firenze, 20/01/2022, n. 56 Foro Amministrativo (Il) 2022, 1, 92; T.A.R. sez. III CP_3
- Lecce, 24/09/2021, n. 1390 Foro Amministrativo (Il) 2021, 9, 1392).
1.3 Con riguardo alla giurisdizione dell'adito Tribunale giova osservare, inoltre, che l'art. 133 n. 6 lett. a-bis) c.p.a. – dettato con riferimento alle controversie relative all'applicazione dell'art. 20 l. 241/1990 in tema di silenzio inadempimento - sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In proposito, il Collegio puntualizza come la norma che disciplina l'azione sul silenzio è una norma sul processo e non sulla giurisdizione, e quindi è una norma che presuppone e non fonda la giurisdizione. Essa, cioè, non intende prescrivere che il mancato esercizio del potere amministrativo costituisce una nuova ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo, ma solo che se la situazione giuridica soggettiva lesa da un comportamento amministrativo inerte è di interesse legittimo (ed è quindi attribuita al giudice amministrativo secondo le regole ordinarie), il ricorrente gode di un ulteriore strumento processuale rappresentato dal rito contra silentium. Poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, ne consegue che ogni qualvolta il rapporto giuridico sottostante al silenzio dell'amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo dell'istante, la giurisdizione del giudice amministrativo è da escludersi sia nell'ipotesi in cui la materia sottostante appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia nell'ipotesi in cui la stessa appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Sì è così condivisibilmente affermato che l'azione esperibile contro il silenzio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 31 c.p.a. - ed oggetto di giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133 c.p.a. - non costituisce, invero, un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche Amministrazioni, risultando sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale;
da ciò consegue che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall'Autorità giurisdizionale ordinaria (cfr., Cass. SS.UU. Civili, n. 29178/2020; Cons. St., sez. IV, 31/07/2018 n. 4689; Cons. Stato, Sez. Sesta, 31 gennaio 2018, n. 650; Cons. Stato,
3 sez. Quinta, 30 settembre 2013, n. 4835; TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 6701/20219; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, n. 11949/2016).
In ragione di quanto esposto, quindi, venendo in rilevo nella fattispecie concreta una ipotesi di diritto soggettivo, questo giudicante rimarca come alla domanda proposta non è applicabile il disposto di cui all'art. 133 c.p.a. qualificante la giurisdizione del g.a. in punto di accertamento del silenzio inadempimento della P.A. di cui all'art. 31 c.p.a.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, quindi, deve affermarsi la giurisdizione dell'adito Tribunale con riferimento alla domanda proposta dal ricorrente circa l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
2.1 Con riguardo all'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di accertamento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Collegio espone come il protrarsi in modo non ragionevole del procedimento amministrativo volto al riconoscimento del diritto soggettivo in oggetto qualifica l'insorgenza, in capo al richiedente in fase amministrativa, dell'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda giudiziale di accertamento del diritto soggettivo non ancora riconosciuto in sede amministrativa.
2.2 Orbene, premessi i termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 5 comma 9 TU imm,, considerato altresì il termine massimo di cui all'art. 2 comma 4 della l. 241/90, termini questi individuati quantomeno come parametri orientativi di ragionevolezza temporale per la definizione del procedimento amministrativo ( c.f.r. in tal senso Trib. Roma 19.7.24 r.g. n.17086/24; Trib. Napoli 8.8.24 sez XII r.g. 9221/21; Trib. Ancona 5.5.23 r.g. 5486/22 ), tenuto conto nella fattispecie concreta del significativo superamento di termini di cui sopra, essendo decorso all'attualità oltre un anno dalla proposizione della domanda in sede amministrativa, il Collegio stima la domanda come ammissibile anche sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. connesso alla mancata definizione del procedimento per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
3.1 Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità
4 del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Circa la previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il divieto di respingimento in ragione del rispetto della vita privata e familiare costituisce, invero, il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, Per_1
5 § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Per_3
Unito [GC]). ( e LI c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata CP_5 non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Persona_4 Per_1
Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_5 ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Romania [GC], § 71; Persona_6
e c. § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 Parte_2 e DI Oy c. Finlandia GC).
[...]
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e(iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, dalla lettura dell'art. 19 cit. risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Infine, il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma.
Nel caso di specie, il richiedente mira a ottenere la protezione speciale, deducendo, in definitiva, l'attitudine lesiva al diritto al rispetto della propria vita privata dell'allontanamento forzato dal territorio nazionale.
3.2 Ciò detto, questo Collegio rileva come il ricorrente è residente a [...] come provato dalla comunicazione di ospitalità (c.f.r.
6 allegato 4 produzione ricorrente), ottenendo il rilascio del codice fiscale ( c.f.r. allegato 5 prod. cit.). Dopo aver lavorato nel 2019 come addetto alle pulizie alle dipendenze della Hotel Management & Supplies s.r.l.s., nel 2022 come confezionatore di calzature per la e nel 2023 come operaio della DF Servizi s.r.l., attualmente Parte_3 lavora come operaio per la Falmi Servizi s.r.l. in virtù di regolare contratto di lavoro, percependo un reddito capace di assicurargli indipendenza e stabilità economica così come provato dalle prodotte busta paga e dai cud (c.f.r. allegato 6 prod. cit.).
Le sopra richiamate evidenze danno contezza, invero, di adeguato inserimento socio lavorativo del ricorrente, offrendo così prova della presenza nella fattispecie concreta dei presupposti applicativi per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente diritto al rilascio da parte della Questura di Salerno del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
4.1 In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti sia all'entrata in vigore della nuova disciplina sostanziale del diritto riconosciuto in capo all'attore applicata alla controversia, sia all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale come in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente diritto al rilascio da parte della Questura di Salerno del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dispone la trasmissione degli atti alla Questura di Salerno per quanto di competenza;
• compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4.6.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
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