TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 5302/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5302/2025 R.G., assunta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di Separazione
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Santulli
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione.
All'udienza del 02.12.2025, la ricorrente concludeva come da atti e verbali di causa e la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 16.07.2025, premetteva che con decreto di Parte_1 omologa n. cron. 4400/2014 dell'11.03.2014 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti, prevedendo, tra l'altro, a carico di il versamento Controparte_1 di un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili in favore della moglie.
1 r.g. 5302/2025
Al riguardo, la ricorrente, sul presupposto che il resistente da diversi anni non provvedeva al versamento del mantenimento, chiedeva la revoca del mantenimento in favore della stessa.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 02.12.2025, parte ricorrente insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di separazione è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale rispetto all'assegno di mantenimento previsto in favore di , Parte_1 in assenza di ulteriori domande, prende atto della rinuncia della ricorrente e revoca il mantenimento disposto in favore della stessa.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di cui al decreto di omologa n. cron. 4400/2014 dell'11.03.2014, revocando l'assegno di mantenimento previsto in favore di;
Parte_1
2. spese compensate
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 2 dicembre
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5302/2025 R.G., assunta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di Separazione
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Santulli
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione.
All'udienza del 02.12.2025, la ricorrente concludeva come da atti e verbali di causa e la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 16.07.2025, premetteva che con decreto di Parte_1 omologa n. cron. 4400/2014 dell'11.03.2014 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti, prevedendo, tra l'altro, a carico di il versamento Controparte_1 di un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili in favore della moglie.
1 r.g. 5302/2025
Al riguardo, la ricorrente, sul presupposto che il resistente da diversi anni non provvedeva al versamento del mantenimento, chiedeva la revoca del mantenimento in favore della stessa.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 02.12.2025, parte ricorrente insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di separazione è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale rispetto all'assegno di mantenimento previsto in favore di , Parte_1 in assenza di ulteriori domande, prende atto della rinuncia della ricorrente e revoca il mantenimento disposto in favore della stessa.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di cui al decreto di omologa n. cron. 4400/2014 dell'11.03.2014, revocando l'assegno di mantenimento previsto in favore di;
Parte_1
2. spese compensate
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 2 dicembre
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2