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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/07/2024, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2024 promossa da:
, difesa dall'avv. Anna Giannerini, presso la quale è domiciliata all'indirizzo Parte_1 telematico del difensore;
PARTE RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Giuseppina De Luca, presso la quale è domiciliato presso il Controparte_1 domicilio telematico del difensore;
PARTE RESISTENTE
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1.
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1 data 10.06.2001, nel Comune di Budoni (NU), con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Budoni (NU) al n. 6, anno 2001, parte 2, serie B.
2. Porre a carico di un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore di , dell'importo di Euro 1.500,00 mensili, o la Parte_1 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: Febbraio), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Budoni (NU) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande di cui ai punti da 2) a 4) delle conclusioni ex adverso formulate nella comparsa di pagina 1 di 4 costituzione e risposta.
5. Condannare la parte resistente al rimborso delle spese processuali, oltre accessori come per legge. per la parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1) Disporre la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati rigettando la richiesta di addebito in capo al comparente;
2) Che la casa coniugale, già messa in vendita per volontà di entrambi i coniugi e per la quale vi è già una proposta d'acquisto, venga assegnata al Sig. affinchè se ne CP_1 possa occupare al fine di venderla, le cui spese (bollette e manutenzione) dovranno però essere corrisposte al 50% seguendo la proprietà; 3) Visto che la moglie acquisirà il 50% dei proventi della vendita della casa coniugale per la quale non ha partecipato economicamente in alcun modo, come spiegato in narrativa, si chiede che la somma che introiterà, circa € 200.0000,00, venga considerata come liquidazione una tantum del mantenimento e che quindi null'altro gli sia più dovuto, 4) Nella denegatissima ipotesi in cui la richiesta indicata al punto 3 non dovesse essere accolta si chiede che l'Ill.mo Tribunale preveda un mantenimento di € 300,00 per solo un anno, tempo sufficiente, affinchè la possa reperire un'attività lavorativa, che riuscirà facilmente a trovare Pt_1 grazie all'appartenenza alle categorie protette, e con l'introito dell'importo derivante dalla vendita della casa coniugale avrà di che vivere in modo più che decoroso e/o nella massima somma di € 500,00 a cui il Sig. con grande sforzo sarebbe giunto al fine di giungere a domande congiunte per una CP_1 separazione consensuale per un tempo limitato al fine di permettere alla ricorrente di trovare un impiego che la renda indipendente economicamente. 5) In Via istruttoria: Nell'ancor più denegata ipotesi che il Giudice volesse decidere sull'addebito si insiste per l'ammissione della prova per teste così come formulata in comparsa.
Per Pubblico Ministero: visto del 19 febbraio 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale dal Parte_1 coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario il 10 giugno 2001. Controparte_1
A sostegno della domanda ha allegato che: dal 1990 è affetta da sclerosi multipla;
con il matrimonio
LA ha lasciato la Sardegna per trasferirsi a Prato, città del marito, in via del Ferro 287-7, in un appartamento in comproprietà dei coniugi;
la vita matrimoniale non è stata serena perché il ha CP_1 fatto di tutto per non farsi vedere con la moglie, non l'ha mai coinvolta nelle proprie attività, ha sempre avuto un atteggiamento controllante e, con il passare del tempo, offensivo;
ella ha sempre cercato di mantenere in piedi il matrimonio fino a che la violenza psicologica non ha raggiunto il suo culmine sfociando in maltrattamenti familiari e quando, nelle festività natalizie del 2023, ha scoperto dai social che il aveva iniziato una relazione extraconiugale;
dopo aver denunciato il marito, si è dunque CP_1 rifugiata in una struttura protetta e poi si è trasferita in Sardegna dalla sorella;
ha ritenuto che la separazione sia addebitabile al comportamento del sotto il profilo economico, ha documentato di CP_1 ricevere una pensione di € 300,00 mensili, allegando di non poter svolgere attività lavorativa, a causa della malattia;
oltre alla pronuncia sullo stato, dunque, ha chiesto un contributo per il proprio mantenimento nella misura di € 1.500,00 mensili. In sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, confermando, quanto agli aspetti economici, le altre conclusioni, come sopra riportate.
si è costituito e nulla ha opposto alla separazione;
ha, tuttavia, chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda di addebito, negando di essersi reso responsabile di maltrattamenti verso la moglie, che ha invece sempre mantenuto, dato che LA si è sempre rifiutata di lavorare;
del procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia della , infatti, il PM ha chiesto l'archiviazione; quanto al Pt_1 mantenimento chiesto dalla , ha chiesto il rigetto della domanda;
ha allegato in proposito che la Pt_1 moglie possiede un immobile in Sardegna nonchè il 50% della casa coniugale che, con la vendita, potrà fruttarle circa € 200.000,00; la , poi, potrà trovare lavoro nelle categorie protette;
il tenore di vita Pt_1
pagina 2 di 4 della coppia, peraltro, è sempre stato modestissimo;
egli ha una Fiat 500 di sette anni, una moto BMW di undici anni, un reddito mensile di € 1500,00 che, con gli straordinari, può arrivare a € 2000,00; spende € 400,00 mensili per la manutenzione e le bollette della casa coniugale, che non abita più e contribuisce alle spese di casa della sorella, con la quale abita, nella misura di € 500,00 mensili;
ha concluso come in epigrafe indicato.
Nel corso del procedimento il Giudice designato ha disposto un assegno di mantenimento di € 1.000,00 in favore di , ai sensi dell'art. 473 bis n. 15, poi ridotto a € 900,00 in sede di Parte_1 comparizione delle parti.
L'istruttoria si è svolta attraverso produzioni documentali, avendo il Giudice rigettato l'ammissione dei capitoli di prova chiesti dalle parti, che peraltro, avevano ad oggetto i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, poi rinunciata.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue. La separazione personale dei coniugi.
Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi. Le parti, infatti, hanno cessato la convivenza nel dicembre 2023 e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale. L'assegno di mantenimento chiesto da (classe 1968). Parte_1
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti, come documentata in atti, può essere ricostruita come segue.
Le parti sono comproprietarie al 50% della casa coniugale, per la quale hanno ricevuto un offerta di acquisto di € 405.000,00 (cfr. doc. 9 di parte resistente); la casa coniugale, dunque sarà a breve venduta e le parti incasseranno circa € 200.000,00 per ciascuno.
ha in Sardegna la nuda proprietà di un immobile, categoria A\3 in Budoni (NU). Parte_1
ha avuto redditi per € 40.591,00 lordi nel 2023 (manca una pagina nella Controparte_1 produzione e non risultano le imposte pagate dunque non si estrapola il netto) € 36.034 lordi (€ 27.444,47 netti, circa € 1.960,00 mensili su quattordici mensilità) nel 2022, € 37.096,00 lorde nel 2021.
Gli estratti conto prodotti documentano che egli nel dicembre 2020 aveva risparmi per € 21.149,03 e nel maggio 2024 per € 73.866,00; non risultano sul conto entrate diverse dallo stipendio.
ha una pensione mensile di € 313,00. Parte_1
Preso atto di quanto sopra, il Tribunale prende atto che, nel corso del matrimonio, la non ha Pt_1 mai svolto attività lavorativa;
la durata ultraventennale dell'unione consente di ritenere che la scelta, ancorchè non fosse stata inizialmente condivisa dal sia comunque stata accettata nel prosieguo. CP_1
Quanto al tenore di vita della coppia, che il ha descritto come morigerato, nulla è stato allegato CP_1 dalla;
proprio in considerazione della lunga durata del matrimonio, non sono decisive ai fine del Pt_1 decidere alcune ricariche di carta prepagata di alcune migliaia di euro effettuati nel 2022 e poi non ripetute negli anni successivi, tanto da poter essere ritenute occasionali;
niente è documentato con riferimento al periodo precedente. Considerato il modesto reddito della (€ 313,00 mensili) e il Pt_1 fatto che la medesima non ha costi di alloggio perché vive dalla sorella, il Tribunale ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento nella misura di € 700,00 mensili, a decorrere dal deposito della presente sentenza;
da ritenersi irripetibili, invece, le somme versate per lo stesso titolo dal deposito del ricorso. La somma così determinata è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese del presente giudizio.
In considerazione della parziale soccombenza delle parti, il Collegio ritiene di comepensare le spese del giudizio nella misura di 1\3; per i restanti 2\3, la deve essere condannata al pagamento delle Pt_1 spese del avendo ella chiesto l'addebito, poi, rinunciato, e una somma a titolo di mantenimento CP_1 molto superiore a quella effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
pagina 3 di 4 -dichiara la separazione personale di e sposati il 10 giugno 2001 a Parte_1 Controparte_1
Budoni (NU) con rito concordatario (matrimonio trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di
Budoni (NU) al N. 6, parte II, serie B, anno 2001;
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione;
-dispone che versi, a titolo di mantenimento di , la somma di € Controparte_1 Parte_1
700,00, entro il giorno cinque del mese;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
-dichiara le spese del presente giudizio compensate nella misura di 1\3; condanna al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.909,00, Controparte_1 oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
Il Presidente
Lucia Schiaretti
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2024 promossa da:
, difesa dall'avv. Anna Giannerini, presso la quale è domiciliata all'indirizzo Parte_1 telematico del difensore;
PARTE RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Giuseppina De Luca, presso la quale è domiciliato presso il Controparte_1 domicilio telematico del difensore;
PARTE RESISTENTE
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1.
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1 data 10.06.2001, nel Comune di Budoni (NU), con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Budoni (NU) al n. 6, anno 2001, parte 2, serie B.
2. Porre a carico di un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore di , dell'importo di Euro 1.500,00 mensili, o la Parte_1 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: Febbraio), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Budoni (NU) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande di cui ai punti da 2) a 4) delle conclusioni ex adverso formulate nella comparsa di pagina 1 di 4 costituzione e risposta.
5. Condannare la parte resistente al rimborso delle spese processuali, oltre accessori come per legge. per la parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1) Disporre la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati rigettando la richiesta di addebito in capo al comparente;
2) Che la casa coniugale, già messa in vendita per volontà di entrambi i coniugi e per la quale vi è già una proposta d'acquisto, venga assegnata al Sig. affinchè se ne CP_1 possa occupare al fine di venderla, le cui spese (bollette e manutenzione) dovranno però essere corrisposte al 50% seguendo la proprietà; 3) Visto che la moglie acquisirà il 50% dei proventi della vendita della casa coniugale per la quale non ha partecipato economicamente in alcun modo, come spiegato in narrativa, si chiede che la somma che introiterà, circa € 200.0000,00, venga considerata come liquidazione una tantum del mantenimento e che quindi null'altro gli sia più dovuto, 4) Nella denegatissima ipotesi in cui la richiesta indicata al punto 3 non dovesse essere accolta si chiede che l'Ill.mo Tribunale preveda un mantenimento di € 300,00 per solo un anno, tempo sufficiente, affinchè la possa reperire un'attività lavorativa, che riuscirà facilmente a trovare Pt_1 grazie all'appartenenza alle categorie protette, e con l'introito dell'importo derivante dalla vendita della casa coniugale avrà di che vivere in modo più che decoroso e/o nella massima somma di € 500,00 a cui il Sig. con grande sforzo sarebbe giunto al fine di giungere a domande congiunte per una CP_1 separazione consensuale per un tempo limitato al fine di permettere alla ricorrente di trovare un impiego che la renda indipendente economicamente. 5) In Via istruttoria: Nell'ancor più denegata ipotesi che il Giudice volesse decidere sull'addebito si insiste per l'ammissione della prova per teste così come formulata in comparsa.
Per Pubblico Ministero: visto del 19 febbraio 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale dal Parte_1 coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario il 10 giugno 2001. Controparte_1
A sostegno della domanda ha allegato che: dal 1990 è affetta da sclerosi multipla;
con il matrimonio
LA ha lasciato la Sardegna per trasferirsi a Prato, città del marito, in via del Ferro 287-7, in un appartamento in comproprietà dei coniugi;
la vita matrimoniale non è stata serena perché il ha CP_1 fatto di tutto per non farsi vedere con la moglie, non l'ha mai coinvolta nelle proprie attività, ha sempre avuto un atteggiamento controllante e, con il passare del tempo, offensivo;
ella ha sempre cercato di mantenere in piedi il matrimonio fino a che la violenza psicologica non ha raggiunto il suo culmine sfociando in maltrattamenti familiari e quando, nelle festività natalizie del 2023, ha scoperto dai social che il aveva iniziato una relazione extraconiugale;
dopo aver denunciato il marito, si è dunque CP_1 rifugiata in una struttura protetta e poi si è trasferita in Sardegna dalla sorella;
ha ritenuto che la separazione sia addebitabile al comportamento del sotto il profilo economico, ha documentato di CP_1 ricevere una pensione di € 300,00 mensili, allegando di non poter svolgere attività lavorativa, a causa della malattia;
oltre alla pronuncia sullo stato, dunque, ha chiesto un contributo per il proprio mantenimento nella misura di € 1.500,00 mensili. In sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, confermando, quanto agli aspetti economici, le altre conclusioni, come sopra riportate.
si è costituito e nulla ha opposto alla separazione;
ha, tuttavia, chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda di addebito, negando di essersi reso responsabile di maltrattamenti verso la moglie, che ha invece sempre mantenuto, dato che LA si è sempre rifiutata di lavorare;
del procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia della , infatti, il PM ha chiesto l'archiviazione; quanto al Pt_1 mantenimento chiesto dalla , ha chiesto il rigetto della domanda;
ha allegato in proposito che la Pt_1 moglie possiede un immobile in Sardegna nonchè il 50% della casa coniugale che, con la vendita, potrà fruttarle circa € 200.000,00; la , poi, potrà trovare lavoro nelle categorie protette;
il tenore di vita Pt_1
pagina 2 di 4 della coppia, peraltro, è sempre stato modestissimo;
egli ha una Fiat 500 di sette anni, una moto BMW di undici anni, un reddito mensile di € 1500,00 che, con gli straordinari, può arrivare a € 2000,00; spende € 400,00 mensili per la manutenzione e le bollette della casa coniugale, che non abita più e contribuisce alle spese di casa della sorella, con la quale abita, nella misura di € 500,00 mensili;
ha concluso come in epigrafe indicato.
Nel corso del procedimento il Giudice designato ha disposto un assegno di mantenimento di € 1.000,00 in favore di , ai sensi dell'art. 473 bis n. 15, poi ridotto a € 900,00 in sede di Parte_1 comparizione delle parti.
L'istruttoria si è svolta attraverso produzioni documentali, avendo il Giudice rigettato l'ammissione dei capitoli di prova chiesti dalle parti, che peraltro, avevano ad oggetto i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, poi rinunciata.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue. La separazione personale dei coniugi.
Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi. Le parti, infatti, hanno cessato la convivenza nel dicembre 2023 e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale. L'assegno di mantenimento chiesto da (classe 1968). Parte_1
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti, come documentata in atti, può essere ricostruita come segue.
Le parti sono comproprietarie al 50% della casa coniugale, per la quale hanno ricevuto un offerta di acquisto di € 405.000,00 (cfr. doc. 9 di parte resistente); la casa coniugale, dunque sarà a breve venduta e le parti incasseranno circa € 200.000,00 per ciascuno.
ha in Sardegna la nuda proprietà di un immobile, categoria A\3 in Budoni (NU). Parte_1
ha avuto redditi per € 40.591,00 lordi nel 2023 (manca una pagina nella Controparte_1 produzione e non risultano le imposte pagate dunque non si estrapola il netto) € 36.034 lordi (€ 27.444,47 netti, circa € 1.960,00 mensili su quattordici mensilità) nel 2022, € 37.096,00 lorde nel 2021.
Gli estratti conto prodotti documentano che egli nel dicembre 2020 aveva risparmi per € 21.149,03 e nel maggio 2024 per € 73.866,00; non risultano sul conto entrate diverse dallo stipendio.
ha una pensione mensile di € 313,00. Parte_1
Preso atto di quanto sopra, il Tribunale prende atto che, nel corso del matrimonio, la non ha Pt_1 mai svolto attività lavorativa;
la durata ultraventennale dell'unione consente di ritenere che la scelta, ancorchè non fosse stata inizialmente condivisa dal sia comunque stata accettata nel prosieguo. CP_1
Quanto al tenore di vita della coppia, che il ha descritto come morigerato, nulla è stato allegato CP_1 dalla;
proprio in considerazione della lunga durata del matrimonio, non sono decisive ai fine del Pt_1 decidere alcune ricariche di carta prepagata di alcune migliaia di euro effettuati nel 2022 e poi non ripetute negli anni successivi, tanto da poter essere ritenute occasionali;
niente è documentato con riferimento al periodo precedente. Considerato il modesto reddito della (€ 313,00 mensili) e il Pt_1 fatto che la medesima non ha costi di alloggio perché vive dalla sorella, il Tribunale ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento nella misura di € 700,00 mensili, a decorrere dal deposito della presente sentenza;
da ritenersi irripetibili, invece, le somme versate per lo stesso titolo dal deposito del ricorso. La somma così determinata è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese del presente giudizio.
In considerazione della parziale soccombenza delle parti, il Collegio ritiene di comepensare le spese del giudizio nella misura di 1\3; per i restanti 2\3, la deve essere condannata al pagamento delle Pt_1 spese del avendo ella chiesto l'addebito, poi, rinunciato, e una somma a titolo di mantenimento CP_1 molto superiore a quella effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
pagina 3 di 4 -dichiara la separazione personale di e sposati il 10 giugno 2001 a Parte_1 Controparte_1
Budoni (NU) con rito concordatario (matrimonio trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di
Budoni (NU) al N. 6, parte II, serie B, anno 2001;
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione;
-dispone che versi, a titolo di mantenimento di , la somma di € Controparte_1 Parte_1
700,00, entro il giorno cinque del mese;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
-dichiara le spese del presente giudizio compensate nella misura di 1\3; condanna al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.909,00, Controparte_1 oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
Il Presidente
Lucia Schiaretti
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
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