Sentenza 10 maggio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Improcedibile
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7301 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07301/2025REG.PROV.COLL.
N. 07112/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7112 del 2021, proposto da Fran S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Cosi, Franklin Varioli Pietrasanta, Tommaso Spada, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Gedo Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pallottino, Anna Palmerini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia 12;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. II bis, n. 5458/2021 del 24 marzo 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gedo Immobiliare S.r.l. e di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la D.I.A prot. n. 99031 del 23 dicembre 2008 per il restauro e risanamento conservativo dell'edificio sito in Roma, alla Via Salaria n.667, presentata dall’odierna appellante.
L’odierna società appellata è proprietaria esclusiva della Via di Torre Salaria, traversa perpendicolare alla via Salaria, che costeggia un lato dell’immobile di proprietà della stessa società; con detta Via confina anche il lotto di terreno di proprietà dell’appellante FRAN S.r.l., sul quale insiste il complesso monumentale della c.d. Torre Salaria, vincolato ai sensi del d.lgs n. 42/2004, comprensivo di tre corpi di fabbrica alla torre annessi, destinati ad attività di ristorazione.
Come dichiara l’odierna appellata, Gedo S.r.l., la richiamata D.I.A. della FRAN, aveva ad oggetto il “ripristino delle destinazioni originali ed opere di risanamento della Torre Salaria”, prevedendo la realizzazione di opere di risistemazione della superficie scoperta annessa alla torre, con creazione di una nuova recinzione in muratura sul confine del terreno che corre lungo la via di Torre Salaria, nonché l’apertura dei due nuovi accessi carrabili a servizio di un parcheggio a raso pure di nuova realizzazione.
Avverso la richiamata D.I.A., l’odierna appellata ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che lo ha accolto con sentenza n. 5458 del 10 maggio 2021.
In particolare, con detta decisione il ricorso è stato accolto, in relazione all’effetto di cui al comma 6- ter dell’art. 19 della l. n. 241/1990, ai fini dell’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la D.I.A. della controinteressata alla luce dei rilievi e dei documenti di giudizio.
2. Preliminarmente va rilevato che l’odierna appellante non ha depositato memorie mentre Roma capitale si è, in una prima fase del giudizio, costituita con memoria di mero stile.
Come emerge dalla memoria dell’odierna appellata Gedo S.r.l., depositata agli atti di causa il 3 febbraio 2025, con successiva D.D. prot. 143563 del 20 ottobre 2023, il Municipio III di Roma Capitale ha altresì disposto la demolizione delle opere abusivamente realizzate in forza della D.I.A. sopra richiamata risultata inefficace.
In particolare, il richiamato provvedimento di demolizione 143563/2023 - nell’elencare i diversi provvedimenti abilitativi relativi all’immobile in questione - alla lett . i), richiama la DIA prot. 99031 del 23 dicembre 2003, oggetto del giudizio di primo grado; mentre alla successiva lett. l) richiama una D.I.A. avente il medesimo n. prot. 99031 ma riferito al 2008, specificando che quest’ultima non ha mai preso efficacia in quanto sprovvista del preventivo nulla osta paesaggistico della Regione Lazio.
La richiamata ordinanza di demolizione 143563/2023 riguarda, tra l’altro, la modifica delle recinzioni per la realizzazione di n. 2 nuovi accessi e l’installazione dei relativi cancelli in metallo ancorati a colonnine in muratura con altezza circa 2,50 m. (sub 3 Area esterna).
L’odierna appellante FRAN S.r.l. ha impugnato tale ordine di demolizione, e, come dichiara l’appellato, il TAR Lazio prima (ordinanza della Sez. II bis n.7648/2023 del 23 novembre 2023), e questo Consiglio di Stato poi (ordinanza della Sez. II, n. 4938 del 7 dicembre 2023), hanno respinto la richiesta cautelare di sospensiva.
In ogni caso Roma Capitale con nota del 13 agosto 2021 - adottata in sede di esecuzione della sentenza del giudice di primo grado - ha precisato che il richiamo alla DIA 99031/2003 era da intendersi riferito al 2008 ( cfr . nota del Municipio del 13 agosto 2021, in riferimento alla relazione dell’Ufficio ispettorato edilizio del 27 dicembre 2019).
Dalla documentazione sopra richiamata emerge quindi che la richiamata DIA 99031/2008 - oggetto di questo giudizio - non è stata mai efficace.
3. Con ordinanza n. 2797 del 2 aprile 2025 questa Sezione al fine di valutare l’ammissibilità del presente appello ha richiesto a Roma Capitale di acquisire una dettagliata relazione istruttoria in relazione agli immobili oggetto dell’ordine di demolizione agli atti di causa al fine di valutare l’ammissibilità del presente appello, specificando se detto ordine di demolizione comprenda anche quanto oggetto della D.I.A.99031/2008 di cui al presente giudizio.
4. Con memoria depositata agli atti di causa in data 19 maggio 2025, l’appellata società ha comunicato che, a seguito di istanza di accesso agli atti ex l. 241/1990, è venuta a conoscenza che il Municipio III di Roma Capitale, in data 12 novembre 2024, ha rilasciato all’odierna appellante FR.AN. il permesso di costruire ex art. 36 d.P.R. 380/2001 (n. 3 prot. 2, CD/2024/147364) per la sanatoria - tra gli altri - del muro di confine e dei varchi carrabili aperti sulla via di Torre Salaria, oggetto della DIA 99031/2008 qui controversa.
Detto permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 12 novembre 2024 è stato impugnato, come dichiara l’appellata società Gedo s.r.l., con ricorso al TAR Lazio R.G. n. 6025/2025, unitamente al nulla osta ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
In considerazione di ciò l’appellata società ritiene che l’appellante non vanti più alcun interesse all’accoglimento del presente giudizio.
5. Roma Capitale ha provveduto ad adempiere alla richiamata ordinanza collegiale in data 30 maggio 2025, producendo due relazioni del Municipio competente (12 e 29 maggio 2025) dalle quali emerge quanto segue:
- l’intervenuto rilascio del permesso in sanatoria n. 3 del 12 novembre 2024;
- l’avvio in data 22 maggio 2025 del procedimento di annullamento in autotutela del richiamato permesso di costruire in sanatoria.
In considerazione di quanto sopra occorre rilevare che:
- in relazione alla richiamata DIA 99031/2008, da quanto prodotto in sede di adempimento all’ordinanza collegiale, emerge che il richiamato ordine di demolizione comprenda anche quanto oggetto della medesima D.I.A.;
- avverso detto ordine di demolizione pende giudizio innanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio;
- il sopravvenuto provvedimento in sanatoria del 12 novembre 2024 - non è stato comunicato dall’amministrazione nella precedente udienza del 6 marzo 2025, nella quale è stata richiesta la relazione istruttoria, come era invece necessario;
- il richiamato provvedimento in sanatoria costituisce un nuovo provvedimento avente ad oggetto anche quanto realizzato in esecuzione della contestata DIA 99031/2008;
- avverso detto provvedimento in sanatoria pende un ulteriore giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
- in relazione peraltro a detto provvedimento in sanatoria è in corso un annullamento d’ufficio ex art 21- nonies l.241/1990.
5.1 Dal complesso quadro così come ricostruito emerge che la controversia, allo stato attuale, riguarda l’ordine di demolizione ed il provvedimento in sanatoria, aventi ad oggetto molteplici interventi tra i quali quella della DIA 99031/2008 qui controversa. Ne consegue che, alla luce della documentazione in atti e della condotta nel processo della parte appellate, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente appello sulla richiamata DIA 99031/2008, atteso che le questioni ad essa connesse dovranno essere trattate nei relativi giudizi sui provvedimenti di demolizione e di permesso di costruire in sanatoria.
In ragione natura della controversia ed il contegno delle parti si ritiene di procedere alla condanna alle spese dell’appellante, per il doppio grado di giudizio, nella misura determinata nel dispositivo a favore dell’appellata Gedo s.r.l.; sono compensate le spese del presente grado per Roma Capitale in considerazione dell’ iter processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della Gedo s.r.l., delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate del presente grado per Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO