Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1298/2022 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall'avvocato Erasmo Tarantino Parte_1
APPELLANTE
Contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo
APPELLATO
Oggetto: ripetizione di indebito
All'udienza del 22 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con ricorso, depositato il 6.12.2022, agiva innanzi al G.L. del Parte_1
Tribunale di Palermo, impugnando la nota del 25.01.2021, con la quale l' CP_1 CP_1 le aveva chiesto la restituzione dell'importo di €1.871,72 indebitamente erogato per il periodo 01.11.2013 – 28.02.2014 sulla pensione cat. AS n.04035046 della quale ella era beneficiaria.
Chiedeva inoltre la condanna di controparte alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo sull'assegno sociale ovvero, in via subordinata, dichiararsi l'illegittimità delle suddette trattenute ai sensi del combinato disposto dell'art.69, L.153/1969 e dell'art.545, comma 7, c.p.c..
In ordine all'eccepita impignorabilità dell'assegno sociale affermava la legittimità delle trattenute operate dall'Istituto previdenziale “perché le stesse risultano contenute nei limiti di cui alla norma speciale dell'art.69 L.153/1969”, senza che
“possa trovare applicazione l'ulteriore e più stringente limite di cui all'art.545, comma 7, c.p.c.”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 6.12.2022, lamentando l'errore nel quale sarebbe Parte_1 incorso il Tribunale per avere applicato al caso di specie “le norme che disciplinano l'indebito pensionistico anziché la disciplina dell'indebito assistenziale”, con conseguente ripetibilità delle somme già versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti e comunichi il superamento dei requisiti reddituali, fatto salvo il dolo dell'accipiens.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui è stata affermata la pignorabilità dell'assegno sociale nei limiti previsti dall'art.69 L.153/1969, disposizione ritenuta dal decidente di carattere speciale rispetto al disposto dell'art.545, comma 7, c.p.c..
Ha tempestivamente resistito in giudizio l' , contestando la fondatezza delle CP_1 avverse doglianze e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 22.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Occorre in proposito dare (e prendere) atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui
“le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene CP_1 della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati CP_1 rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L.
n. 88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n.88 del 1989, art.52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n.153 del 1969, art.26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del Ministero CP_1 dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' CP_1 soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art.52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Cionondimeno occorre rilevare che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, la tempestività dell'azione di recupero intrapresa dall' con nota consegnata alla debitrice il 04.03.2014 con riferimento CP_1 ad un indebito relativo al periodo da gennaio 2013 a febbraio 2014.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di appello, in quanto:
- l'art.69 L. n.153/1969 regola la pignorabilità di pensioni, assegni o indennità spettanti in forza del R.D.L. n.1827 del 1935 ovvero degli assegni di cui all'art.11 L.1115/1968; l'assegno sociale non rientra in nessuna di queste categorie poiché istituito (nella sua originaria veste di pensione sociale) in epoca successiva per effetto dell'art.26 L.153/1969 ed evidentemente distinto dall'assegno a sostegno dei lavoratori licenziati introdotto dall'art.11 cit..;
- l'ammontare dell'assegno sociale non supera oggi (è pari a 538,69 euro mensili) ed evidentemente nemmeno nel 2021 (allorquando era pari a 460,28 euro) l'ammontare dell'importo minimo pignorabile ai sensi dell'art.545 comma 7 c.p.c. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”;
- per effetto del combinato disposto dell'art.26 comma 11 L.n.153/1969 (per il quale la pensione sociale non era “cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”), dell'art.3 comma 6 L.n.335/1995 (“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale … è corrisposto un assegno, denominato assegno sociale”) e del successivo comma 7 (“Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni”), si può affermare che anche l'assegno sociale, perché normativamente derivato dalla pensione sociale, sia, come quest'ultima, “impignorabile”.
Per quanto suesposto, in parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, alla declaratoria di impignorabilità degli importi percepiti da a titolo di Parte_1 assegno sociale segue la condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 mensilmente trattenute, a far data da Marzo 2021 sul medesimo assegno sociale
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo della lite e il parziale rigetto del ricorso ex art.414 c.p.c. giustificano la compensazione delle stesse nella misura della metà, con condanna dell' al pagamento della residua CP_1 quota, liquidata e distratta come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2115/2022, emessa il 17 giugno 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, dichiara l'impignorabilità della pensione cat. AS n.04035046 della quale Parte_1
è beneficiaria e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione degli importi
[...] CP_1 mensilmente trattenuti sulla stessa a decorrere dal mese di Marzo 2021.
Compensa nella misura della metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna l' al pagamento in favore di della residua quota, che CP_1 Parte_1 liquida, per il primo grado, in euro 406,00 e per il presente grado in euro 481,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo il 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo