Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 9/04/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti costituite hanno depositato note scritte in sostituzione dell'odierna udienza con le quali si sono riportate ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8044/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Vincenzo Tiberio n. 14, presso lo studio dell'avvocato Roberto Arcella, c.f. , C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
c.f. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 16, presso lo studio dell'avvocato Renato Spadaro, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
Resistente-Ricorrente in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, – Parte_1
nella qualità di proprietaria e locatrice di un immobile sito in Napoli al vico II Alabardieri n. 2-4, piano terra, identificato al NCEU del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 16, particella 366, sub 63, dalla stessa locato a in forza del contratto di locazione stipulato il 28.06.2019 e CP_1
registrato il 5.07.2019, contratto con il quale si è rinnovato un precedente rapporto locatizio nel quale la società convenuta era già subentrata in forza di pregresso contratto di affitto d'azienda – ha convenuto in giudizio la conduttrice, chiedendo il risarcimento per l'inadempimento della conduttrice rispetto all'obbligazione di rilascio dell'immobile ex art. 1590 c.c., rilascio avvenuto il 21.01.2022, dopo quattro accessi dell'ufficiale giudiziario, in esecuzione dell'ordinanza provvisoria di rilascio del
13.09.2021, nonché la condanna della conduttrice al pagamento delle spese sostenute nella procedura di ATP.
La ricorrente, infatti, a sostegno della propria domanda ha depositato il fascicolo di ATP di cui al n.
RG 2122/2022, con il quale il consulente ha cristallizzato lo stato dei luoghi, nonché la cronologia delle modifiche e l'entità degli interventi necessari per il ripristino.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1 esperimento della mediazione obbligatoria;
l'infondatezza della stessa in quanto tutte le opere erano state autorizzate dalla stessa locatrice “in data 2.10.2017, con atto con cui la sig.ra Pt_1
autorizzava la ad eseguire le opere oggetto del detto parere favorevole della CP_1
Soprintendenza (vedasi pag. 11 della CTP)” ed, in ogni caso, sarebbero state tutte realizzate in epoca antecedente alla stipula del contratto del 2019. Infine, la resistente spiega domanda riconvenzionale volta a vedersi riconoscere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale, pari ad euro 20.000,00, oltre interessi di mora dalla cessazione del contratto.
La ha contestato la fondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità, avendo Pt_1
depositato in data 4 marzo 2024 verbale di mediazione con esito negativo;
ha rilevato come in realtà la conduca l'immobile dal 2012 quale affittuaria di azienda della e come il CP_1 Parte_2
contratto del 2019 sia stato un mero rinnovo del precedente contratto;
ha eccepito che, a differenza di quanto prospettato dalla resistente, la ricorrente “si limitò ad autorizzare la messa in comunicazione dell'immobile di vico II Alabardieri n. 2 con quello di proprietà , come indirettamente si Pt_3
evince dalla presenza di analoga autorizzazione sottoscritta dal predetto , proprietario Pt_3 dell'immobile di Via Filangieri 12-13, presente a pag. 11 del medesimo pdf, ed al cambio di destinazione d'uso, che da “laboratorio” C3 divenne “negozio”, C1”; ha rilevato come “nessuna delle opere di diversa distribuzione degli spazi interni, inoltre, è mai stata autorizzata dalla proprietaria-locatrice” e come “Trattasi, in ogni caso, di documenti già ampiamente valutati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, sui quali il tecnico d'ufficio nominato si è ampiamente espresso”; infine, ha eccepito l'infondatezza della riconvenzionale atteso che l'importo conferito a titolo di deposito cauzionale, infruttifero per espressa previsione del contratto (art.16), già era stato detratto dal quantum richiesto a titolo risarcitorio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 9 aprile 2025 per la decisione, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, e viene decisa come di seguito indicato.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo in atti).
Nel merito, occorre partire dal dettato dell'art. 1590 c.c., in base al quale “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà…”. Tale disposizione descrive l'obbligazione di restituzione della cosa locata ricadente in capo al conduttore, bene locato che deve essere restituito nello stesso stato in cui è stato consegnato all'inizio della locazione, salvo il normale deterioramento o il consumo conseguente all'uso dello stesso in conformità a quello pattuito in contratto. Il conduttore non risponde, altresì, del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Dal punto di vista dell'onere probatorio occorre segnalare che “in tema di risarcimento del danno per
l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” (Cass. 6387/2018).
Il locatore ha ampiamente assolto il proprio onere probatorio, attraverso la produzione della consulenza tecnica d'ufficio fatta nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. RG
2122/2022, con la quale è stata riassunta interamente la vicenda relativa all'immobile di cui è causa, sia in relazione alla successione nei contratti di locazione, sia in relazione alle vicende relative alle modificazioni apportate all'immobile attraverso la presentazione di numerose istanze amministrative. Al fine di individuare lo stato dell'immobile al momento della consegna e al momento del rilascio assume ruolo centrale la consulenza cui è esitato il procedimento di ATP le cui risultanze sono state sostanzialmente accettate e condivise da entrambe le parti, che non hanno depositato bozze alla stessa.
In relazione allo stato dell'immobile al momento della consegna si ritiene che nel caso di specie, in assenza di un'analitica descrizione del suo stato al momento della consegna, possa operare la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 1590 c.c., che permette di presumere una consegna dell'immobile in buono stato di manutenzione. Tale circostanza trova conferma anche nel testo contrattuale e nello specifico sia all'art. 1 che all'art. 8 del contratto del 2019, dove può leggersi testualmente che “la conduttrice dichiara di aver esaminato i locali locati riconoscendo che gli stessi sono idonei all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione, ed esenti da difetti che possano comunque influire sulla salute di chi vi svolge attività, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti. Nel caso in cui gli immobili vengano restituiti in condizioni diverse da quelle convenute le spese per il ripristino saranno a carico della conduttrice…”.
Ritenuto, dunque, che la conduttrice abbia ricevuto l'immobile in buone condizioni di manutenzione, occorre procedere ad individuare un meccanismo comparativo diretto a stabilire quali erano le caratteristiche del bene al momento della consegna, al fine di poter rispondere correttamente alla domanda risarcitoria ex art. 1590 c.c. della locatrice. Anche a questo fine è dirimente l'argomentazione svolta dal consulente in risposta al terzo quesito ove, analizzato il materiale a sua disposizione, ha ricostruito lo stato dell'immobile all'atto della consegna, rilevando come “dalle testimonianze fotografiche disponibili (vedi infra), risulta che, alla data di stipula del contratto, la configurazione dei locali era ancora quella di laboratorio di pasticceria (ossia la destinazione d'uso precedente alla variazione prot. NA0284301 del 08/10/2018, con i quali i locali passarono alla destinazione d'uso commerciale – cfr. quesito n° 2); i lavori avviati dal conduttore e mai CP_1
conclusi (lavori che hanno portato alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi da parte del ricorrente) riguardavano proprio l'adeguamento degli ambienti alla nuova destinazione d'uso – sala da tè – indicata in contratto…Un valido supporto per individuare lo stato dei luoghi al 28/06/2019 è offerto dai grafici e dai rilievi fotografici relativi al permesso di costruire n° 489/18 ed alle successive due varianti (SCIA prot. 541818/20 e 833427/20). In particolare, il permesso di costruire – si ricorda, permesso a sanatoria con opere a farsi – venne concesso a seguito dell'istanza presentata dal conduttore il 27/09/2017 e consente di conoscere ragionevolmente lo stato dell'immobile alla data di stipula del contratto di locazione (28/06/2019); gli interventi di completamento autorizzati dal permesso di costruire, infatti, ebbero avvio il 02/05/2019, ossia in sostanziale concomitanza con la stipula del contratto. Le due SCIA consentono, invece, di collocare temporalmente tra la seconda metà del 2020 e l'inizio del 2021 – e, dunque, successivamente alla stipula del contratto di locazione
– la realizzazione delle partizioni interne e dei bagni (compreso l'impianto idrico-sanitario). In sintesi, dagli atti avuti in visione risulta che, al 27/09/2017, l'immobile era utilizzato come laboratorio, con pareti – di fatto – interamente rivestite in piastrelle e controsoffitto con pannelli modulari in tutti gli ambienti. Erano già realizzati i vani di comunicazione tra i vari ambienti
(nell'istanza del 27/09/2017 il conduttore ichiara che le lavorazioni per le quali si chiedeva CP_1
l'autorizzazione a sanatoria – tra cui l'apertura di vani di comunicazione – vennero eseguite nel
2015), mentre non risultano presenti partizioni interne. Un approfondimento riguarda la questione dei servizi igienici: dai grafici dello stato di fatto allegati alla istanza del 27/09/2017 non risultano presenti bagni nell'immobile di proprietà Tale circostanza appare coerente con il fatto Pt_1 che, all'epoca, era già stato aperto il vano di comunicazione con la proprietà (apertura Pt_4
avvenuta nel 2015, stando a quanto riferisce il conduttore e che, pertanto, gli operatori CP_1 impiegati nel laboratorio potevano utilizzare i servizi igienici presenti nella proprietà ”. Pt_4
Al riguardo, si deve superare l'eccezione con la quale la resistente ha lamentato di essere stata autorizzata dalla locatrice stessa già nel 2017 all'effettuazione dei lavori rispetto ai quali chiede il risarcimento ex art. 1590 c.c., evidenziando come, in ogni caso, un'eventuale autorizzazione ad apportare modifiche non comporta il venire meno dell'obbligo di cui all'art. 1590 c.c. in capo al conduttore di restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta (Trib. Genova
14.11.2006; Pret. Firenze 28.05.1999, in quest'ultimo caso si controverteva circa una situazioni quasi perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa in relazione proprio all'apertura autorizzata di una porta di comunicazione nella parete di confine tra l'immobile locato e quello limitrofo); tale principio è d'altronde in linea, ed è coerente, con il pacifico e costante principio secondo cui la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi solo ed unicamente da un comportamento concludente del titolare che rilevi, in maniera univoca ed inequivoca, la sua definitiva volontà di non avvalersi del diritto (ex multis Cass. 5240/2004). Sul punto, comunque, si ritiene utile specificare come le parti abbiano convenuto all'art. 9 del contratto che “la conduttrice non potrà, senza specifica autorizzazione scritta del Locatore, apportare alcuna modifica, innovazione, addizione o miglioria nei locali locati. La violazione di questa disposizione è causa di risoluzione di diritto del contratto, salvo il risarcimento dei danni. Al termine della locazione, o in caso di recesso anticipato o di risoluzione del contratto, il Locatore ha diritto di pretendere la messa in pristino a spese della conduttrice delle modifiche effettuate da quest'ultimo senza il consenso del Locatore oppure, se assentite, di ritenere le opere realizzate dalla conduttrice senza alcun compenso o indennità. La conduttrice, in particolare, rinuncia irrevocabilmente fin dura alle indennità di cui agli artt. 1592 e
1593 c.c. (…)”. Ebbene, il rilascio dell'immobile in stato “rustico”, con lavorazioni ancora da ultimare, porta ad escludere la possibilità che la locatrice abbia potuto beneficiare del diritto contrattualmente pattuito di trattenere le eventuali addizioni e migliorie realizzate dalla conduttrice, atteso che l'unica autorizzazione dei parte locatrice agli atti, per come correttamente argomentato dal CTU (si veda pagine 9 e ss della Relazione), attiene alla modifica castale dell'immobile da C3 a C1 e nella “fusione temporanea con l'immobile di proprietà (identificato come CHI/16 particella 366 sub. 12- Pt_4
13)”. Interventi che, per la loro natura provvisoria e funzionalizzata all'esercizio dell'attività commerciale pattuita in contratto, non può revocarsi in dubbio che non esonerino la conduttrice dall'obbligazione ex art. 1590 c.c. di ripristino dello stato quo ante, ciò a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati autorizzati o meno.
Ancora è da ritenersi infondata l'ulteriore eccezione con la quale la resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda sul rilievo che tali lavorazioni, oltre ad essere state autorizzate dalla locatrice nel 2017, sarebbero intervenute dal punto di vista temporale precedentemente alla stipula del contratto del 2019. Invero, sul punto la parte di CTU riportata evidenzia come il consulente abbia provveduto a cristallizzare lo stato dell'immobile al momento della consegna, tenendo già in conto di quali fossero le lavorazioni già effettuate alla data di stipula del contratto del 2019, individuando, dunque, lo stato della res al momento della consegna in maniera corretta.
Dunque, individuato lo stato dell'immobile al momento della consegna, il locatore ha adempiuto al proprio onere probatorio di dimostrare la difformità della res tra il momento della consegna e quello di rilascio, dando prova dell'ulteriore elemento comparativo, ovvero lo stato dell'immobile alla data del rilascio.
A tal fine viene in luce il contenuto del verbale di rilascio del 21.01.2022, ove l'Ufficiale Giudiziario ha riferito come “l'immobile si presenta nella totalità con lavorazioni a soffitti ed alle mura da completare, allo stato rustico, e risultano alcune controsoffittature divelte. La signora Pt_1
fa presente che l'immobile è difforme nella distribuzione degli spazi interni rispetto a come
[...] era all'epoca della locazione e che risultano aperte due vie di comunicazione tra i locali originariamente separati, prima non esistenti. Risulta, infine, apparentemente occlusa la canna fumaria…”. Già in un precedente accesso del 7 luglio 2021 il geom. , che nell'occasione ha CP_2 assistito la ricorrente, ha evidenziato come l'immobile si trovasse “allo stato grezzo, con lavorazioni edilizie iniziate e non completate” con la presenza, dal punto di vista urbanistico, di “alcune difformità, frutto delle opere edilizie in corso e, segnatamente, la realizzazione di un divisorio nel secondo ambiente antistante l'ingresso civico 2 e con la creazione di un vano separato che ha accesso in prossimità del vano di comunicazione con la proprietà . Le pareti sono tutte allo stato Pt_4 grezzo, alcune delle quali ricoperte con pannelli di cartongesso non rifiniti”. Le doglianze rappresentate da parte ricorrente già al momento del rilascio dell'immobile hanno trovato conferma nelle risultanze dell'ATP - per vero ad esclusione di quanto lamentato dalla locatrice relativamente alla mancata autorizzazione alla fusione dell'immobile locato con il locale attiguo - che, in risposta al primo quesito con il quale gli si è chiesto di cristallizzare lo stato dei luoghi al momento, ha relazionato che “nel corso del sopralluogo è stato possibile accertare che la suddivisione interna dell'immobile risulta sostanzialmente conforme a quanto indicato nella SCIA prot. 833427/20, che comprende la seconda ed ultima variante al permesso di costruire n° 489/18.
Più precisamente, rispetto alla planimetria di cui alla SCIA in argomento, è stata realizzata la chiusura – in mattoni di tufo non intonacati – del vano di comunicazione con l'immobile di proprietà
(intervento di cui alla successiva CILA prot. 2503/2022 – cfr. quesito n° 2), per porre fine Pt_4
alla fusione temporanea tra i due immobili attivata proprio con il citato permesso di costruire. Le lavorazioni di cui al permesso di costruire e alle citate SCIA risultano non completate e, pertanto,
l'immobile si trova al momento allo stato rustico. In particolare, tutti gli intonaci risultano privi degli strati di finitura, ad eccezione di quelli nel locale D1 (la nomenclatura dei locali fa riferimento alla piantina allegata), che presentano un rivestimento in piastrelle;
manca il pavimento in tutti i vani di passaggio tra i vari locali, presumibilmente a seguito della esecuzione della cerchiatura dei vani (cfr. autorizzazione sismica – quesito n° 2); i soffitti sono realizzati in putrelle e voltine in mattoni a vista, con la sola eccezione del locale D, in cui è presente un solaio in putrelle e tavelloni di recente realizzazione, in parte coperto da un controsoffitto (nella porzione del locale D1). Per quanto attiene agli impianti, non risulta realizzato né l'impianto elettrico (sono visibili solo le predisposizioni, costituite – per lo più – da canaline in materiale plastico rigido poste all'intradosso del soffitto) né quello idrico sanitario (sono state esclusivamente poste in opere le cassette di scarico nei due bagni di nuova realizzazione); infine, sono presenti i misuratori per l'utenza elettrica (locale A, sulla parete di divisione con il locale E) e gas (locale E, in una nicchia posta di fianco all'ingresso), mentre non
è stato possibile individuare il misuratore relativo all'utenza idrica (nella nicchia destinata – presumibilmente – ad ospitare il misuratore idrico, è stata rilevata la presenza di un bypass, che lascia supporre la rimozione o lo spostamento del misuratore)”.
Infine il CTU, in risposta al quarto quesito, ha individuato e quantificato le lavorazioni necessarie, esprimendosi testualmente nei seguenti termini: “per ripristinare il buono stato di manutenzione dell'immobile e renderli nuovamente idonei all'uso convenuto risulta necessario prevedere i seguenti interventi: demolizione dei bagni realizzati nel locale C, in quanto nell'ambiente è presente l'unica canna fumaria dell'immobile, e delle ulteriori partizioni presenti nel locale C e dei tramezzi realizzati nel locale D;
rimozione degli impianti idrico ed elettrico incompleti e/o inadatti alle esigenze della proprietà; realizzazione di impianto idrico-sanitario, elettrico e gas;
realizzazione di bagno ed antibagno – completi di porte ed apparecchi igienici – in una posizione differente rispetto ai servizi esistenti;
rivestimento in piastrelle di gres delle pareti di tutti gli ambienti (ad eccezione dei locali A
e B, per i quali è prevista la tinteggiatura); realizzazione di controsoffitto in pannelli modulari in tutti gli ambienti;
posa in opera di un nuovo pavimento sopra quello esistente. Gli interventi sopra descritti sono stati stimati dallo scrivente attraverso in un computo metrico estimativo, elaborato sulla base dei prezzi di mercato;
a tale riguardo, si precisa che non è stato utilizzato il prezziario regionale perché la frammentazione degli interventi e le loro ridotte quantità non consentono il corretto apprezzamento dei lavori mediante l'utilizzo del tariffario ufficiale. Dall'analisi effettuata, gli interventi necessari per il corretto ripristino dello stato dei luoghi sono stati valutati in €
22.471,00 al netto dell'IVA. A tale somma vanno aggiunti i costi relativi alle spese tecniche accessorie (progettazione, redazione CILA, direzione dei lavori, aggiornamento catastale), oltre agli oneri per l'allacciamento dell'utenza idrica, dal momento che l'immobile risulta al momento sprovvisto del relativo misuratore;
globalmente, tali spese possono essere stimate in ulteriori €
3.500,00”.
Tutto ciò considerato, si deve ritenere che la locatrice abbia adempiuto al proprio onere probatorio attraverso la produzione di materiale fotografico, dei verbali di rilascio, del contratto di locazione, della perizia di parte e, in particolare, della Relazione di CTU con cui si è concluso il procedimento di ATP 2122/2022, mentre parte resistente non è affatto riuscita a fornire la prova di un fatto impeditivo della sua responsabilità, consistente nella prova che il deterioramento e la difformità lamentata sia da ricollegarsi ad un uso della res conforme al contratto o comunque ad un fattore eziologico che non sia alla stessa imputabile;
anzi, la natura stessa dei danni e lo stato complessivo dell'immobile che, alla data del rilascio, restituiva chiaramente l'immagine di un immobile interessato da lavorazioni importanti lasciate incomplete e con evidenti difformità rispetto alla consegna (si pensi ai bagni), depongono chiaramente ed univocamente per l'inadempimento della conduttrice rispetto all'obbligo ex art. 1590 c.c., di restituzione dell'immobile al locatore nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto.
In conclusione, si deve accogliere la domanda di parte ricorrente, riconoscendo alla stessa un diritto al risarcimento danni ex art. 1590 c.c. per l'importo complessivo di euro 31.684,62 (IVA inclusa) dal quale, conformemente alla stessa domanda della ricorrente, deve essere sottratta la somma versata dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pario ad euro 20.000,00, residuando un debito della conduttrice in favore della locatrice pari ad euro 11.684,62, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza al saldo.
L'accoglimento della domanda principale comporta l'accoglimento della domanda della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla stessa per il procedimento di ATP, di cui euro 2.361,87 (documenti 16 e 17 del ricorso) per spese di CTU ed euro 1.250,00 (documento 18 del ricorso) di cui alla fattura del consulente di parte geom. . CP_2
Infine, va dichiarata l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, atteso che l'importo da essa vantato a titolo di deposito cauzionale è stato legittimamente trattenuto dalla locatrice come acconto sul maggior avere per i danni all'immobile, ciò conformemente alla funzione svolta dal deposito cauzionale.
Le spese del giudizio di merito così come quelle del procedimento di ATP seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, rilevandone l'esiguità e semplicità, così che si ritiene di attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, con riconoscimento della maggiorazione nella misura del 30% del compenso di cui art. 4, co. 1-bis, DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nel giudizio proposto dalla Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_1
1) accertato l'inadempimento di ex art. 1590 c.c., e previa compensazione con CP_1
l'importo spettantegli in restituzione del deposito cauzionale, condanna la al CP_1 pagamento in favore di della somma di euro 11.684,62, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente di euro 2.361,87 per le spese di CP_1
CTU ed euro 1.250,00 per le spese di consulenza tecnica di parte nel corso del giudizio di
ATP;
3) condanna a pagare le spese di lite in favore di liquidandole in CP_1 Parte_1 euro 460,00 per spese vive ed euro 3.900,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 10 aprile 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro