Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 358/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Il Tribunale di PISA, in composizione monocratica ed in persona della Dr.ssa. Iolanda Golia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1897/2017 (R.G. 4565/17)
vertente TRA
(C.F. ) e residente in 56035 Casciana Terme Lari (PI) Parte_1 C.F._1 via Casine n. 154, rappresentata e difesa dagli Avv. Gianfranco Marinai e Prof. Avv. Simone Marinai come da procura in atti OPPONENTE E
( ) rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
De Ranieri come da procura in atti OPPOSTO CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 14.11.2024 ex art. 127 ter cpc.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con ricorso monitorio che reca in calce la data del 10.10.2017 adiva il Tribunale Controparte_1 di Pisa, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di in Controparte_2 virtù di nn. 7 cambiali scadute e non pagate, per un importo complessivo di Euro 38.957,00, oltre interessi e spese.
Il decreto n. 1897/2017, per l'importo richiesto, oltre interessi legali e spese, veniva notificato all'ingiunta, la quale, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il titolo monitorio.
L'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata, richiamando a fondamento i rapporti intercorsi tra l'opposto e , coniuge dell'opponente, che Persona_1
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I predetti rapporto credito-debito sarebbero stati tutti “definiti” ad eccezione di quelli relativi a due vaglia cambiari da 5.000,00 euro ciascuno emessi in data 30.11.2012 con scadenza 30.11.2013, titoli questi richiesti col ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto. L'opponente concludeva, dunque, in citazione affinchè “Piaccia al Tribunale intestato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, sentir dichiarare che la non deve al Controparte_2 Controparte_1
l'importo richiesto con decreto ingiuntivo n. 1897/17 reso dal Tribunale di Pisa in data 25.11.2017”. Conclusioni, poi, precisate per l'udienza cartolare del 14.11.2017 nei seguenti termini “Piaccia al Tribunale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che la alla data del Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto non doveva al l'importo richiesto bensì solo la somma di € 16.750,00 Controparte_1
(sedicimilasettecentocinquanta/00) per tre titoli di € 5.000,00 ciascuno più uno da € 1.750,00, oltre interessi legali. Visto che il nelle more del presente giudizio, ha messo in esecuzione il decreto ingiuntivo e, Controparte_1
a seguito di pignoramento presso terzi, ha percepito dalla € 55.000,00, voglia Controparte_2 condannare il a restituire alla quanto indebitamente percepito in eccedenza rispetto al dovuto. CP CP_2
Oltre interessi legali ex art. 1284 c.c.” Con comparsa del 27.04.2018 si costituiva l'opposto che, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Pisa, respinta ogni contraria istanza: IN VIA PRELIMINARE, confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto disattendere la richiesta avversaria di revoca della provvisoria esecutività; NEL MERITO, confermare in ogni sua parte il decreto opposto e condannare ex art. 96 comma 2 cpc alla somma che verrà ritenuta di giustizia e da determinare in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi legali, IVA e CNAP come per legge”.
L' opposizione proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Va, innanzitutto, chiarito che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. S.U. n. 7448/93, Cass. n. 4121/01; Cass. n. 15339/00). In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sè, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul pagina 2 di 6 piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda. Ciò esplica, in particolare, i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre ei qui dicit (Cass. n. 2124/94). Il predetto onere probatorio, tuttavia, non può non tener conto delle peculiarità del caso di specie, atteso che il credito oggetto di ingiunzione fondandosi su cambiali risulta svincolato dalla dimostrazione del rapporto sottostante (invero neppure dedotto nella fase monitoria) determinando un'inversione dell'onere probatorio. Infatti, allegava a fondamento dell'ingiunzione: Controparte_1
- n. 2 vaglia cambiari per € 5.000,00 ciascuno emessi in data 30.11.2012 con scadenza 30.11.2013;
- n. 3 vaglia cambiari, di cui due per € 5.000,00 ed il terzo per € 7.000,00 emessi il 5.3.2013 con scadenza 28.2.2014;
- n. 2 vaglia cambiari emessi ambedue il 30.7.2015 di cui uno con scadenza 30.11.2015 per € 5.640,00 ed il secondo per € 6.137,00 con scadenza 30.12.2015. E' pacifico che in caso di cambiali scadute e impagate, come proprio quelle azionate nel presente giudizio, le medesime possano essere qualificate alla stregua di promessa di pagamento con conseguente applicabilità dell'art. 1988 cc secondo cui “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Nel caso di specie, grava, dunque, in capo all'opponente fornire la prova contraria dell'inesistenza del rapporto fondamentale dedotto ovvero dell'estinzione dello stesso. Ebbene, nel caso di specie l'articolata vicenda per come rappresentata in citazione dall'attrice e dunque che le cambiali sarebbero state rilasciate a garanzia di due operazioni di prestito (dal
[...] CP_
al marito della ) non ha trovato adeguato riscontro nell'istruttoria, espletata sia su CP_2 base documentale che orale. Secondo la prospettiva dell'opponente vi sarebbe stata una prima operazione effettuata nel novembre 2009 dove a seguito della consegna di n. 3 assegni bancari di € 5.000,00 ciascuno ed un quarto di € 1.750,00 il avrebbe “preteso” dalla quattro vaglia Controparte_1 Controparte_2 cambiari di € 5.000,00 ciascuno con scadenza ad un anno e interessi anticipati di circa il 20%, cambiali non pagate e rinnovate ad un anno senza restituzione dei titoli. Con riferimento a detta operazione di prestito, l'odierna opponente ha dedotto in citazione che la vicenda restitutoria sarebbe “conclusa” ad eccezione di vaglia cambiari da € 5.000,00. Ebbene, se è vero che parte opposta non ha negato che tra le parti (opponente, coniuge e opposto) siano intercorsi rapporti di debito-credito fondati su prestiti di denari concessi da CP
, non è dimostrato che le cambiali azionate siano state rilasciate proprio a garanzia dei
[...] prestiti indicati in citazione- piuttosto che di altri-, che le cambiali azionate in sede monitoria altro non erano che il rinnovo di cambiali precedentemente emesse e che le stesse siano state almeno in parte pagate.
pagina 3 di 6 Infatti, l'istruttoria espletata non ha fornito prova certa e tranquillizzante di quanto dedotto in citazione circa il carattere novativo delle cambiali, la mancata restituzione di quelle scadute e non pagate e il pagamento di talune di esse. I testi escussi, tanto di parte opponente quanto di parte opposta, tutti avvinti da vincoli di parentela che rendono più flebile la loro attendibilità in assenza di riscontri oggettivi e documentali, hanno forniti versioni opposte tra loro. Infatti, il teste effettivo beneficiario, peraltro, dei prestiti, marito Testimone_1 dell'opponente e cugino e cognato dell'opposto dichiarava “Vero, Controparte_1 CP doveva restituire le cambiali e cambiarle con quelle di nuova emissione ma non le ha mai restituite, sia
[...] quelle dell'operazione da 20.000 euro sia quelle dell'operazione da 50.000 euro” e negava che le cambiali azionate in sede monitoria si riferissero a un'operazione diversa rispetto a quelle dedotte in citazione e che in ogni caso le cambiali non sarebbero state pagate in quanto gli importi sarebbero stati restituiti (“quelle cambiali che afferma essere relative al prestito di 30000 euro sono in realtà le cambiali rinnovate dei prestiti da 20000 e da 50000 euro, le date le ha cambiate lui” ““Sono sempre cambiali per i soli due prestiti rinnovate”; “No non è vero, sono sempre cambiali in rinnovo, queste cambiali non sono state pagate perché i prestiti sono stati restituiti”). Per converso il teste figlio di e nipote dell'opponente, Testimone_2 Controparte_1 riferiva “sono stati tanti prestiti che di preciso non ricordo, mai pagati” e che le cambiali “Non sono state rinnovate ma sono stati emessi altri prestiti, non sono state mai messe all'incasso né pagate”. Orbene è evidente che la ricostruzione fattuale dell'opponente secondo cui le operazioni di prestito sarebbero state solo due e che le cambiali offerte in garanzia sarebbero state pagate non ha trovato conforto certo nelle dichiarazioni testimoniali, né risulta suffragata da un base documentale, atteso che il doc. 6 versato in atti appare atto di formazione unilaterale ed inidoneo a corroborare la dedotta fattispecie estintiva. Non si dimentichi peraltro che in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Orbene è evidente che non solo l'istruttoria espletata non ha consentito di dimostrare la riferibilità delle cambiali azionate proprio alle due operazioni di prestito dedotte in citazione ma neppure che i crediti in essi cristallizzati siano stati effettivamente pagati o con la presentazione della cambiale ovvero in altro modo. A ciò si aggiunga che mentre nell'atto introduttivo l'opponente riconosce che il debito ancora impagato sarebbe pari ad € 16.750,00 nel prosieguo delle difese, invece, contraddittoriamente allega di non dover alcunchè. Al pari, con riferimento alla seconda operazione di Marzo 2011 la tesi prospettata dall'opponente non appare adeguatamente provata e in parte anche documentalmente smentita dall'opposta. L'opponente, infatti, deduceva che in stato di necessità avrebbe chiesto in Persona_1 prestito all'odierno opposto € 50.000,00 a garanzia del quale veniva stipulato in Controparte_1
pagina 4 di 6 data 8.03.2011 un preliminare di vendita di un appartamento di proprietà del , Controparte_3 figlio del nonché il rilascio di vaglia cambiari per altrettanto importo a firma dell'odierna Per_1 opponente. Peraltro, secondo la ricostruzione fattuale dell'opponente sarebbero stati erogati in realtà soltanto € 42.000,00 a mezzo di assegni indicati nell'atto venendo i restanti 8000,00 trattenuti a titolo di interessi e mai effettivamente corrisposti. Ebbene innanzitutto, la circostanza per cui sarebbero stati erogati soltanto 42000,00 euro in luogo dei 50000,00 euro– sostenuta dal teste di parte attrice -trova smentita nel Testimone_1 doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, da cui risulta che- oltre i 42000,00 euro già quietanzati con il preliminare (cfr. doc.1 fasc. parte opposta)- vennero consegnati n. 4 assegni circolari da € 10.000,00 cadauno, un assegno bancario di € 2.000,00 ed € 8.000,00 in contanti con ricevuta firmata da . Controparte_3
invero, rispetto a detto documento in sede di escussione testimoniale riferiva Testimone_1 che “ ci fece firmare un foglio dicendo che gli 8000 euro erano stati consegnati in contanti, ma Controparte_1 non era vero”. E' evidente che detta dichiarazione che mina la veridicità della dichiarazione sottoscritta non appare isolatamente considerata comunque sostenibile e pertanto inidonea a scalfire il valore probatorio del documento prodotto. Inoltre, la circostanza per cui a garanzia di detto prestito venissero emesse anche cambiali intestate all'odierno opponente, talune delle quali oggetto della richiesta monitoria è completamente sfornita di prova, non essendo neppure veritiero quanto sostenuto dall'opponente in comparsa conclusionale secondo cui il teste avrebbe confermato detta Testimone_2 circostanza. Questi, infatti, in sede di escussione testimoniale riferiva contraddittoriamente che “Non è vero, è stato fatto un compromesso c'è stato un prestito da 50.000 euro per l'acquisto della casa, il prestito è stato garantito con l'immobile non con le cambiali” salvo poi confermare il cap. 6 della II memoria di parte opponente (
“vero che i due vaglia cambiari rilasciati il 30.7.2015 con scadenza 30.11 e 30.12.2015 di € 5.640,00 e € 6.137,00 furono fatti sottoscrivere alla in occasione, a completamento e definizione, dei due prestiti fatti, CP_2 per interessi che il diceva essergli dovuti”). CP
E' evidente che dichiarazioni testimoniali discordanti non sono idonee a suffragare la tesi dell'opponente, in assenza di ulteriori elementi probatori idonei a superare l'incertezza sul punto. L'opponente non ha dunque assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante con la conseguenza che l'opposizione non essendo provata va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1807/17. Neppure, poi, può essere accolta la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni dall'opponente di restituzione delle somme già versate in corso di causa ed eccedenti rispetto agli importi ingiunti, trattandosi di domanda nuova ed autonoma e pertanto inammissibile nella presente sede. Le spese di lite tento conto dell'accettazione della proposta ex art. 185 bis cpc di parte opponente vanno compensate ai sensi dell'art. 92 co. 2 cpc.
pagina 5 di 6 Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria. Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010) La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione; Conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1897/2017 (R.G. 4565/17); Rigetta la domanda ex art. 96 cpc.
Spese compensate.
Così deciso in PISA, 18.02.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Iolanda Golia
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