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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2855/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4768/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230201799220 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento in epigrafe, notificata in data 7/12/2024, del valore di euro 257,62 emessa dall'Agenzia delle entrate nei confronti della Società_1 SRL in liquidazione, per l'omesso pagamento del canone radioaudizioni circolari 2015.
Deduceva: 1) l'erroneità della notifica, trattandosi di cartella notificata personalmente al ricorrente pur avendo quale destinatario la Società_1 SRL in liquidazione, con indirizzo Indirizzo_1, nonché l'assenza di motivazione e del titolo per il quale si è proceduto a tale notifica;
2) la mancata previa notifica dell'avviso di accertamento, in violazione dell'art. 60 DPR 600/1973; 3) l'inapplicabilità dell'effetto successorio per i debiti tributari della società cancellata;
4) la cancellazione della società e l'estinzione a fini tributari;
5) prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi. Chiedeva l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.
Si costituiva la DP Roma II con atto di controdeduzioni in cui chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese, a fronte di appurato errore di notifica, trattandosi di cartella emessa nei confronti della Società_1 SRL in liquidazione, società che risulta cancellata dal registro delle imprese in data 5/10/2022 (come da visura camerale), sicché essa
è stata erroneamente notificata all'odierno ricorrente, non più socio né rappresentante legale sin dal
30/3/2022, risultando liquidatore altro soggetto, sicché nulla è dovuto dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n.
546/1992 tenuto conto dell'avvenuto integrale annullamento della cartella in epigrafe emessa nei confronti dell'odierno ricorrente, come comunicato dall'Agente della riscossione e come ammesso dalla DP II di Roma in sede di controdeduzioni.
Tenuto conto della tempestiva azione dell'ufficio, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4768/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230201799220 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento in epigrafe, notificata in data 7/12/2024, del valore di euro 257,62 emessa dall'Agenzia delle entrate nei confronti della Società_1 SRL in liquidazione, per l'omesso pagamento del canone radioaudizioni circolari 2015.
Deduceva: 1) l'erroneità della notifica, trattandosi di cartella notificata personalmente al ricorrente pur avendo quale destinatario la Società_1 SRL in liquidazione, con indirizzo Indirizzo_1, nonché l'assenza di motivazione e del titolo per il quale si è proceduto a tale notifica;
2) la mancata previa notifica dell'avviso di accertamento, in violazione dell'art. 60 DPR 600/1973; 3) l'inapplicabilità dell'effetto successorio per i debiti tributari della società cancellata;
4) la cancellazione della società e l'estinzione a fini tributari;
5) prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi. Chiedeva l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.
Si costituiva la DP Roma II con atto di controdeduzioni in cui chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese, a fronte di appurato errore di notifica, trattandosi di cartella emessa nei confronti della Società_1 SRL in liquidazione, società che risulta cancellata dal registro delle imprese in data 5/10/2022 (come da visura camerale), sicché essa
è stata erroneamente notificata all'odierno ricorrente, non più socio né rappresentante legale sin dal
30/3/2022, risultando liquidatore altro soggetto, sicché nulla è dovuto dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n.
546/1992 tenuto conto dell'avvenuto integrale annullamento della cartella in epigrafe emessa nei confronti dell'odierno ricorrente, come comunicato dall'Agente della riscossione e come ammesso dalla DP II di Roma in sede di controdeduzioni.
Tenuto conto della tempestiva azione dell'ufficio, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini