Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg3276 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3276 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ROMANI ANNAMARIA presso cui elettivamente domicilia in Bacoli (Na) alla via Giulio Cesare n. 34,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOIO
RAFFAELLA presso cui elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla via Masullo n. 1,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con pronunce
1
19.01.2014, nato il [...], e nato il [...], a [...]_4
carico del resistente, denunciato per condotte violente e maltrattanti in data 13.12.2024 dovute a pregresse dipendenze da sostanze stupefacenti.
Il resistente si costituiva non opponendosi alla pronuncia sullo status, ma richiamando un recente accordo intervenuto tra le parti all'esito di un'opera conciliativa curata dai rispettivi difensori, anche in ragione dell'avvenuto superamento delle dipendenze da parte del resistente, in cura al Serd da diverso tempo e del ripristino di una linea genitoriale comune tra le parti..
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 e ss cpc.
All'udienza dell'08/04/2025 la parte ricorrente dichiarava quanto segue:” mio marito ha lasciato la casa coniugale a Monte di Procida a settembre
2024, per continui litigi dovuti alla sua gelosia nei miei confronti. Ho sporto anche denuncia nei confronti di mio marito per ripetuti episodi di violenza verbale e minacce accaduti anche alla presenza dei nostri 4 figli minori ed anche in orario notturno. A dire il vero, nelle more di questo giudizio gli animi si sono calmati, i litigi e le aggressioni sono terminati, abbiamo ritrovato un'intesa nella consapevolezza di doverci separare, le discussioni sono state una brutta parentesi della nostra vita familiare. Lui assume metadone perché è un ex tossicodipendente.
Non è mai stato violento con i figli. Sono disoccupata, ho lavorato tanti anni fa ma poi con l'arrivo dei figli non sono più andata a lavorare. Non percepisco reddito di inclusione, anche l'assegno unico lo percepisce mio marito per intero”.
Il resistente dichiarava:” confermo che i nostri contrasti sono terminati da
Natale scorso più o meno, erano dovuti al fatto che io non accettavo la decisione di lei di separarsi, adesso vivo con i miei genitori a Monte di Procida, con i bambini ho buoni rapporti, li chiamo e li vedo, li prendo quasi sempre io a scuola e li porto a
2 casa dalla madre. Trascorro con loro alcuni pomeriggi, ma non pernottano con me.
Ho lavorato in una lavanderia a Monte di Procida fino a febbraio 2025, avevo un regolare contratto e guadagnavo 1100,00 al mese, ma poi ho avuto dei contrasti con i titolari, e sono stato licenziato, ho percepito il TFR ed ora percepisco la disoccupazione per 700,00 euro mensili;
sto cercando lavoro all'isola d'Elba, dove ho dei parenti. Percepisco per intero l'assegno unico, pari ad euro 1.157,80.”.
Pertanto, all'esito dell'ascolto, il Giudice avanzava alle parti la seguente proposta conciliativa, che integralmente recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno dunque raggiunto sulle domande accessorie il seguente accordo:
• “1. I coniugi, liberamente ed espressamente, pattuiscono l'affido condiviso dei figli minori , ed ad entrambi i Persona_2 Per_3 Per_1 Per_4
3 genitori con collocazione prevalente presso la madre in Monte di Procida alla
I Traversa Torregaveta n.30;
• 2. La casa coniugale, che risulta in fitto con contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al sig. , il cui Controparte_1
canone mensile è di € 550,00, sarà assegnata alla sig.ra Parte_1
che l'abiterà unitamente ai minori, prendendo atto che il sig. ha già CP_1
portato via dalla casa i propri effetti personali. La sig.ra Pt_1
provvederà alla voltura del contratto di locazione e delle relative utenze entro
30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, provvedendo al relativo pagamento;
• 3. I coniugi congiuntamente cureranno l'educazione, l'istruzione, la salute e la crescita dei figli. Nell'eventualità in cui il sig. Controparte_1
dovesse trasferirsi all'estero, le parti concordano che la signora avrà Pt_1
la facoltà di assumere autonomamente le decisioni di straordinaria amministrazione nei seguenti casi: - interventi sanitari urgenti per i figli, ove non sia possibile ottenere in tempi ragionevoli il consenso del padre;
- scelte scolastiche (scelta o cambio scuola, cambio indirizzi di studi o ripetizioni dell'anno scolastico); - rilascio/rinnovo documenti dei minori;
- apertura conti correnti o investimenti a nome dei minori. La madre avrà l'obbligo di informare il padre ad horas inviando un messaggio WhatsApp al numero in uso allo stesso;
• 4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, in ogni caso secondo il seguente calendario:
- il padre terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, una settimana il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.00 alle 20.30, e quella successiva il martedì dalle ore 16.00 sino alle ore 20.30 ed il fine settimana dal sabato alle ore 15.00 sino alla domenica alle ore 20.30 con pernottamento;
4 -relativamente alla stagione estiva, per la quale dovrà intendersi il tempo compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre, i figli trascorreranno con il padre un periodo complessivo di 15 giorni, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, suddiviso in due settimane, una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto. Il padre dovrà comunicare alla madre i periodi prescelti entro il 1° giugno di ciascun anno;
-per le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore i giorni del 24 e 26 dicembre e del 1° gennaio, e con l'altro il giorno
25 dicembre ed i giorni 31 dicembre e 6 gennaio;
- i minori trascorreranno ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro dalle ore 9,00 alle ore 20,00;
-i minori trascorreranno il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre, nonché la Festa del Papà, con quest'ultimo e così anche ogni anno con la madre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima, nonché la
Festa della Mamma;
-il giorno del compleanno dei minori sarà festeggiato con entrambi i genitori ed organizzato e pagato al 50%, qualora mancasse l'accordo saranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro;
- nei giorni festivi e relativi ponti che ci saranno durante l'anno (25 Aprile,
1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre), si applicherà il criterio dell'alternanza;
• 5. Resta inteso tra le parti che, qualora il sig. dovesse Controparte_1
trasferirsi per ragioni di lavoro lontano dal luogo di residenza dei minori, il calendario di visita potrà essere modificato, per cui egli avvertirà mediante messaggio WhatsApp la sig.ra del suo rientro a Napoli con Pt_1
almeno 5 giorni di preavviso, indicherà il periodo di permanenza ed in detto periodo potrà tenere con sé i figli liberamente per tutta la durata del soggiorno anche per il pernotto;
• 6. Il signor si obbliga a versare mensilmente Controparte_1
alla sig.ra la somma complessiva di E. 500,00 Parte_1
5 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento per i figli, oltre la sua quota parte di assegno unico corrisposto dall'INPS che è allo stato è pari a euro
578,50 (euro 1157,80/2) che verrà integralmente percepito dalla sig.ra
L'importo del mantenimento viene così determinato grazie alla Pt_1
misura di sostegno erogato dall'ente assistenziale;
pertanto, il signor
[...]
dichiara di rinunciare alla sua quota parte dell'assegno Controparte_1
unico dei figli minori in favore della signora autorizzandola a Pt_1
ricevere e trattenere le predette somme. Gli assegni di mantenimento saranno adeguati di anno in anno agli indici ISTAT.
Si prevede a carico del padre la somma di euro 850,00 mensili di mantenimento per i figli minori qualora venisse meno l'emolumento statale dell'assegno unico.
• 7. Il padre si obbliga altresì a contribuire per il 50% di tutte le spese scolastiche, sportive e mediche ordinarie e straordinarie per i figli minori come da protocollo sottoscritto tra COA Napoli e Tribunale di Napoli che le parti dichiarano di recepire.
• 8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
• 9. La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
Pt_1
• 10. Le parti si impegnano a rimettere le querele reciprocamente sporte con separato atto ed accettare le reciproche remissioni.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n. 57, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Bacoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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