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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17762/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIUDICE ANGELO LUCA (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 02/04/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 5 dicembre 2024 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5190/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. nella parte in cui non avrebbe svolto gli opportuni approfondimenti diagnostici e non avrebbe adeguatamente apprezzato
1 l'incidenza delle sue patologie sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 febbraio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Parte ricorrente ha contestato le valutazioni del c.t.u. trascurando che anche nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. spetta a chi agisce in giudizio allegare e dimostrare gli elementi costitutivi del diritto controverso: è opinione di questo giudice, infatti, che il c.t.u. non debba eseguire alcun approfondimento diagnostico, se non quelli strettamente necessari e, si potrebbe dire, imposti dall'esame del compendio probatorio e dall'esame obiettivo del paziente.
Nel caso di specie, invece, la c.t.u. ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari controversi all'esito dell'esame della documentazione prodotta e dell'esame obiettivo della
: non è dato sapere, dunque, quale ulteriore esame avrebbe dovuto effettuare. Pt_1
D'altra parte, la contestazione attorea è del tutto apodittica, visto che non risulta supportata neppure da una relazione di c.t.p.
Ciò detto, non deve trascurarsi che la c.t.u. è un medico specialista in geriatria e, come tale, particolarmente competente nell'esaminare situazioni come quelle dell'odierna ricorrente.
Soltanto per scrupolo motivazionale, infine, va evidenziato come l'eventuale incapacità della di ricordare in autonomia l'assunzione delle terapie farmacologiche Pt_1 prescritte (circostanza comunque indimostrata) non depone, di per sé, per l'accoglimento dell'opposizione, non comportando necessariamente una difficoltà nel compimento degli atti della vita quotidiana tale da richiedere un'assistenza continuativa.
2 Alla luce delle superiori considerazioni, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistendo gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i requisiti sanitari per il Pt_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), le spese di lite dell' vanno dichiarate CP_1
irripetibili nei confronti della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la quale conduce anche a porre le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell' (sebbene, va detto, l'opposizione ex art. 445 bis, comma CP_1
6, c.p.c. si ponga ai limiti della colpa grave).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17762/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIUDICE ANGELO LUCA (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 02/04/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 5 dicembre 2024 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5190/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. nella parte in cui non avrebbe svolto gli opportuni approfondimenti diagnostici e non avrebbe adeguatamente apprezzato
1 l'incidenza delle sue patologie sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 febbraio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Parte ricorrente ha contestato le valutazioni del c.t.u. trascurando che anche nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. spetta a chi agisce in giudizio allegare e dimostrare gli elementi costitutivi del diritto controverso: è opinione di questo giudice, infatti, che il c.t.u. non debba eseguire alcun approfondimento diagnostico, se non quelli strettamente necessari e, si potrebbe dire, imposti dall'esame del compendio probatorio e dall'esame obiettivo del paziente.
Nel caso di specie, invece, la c.t.u. ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari controversi all'esito dell'esame della documentazione prodotta e dell'esame obiettivo della
: non è dato sapere, dunque, quale ulteriore esame avrebbe dovuto effettuare. Pt_1
D'altra parte, la contestazione attorea è del tutto apodittica, visto che non risulta supportata neppure da una relazione di c.t.p.
Ciò detto, non deve trascurarsi che la c.t.u. è un medico specialista in geriatria e, come tale, particolarmente competente nell'esaminare situazioni come quelle dell'odierna ricorrente.
Soltanto per scrupolo motivazionale, infine, va evidenziato come l'eventuale incapacità della di ricordare in autonomia l'assunzione delle terapie farmacologiche Pt_1 prescritte (circostanza comunque indimostrata) non depone, di per sé, per l'accoglimento dell'opposizione, non comportando necessariamente una difficoltà nel compimento degli atti della vita quotidiana tale da richiedere un'assistenza continuativa.
2 Alla luce delle superiori considerazioni, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistendo gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i requisiti sanitari per il Pt_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), le spese di lite dell' vanno dichiarate CP_1
irripetibili nei confronti della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la quale conduce anche a porre le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell' (sebbene, va detto, l'opposizione ex art. 445 bis, comma CP_1
6, c.p.c. si ponga ai limiti della colpa grave).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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