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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/09/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 165/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 165/2017 R.G., avente ad oggetto: “Servitù” e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Venosa ed elettivamente domiciliato in Polla (SA) alla via
Giardini n. 82;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Boninfante ed elettivamente domiciliata in Auletta (SA) alla via Principi di Piemonte n. 151.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 08.02.2017 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “-Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di Legge e per l'effetto disporre il cambiamento del tracciato della servitù di passaggio che attualmente attraversa il fondo attoreo, in Salvitelle (Sa) nel NCT al fl. di mappa n. 1, partt. 398, 239, in favore del fondo convenuto, in catasto allo stesso fl. di mappa, part. n. 300. -Disporre che, come proposto dall'attore stesso “la servitù di passaggio in favore del fondo di Salvitelle (Sa) al fl. di mappa n. 1 part. n. 300, mantenendo le medesime caratteristiche precedenti, partirà dalla Strada R. n. 407 km.
pagina 1 di 8 12,2 e seguendo un andamento lineare a confine con la part. n. 321, arrivi alla part. n. 300 attraversando la proprietà attorea, come individuata dal CTP Arch. con relazione datata Per_1
12.10.2016, all. 4 e 5”. -In subordine, voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare eventuali diverse modalità di esercizio della servitù di passaggio, per la migliore utilitas del fondo dominante e con minor aggravio per il fondo servente. -Condannare la convenuta al risarcimento del danno in pro dell'attore, per le piante recise, nella misura di € 1.850,00 o di quella somma inferiore che sarà accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi e della rivalutazione di legge. -condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno delle domande spiegate, l'attore premetteva di essere proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Salvitelle alla c.da Grandini ed iscritto al foglio n. 1, particelle nn. 398 e 239 di are
73,20, in virtù dell'atto notarile del 24.12.1973 (registrato in Sala Consilina il 14.01.1974 al n. 118), precisando che detto fondo, unitamente alla part. n. 300, apparteneva in origine ai propri genitori e i quali, con il medesimo atto, avevano donato alla figlia Controparte_2 Per_2 [...]
la part. n. 300, con diritto di accesso attraverso la proprietà del figlio Controparte_1 [...]
. Parte_1
Chiariva che a pag. 5 dell'atto in questione era stabilito che “per l'accesso e il disimpegno della zona di terreno in C.da Grandini in Salvitelle donata con lo stesso atto a , viene Controparte_1
stabilita servitù di passaggio con qualsiasi mezzo della larghezza di m. 2,50 che parte dalla strada statale ed attraversa la zona innanzi donata a fino a raggiungere la zona Parte_1 servita” e che, non avendo i donanti identificato un preciso percorso, si presumeva fosse il più comodo per la convenuta ed il meno gravoso per l'attore.
Rappresentava che il fondo, in passato, era di natura principalmente boschiva;
che la convenuta, almeno fino al 2014/2015, non aveva esercitato alcun passaggio attraverso di esso e, successivamente, aveva transitato solo sporadicamente attraverso un percorso tollerato anche in ragione dei rapporti parentali;
che, nel tempo, sul fondo era stato impiantato un nuovo oliveto e che, di recente, la convenuta, per rendere più comodo il passaggio, aveva realizzato una pista di attraversamento ed abbattuto alcuni alberi.
Lamentava quindi che il percorso utilizzato dalla convenuta era divenuto molto gravoso sia per i danni subiti, sia perché, attraversando il fondo con andamento a serpentina e dividendo in due la proprietà attorea, non consentiva un ragionevole utilizzo del fondo servente ed ostacolava gli interventi di manutenzione e di coltivazione degli ulivi.
pagina 2 di 8 Evidenziava, infine, la necessità di procedere giudizialmente per non avere la convenuta accettato il nuovo percorso proposto, di uguale o maggiore comodità per la stessa e meno gravoso per l'attore, e concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.03.2017, si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed Controparte_1
in diritto. Con vittoria delle spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, la convenuta evidenziava di aver sempre utilizzato la stradina di 2,50 metri all'interno della proprietà del fratello come statuito nell'atto notarile di donazione e contestava di aver realizzato la pista di attraversamento da questi dedotta.
Evidenziava altresì che il posizionamento di alcune piante di ulivo non ostacolava l'utilizzo del fondo attoreo e che l'originario esercizio della servitù non era divenuto più gravoso per il fondo servente né impediva di fare lavori, riparazioni e miglioramenti nello stesso.
Inoltre, rappresentava di non aver accettato il percorso alternativo proposto dall'attore, ritenendolo non idoneo e non comodo, per la eccessiva pendenza del terreno sul quale realizzare il nuovo tracciato e per la presenza di uno strapiombo di circa 30 metri da riportare in quota mediante importanti lavori edili di movimento terra, opere ed autorizzazioni amministrative.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione documentale e l'ascolto di testimoni.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 24.01.2020, si costituiva l'avv. Raffaele
Boninfante quale nuovo difensore della convenuta in aggiunta all'avv. Daniela Di Bello, riportandosi a tutti i precedenti atti nell'interesse della propria assistita.
Con comparsa del 03.01.2023 si costituiva l'avv. Nicola Venosa quale nuovo difensore dell'attore in sostituzione dell'avv. Vincenza Guerra- che si era costituita con la comparsa del 26.03.2019 ed aveva poi rinunciato al mandato per pensionamento- riportandosi integralmente alle sue deduzioni e conclusioni.
Di poi, in data 09.02.2024 interveniva la rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Di Bello.
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo e previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Nel presente giudizio l'attore ha agito al fine di ottenere la modifica per aggravamento delle modalità di esercizio della servitù di passaggio che la convenuta esercita sul proprio fondo chiedendo, in via pagina 3 di 8 principale, di disporre il cambiamento del tracciato con quello indicato dal proprio consulente di parte ovvero, in via subordinata, di accertare le diverse modalità di esercizio della servitù per la migliore utilitas del fondo dominante e col minor aggravio per il fondo servente. Inoltre, ha spiegato domanda di risarcimento del danno asseritamente subito per le piante recise dalla convenuta sul proprio fondo.
Tuttavia, avendo l'attore rinunciato, nel corso del giudizio, alla domanda di risarcimento (cfr. verbale d'udienza del 27.01.2020 e comparsa conclusionale di replica del 03.09.2025 in atti), il thema decidendum risulta circoscritto alle modalità e condizioni di esercizio della servitù di passaggio.
Tanto premesso, va anzitutto rilevato che è pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata, la sussistenza di una servitù di passaggio insistente sul fondo di proprietà dell'attore ed in favore del fondo di proprietà della convenuta.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti e, segnatamente, della nota di trascrizione dell'atto di donazione del 24.12.1973, registrato a Sala Consilina il 14.01.1974 al n. 118, e della sentenza n. 542/2023 (R.G. n. 83/2018), resa dal Tribunale di Lagonegro in data 30.11.2023 fra le medesime parti, risulta che per l'accesso e il disimpegno del terreno di proprietà di Controparte_1
(part. n. 300) è stata costituita una servitù di passaggio con qualsiasi mezzo della larghezza di
[...]
m. 2,50 che parte dalla strada statale ed attraversa il fondo di proprietà di Parte_1
(part. nn. 398 e 239) fino a raggiungere la zona servita (cfr. pag. 5 della nota di trascrizione e sentenza in produzione, rispettivamente, di parte attrice e convenuta).
Ad essere oggetto di contestazione fra le parti è il tracciato su cui esercitare detto passaggio.
Con l'instaurazione del presente giudizio l'attore ha invero inteso ottenere il trasferimento dell'esercizio della servitù prediale su un percorso diverso da quello originario e, precisamente, sul percorso che attraversa il fondo attoreo in corrispondenza del confine con la particella n. 231 (proprietà eredi , anziché “in lungo e in largo” come quello attuale (cfr. CTP in atti). Per_1
Al fine di vagliare la fondatezza della domanda (costitutiva) di modifica del percorso per cui è causa occorre accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e, nello specifico, se l'originario esercizio della servitù, come dedotto dall'attore, è divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisce di fare lavori di manutenzione e di coltivazione degli ulivi.
Deve, infatti, ricordarsi che l'art. 1068 c.c., nel porre come regola generale quella secondo cui il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente (comma 1), prevede al comma 2 che se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire (ed il proprietario del dominante non può ricusare) un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti.
pagina 4 di 8 Il trasferimento in parola è dunque subordinato ad una duplice condizione: per un verso, che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti;
per altro verso, che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo.
In materia, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso di lite tra i proprietari dei fondi
(servente e dominante) sulla trasferibilità della servitù di passaggio in luogo diverso, la valutazione del giudice di merito secondo i criteri di cui all'art. 1068 c.c., comma 2, deve essere globale e comparativa, essendo nella realtà impossibile che qualsiasi nuovo passaggio comporti caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore.
In specie, è stato precisato che il giudice deve considerare se, nel complesso, non si è avuta una diminuzione della comodità del fondo dominante e si è evitato, o rimosso, l'aggravio del fondo servente, o, quanto meno, lo si è ridotto al minimo compatibile con il pieno esercizio della servitù, tenendo conto che mentre la maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo servente, quale ragione della richiesta di spostamento, deve necessariamente essere determinata da fatti sopravvenuti rispetto al momento di costituzione del vincolo, va escluso che tale requisito occorra anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia l'obiettiva esigenza di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, essendo tali facoltà consentite dal criterio di esercizio del minor aggravio del fondo servente, di cui all'art. 1065 c.c., senza alcuna necessità di comparazione tra la situazione esistente all'epoca in cui fu creata la servitù e la situazione, invece, esistente quando il trasferimento venga chiesto (cfr. Cass. n. 4336/2013).
Con particolare riguardo, poi, al requisito della maggiore gravosità per il fondo servente, vale richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza sia pure con specifico riferimento al divieto di innovazioni di cui all'art. 1067 c.c.
Come noto, l'art. 1067 c.c. vieta, al proprietario del fondo dominante, le innovazioni che aggravano la condizione del fondo servente e, al proprietario del fondo servente, le “cose” che diminuiscono o rendono più incomodo l'esercizio del diritto.
La giurisprudenza in materia ha evidenziato che costituiscono innovazioni non solo le modificazioni di carattere materiale del fondo dominante, ma anche le modificazioni strutturali realizzate sul fondo servente e, in particolare, le opere che riguardano il luogo o i manufatti necessari all'esercizio della servitù (ad esempio la striscia di terreno su cui si esercita il passaggio) e, finanche, quei comportamenti che, pur non incidendo sulla struttura del fondo (dominante o servente), producono comunque un ampliamento dell'estensione delle facoltà o una variazione rilevante delle modalità previste nel titolo.
In sostanza, le innovazioni, da qualunque fatto o comportamento risultino, sono vietate soltanto quando pagina 5 di 8 producono in concreto un aggravamento del "peso" originariamente stabilito a carico del fondo servente.
In particolare, è stato precisato che, sebbene l'innovazione da parte del titolare della servitù non sia in teoria mai consentita quando importi modificazione del fondo servente perché lesiva del diritto di dominio dell'altro, occorre in ogni caso distinguere, in concreto, se una determinata opera integri una modificazione non consentita (innovazione) ovvero una delle "opere" di conservazione e di manutenzione che l'art. 1069 c.c. pone a carico del titolare della servitù.
In punto di servitù di passaggio, la giurisprudenza ha chiarito che l'innovazione e il conseguente aggravio per il fondo servente hanno luogo quando il proprietario del fondo dominante, violando il titolo costitutivo, esercita, ad esempio, il passaggio nella forma più intensa richiesta dalla nuova costruzione o quando costruisce sul fondo servente delle opere per le esigenze divenute maggiori. In altri termini, si ritiene che il proprietario del fondo dominante non possa esercitare il passaggio se non entro i limiti e per le finalità originariamente determinate, salvo che, sussistendone i presupposti, abbia il diritto di chiedere la costituzione (in via di ampliamento) di una nuova servitù o si accordi comunque con il proprietario del fondo servente.
Orbene, applicando tutti i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce delle risultanze istruttorie, non può ritenersi provato l'aggravamento dedotto dall'attore a fondamento della domanda di trasferimento dell'esercizio della servitù di passaggio sul diverso e nuovo percorso individuato sul medesimo fondo servente.
Difatti, il teste , escusso all'udienza del 27.01.2020, nulla ha saputo riferire in Testimone_1 ordine all'impianto dei nuovi alberi di ulivo da parte dell'attore ed all'abbattimento di alcuni alberi da parte della convenuta per realizzare il tracciato sul fondo servente, avendo soltanto confermato la presenza di piante di ulivo non secolari sul fondo attoreo, l'andamento a serpentina del percorso utilizzato dalla convenuta e la presenza di alberi recisi in adiacenza allo stesso.
Né, a fornire la prova richiesta, possono soccorrere le dichiarazioni dell'altro teste escusso, Tes_2
in disparte l'attendibilità della stessa in quanto moglie dell'attore.
[...]
Invero, ha riferito di aver visto piantare degli ulivi in aggiunta a quelli già presenti ed Tes_2 anche “un tracciato fatto con mezzo meccanico abbastanza largo che passava in mezzo al nostro terreno per raggiungere il terreno di proprietà della convenuta” ed, inoltre, che “per realizzare il tracciato di cui parlavo prima sono state recise tre piante di ulivo, ma non so chi le ha tagliate;
anzi preciso che ho trovato le piante tagliate ad agosto 2016 e non quando è stato realizzato il tracciato… preciso che ad agosto ho trovato tre piante recise ma non so dire chi le abbia tagliate”; infine, ha confermato l'andamento a serpentina del tracciato in questione e poi precisato che “prima della
pagina 6 di 8 realizzazione del tracciato mia cognata passava sulla proprietà in qualsiasi posto per accedere al suo fondo” (cfr. verbale d'udienza del 27.01.2020 in atti).
A ben vedere, le dichiarazioni dei testi escussi non consentono di pervenire ad un accertamento sufficientemente attendibile in merito al mutamento della destinazione del fondo servente, al soggetto che ha effettuato il taglio delle piante ed al momento in cui detto taglio è stato effettuato e, quindi, di affermare che, per un fatto sopravvenuto, l'originario percorso col suo andamento a serpentina abbia determinato un maggior aggravio per il fondo servente.
Quand'anche dovesse ritenersi che sul fondo servente sia stato impiantato un oliveto e che alcuni alberi siano stati recisi per consentire la realizzazione del tracciato, ciò non basterebbe ex se ad integrare il dedotto aggravamento, tenuto conto del contenuto della servitù come risultante dalla documentazione sopra richiamata e, precisamente, della estensione (2,50 metri) del passaggio, previsto peraltro con qualsiasi mezzo.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, “l'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in tale ipotesi l'indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente.” (cfr., ex multis, Cass. nn. 14472/2011; 14015/2005; 4523/1993; 1912/1987).
Inoltre, la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio non ha fornito alcun elemento dal quale desumere, e ritenere dunque dimostrato, che l'andamento a serpentina del tracciato impedisce all'attore
“le arature, fresature e l'uso di mezzi meccanici” e, più in generale, di effettuare lavori di manutenzione o di coltivare le piante di ulivo.
Pertanto, la domanda volta al trasferimento giudiziale della servitù come avanzata in via principale dall'attore non può essere accolta per difetto dei relativi presupposti.
Analogamente, l'assenza di prova, per quanto sopra rilevato, dell'aggravamento dedotto dall'attore impone di rigettare anche la domanda formulata in via subordinata.
In definitiva, non avendo trovato riscontro probatorio la prospettazione attorea secondo la quale l'esercizio della servitù di passaggio sul tracciato oggetto di lite sarebbe divenuto più gravoso per il fondo servente, anche la domanda di accertamento di diverse e meno gravose modalità di esercizio deve essere rigettata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile, bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele
Boninfante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, il 11/09/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 165/2017 R.G., avente ad oggetto: “Servitù” e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Venosa ed elettivamente domiciliato in Polla (SA) alla via
Giardini n. 82;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Boninfante ed elettivamente domiciliata in Auletta (SA) alla via Principi di Piemonte n. 151.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 08.02.2017 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “-Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di Legge e per l'effetto disporre il cambiamento del tracciato della servitù di passaggio che attualmente attraversa il fondo attoreo, in Salvitelle (Sa) nel NCT al fl. di mappa n. 1, partt. 398, 239, in favore del fondo convenuto, in catasto allo stesso fl. di mappa, part. n. 300. -Disporre che, come proposto dall'attore stesso “la servitù di passaggio in favore del fondo di Salvitelle (Sa) al fl. di mappa n. 1 part. n. 300, mantenendo le medesime caratteristiche precedenti, partirà dalla Strada R. n. 407 km.
pagina 1 di 8 12,2 e seguendo un andamento lineare a confine con la part. n. 321, arrivi alla part. n. 300 attraversando la proprietà attorea, come individuata dal CTP Arch. con relazione datata Per_1
12.10.2016, all. 4 e 5”. -In subordine, voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare eventuali diverse modalità di esercizio della servitù di passaggio, per la migliore utilitas del fondo dominante e con minor aggravio per il fondo servente. -Condannare la convenuta al risarcimento del danno in pro dell'attore, per le piante recise, nella misura di € 1.850,00 o di quella somma inferiore che sarà accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi e della rivalutazione di legge. -condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno delle domande spiegate, l'attore premetteva di essere proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Salvitelle alla c.da Grandini ed iscritto al foglio n. 1, particelle nn. 398 e 239 di are
73,20, in virtù dell'atto notarile del 24.12.1973 (registrato in Sala Consilina il 14.01.1974 al n. 118), precisando che detto fondo, unitamente alla part. n. 300, apparteneva in origine ai propri genitori e i quali, con il medesimo atto, avevano donato alla figlia Controparte_2 Per_2 [...]
la part. n. 300, con diritto di accesso attraverso la proprietà del figlio Controparte_1 [...]
. Parte_1
Chiariva che a pag. 5 dell'atto in questione era stabilito che “per l'accesso e il disimpegno della zona di terreno in C.da Grandini in Salvitelle donata con lo stesso atto a , viene Controparte_1
stabilita servitù di passaggio con qualsiasi mezzo della larghezza di m. 2,50 che parte dalla strada statale ed attraversa la zona innanzi donata a fino a raggiungere la zona Parte_1 servita” e che, non avendo i donanti identificato un preciso percorso, si presumeva fosse il più comodo per la convenuta ed il meno gravoso per l'attore.
Rappresentava che il fondo, in passato, era di natura principalmente boschiva;
che la convenuta, almeno fino al 2014/2015, non aveva esercitato alcun passaggio attraverso di esso e, successivamente, aveva transitato solo sporadicamente attraverso un percorso tollerato anche in ragione dei rapporti parentali;
che, nel tempo, sul fondo era stato impiantato un nuovo oliveto e che, di recente, la convenuta, per rendere più comodo il passaggio, aveva realizzato una pista di attraversamento ed abbattuto alcuni alberi.
Lamentava quindi che il percorso utilizzato dalla convenuta era divenuto molto gravoso sia per i danni subiti, sia perché, attraversando il fondo con andamento a serpentina e dividendo in due la proprietà attorea, non consentiva un ragionevole utilizzo del fondo servente ed ostacolava gli interventi di manutenzione e di coltivazione degli ulivi.
pagina 2 di 8 Evidenziava, infine, la necessità di procedere giudizialmente per non avere la convenuta accettato il nuovo percorso proposto, di uguale o maggiore comodità per la stessa e meno gravoso per l'attore, e concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.03.2017, si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed Controparte_1
in diritto. Con vittoria delle spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, la convenuta evidenziava di aver sempre utilizzato la stradina di 2,50 metri all'interno della proprietà del fratello come statuito nell'atto notarile di donazione e contestava di aver realizzato la pista di attraversamento da questi dedotta.
Evidenziava altresì che il posizionamento di alcune piante di ulivo non ostacolava l'utilizzo del fondo attoreo e che l'originario esercizio della servitù non era divenuto più gravoso per il fondo servente né impediva di fare lavori, riparazioni e miglioramenti nello stesso.
Inoltre, rappresentava di non aver accettato il percorso alternativo proposto dall'attore, ritenendolo non idoneo e non comodo, per la eccessiva pendenza del terreno sul quale realizzare il nuovo tracciato e per la presenza di uno strapiombo di circa 30 metri da riportare in quota mediante importanti lavori edili di movimento terra, opere ed autorizzazioni amministrative.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione documentale e l'ascolto di testimoni.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 24.01.2020, si costituiva l'avv. Raffaele
Boninfante quale nuovo difensore della convenuta in aggiunta all'avv. Daniela Di Bello, riportandosi a tutti i precedenti atti nell'interesse della propria assistita.
Con comparsa del 03.01.2023 si costituiva l'avv. Nicola Venosa quale nuovo difensore dell'attore in sostituzione dell'avv. Vincenza Guerra- che si era costituita con la comparsa del 26.03.2019 ed aveva poi rinunciato al mandato per pensionamento- riportandosi integralmente alle sue deduzioni e conclusioni.
Di poi, in data 09.02.2024 interveniva la rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Di Bello.
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo e previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Nel presente giudizio l'attore ha agito al fine di ottenere la modifica per aggravamento delle modalità di esercizio della servitù di passaggio che la convenuta esercita sul proprio fondo chiedendo, in via pagina 3 di 8 principale, di disporre il cambiamento del tracciato con quello indicato dal proprio consulente di parte ovvero, in via subordinata, di accertare le diverse modalità di esercizio della servitù per la migliore utilitas del fondo dominante e col minor aggravio per il fondo servente. Inoltre, ha spiegato domanda di risarcimento del danno asseritamente subito per le piante recise dalla convenuta sul proprio fondo.
Tuttavia, avendo l'attore rinunciato, nel corso del giudizio, alla domanda di risarcimento (cfr. verbale d'udienza del 27.01.2020 e comparsa conclusionale di replica del 03.09.2025 in atti), il thema decidendum risulta circoscritto alle modalità e condizioni di esercizio della servitù di passaggio.
Tanto premesso, va anzitutto rilevato che è pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata, la sussistenza di una servitù di passaggio insistente sul fondo di proprietà dell'attore ed in favore del fondo di proprietà della convenuta.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti e, segnatamente, della nota di trascrizione dell'atto di donazione del 24.12.1973, registrato a Sala Consilina il 14.01.1974 al n. 118, e della sentenza n. 542/2023 (R.G. n. 83/2018), resa dal Tribunale di Lagonegro in data 30.11.2023 fra le medesime parti, risulta che per l'accesso e il disimpegno del terreno di proprietà di Controparte_1
(part. n. 300) è stata costituita una servitù di passaggio con qualsiasi mezzo della larghezza di
[...]
m. 2,50 che parte dalla strada statale ed attraversa il fondo di proprietà di Parte_1
(part. nn. 398 e 239) fino a raggiungere la zona servita (cfr. pag. 5 della nota di trascrizione e sentenza in produzione, rispettivamente, di parte attrice e convenuta).
Ad essere oggetto di contestazione fra le parti è il tracciato su cui esercitare detto passaggio.
Con l'instaurazione del presente giudizio l'attore ha invero inteso ottenere il trasferimento dell'esercizio della servitù prediale su un percorso diverso da quello originario e, precisamente, sul percorso che attraversa il fondo attoreo in corrispondenza del confine con la particella n. 231 (proprietà eredi , anziché “in lungo e in largo” come quello attuale (cfr. CTP in atti). Per_1
Al fine di vagliare la fondatezza della domanda (costitutiva) di modifica del percorso per cui è causa occorre accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e, nello specifico, se l'originario esercizio della servitù, come dedotto dall'attore, è divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisce di fare lavori di manutenzione e di coltivazione degli ulivi.
Deve, infatti, ricordarsi che l'art. 1068 c.c., nel porre come regola generale quella secondo cui il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente (comma 1), prevede al comma 2 che se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire (ed il proprietario del dominante non può ricusare) un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti.
pagina 4 di 8 Il trasferimento in parola è dunque subordinato ad una duplice condizione: per un verso, che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti;
per altro verso, che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo.
In materia, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso di lite tra i proprietari dei fondi
(servente e dominante) sulla trasferibilità della servitù di passaggio in luogo diverso, la valutazione del giudice di merito secondo i criteri di cui all'art. 1068 c.c., comma 2, deve essere globale e comparativa, essendo nella realtà impossibile che qualsiasi nuovo passaggio comporti caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore.
In specie, è stato precisato che il giudice deve considerare se, nel complesso, non si è avuta una diminuzione della comodità del fondo dominante e si è evitato, o rimosso, l'aggravio del fondo servente, o, quanto meno, lo si è ridotto al minimo compatibile con il pieno esercizio della servitù, tenendo conto che mentre la maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo servente, quale ragione della richiesta di spostamento, deve necessariamente essere determinata da fatti sopravvenuti rispetto al momento di costituzione del vincolo, va escluso che tale requisito occorra anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia l'obiettiva esigenza di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, essendo tali facoltà consentite dal criterio di esercizio del minor aggravio del fondo servente, di cui all'art. 1065 c.c., senza alcuna necessità di comparazione tra la situazione esistente all'epoca in cui fu creata la servitù e la situazione, invece, esistente quando il trasferimento venga chiesto (cfr. Cass. n. 4336/2013).
Con particolare riguardo, poi, al requisito della maggiore gravosità per il fondo servente, vale richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza sia pure con specifico riferimento al divieto di innovazioni di cui all'art. 1067 c.c.
Come noto, l'art. 1067 c.c. vieta, al proprietario del fondo dominante, le innovazioni che aggravano la condizione del fondo servente e, al proprietario del fondo servente, le “cose” che diminuiscono o rendono più incomodo l'esercizio del diritto.
La giurisprudenza in materia ha evidenziato che costituiscono innovazioni non solo le modificazioni di carattere materiale del fondo dominante, ma anche le modificazioni strutturali realizzate sul fondo servente e, in particolare, le opere che riguardano il luogo o i manufatti necessari all'esercizio della servitù (ad esempio la striscia di terreno su cui si esercita il passaggio) e, finanche, quei comportamenti che, pur non incidendo sulla struttura del fondo (dominante o servente), producono comunque un ampliamento dell'estensione delle facoltà o una variazione rilevante delle modalità previste nel titolo.
In sostanza, le innovazioni, da qualunque fatto o comportamento risultino, sono vietate soltanto quando pagina 5 di 8 producono in concreto un aggravamento del "peso" originariamente stabilito a carico del fondo servente.
In particolare, è stato precisato che, sebbene l'innovazione da parte del titolare della servitù non sia in teoria mai consentita quando importi modificazione del fondo servente perché lesiva del diritto di dominio dell'altro, occorre in ogni caso distinguere, in concreto, se una determinata opera integri una modificazione non consentita (innovazione) ovvero una delle "opere" di conservazione e di manutenzione che l'art. 1069 c.c. pone a carico del titolare della servitù.
In punto di servitù di passaggio, la giurisprudenza ha chiarito che l'innovazione e il conseguente aggravio per il fondo servente hanno luogo quando il proprietario del fondo dominante, violando il titolo costitutivo, esercita, ad esempio, il passaggio nella forma più intensa richiesta dalla nuova costruzione o quando costruisce sul fondo servente delle opere per le esigenze divenute maggiori. In altri termini, si ritiene che il proprietario del fondo dominante non possa esercitare il passaggio se non entro i limiti e per le finalità originariamente determinate, salvo che, sussistendone i presupposti, abbia il diritto di chiedere la costituzione (in via di ampliamento) di una nuova servitù o si accordi comunque con il proprietario del fondo servente.
Orbene, applicando tutti i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce delle risultanze istruttorie, non può ritenersi provato l'aggravamento dedotto dall'attore a fondamento della domanda di trasferimento dell'esercizio della servitù di passaggio sul diverso e nuovo percorso individuato sul medesimo fondo servente.
Difatti, il teste , escusso all'udienza del 27.01.2020, nulla ha saputo riferire in Testimone_1 ordine all'impianto dei nuovi alberi di ulivo da parte dell'attore ed all'abbattimento di alcuni alberi da parte della convenuta per realizzare il tracciato sul fondo servente, avendo soltanto confermato la presenza di piante di ulivo non secolari sul fondo attoreo, l'andamento a serpentina del percorso utilizzato dalla convenuta e la presenza di alberi recisi in adiacenza allo stesso.
Né, a fornire la prova richiesta, possono soccorrere le dichiarazioni dell'altro teste escusso, Tes_2
in disparte l'attendibilità della stessa in quanto moglie dell'attore.
[...]
Invero, ha riferito di aver visto piantare degli ulivi in aggiunta a quelli già presenti ed Tes_2 anche “un tracciato fatto con mezzo meccanico abbastanza largo che passava in mezzo al nostro terreno per raggiungere il terreno di proprietà della convenuta” ed, inoltre, che “per realizzare il tracciato di cui parlavo prima sono state recise tre piante di ulivo, ma non so chi le ha tagliate;
anzi preciso che ho trovato le piante tagliate ad agosto 2016 e non quando è stato realizzato il tracciato… preciso che ad agosto ho trovato tre piante recise ma non so dire chi le abbia tagliate”; infine, ha confermato l'andamento a serpentina del tracciato in questione e poi precisato che “prima della
pagina 6 di 8 realizzazione del tracciato mia cognata passava sulla proprietà in qualsiasi posto per accedere al suo fondo” (cfr. verbale d'udienza del 27.01.2020 in atti).
A ben vedere, le dichiarazioni dei testi escussi non consentono di pervenire ad un accertamento sufficientemente attendibile in merito al mutamento della destinazione del fondo servente, al soggetto che ha effettuato il taglio delle piante ed al momento in cui detto taglio è stato effettuato e, quindi, di affermare che, per un fatto sopravvenuto, l'originario percorso col suo andamento a serpentina abbia determinato un maggior aggravio per il fondo servente.
Quand'anche dovesse ritenersi che sul fondo servente sia stato impiantato un oliveto e che alcuni alberi siano stati recisi per consentire la realizzazione del tracciato, ciò non basterebbe ex se ad integrare il dedotto aggravamento, tenuto conto del contenuto della servitù come risultante dalla documentazione sopra richiamata e, precisamente, della estensione (2,50 metri) del passaggio, previsto peraltro con qualsiasi mezzo.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, “l'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in tale ipotesi l'indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente.” (cfr., ex multis, Cass. nn. 14472/2011; 14015/2005; 4523/1993; 1912/1987).
Inoltre, la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio non ha fornito alcun elemento dal quale desumere, e ritenere dunque dimostrato, che l'andamento a serpentina del tracciato impedisce all'attore
“le arature, fresature e l'uso di mezzi meccanici” e, più in generale, di effettuare lavori di manutenzione o di coltivare le piante di ulivo.
Pertanto, la domanda volta al trasferimento giudiziale della servitù come avanzata in via principale dall'attore non può essere accolta per difetto dei relativi presupposti.
Analogamente, l'assenza di prova, per quanto sopra rilevato, dell'aggravamento dedotto dall'attore impone di rigettare anche la domanda formulata in via subordinata.
In definitiva, non avendo trovato riscontro probatorio la prospettazione attorea secondo la quale l'esercizio della servitù di passaggio sul tracciato oggetto di lite sarebbe divenuto più gravoso per il fondo servente, anche la domanda di accertamento di diverse e meno gravose modalità di esercizio deve essere rigettata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile, bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele
Boninfante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, il 11/09/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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