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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/08/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7847 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t elettivamente domiciliata in Pt_1
Caserta alla via F.Turati 55 presso lo studio dell'avv.Augusto Imondi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
AVV. AVV. SERGIO SALTALAMACCHIA, AVV. AGOSTINO CP_1
CERULLO, AVV. VALERIO CURCIO, AVV. MICHELE ESPOSITO, AVV. PIERLUIGI RISPOLI, AVV. PASQUALE DIANA
[...] rappresentati e difesi DALL'AVV. Controparte_2
ALESSANDRO SALTALAMACCHIA – anche quale procuratore di sé stesso - elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in ON, Via Cornato n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
- OPPOSTI –
E AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex Controparte_3 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Trentola Ducenta, Via IV Novembre 207;
-OPPOSTO-
E
AVV. rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_4
AC, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ON, Via Cornato n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
-OPPOSTO-
E
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 CP_5 Pt_2
c.p.c. elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via Parri n.14;
-OPPOSTO-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CP_6 Parte_3
AC elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ON alla via Cornato n.34 giusta procura in atti.
-OPPOSTO-
NONCHE'
[...]
Controparte_7
INTESA CP_8
-OPPOSTI CONTUMACI-
OGGETTO: Opposizione alla esecuzione fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In primo luogo deve darsi atto che – elassi i termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - al momento della rimessione del presente fascicolo alla scrivente per la decisione, agli atti del fascicolo telematico risultava il deposito delle sole comparse conclusionali nell'interesse di , Avv. e Controparte_9 Controparte_3
Avv.ti Sergio AC, Agostino Cerullo, Valerio Curcio, CP_1
Michele Esposito, Pierluigi Rispoli, Pasquale Diana, Controparte_4
Alessandro AC e Parte_3 Controparte_2
[...]
Al riguardo, ritiene il Giudice che la mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sé sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, atteso che con note scritte predisposte per l'udienza ex art. 189
c.p.c. del 10.12.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_9
per brevità ha introdotto con il presente giudizio la fase di
[...] Pt_1 merito dell'opposizione alla esecuzione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 1441/2020 RGE.
Al fine di delineare il thema decidendum è necessaria una sia pur sintetica ricostruzione dei fatti di causa.
La procedura espropriativa presso terzi n. 1441/2020 RGE veniva intentata dall'Avv. - sulla base della sentenza n. 1919/19 resa dal GdP di CP_1
Frattamaggiore in data 18.1-25.5.2019, munita della formula esecutiva in data
14.6.2019 – per i compensi ivi liquidati in suo favore - in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato Controparte_10 Costituitasi in giudizio, l' spiegava opposizione alla esecuzione ex art. Pt_1
615, comma II c.p.c. (cfr. deposito del 5.5.2022 – Rg n. 1441/2020).
Con ordinanza del 6-16.5.2022, il G.E. (non avvedutasi della opposizione ex art. 615, comma II c.p.c.) disponeva la assegnazione ex art. 553 c.p.c. delle somme pignorate in conformità a quanto richiesto dalle parti creditrici nel progetto di distribuzione ex art. 541 c.p.c. depositato agli atti, “… riliquidate solo per la parte relativa agli oneri accessori di cui infra. …”.
Con decreto del 23.5.2022, il G.O.P. in funzione di G.E. “… Visto il ricorso in opposizione ex art. 615 cpc in atti depositato dall'opponente il 05 maggio 2022 unitamente a richiesta di cautelativa;
Rilevato che tale opposizione non veniva visualizzata per la data del 06 maggio 2022 e che, pertanto, erroneamente veniva emessa ordinanza di assegnazione …” ne sospendeva l'esecutività e fissava la comparizione delle parti all'udienza del 30 giugno 2022.
Avverso l'ordinanza di assegnazione del 6.5.2022 l'odierna parte attrice in data 30.5.2022 spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. deducendo quanto segue: “… L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. risulta resa e depositata dal GE il 16.05.2022 - all'esito dell'udienza cartolare del 06.05.2022-: la stessa non fa alcun riferimento alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c., proposta dalla debitrice esecutata Controparte_11 con atto depositato antecedentemente, per via telematica, il 05.05.2022 …” (cfr. pag. 3 ricorso in opposizione ex art. 617, comma II c.p.c.).
A supporto del ricorso, dunque, adduceva: 1. la illegittimità della ordinanza di assegnazione perché emessa senza la preventiva delibazione delle censure spese nell'ambito del ricorso in opposizione ex art. 615, comma II c.p.c. (che ivi richiamava per relationem – cfr. punto 2 pag. 4 ricorso); 2. l'omesso vaglio sulla liquidazione delle spese e dei compensi;
3. la inesistenza di atti abdicativi a supporto della menzione nel progetto di distribuzione “… le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali è stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva e non indicati al seguente progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciati”; 4. la illegittima duplicazione di liquidazioni con riguardo a “… posizioni contenute all'interno di singoli atti di intervento fondati su più titoli esecutivi, ad es:- intervento del 29.04.2022 di (con l'avv. Controparte_2 Sergio AC) fondato sul d.i. n. 81/2021 del gdp di ON (n. 2 dell'ordinanza di assegnazione), e intervento in pari data dell'avv. AC
Sergio, sempre su d.i. n. 81/2021 del gdp di ON (n. 4 dell'ordinanza di assegnazione); - intervento del 29.04.2022 dell'avv. Alessandro AC
(difeso dall'avv. Sergio AC) fondato su d.i. n. 101/2021 del gdp di
ON (n. 3 dell'ordinanza di assegnazione), e intervento in pari data dell'avv.
AC Sergio, sempre su d.i. n. 101/2021 del gdp di ON (n. 4 dell'ordinanza di assegnazione); con susseguente non dovuta maggiorazione in termini di compensi attribuiti ai difensori dichiaratisi distrattari. …” (cfr. pag. 5 ricorso ex art. 617, comma II c.p.c.).
Per la trattazione della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. veniva fissata la medesima data del 30.6.2022, già indicata per la delibazione sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. di cui alla opposizione ex art. 615, comma II c.p.c. depositata in data 5.5.2022
Con ordinanza del 11-12.8.2022 il G.E., sciogliendo la riserva ivi assunta, provvedeva con motivazione che pedissequamente si riporta:
“… In via del tutto preliminare si rileva che nel caso di specie trattasi di crediti azionati in virtù del riconoscimento giudiziale di spese processuali con distrazione in capo ai professionisti procedenti ed interventori, assistite da privilegio ex art.
2751 bis, n 2 cod civ, e tutelati in forza della legge 81/2017 sul lavoro autonomo non imprenditoriale e soprattutto dalle nuove norme in materia di equo compenso, che hanno novellato proprio la legge forense, inserendo, dopo l'articolo 13 prima richiamato, il nuovo articolo 13-bis (Cass., sez. lav., 22 settembre 2010, n. 20269,
Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2016, n. 24492) per cui la sospensione risulterebbe segnatamente pregiudizievole per il creditore, anche in riferimento all'ineludibile obbligo di una celere definizione del processo ex art. 111 Cost;
In relazione alla doglianza relativa alla errata determinazione delle competenze liquidate dai creditori nel precetto, essa non ne determina la nullità di alcun atto della procedura esecutiva. Infatti per giurisprudenza consolidata l'intimazione di precetto per una somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass.
2938/1992). Specularmente, la giurisprudenza ha affermato che il pignoramento di una somma superiore a quella risultante dal titolo non produce alcuna invalidità o illegittimità dello stesso e ciò in ragione dell'esistenza dei poteri discrezionali di riduzione dell'importo pignorato attribuiti al GE (Cass. N 8664/98, e da ultimo
Cass. n. 6895/2005). Ne deriva nella specie che, pur a fronte di un errato calcolo delle competenze da parte del procuratore del creditore in relazione al credito risultante dal titolo, né il precetto, né il pignoramento sono inficiati da nullità. Spetta infatti al GE determinare le competenze da attribuirsi al professionista in sede del compendio pignorato. Ciò detto va ritenuto conformemente alla giurisprudenza della
Suprema Corte che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito di opposizione alla quantità del credito. ( così Cass. N. 2160/2013 e in tal senso pure n. 7207/14 e n.
24704/20).Ciò detto, questo Ufficio recependo in parte il piano di distribuzione amichevole depositato e predisposto dai creditori tutti, provvedeva nella impugnata ordinanza del 06 maggio 2022, a riliquidare d'Ufficio i compensi e spese di procedura;
Per ciò che concerne invece la censura relativa alla inammissibilità degli interventi successivi alla udienza del 05.11.2021, posto che i creditori agiscono in via titolata, l'intervento successivo, nonostante la chiara espressione normativa utilizzata, in proposito, dall'art. 499, II comma c.p.c., è pur sempre ammissibile. La norma deve, essere infatti, coordinata con le previsioni di cui agli artt.525 e 528 (es. mobiliari); 551 c.p.c. (presso terzi) e 564, 565 (immobiliari), norme che non sono state affatto modificate dal legislatore del 2005. Inoltre, nessuna norma codicistica prevede che gli interventi (titolati) debbano essere notificati al debitore;
Quanto poi al tentativo di pagamento da parte della debitrice delle somme in base ai titoli azionati, giova richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, come noto “Il debitore di una obbligazione pecuniaria, dinanzi al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, non ha altro mezzo per liberarsi del proprio debito che l'offerta reale di cui all'art. 1208 c.c., a nulla rilevando che il creditore abbia rifiutato l'adempimento in buona o malafede”, principio di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza Cassazione civile sez. III, 08/04/2022, nr. 11491.
Premesso che, nel caso di specie, non è stato posto in essere il procedimento della mora di cui all'art. 1206 c.c., ciononostante anche se esso fosse stato Pt_4 azionato il creditore sarebbe legittimato a procedere in executivis. In proposito si richiama il seguente principio:” Il creditore è legittimato ad agire esecutivamente, anche se costituito in mora credendi, non essendo il debitore liberato dall'obbligazione se non con l'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato a seguito dell'offerta”(Cass.
Civ. sez. III, 29.04.2015, n. 8711). Tanto osservato in diritto e venendo al caso in esame, occorre tener presente che il pagamento del dovuto – nella prospettazione della documentazione depositata dalla debitrice in data 29 giugno 2022 in copia e ad uso interno - sebbene contestata e disconosciuta dai creditori poiché a dire degli stessi creditori “ riguarda la ricezione degli assegni, la quale è avvenuta sempre da parte di persone diverse dai destinatari anche se recapitati all'indirizzo corretto pertanto mai ricevuti dai destinatari effettivi ma da soggetti non legittimati alla ricezione degli stessi”, impone a questo Ufficio di devolvere al merito la disamina della relativa contestazione, richiedente approfondimento istruttorio;
Pertanto, con riferimento a tale motivo di opposizione ed alla documentazione depositata il 29 giugno 2022, ed avuto riguardo ad una delibazione seppur sommaria che contraddistingue l'istanza cautelare, allo stato, appare opportuno confermare la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza di assegnazione del 06 maggio 2022; Preso atto altresì che a mezzo del procuratore costituito del creditore avv. Michele Esposito per la sentenza nr. 50433/19 presente al punto (16) dell'ordinanza di assegnazione somme, poi sospesa, viene richiesto l'esclusione della stessa dal piano di riparto, così come per le sentenze nn.48425/19 e 967/20 indicate al punto (17) della stessa. Ritenuto quanto alle spese della presente fase di opposizione, che sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, alla luce della complessiva valutazione della vicenda
Pqm
Visto il ricorso ex art. 615 cpc e Visto il ricorso ex art. 617 cpc Conferma la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza di assegnazione del 06 maggio 2022 e fissa termine perentorio, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione di eventuale giudizio di merito innanzi al Giudice competente. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. …”.
Fatta questa premessa occorre osservare che ripropone in sede di Pt_1 merito le censure mosse in fase sommaria dell'opposizione alla esecuzione, sintetizzabili essenzialmente come segue: 1) incompetenza del GOP in funzione di GE in quanto in seguito agli interventi il valore della procedura ha superato i
50.000 € limite normativamente fissato. 2) inammissibilità degli interventi spiegati dopo il differimento dell'udienza disposto dal GOP in seguito alla estensione del pignoramento. 3) errata quantificazione delle somme richieste ed indebita maggiorazione sia da parte del creditore procedente sia da parte dei creditori intervenuti 4) mancato esame di tutti i documenti che comprovano l'intenzione di di adempiere e dunque violazione del principio di buona fede Pt_1 nel dare corso alle procedure esecutive.
Alla luce di tali motivi ha chiesto l'annullamento del progetto di distribuzione amichevole e della ordinanza di assegnazione allo stesso conforme e la condanna ulteriore ex art.96 cpc.
Instaurata tempestivamente la presente fase di merito, non si costituivano l'Avv.. e l'Avv. , perciò ne va dichiarata la contumacia. CP_7 CP_7
Parimenti, va dichiarata la contumacia della convenuta
[...] sebbene ritualmente convenuta in giudizio. CP_12
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 10 dicembre 2024 lo scrivente Magistrato ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 cpc..
Tanto opportunamente chiarito occorre innanzitutto soffermarsi sulle questioni preliminari devolute dalle parti.
In ordine alla richiesta di estromissione dal presente giudizio, avanzata dai convenuti/opposti Avv. Avv. Ulderico Di Bello ed Abg. Controparte_4
- fondata sulla rinuncia agli interventi da essi spiegati Parte_3 nell'ambito della procedura esecutiva n. 1441/20 RGE, con conseguente esclusione dei rispettivi crediti dal progetto amichevole di distribuzione ex art. 541 c.p.c. ed omessa assegnazione somme in favore dei predetti – occorre svolgere delle considerazioni.
Dalla disamina degli atti di causa del fascicolo telematico della procedura esecutiva, prima della ordinanza di assegnazione somme, oggetto della presente opposizione, non vi è riscontro del deposito di rinuncia agli atti di intervento, ricavandosi dal progetto di distribuzione ex art. 541 c.p.c. (cfr. deposito del 2.5.2022 – Rg n. 1441/2020) che “… le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali è stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva e non indicati al seguente progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciati …”; sul punto, la odierna parte attrice ha difatti contestato la sussistenza di formale rinuncia (cfr. note scritte del 27.2.2023).
Come noto, l'istituto della estromissione si sostanzia nell'uscita di una parte dal processo in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la relativa presenza in giudizio.
Ebbene, si reputa che non sussistano i presupposti per l'adozione dell'invocato provvedimento di estromissione, non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui la legge prevede detta possibilità (ex plurimis, l'art. 108 o 109 c.p.c.,
o l'art. 111, terzo comma, c.p.c.); a ciò si aggiunga che perché si abbia l'estromissione è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, elemento quest'ultimo non ricorrente nella specie.
Va, poi, detto che in data 17.11.2023 l'Avv. depositava Controparte_3
“ISTANZA DI RINUNCIA AGLI ATTI ED ALL'AZIONE”, con cui - assumendo cessata la materia del contendere, in virtù del raggiungimento di un accordo transattivo - domandava la estromissione dal giudizio. Si reputa che anche essa richiesta non possa trovare seguito.
A ben vedere, la riferita definizione in via bonaria delle controversie con l' involge iniziative intraprese in ambito esecutivo (cfr. file eml in allegato Pt_1 alla memoria conclusionale dell'Avv. ) che non possono rilevare nella CP_3 presente sede, in cui si discute – come detto – della fondatezza della opposizione ex art. 615, comma II c.p.c.
A ciò deve aggiungersi, quale ulteriore elemento, che l' nulla ha Pt_1 dedotto sul punto, dacché neppure è riscontrabile quella carenza d'interesse - da parte del soggetto che ha intrapreso l'azione - alla definizione del giudizio, tale da giustificare la declaratoria di cessata materia del contendere.
In ogni caso e comunque, il riferito accordo transattivo neppure potrebbe condurre alla invocata estromissione dal giudizio per le considerazioni innanzi espresse. Ebbene, poste le suddette coordinate, questo Giudice rileva l'inammissibilità della censura di nullità della ordinanza di assegnazione opposta
“per difetto di delega, di competenza e dello ius judicandi” non potendo – secondo la prospettazione della parte attrice - il giudice onorario statuire su procedure il cui valore superi i 50.000,00 euro.
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato la articolazione bifasica dei giudizi di opposizione: la prima, di carattere necessario, introdotta da un ricorso diretto al giudice dell'esecuzione e svolta nelle forme del rito camerale conclusa da un'ordinanza - avente natura e contenuto cautelare - che decide sull'istanza di sospensione della procedura;
la seconda, meramente eventuale, svolta secondo le modalità del processo ordinario di cognizione, avente ad oggetto il merito della lite e definita con sentenza idonea al giudicato.
L'anello di congiunzione tra i due descritti segmenti è rappresentato dal termine perentorio, stabilito nella ordinanza conclusiva della prima fase, per la introduzione (o per la riassunzione) della causa di merito innanzi al giudice competente;
la cesura che così si configura è tuttavia unicamente funzionale all'attribuzione della cognizione sul merito dell'opposizione ad un giudice diverso da quello che ha trattato la fase sommaria, ma non esclude − in ragione dello stretto ed ineludibile collegamento tra le due fasi − il carattere unitario del processo di opposizione.
La ricaduta della qualificazione del giudizio di opposizione come unico, impone che i motivi (e, conseguenzialmente, le sottese argomentazioni) su cui il giudice della fase di merito è chiamato a pronunciarsi debbano essere i medesimi di quelli spiegati, con conseguente inammissibilità dei motivi ulteriormente dedotti rispetto a quelli di cui al ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
22/03/2022, n. 9226, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
20/01/2011, n. 1328).
Corollario della immutabilità del thema decidendum tra fase sommaria e quella di merito è che ogni motivo di opposizione diverso da quelli originariamente sottoposti al vaglio del giudice dell'esecuzione, non è utilmente spendibile, integrando una inammissibile mutatio libelli. Fermo quanto detto - ed evidenziato che ab origine la procedura veniva intrapresa per un credito di gran lunga inferiore alla richiamata soglia di €
50.000,00 (il cui superamento avveniva per effetto dei numerosi interventi ivi spiegati) – occorre, in ogni caso, rilevare che la questione afferisce ad una ripartizione degli affari all'interno del Tribunale che, in quanto tale, non vale di per sé considerata ad inficiare la validità dei provvedimenti adottati.
Venendo alla disamina delle censure ulteriori, quella sub 2 è fondata e va accolta per quanto di seguito si provvederà ad illustrare.
La norma da cui partire è l'articolo 525 cpc che al comma secondo espressamente dispone che: “Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per la assegnazione.”
Ciò posto nel caso che oggi ci occupa la prima udienza è stata il 5.11.2021 fissata dal GOP in funzione di GE e nella quale preso atto degli interventi ha autorizzato l'estensione del pignoramento. Gli interventi successivi a tale data sono pertanto inammissibili.
I motivi sub 3 e 4 possono essere esaminati congiuntamente. Quanto al mtivo sub 3 lo stesso va accolto. Effettivamente dalla complessiva documentazione versata in atti emerge che i titoli esecutivi posti in esecuzione e che hanno generato il progetto di distribuzione amichevole successivamente trasfuso nella ordinanza di assegnazione riportano somme diverse.
A mero titolo esemplificativo si riporta il calcolo per il creditore procedente avv. il cui titolo esecutivo ovvero la sentenza del GdP di Frattamaggiore CP_1 condanna alla refusione di €350 per spese legali. Il precetto azionato Pt_1 riporta invece una somma di €1025,23, quando il compenso per il precetto stesso alla luce dei parametri normativi previsti è pari ad €142,00 applicandosi i valori medi. Aumentando la somma della metà secondo quanto disposto dall'art.546 cpc si ottiene un valore di €984,00.
Pertanto è necessario che il GE a cui tale accertamento viene demandato in sede di esecuzione, nel procedere alla assegnazione delle somme riveda i singoli titoli esecutivi e rimoduli la quantificazione delle somme stesse che risultano diverse rispetto a quelle indicate nel progetto di distribuzione amichevole recepito dalla ordinanza di assegnazione.
Quanto al quarto motivo di opposizione, invero, occorre rilevare che il pagamento del dovuto, come evidenziato dall'opponente e non contestato dagli opposti, non risulta allo stato effettivamente intervenuto, avendo però la debitrice fornito quanto meno un principio di prova di aver tentato, a tempo debito, di pagare, inviando ai creditori gli assegni con raccomandata mai ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza.
È evidente, dunque, che il credito azionato non risulta ancora soddisfatto e che l' non può dirsi liberata dalla sua obbligazione in virtù degli atti Pt_1 compiuti, liberazione che avrebbe potuto conseguire soltanto facendo ricorso al procedimento di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.
Sul punto, giova evidenziare che l'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegno al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ. (offerta non formale), che vale però ad escludere la mora del debitore (cfr.
Cass. 23364/2014, citata dalla stessa reclamata) e non a costituire in mora il creditore.
Alla luce delle argomentazioni esposte è evidente che il progetto di distribuzione amichevole delle somme contiene errori di quantificazione che vanno necessariamente emendati dal GE. Il progetto di distribuzione amichevole pertanto, in accoglimento della domanda attorea, viene annullato con conseguente annullamento della ordinanza con cui lo stesso è stato recepito trovandosi i due atti in una relazione di interdipendenza.
Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte attrice/opponente, non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del
6.6.2003).
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, applicandosi i parametri di cui al DM 147/2022 e successive modificazioni con riferimento ai valori medi e con la maggiorazione prevista per essere 5 le parti nella medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. DICHIARA la contumacia di , Controparte_7 CP_7
,
[...] Controparte_10
2. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto,
3. ANNULLA il progetto di distribuzione amichevole
4. CONDANNA gli opposti AVV. AVV. SERGIO CP_1
SALTALAMACCHIA, AVV. AGOSTINO CERULLO, AVV. VALERIO CURCIO,
AVV. MICHELE ESPOSITO, AVV. PIERLUIGI RISPOLI, AVV. PASQUALE
DIANA E SOC. Controparte_2
VV. SALTALAMACCHIA ALESSANDRO, AVV
[...] Controparte_3
, AVV, ULDERICO DI BELLO, AVV. ,
[...] Parte_3
AVV. alla refusione delle spese del Controparte_4 presente giudizio in favore di Controparte_9 spese che si liquidano in euro 5881,00 ciascuno oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
5. RIMETTE gli atti al GE titolare della procedura esecutiva n.1441/2020
RGE per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 09 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna