TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3212 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alfredo Arcorace, con il quale è elettivamente domiciliato in
Monasterace (RC), via Nazionale ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Luca Capilupi, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza delle Cinque Giornate n. 3 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/10/2022 il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha lavorato alle dipendenze della società “Sincos S.R.L.”, in qualità di muratore specializzato, svolgendo mansioni di manovale edile, muratore in mattoni, muratore in calcestruzzo, caposquadra di carpenteria edile e perforatore di prospezione in roccia;
- che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, è stato costretto a mantenere prevalentemente la posizione eretta, con carichi fisici intensi e continuativi, utilizzando costantemente entrambi gli arti per sollevare e trasportare materiali pesanti, come sacchi di cemento, paioli di calcina e componenti di ponteggi;
- che, inoltre, l'impiego di macchinari per la perforazione della roccia lo ha esposto a vibrazioni corporee;
- che tale attività lavorativa lo ha progressivamente costretto, nel corso degli anni, ad assumere posture forzate, a sostenere intensi stress fisici e a compiere sforzi muscolari e osteoarticolari significativi;
- che lo svolgimento prolungato di tali mansioni ha contribuito all'insorgenza di una malattia professionale a carico della colonna vertebrale, che ha causato una compromissione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 100%;
- che, in data 09/05/2019, ha presentato denuncia di malattia professionale all' , rigettata con provvedimento del 11/06/2019, per difetto CP_1
di nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che, in data 26/10/2020, ha proposto ricorso in via amministrativa;
- che, a cause delle patologie di cui soffre, non ha più ripreso l'attività lavorativa;
3
- che ha diritto alle prestazioni richieste a norma dell'art. 66 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'art. 13 D. Lgs. 23 febbraio 2000, n.
38.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la malattia professionale del ricorrente è stata contratta a causa o nell'esercizio di lavoro e per l'effetto condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore alle seguenti prestazioni: A) costituire e liquidare una rendita e/o altro beneficio previsto dalla legge per la lesione dell'integrità psico–fisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 100% o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU a far data dall'insorgere della malattia professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
B) Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
riconoscimento dei benefici economici dipendenti e/o connessi alla malattia professionale in questione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
C) Ordinare all di esibire e CP_1
depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
D) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorrente, che attualmente rivendica un'invalidità permanente pari al 100%, ha in precedenza ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente dell'11% con riferimento al tratto lombare e alla spalla;
- che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alle mansioni svolte, con particolare riferimento all'intensità e specificità del rischio, nonché alla continuità e ripetitività dell'esposizione al rischio stesso, per cui non emerge il nesso causale tra il danno lamentato e l'attività lavorativa svolta;
4
- che l'artrosi lombare è una patologia degenerativa che, secondo le tabelle vigenti, non comporta il riconoscimento di un'invalidità CP_1
permanente del 100%;
- che la domanda relativa alla patologia del tratto cervicale appare infondata e sfornita di prova, in quanto non è stata provata l'esecuzione continua di movimenti al di sopra delle spalle idonei a causare il danno, né è stata provata l'intensità o la ripetitività dei gesti eseguiti.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia. 5
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. 6
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente assume di aver contratto delle patologie che insistono sulla colonna vertebrale, che hanno cagionato una inabilità lavorativa nella misura del 100%, tanto da impedirgli di riprendere l'attività lavorativa di muratore specializzato nel Settore Edile.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto di aver svolto mansioni di manovale edile, muratore in mattoni, muratore in calcestruzzo, caposquadra carpenteria edile, perforatore di prospezione in roccia, lavorando per lo più in piedi e utilizzando entrambi gli arti per sostenere e sollevare carichi pesanti di varia natura, utilizzando macchine per la perforazione in roccia che lo esponevano a vibrazioni in tutto il corpo e sottoponendosi a stress fisici e sforzi muscolari e osteoarticolari intensi.
Invece l' , in via amministrativa, ha negato la sussistenza del nesso CP_1
causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. 7
Ed invero, anche in ipotesi di malattie tabellate (che sono tali se ricollegate proprio all'attività lavorativa tabellata), incombe sull'istante innanzitutto l'onere di provare di aver svolto proprio l'attività lavorativa tabellata come causa della patologia denuncia, dovendo allegare le mansioni svolte e le modalità di svolgimento delle stesse e le modalità con le quali sarebbe stato esposto al rischio morbigeno: anche in ipotesi di malattie tabellate, dunque, il ricorrente non avrebbe ottemperato all'onere di provare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata e di aver contratto la malattia collegata a detta lavorazione.
A maggior ragione, non può dirsi provata l'esposizione al rischio morbigeno con rifermento a patologie non tabellate, in difetto di qualsivoglia allegazione e in ordine al concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in termini di numero di ore, di frequenza con la quale sono state assunte determinate posture e sono state effettuate delle movimentazioni di carichi manualmente.
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale muratore specializzato nell'attività edile confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale, dalla quale è emerso anche un principio di prova in relazione all'esposizione al rischio morbigeno.
Infatti, il teste collega del ricorrente alle Testimone_1
dipendenze della per 6 o 7 anni, ha confermato quanto dichiarato Parte_2
nel ricorso in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e alla sottoposizione a sforzi continui e prolungati che interessavano il tratto lombare, dichiarando che: “Io e il sig. facevamo lo stesso lavoro: ci Pt_1 8
occupavamo di realizzare impianti di irrigazione muri stendevamo tubi;
e di tutto ciò che vi era da fare in un cantiere;
per costruire un muro io e il sig. carrozza trasportavamo cemento e la sabbia;
io trasportavo la sabbia e il cemento con il camion se non vi era da fare quello facevo quello che vi era da fare;
il sig. non si occupava del trasporto con il camion ma si Pt_1
occupava di quello che vi era da fare nell'impresa; per costruire un muro ad esempio si deve impastare il cemento portare il sacco di cemento giù dal camion
e portarlo nel luogo vi è la sabbia per impastarlo, si trasportano mattoni;
per la realizzazione degli impianti di irrigazione si parte dai tubi grossi che sono arrotolati e si devono stendere;
un tubo arrotolato può pesare un quintale con
l'aiuto di più persone si stende;
di questa attività si occupava il sig. . Il Pt_1
ricorrente prendeva a mano il sacco di cemento e lo portava nel luogo in cui si doveva impastare;
preciso che il ricorrente svolgeva lavori di manovalanza di costruzione;
il ricorrente nello svolgimento del suo lavoro non utilizzava alcun mezzo o strumento;
se era necessario rompere qualcosa come una pietra lo faceva utilizzando un compressore;
si tratta un pezzo di ferro con due maniglie per tenerlo in mano che si spinge sull'oggetto da rompere o perforare;
il macchinario va mantenuto ed è pesante;
non saprei quanto pesa ma sarà intorno ai 50 kg Presso la ditta lavoravamo dal lunedì al venerdì per 8 Pt_2
ore giornaliere con una pausa pranzo;
nel corso delle ore di lavoro si faceva tutto ciò che vi era da fare;
all'epoca in cui lavoravo per la ditta Pt_2
insieme al ricorrente un sacco di cemento pesava 50 kg”.
Allo stesso modo il teste , dipendente del ricorrente Testimone_2
per 16/17 anni, premettendo che il ricorrente, pur nella sua veste di titolare della ditta edile “il sig. lavorava insieme a noi e faceva qualsiasi lavoro;
Pt_1
non lavorava con noi per tutto il giorno ma a volte si e a volte no a seconda dei suoi impegni;
a seconda dei lavori che vi erano da fare lavorava con noi per mezza giornata o per l'intera giornata” ha riferito che: “il ricorrente faceva il muratore, ci aiutava a mettere le reti sulle montagne;
lui girava tra i vari 9
cantieri e faceva ciò che vi era da fare il ricorrente si occupava delle costruzioni e delle reti: nell'ambito di queste attività faceva qualsiasi cosa;
il ricorrente collaborava con noi per tutto ma noi operai non lo lasciavamo trasportare i sacchi di cemento o gli altri materiali;
preciso che all'epoca un sacco di cemento pesava 50 kg e lo trasportavano gli operai;
preciso che il sig.
se capitava prendeva e trasportava anche lui un sacco di cemento e lo Pt_1
portava al secondo o al terzo piano a seconda del cantiere;
preciso che io facevo l'autista nei cantieri ma nel momento in cui non avevo d fare con il camion collaboravo nelle attività del cantiere. Ho visto qualche volta il sig.
trasportare sacchi di cemento ma più che altro l'ho visto sulle Pt_1
montagne tirare le reti;
le reti dovrebbero essere portate sulle montagne con
l'elicottero ma noi non lo avevamo le portavamo con una corda;
il sig. Pt_1
collaborava in questa attività; ci occupavamo di mettere dei ferri nella montagna saldati con il cemento per tenere la rete e il sig. svolgeva Pt_1
questa attività; si trattava di un lavoro pesante in quanto bisognava far salire la rete con una corda mentre la strada per trasportare le reti con il camion a volte era agibile e a volte no;
so che il sig. carrozza faceva questo lavoro da solo.
Non ricordo quando il sig. ha aperto la propria attività; quando ho Pt_1
smesso di lavorare per lui il sig. ha continuato ad avere la sua ditta. Pt_1
Per fare i buchi nella roccia si doveva portare il compressore sulla montagna e lo si lasciava sulla strada e si portava il tubo attraverso il quale passava l'aria
e si azionava il compressore per far salire l'aria compressa;
si metteva in moto
e così saliva l'aria; poi si faceva il buco con il martello pneumatico che si teneva con le braccia;
c'erano martelli pneumatici che pesavano 30 40 kg poi man mano sono diventati più leggeri con il tempo;
il sig. faceva anche Pt_1
questa attività con il martello pneumatico io l'ho visto utilizzare il martello pneumatico più di una volta;
sui cantieri vi era la motopala l'escavatore che però non può salire in montagna;
per le attività in montagna a parte il martello 10
pneumatico non si utilizzavano altri macchinari ma si faceva tutto con le braccia”.
Orbene i tre testi escussi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente - in quanto hanno lavorato a stretto contato con lo stesso - e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, in ragione dell'assunzione di posture incongrue per periodi prolungati della necessità di trasportare pesi consistenti.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie denunciate.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica ha rilevato ed evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Infatti, il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo e previa disamina della documentazione medica allegata e delle risultanze processuali, ha evidenziato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie “DISCOPATIE
MULTIPLE ED ERNIE DISCALI INERENTI TUTTA LA COLONNA
VERTEBRALE CON STENOSI DEL CANALE E CON RADICOLOPATIE
PLURIME ASSOCIATE A DISTURBI NEUROLOGICI SENSITIVI E MOTORI
PERSISTENTI”, che tendono a cronicizzarsi e, in relazione alle quali, possono alternarsi periodi di benessere con altri di riacutizzazione, e, quando ciò succede, il paziente è costretto all'immobilità, circostanza che rende ancora più evidente il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, connotata dalla movimentazione di carichi, dalla permanenza in posizione piegata, dalla necessità di sollevare pesi e di utilizzare anche attrezzi lavorativi che certamente hanno comportato 11
nel lungo tempo un sicuro sovraccarico osteoarticolare in particolare della colonna vertebrale.
Pertanto, il C.T.U., riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra le patologie contratte e l'attività lavorativa svolta, ha concluso per la sussistenza delle malattie professionali “Discopatie multiple C3-C4 C4-C5 C5-C6 C6-C7,
D8-D9 D11-D121, Ernie del disco L2-L3 L3-L4 ed L4-L5 (cod.204 per analogia
Tabella del Danno Biologico permanente D.M. 12 07 2000)”, attribuendo una percentuale di danno biologico del 15%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (9/05/2019).
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici tabellari applicati.
Inoltre, il C.T.U. ha eseguito un approfondito esame obiettivo, tenendo conto della documentazione medica versata in atti e delle risultanze istruttorie.
Pertanto, il ricorso va accolto, con l'attribuzione della percentuale indicata dal C.T.U., con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Inoltre, vanno poste a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
12
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3212/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
contratto le patologie: “Discopatie multiple C3-C4 C4-C5 C5-C6 C6-
C7, D8-D9 D11-D121, Ernie del disco L2-L3 L3-L4 ed L4-L5” nell'esercizio dell'attività lavorativa che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 15%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 13/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3212 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alfredo Arcorace, con il quale è elettivamente domiciliato in
Monasterace (RC), via Nazionale ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Luca Capilupi, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza delle Cinque Giornate n. 3 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/10/2022 il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha lavorato alle dipendenze della società “Sincos S.R.L.”, in qualità di muratore specializzato, svolgendo mansioni di manovale edile, muratore in mattoni, muratore in calcestruzzo, caposquadra di carpenteria edile e perforatore di prospezione in roccia;
- che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, è stato costretto a mantenere prevalentemente la posizione eretta, con carichi fisici intensi e continuativi, utilizzando costantemente entrambi gli arti per sollevare e trasportare materiali pesanti, come sacchi di cemento, paioli di calcina e componenti di ponteggi;
- che, inoltre, l'impiego di macchinari per la perforazione della roccia lo ha esposto a vibrazioni corporee;
- che tale attività lavorativa lo ha progressivamente costretto, nel corso degli anni, ad assumere posture forzate, a sostenere intensi stress fisici e a compiere sforzi muscolari e osteoarticolari significativi;
- che lo svolgimento prolungato di tali mansioni ha contribuito all'insorgenza di una malattia professionale a carico della colonna vertebrale, che ha causato una compromissione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 100%;
- che, in data 09/05/2019, ha presentato denuncia di malattia professionale all' , rigettata con provvedimento del 11/06/2019, per difetto CP_1
di nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che, in data 26/10/2020, ha proposto ricorso in via amministrativa;
- che, a cause delle patologie di cui soffre, non ha più ripreso l'attività lavorativa;
3
- che ha diritto alle prestazioni richieste a norma dell'art. 66 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'art. 13 D. Lgs. 23 febbraio 2000, n.
38.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la malattia professionale del ricorrente è stata contratta a causa o nell'esercizio di lavoro e per l'effetto condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore alle seguenti prestazioni: A) costituire e liquidare una rendita e/o altro beneficio previsto dalla legge per la lesione dell'integrità psico–fisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 100% o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU a far data dall'insorgere della malattia professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
B) Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
riconoscimento dei benefici economici dipendenti e/o connessi alla malattia professionale in questione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
C) Ordinare all di esibire e CP_1
depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
D) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorrente, che attualmente rivendica un'invalidità permanente pari al 100%, ha in precedenza ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente dell'11% con riferimento al tratto lombare e alla spalla;
- che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alle mansioni svolte, con particolare riferimento all'intensità e specificità del rischio, nonché alla continuità e ripetitività dell'esposizione al rischio stesso, per cui non emerge il nesso causale tra il danno lamentato e l'attività lavorativa svolta;
4
- che l'artrosi lombare è una patologia degenerativa che, secondo le tabelle vigenti, non comporta il riconoscimento di un'invalidità CP_1
permanente del 100%;
- che la domanda relativa alla patologia del tratto cervicale appare infondata e sfornita di prova, in quanto non è stata provata l'esecuzione continua di movimenti al di sopra delle spalle idonei a causare il danno, né è stata provata l'intensità o la ripetitività dei gesti eseguiti.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia. 5
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. 6
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente assume di aver contratto delle patologie che insistono sulla colonna vertebrale, che hanno cagionato una inabilità lavorativa nella misura del 100%, tanto da impedirgli di riprendere l'attività lavorativa di muratore specializzato nel Settore Edile.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto di aver svolto mansioni di manovale edile, muratore in mattoni, muratore in calcestruzzo, caposquadra carpenteria edile, perforatore di prospezione in roccia, lavorando per lo più in piedi e utilizzando entrambi gli arti per sostenere e sollevare carichi pesanti di varia natura, utilizzando macchine per la perforazione in roccia che lo esponevano a vibrazioni in tutto il corpo e sottoponendosi a stress fisici e sforzi muscolari e osteoarticolari intensi.
Invece l' , in via amministrativa, ha negato la sussistenza del nesso CP_1
causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. 7
Ed invero, anche in ipotesi di malattie tabellate (che sono tali se ricollegate proprio all'attività lavorativa tabellata), incombe sull'istante innanzitutto l'onere di provare di aver svolto proprio l'attività lavorativa tabellata come causa della patologia denuncia, dovendo allegare le mansioni svolte e le modalità di svolgimento delle stesse e le modalità con le quali sarebbe stato esposto al rischio morbigeno: anche in ipotesi di malattie tabellate, dunque, il ricorrente non avrebbe ottemperato all'onere di provare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata e di aver contratto la malattia collegata a detta lavorazione.
A maggior ragione, non può dirsi provata l'esposizione al rischio morbigeno con rifermento a patologie non tabellate, in difetto di qualsivoglia allegazione e in ordine al concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in termini di numero di ore, di frequenza con la quale sono state assunte determinate posture e sono state effettuate delle movimentazioni di carichi manualmente.
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale muratore specializzato nell'attività edile confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale, dalla quale è emerso anche un principio di prova in relazione all'esposizione al rischio morbigeno.
Infatti, il teste collega del ricorrente alle Testimone_1
dipendenze della per 6 o 7 anni, ha confermato quanto dichiarato Parte_2
nel ricorso in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e alla sottoposizione a sforzi continui e prolungati che interessavano il tratto lombare, dichiarando che: “Io e il sig. facevamo lo stesso lavoro: ci Pt_1 8
occupavamo di realizzare impianti di irrigazione muri stendevamo tubi;
e di tutto ciò che vi era da fare in un cantiere;
per costruire un muro io e il sig. carrozza trasportavamo cemento e la sabbia;
io trasportavo la sabbia e il cemento con il camion se non vi era da fare quello facevo quello che vi era da fare;
il sig. non si occupava del trasporto con il camion ma si Pt_1
occupava di quello che vi era da fare nell'impresa; per costruire un muro ad esempio si deve impastare il cemento portare il sacco di cemento giù dal camion
e portarlo nel luogo vi è la sabbia per impastarlo, si trasportano mattoni;
per la realizzazione degli impianti di irrigazione si parte dai tubi grossi che sono arrotolati e si devono stendere;
un tubo arrotolato può pesare un quintale con
l'aiuto di più persone si stende;
di questa attività si occupava il sig. . Il Pt_1
ricorrente prendeva a mano il sacco di cemento e lo portava nel luogo in cui si doveva impastare;
preciso che il ricorrente svolgeva lavori di manovalanza di costruzione;
il ricorrente nello svolgimento del suo lavoro non utilizzava alcun mezzo o strumento;
se era necessario rompere qualcosa come una pietra lo faceva utilizzando un compressore;
si tratta un pezzo di ferro con due maniglie per tenerlo in mano che si spinge sull'oggetto da rompere o perforare;
il macchinario va mantenuto ed è pesante;
non saprei quanto pesa ma sarà intorno ai 50 kg Presso la ditta lavoravamo dal lunedì al venerdì per 8 Pt_2
ore giornaliere con una pausa pranzo;
nel corso delle ore di lavoro si faceva tutto ciò che vi era da fare;
all'epoca in cui lavoravo per la ditta Pt_2
insieme al ricorrente un sacco di cemento pesava 50 kg”.
Allo stesso modo il teste , dipendente del ricorrente Testimone_2
per 16/17 anni, premettendo che il ricorrente, pur nella sua veste di titolare della ditta edile “il sig. lavorava insieme a noi e faceva qualsiasi lavoro;
Pt_1
non lavorava con noi per tutto il giorno ma a volte si e a volte no a seconda dei suoi impegni;
a seconda dei lavori che vi erano da fare lavorava con noi per mezza giornata o per l'intera giornata” ha riferito che: “il ricorrente faceva il muratore, ci aiutava a mettere le reti sulle montagne;
lui girava tra i vari 9
cantieri e faceva ciò che vi era da fare il ricorrente si occupava delle costruzioni e delle reti: nell'ambito di queste attività faceva qualsiasi cosa;
il ricorrente collaborava con noi per tutto ma noi operai non lo lasciavamo trasportare i sacchi di cemento o gli altri materiali;
preciso che all'epoca un sacco di cemento pesava 50 kg e lo trasportavano gli operai;
preciso che il sig.
se capitava prendeva e trasportava anche lui un sacco di cemento e lo Pt_1
portava al secondo o al terzo piano a seconda del cantiere;
preciso che io facevo l'autista nei cantieri ma nel momento in cui non avevo d fare con il camion collaboravo nelle attività del cantiere. Ho visto qualche volta il sig.
trasportare sacchi di cemento ma più che altro l'ho visto sulle Pt_1
montagne tirare le reti;
le reti dovrebbero essere portate sulle montagne con
l'elicottero ma noi non lo avevamo le portavamo con una corda;
il sig. Pt_1
collaborava in questa attività; ci occupavamo di mettere dei ferri nella montagna saldati con il cemento per tenere la rete e il sig. svolgeva Pt_1
questa attività; si trattava di un lavoro pesante in quanto bisognava far salire la rete con una corda mentre la strada per trasportare le reti con il camion a volte era agibile e a volte no;
so che il sig. carrozza faceva questo lavoro da solo.
Non ricordo quando il sig. ha aperto la propria attività; quando ho Pt_1
smesso di lavorare per lui il sig. ha continuato ad avere la sua ditta. Pt_1
Per fare i buchi nella roccia si doveva portare il compressore sulla montagna e lo si lasciava sulla strada e si portava il tubo attraverso il quale passava l'aria
e si azionava il compressore per far salire l'aria compressa;
si metteva in moto
e così saliva l'aria; poi si faceva il buco con il martello pneumatico che si teneva con le braccia;
c'erano martelli pneumatici che pesavano 30 40 kg poi man mano sono diventati più leggeri con il tempo;
il sig. faceva anche Pt_1
questa attività con il martello pneumatico io l'ho visto utilizzare il martello pneumatico più di una volta;
sui cantieri vi era la motopala l'escavatore che però non può salire in montagna;
per le attività in montagna a parte il martello 10
pneumatico non si utilizzavano altri macchinari ma si faceva tutto con le braccia”.
Orbene i tre testi escussi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente - in quanto hanno lavorato a stretto contato con lo stesso - e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, in ragione dell'assunzione di posture incongrue per periodi prolungati della necessità di trasportare pesi consistenti.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie denunciate.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica ha rilevato ed evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Infatti, il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo e previa disamina della documentazione medica allegata e delle risultanze processuali, ha evidenziato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie “DISCOPATIE
MULTIPLE ED ERNIE DISCALI INERENTI TUTTA LA COLONNA
VERTEBRALE CON STENOSI DEL CANALE E CON RADICOLOPATIE
PLURIME ASSOCIATE A DISTURBI NEUROLOGICI SENSITIVI E MOTORI
PERSISTENTI”, che tendono a cronicizzarsi e, in relazione alle quali, possono alternarsi periodi di benessere con altri di riacutizzazione, e, quando ciò succede, il paziente è costretto all'immobilità, circostanza che rende ancora più evidente il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, connotata dalla movimentazione di carichi, dalla permanenza in posizione piegata, dalla necessità di sollevare pesi e di utilizzare anche attrezzi lavorativi che certamente hanno comportato 11
nel lungo tempo un sicuro sovraccarico osteoarticolare in particolare della colonna vertebrale.
Pertanto, il C.T.U., riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra le patologie contratte e l'attività lavorativa svolta, ha concluso per la sussistenza delle malattie professionali “Discopatie multiple C3-C4 C4-C5 C5-C6 C6-C7,
D8-D9 D11-D121, Ernie del disco L2-L3 L3-L4 ed L4-L5 (cod.204 per analogia
Tabella del Danno Biologico permanente D.M. 12 07 2000)”, attribuendo una percentuale di danno biologico del 15%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (9/05/2019).
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici tabellari applicati.
Inoltre, il C.T.U. ha eseguito un approfondito esame obiettivo, tenendo conto della documentazione medica versata in atti e delle risultanze istruttorie.
Pertanto, il ricorso va accolto, con l'attribuzione della percentuale indicata dal C.T.U., con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Inoltre, vanno poste a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
12
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3212/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
contratto le patologie: “Discopatie multiple C3-C4 C4-C5 C5-C6 C6-
C7, D8-D9 D11-D121, Ernie del disco L2-L3 L3-L4 ed L4-L5” nell'esercizio dell'attività lavorativa che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 15%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 13/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci