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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2198/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott. Maria Grazia Savastano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2198/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito della scadenza dei termini per le note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 29.5.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), genitori esercenti la potestà sulla figlia
[...] C.F._2 minore (C.F. ), elettivamente domiciliati Persona_1 C.F._3 in Napoli, alla via G. Martucci n. 40 presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria De
RO (C.F.: ) dal quale sono rappresentati e difesi, C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Palmira Nigro (C.F.:
C.F._5
ATTORI
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Bisignano n. 24 presso lo studio dell'avv. Maria Dolores Cozzarelli (c.f. ) dalla quale è C.F._6 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._7
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CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da lesioni
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie conclusionali e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , convenivano in Persona_1 giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord e la Controparte_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite Controparte_3 dalla minore in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 1 giugno 2017, verso le ore 17:30 in Casoria al vico III Marco Rocco n. 26.
Gli attori deducevano che, mentre la minore si trovava nel piazzale antistante la propria abitazione, veniva investita dalla conducente dell'autovettura Smart, targata CE 228
ND, la quale, uscendo dal proprio garage ivi ubicato per immettersi su vico Marco
Rocco, non si avvedeva della sua presenza investendola con la ruota sul piede sinistro.
La minore riportava lesioni per le quale si rendeva necessario il Persona_1 trasporto all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ove veniva ricoverata ed operata.
A seguito del sinistro residuavano postumi permanenti a carico della minore quantificati in 15% per danno biologico, I.T.T. di giorni 5, I.T.P. al 70% di giorni 30, I.T.P. al 50% di giorni 30, I.T.P. al 25% di giorni 30.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, dichiarare ammissibile e procedibile la domanda spiegata;
2. nel merito accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità civile della Sig.ra
[...]
per la produzione dell'evento dannoso di cui è causa;
3. Controparte_2 condannare per l'effetto, solidalmente tra loro, la sig.ra e Controparte_2 la nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento in favore degli odierni attori ed a titolo di risarcimento dei danni alla persona patiti dalla loro figlia minorenne in conseguenza del sinistro di Persona_1 cui è causa, di quella somma che discende dalla quantificazione economica dei postumi permanenti reliquati alla minore e valutati secondo perizia medico-legale in atti o di quella diversa somma che sarà precisata in corso di causa e ad esito della C.T.U. che sin da ora si richiede, oltre, interessi e maggior danno da svalutazione monetaria. Il tutto, comunque, da intendersi complessivamente nei limiti di euro 260.000,00 e tanto è
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da intendersi anche quale dichiarazione di valore ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 9 della legge n° 488/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. condannare, in ogni caso, solidalmente essi convenuti al pagamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle spese e dei compensi professionali, con gli accessori di legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 maggio 2021 si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'improponibilità dell'azione per violazione dell'art. 148 del d.lgs. n. 209/05, la carenza di prova della legittimazione attiva e passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui agli artt. 163 c.p.c. nn. 3) e 4) e 164 c.p.c.. Nel merito la convenuta contestava la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio e, in particolare, contestava il verificarsi dell'evento in quanto dal dispositivo telematico OctoTelematics, installato sulla Smart tg. CE 228 ND all'ora del sinistro il veicolo risulta spento, inoltre deduceva la culpa in vigilando degli attori, i quali avrebbero violato l'obbligo di sorveglianza e vigilanza di cui all'art. 2048 c.c., lasciando sola la minore.
Non si costituiva , sebbene ritualmente citata in giudizio, Controparte_2 onde ne viene dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi di parte attrice, nonché ammessa ed espletata ctu medico legale.
La causa, all'esito della scadenza dei termini per le note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 29.5.2025, è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rilevata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., dimostrata mediante la produzione in atti della richiesta risarcitoria trasmessa a mezzo pec alla compagnia assicurativa convenuta.
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 cod. ass., con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato e all'entità delle lesioni subite.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità, della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e
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sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI,
03.06.2021, n.15445).
Risulta poi rispettato dagli attori il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria, decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti.
In secondo luogo, va anche affermata la piena legittimazione passiva in capo ai convenuti, avendo gli attori fornitone sufficiente prova depositando in atti certificato cronologico PRA e ispezione ANIA attestante la copertura assicurativa.
Sempre in via preliminare va altresì rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum”
(domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda avanzata dagli attori è, nel merito, fondata e va accolta.
Invero, gli elementi probatori raccolti sono sufficienti a sancire la responsabilità esclusiva della convenuta proprietaria del veicolo investitore.
L'istruttoria espletata attraverso l'acquisizione di documentazione e l'escussione di testi ha, infatti, offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della responsabilità del solo conducente del veicolo investitore.
Il caso di specie attiene alla tematica dell'investimento del pedone e alla disciplina ad essa applicabile.
È vero che, in caso di scontro tra veicoli, l'orientamento costante della Giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di responsabilità dell'altro, occorrendo,
a tal fine, che costui fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass. 1198/97). Ed è altresì
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vero che, analogamente, nelle ipotesi in cui l'incidente avvenga tra un veicolo ed un pedone, la Cassazione ritiene che il fatto che il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non preclude al giudice l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone (Cassazione civile sentenza 2216/87).
Si applica, alla fattispecie concreta, il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro;
detta presunzione può essere superata dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998).
Infatti, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cassazione Ordinanza 20137/2023).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita al pedone in ordine all'investimento di cui è rimasta Persona_1 vittima.
Invero, i testi, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, con deposizioni lineari, logiche e concordanti hanno riferito che, mentre la minore si Persona_1 trovava nello spazio antistante la propria abitazione, in Casoria al vico III Marco Rocco, veniva investita da una auto Smart targata CE 228 ND e riportava lesioni. I testi hanno ricostruito l'esatta dinamica del sinistro affermando che il veicolo effettuava una repentina manovra per uscire dal box ivi ubicato senza avvedersi della presenza della minore;
l'impatto avveniva tra la parte anteriore del veicolo, in particolare la ruota anteriore destra, ed il piede sinistro del pedone, la quale, pertanto, riportava lesioni al piede.
Pertanto, la dinamica è chiara ed alcun elemento colposo può essere ravvisato nel comportamento del pedone.
Per il disposto dell'art. 141 codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando ogni pericolo per la sicurezza delle persone con la conseguenza che, potendosi – in ogni
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caso - applicare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cassazione civile sez. III, 12 novembre 1998, n. 11444 ).
Recita l'art. 141 C.d.S., secondo comma: “..Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo….dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile…”.
La Corte di Cassazione, di recente, è tornata a pronunciarsi in materia di circolazione stradale in particolare in relazione al comportamento colposo del pedone ed alla presunzione di colpa del conducente statuendo, in forza del soprarichiamato principio giurisprudenziale, che in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa, quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (Cassazione ordinanza n. 20140/2023).
Nella specie il pedone-minore si trovava nell'area antistante le abitazioni, in un luogo in cui è presumibile che ci sia la presenza di pedoni e nel caso di specie, sarebbe stato sufficiente che la vettura arrestasse la propria corsa per evitare la minore, senza compiere particolari manovre per evitare l'investimento .
Non sono, pertanto, ravvisabili circostanze idonee a superare la descritta presunzione di responsabilità, ma è ravvisabile un comportamento colposo del conducente del veicolo che avrebbe dovuto tenere una condotta particolarmente prudente nell'effettuare la manovra di uscita dal box, stante la probabile presenza di pedoni.
Dunque, atteso che alcuna prova è stata fornita, in ordine alla possibile sussistenza di un concorso di colpa a carico del pedone, né dagli atti emerge una qualche forma di concorso colposo del pedone nel sinistro di cui è causa (cfr. Cassazione civile, sentenza
2127/2006), la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva alla condotta di guida del conducente del veicolo investitore.
Va altresì evidenziato che priva di fondamento si è rivelata la contestazione avanzata dalla convenuta compagnia circa la violazione dell'art. 2048 c.c. e dunque la sussistenza di culpa in vigilando in capo ai genitori della minore . Persona_1
L'espletata istruttoria ha, infatti, consentito di accertare che a sorvegliare la minore al momento del sinistro vi era la nonna, circostanza confermata dal teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 14/09/2023, il quale ha dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro di cui è causa, precisando che sui luoghi vi era anche la nonna
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della bambina. Il teste ha, infatti , dichiarato che “ la nonna si trovava vicino alla bambina ma non è riuscita ad avvistare in tempo l'autovettura perché questa è uscita improvvisamente ed accelerata forse anche per la discesa e per l'esigenza di superare il binario un po' più sporgente di chiusura del cancello”
Non si ritengono, infine, elementi idonei e sufficienti a superare le risultanze precise e concordanti della prova testimoniale, i dati del dispositivo satellitare, allegati dalla convenuta assicurazione, in mancanza di prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura e della corretta recezione GPS nei luoghi di causa.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisibile, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, la minore riportò “esiti cicatriziali di dermoabrasione Persona_1 dorso del piede e terzo distale di gamba sx con ritenzione di corpo estraneo rimosso chirurgicamente”.
L'ausiliario del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunata, quantificandoli nella misura del 5%, con ITT 5 giorni, ITP al 75% di 30 giorni, ITP al 50 % di 30 giorni, ITP al 25% di 30 giorni, connessi alle predette lesioni.
Ciò posto, trattandosi di lesioni “micropermanenti”, per le quali risultano applicabili i parametri normativi di cui all'art. 139, D.Lgs. 209/2005, stabiliti per le lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità, va riconosciuta agli attori, nella qualità, il seguente risarcimento:
Tabella di riferimento 2025
Età della danneggiata alla data del sinistro: 2 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 7.225,50
Invalidità temporanea totale € 280,90
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
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Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 2.809,00
TOTALE GENERALE: € 10.034,50
Null'altro va liquidato, invece, sub specie di danno non patrimoniale.
Invero, nulla può essere riconosciuto alla vittima dell'incidente per l'invocato danno morale, non essendo documentata né altrimenti emersa dagli atti di causa una specifica e particolare sofferenza soggettiva o una rilevante e perdurante incidenza dei postumi su specifici aspetti dinamico-relazionali personali (art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 cit.).
È affermazione consolidata in giurisprudenza che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari sempre che tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 – 3 ordinanza n. 5865 del
04/03/2021 e Sez. 3, sentenza n. 21532 del 27/07/2021 e n. 28988 del 11/11/2019).
Nella specie, gli attori non hanno specificamente allegato né offerto prova alcuna sul punto, motivo per cui deve ritenersi non sussistente il danno morale.
Sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni vanno poi computati gli interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice
ISTAT, alla data del sinistro e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 1.066,00, per le spese mediche sopportate dagli attori in
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diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa ( come confermato dal CTU) , oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Conseguentemente i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
vanno condannati , in solido, al pagamento, in favore degli attori
[...] Parte_1
e , esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] Parte_2 [...]
, dell'importo già rivalutato di € 10.034,50, a titolo di risarcimento per il Per_1 danno non patrimoniale per le lesioni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come prima indicato e al pagamento della somma di euro 1.066,00 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, assumendo a riferimento non la somma oggetto della domanda formulata dalla parte (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum") e tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2 quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , ogni contraria Persona_1 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie la domanda degli attori e per l'effetto condanna, in solido,
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore degli attori, nella qualità, dell'importo già rivalutato di €
10.034,50, a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni subite dalla minore , oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del sinistro e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 1.066,00 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo;
- condanna in solido, e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in €. 3400,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con
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attribuzione agli Avv. Palmira Nigro e Avv. Francesco Maria De RO dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso in Aversa 14.10.2025
Il Giudice
Dott. Maria Grazia Savastano
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