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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/05/2024 al n. 1105 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ARINO VINCENZO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024, i coniugi e , Parte_1 Parte_2 secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17/07/2021, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Volla (al n.11, parte II, serie A, ufficio 1, volume 0, anno 2021).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 264/2024 pubblicata il 01/10/2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte con termine del 09/04/2025, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett.
b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n.
55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
È stata, altresì, depositata sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle seguenti condizioni, che si riportano testualmente:
“A) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Napoli.
B) Confermare che le parti non hanno dimora coniugale e già hanno stabilito la reciproca residenza.
C) Confermare che le parti dichiaratesi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla contribuzione al mantenimento personale.
D) Confermare che le parti hanno esaurientemente regolato ogni questione patrimoniale tra essi e pertanto, rinunciano reciprocamente ad ulteriori ed eventuali pretese economiche.
E) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_2
24/01/1990 , che hanno contratto matrimonio a Volla (NA) il 17/07/2021 (atto n. 11, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, Volume 0, anno 2021);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in
3 conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio dell' 11/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/05/2024 al n. 1105 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ARINO VINCENZO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024, i coniugi e , Parte_1 Parte_2 secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17/07/2021, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Volla (al n.11, parte II, serie A, ufficio 1, volume 0, anno 2021).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 264/2024 pubblicata il 01/10/2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte con termine del 09/04/2025, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett.
b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n.
55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
È stata, altresì, depositata sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle seguenti condizioni, che si riportano testualmente:
“A) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Napoli.
B) Confermare che le parti non hanno dimora coniugale e già hanno stabilito la reciproca residenza.
C) Confermare che le parti dichiaratesi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla contribuzione al mantenimento personale.
D) Confermare che le parti hanno esaurientemente regolato ogni questione patrimoniale tra essi e pertanto, rinunciano reciprocamente ad ulteriori ed eventuali pretese economiche.
E) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_2
24/01/1990 , che hanno contratto matrimonio a Volla (NA) il 17/07/2021 (atto n. 11, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, Volume 0, anno 2021);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in
3 conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio dell' 11/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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