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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere-
all'esito dell'udienza del 13 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2935 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 disgiuntamente dall'avv. Maria Paola Gentili e dall'avv. Davide Losi ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale, sito in Roma (RM), Via
Boncompagni, 16
Appellante
E
, in proprio e quale mandatario della CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Michele Sordillo
[...] giusta procura generale alle liti in atti elettivamente domiciliati in Roma presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4342/2022, pubblicata in data 12.5.2022.
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in opposizione avverso avviso di addebito dell' n. 397 2021 CP_1
00159394 52 000, con cui tale Ente previdenziale aveva intimato all'Arch.
[...] il pagamento di Euro 1.978,81, a titolo di contributi e sanzioni dovuti Parte_1 alla Gestione Separata in riferimento all'anno 2012, l'attuale appellante chiedeva :
a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito CP_1
n. 397 2021 00159394 52 000, notificato in data 28.12.2021 anche inaudita altera parte, in pendenza di giudizio, ricorrendone i gravi motivi;
b) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2021 CP_1
00159394 52 000, notificato in data 28.12.2021, in quanto, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa con esso avanzata è inammissibile, infondata, illegittima, errata, priva di prova e comunque prescritta e, conseguentemente, annullare l'avviso di addebito stesso;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni applicate con l'avviso di addebito opposto, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, accertando che l'importo richiesto
è superiore al dovuto;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Allegava di essere iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti e
Conservatori di Roma e Provincia dal 3.7.1992, con il numero 9882; che, nel periodo oggetto del presente giudizio svolgeva attività di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato presso l' per lo sviluppo edilizio Controparte_3 ed urbanistico), con la qualifica di Quadro;
che quindi, per l'anno 2012), era titolare di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, era iscritto all'INPS –
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Assumeva poi di aver svolto nel corso del 2012 in maniera del tutto saltuaria ed episodica, anche attività di lavoro autonomo, regolarmente fatturata per mezzo di partita IVA (doc. n. 14). 5); che l'attività oggetto dei predetti incarichi è consistita esclusivamente nella redazione di una D.I.A. (denuncia di inizio attività) e nella consulenza per un (solo) incarico di progettazione, emettendo solo n. 3 fatture nell'anno 2012, avendo svolto solo sporadicamente attività di lavoro autonomo, e peraltro ognuna di esse di importo estremamente contenuto.
2 Ad ulteriore dimostrazione della saltuarietà ed episodicità dell'attività di lavoro autonomo svolta il precisava di essere stato del tutto privo di una Pt_1 organizzazione materiale e strutturale;
di aver versato, con riferimento ai redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2012, oggetto dell'avviso opposto, all' CP_4 la contribuzione obbligatoria prevista dallo Statuto dell'Ente in riferimento agli
Architetti iscritti all'Albo ma non iscritti alla Cassa pari al 4% di tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA.; che quindi era titolare presso di una CP_4 posizione previdenziale.
Lamentava di aver ricevuto, in data 31.7.2018, avviso bonario, inviato dall' CP_1 con cui l'Ente previdenziale gli comunicava di aver verificato che, per l'anno 2012, aveva denunciato un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni non assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la sua
Cassa professionale ( ); di aver proceduto a calcolare d'ufficio gli CP_4 importidovuti a titolo di contributi alla Gestione Separata di cui all'art. 2, CP_1 comma 26, L. n. 335/1995, con riferimento all'anno 2012; intimando, poi, di versare, a titolo di contributi e di sanzioni, l'importo di Euro 1.825,14 (€ 1.078,56,
a titolo di contributi alla Gestione Separata con riferimento ai redditi prodotti CP_1 nell'anno 2012; € 746,58, a titolo di sanzioni maturate su detti contributi).
In data 28.12.2021 l'appellante riceveva l'avviso di addebito n. 397 2021 CP_1
00159394 52 000 dell'importo complessivo di Euro 1.978,81 per le ragioni di cui all'avviso bonario. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituiva in giudizio la nonostante la regolarità della notifica. Controparte_2
Il tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di decadenza di cui all'art. 25, comma
1, lett b), D. Lgs. n. 46/1999 (non applicabile all'avviso bonario), ha ritenuto che
< comma 49 T.U.I.R. si evince che per i soggetti come il ricorrente l'iscrizione alla
Cassa professionale cui pacificamente egli era iscritto non assolve l'obbligo del versamento del contributo soggettivo integrativo e di solidarietà, che pertanto è dovuto nella misura chiesta dall' , in quanto non correlato all'erogazione del CP_3 trattamento pensionistico. Invero la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una
3 copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' . CP_1
Rispetto poi al limite di reddito e l'abitualità della prestazione il primo giudice ha <l'art. 2, comma 26, legge n. 335 1995 individua i soggetti assicurati alla gestione con riferimento al dato fiscale generico della produzione di redditi professionali e non all'attività in concreto svolta…di talché
l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito … Ne è conferma l'art. 6, D. M. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria»… le disposizioni che fissano una soglia minima di € 5.000 di reddito (art. 44, comma 2,
D. L. 269/2003, soglia che se non valicata non consentirebbe l'iscrizione nella gestione come tetto al di sotto del quale la prestazione può non costituire attività professionale) o che richiedono un'abitualità nell'esercizio della professione (art. 61 e 69 bis, comma 3, d. Lgs. 276/2003) sono norme che non trovano in ogni caso applicazione per i professionisti iscritti ad un albo…L'art. 44, comma 2, D. L.
269/2003, in particolare, prevede che ciò che deve essere “occasionale” è il “lavoro autonomo”, ma non il tipo di prestazione: ciò è espresso chiaramente dalla dizione
“attività di lavoro autonomo occasionale” che collega l'occasionalità alla tipologia del lavoro e non all'attività effettiva prestata e certamente non può definirsi occasionale la prestazione resa da un professionista iscritto all'albo nell'ambito delle attività tipiche per cui tale iscrizione è obbligatoria>>.
Quanto all'eccezione di prescrizione in sentenza si legge << in tema di contributi previdenziali dovuti alla …. la prescrizione Parte_2 dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale” (Cass., sez. lav.
18.12.2008, n. 29664). Pertanto, nel caso di specie non è decorso il termine prescrizionale, in considerazione della data di presentazione e firma della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2012 (30/9/2013, all. 2 alla
4 memoria), e dell'atto interruttivo notificato con r. r. in data 31/7/2018 (all. 1 alla memoria), intervenuto nel quinquennio. Solo con la effettuata dichiarazione dei redditi, infatti, è sorta per l'amministrazione la conoscenza della produzione del reddito e solo da tale data può iniziare a decorrere il termine prescrizionale. A ciò si aggiunga altresì che ai sensi dell'art. 37 D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto
Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), i termini di prescrizione sono stati sospesi per il periodo decorrente dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020, per un totale, pertanto, di 129 giorni. Il calcolo delle sanzioni, infine, risulta corretto e operato in base alla normativa di settore art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. La fattispecie in esame configura infatti una evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, lett. B) della legge n. 388/00, atteso che la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, prevista nella lett. A) della stessa norma, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi del mancato pagamento dei contributi in presenza di tutte le denunce e registrazioni necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti, in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurativi,
è sufficiente ad integrare la fattispecie dell'evasione (Cass. SS.UU n. 4808/2005).
Ne discende la conferma dell'avviso impugnato. Per tali motivi il ricorso deve essere respinto>>.
Con l'atto di gravame il ha censurato diffusamente la pronuncia in oggetto Pt_1 chiedendone la riforma con accoglimento della proposta opposizione.
Si è costituito l' anche per lo S.C.C.I. resistendo al gravame chedendone il CP_1 rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
In via generale va premesso che, secondo l'art.2, comma 26, legge 335/1995 e art.18, comma 12, del DL 98/2011, è obbligato all'iscrizione alla gestione separata chi svolge per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro CP_1 autonomo per la quale non è tenuto all'iscrizione ad un albo professionale oppure, se pur iscritto ad un albo, non deve versare contributi obbligatori presso il proprio ente di categoria.
E' questo il caso dell'architetto dipendente con partita IVA che è tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell' , nonostante versi ad il contributo CP_1 CP_4 integrativo del 4% calcolato sui propri compensi fatturati.
5 Infatti, l'architetto dipendente non può iscriversi ad poiché il suo CP_4 regolamento non consente l'iscrizione dei soggetti già titolari di posizione assicurativa presso altre forme di previdenza pubblica obbligatoria.
Ciò posto l'appello, applicandosi il principio della ragione più liquida, è fondato e deve essere accolto.
Con il secondo motivo di appello si sostiene che la pretesa dell' , relativa CP_1 all'anno 2012, sia prescritta.
In ordine al dies a quo del termine di prescrizione la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione della dichiarazione reddituale, bensì dalla data di scadenza del pagamento dei contributi.
Va ribadito in questa sede che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
Si aggiunge che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento.
L'art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997 indica che “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
La contribuzione dovuta alla Gestione Separata segue le modalità di CP_1 pagamento dell'IRPEF.
Nel caso di specie, i contributi spettanti alla Gestione Separata per l'anno CP_1
2012 avrebbero dovuto essere pagati, con le stesse modalità previste per la
6 tassazione IRPEF sulle persone fisiche: a) entro il 18.6.2012, nella misura del 40% dell'importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente (primo acconto anno 2012); b) entro il 30.11.2012, nella restante misura del 60% (secondo acconto anno 2012); c) entro il 17.6.2013, nella misura dell'eventuale saldo dei contributi relativi ai redditi da lavoro autonomo prodotti nel 2012, dovuto solo nel caso in cui questi ultimi siano stati superiori ai redditi prodotti nel 2011.
Di conseguenza, posto che l'avviso dell' è pervenuto il 31.7.2018, il termine CP_1 di prescrizione quinquennale era spirato.
Lo slittamento disposto con il D.P.C.M. del 13.6.2013 è stato correttamente rilevato dall' ma non inficia quanto ritenuto. CP_1
Va considerato infatti solo il primo all'8.7.2013 e non già quello, oneroso al
20.8.2013.
Conclusivamente l'appello è fondato. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara non dovute da le somme richieste con l'avviso di addebito Parte_1 CP_1
n. 397 2021 00159394 52 000. Condanna l' anche quale mandatario della CP_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado che si liquidano Controparte_2 per il primo in € 1.230,00 e per il secondo in € 1.430,00 oltre, per entrambe, rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere-
all'esito dell'udienza del 13 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2935 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 disgiuntamente dall'avv. Maria Paola Gentili e dall'avv. Davide Losi ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale, sito in Roma (RM), Via
Boncompagni, 16
Appellante
E
, in proprio e quale mandatario della CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Michele Sordillo
[...] giusta procura generale alle liti in atti elettivamente domiciliati in Roma presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4342/2022, pubblicata in data 12.5.2022.
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in opposizione avverso avviso di addebito dell' n. 397 2021 CP_1
00159394 52 000, con cui tale Ente previdenziale aveva intimato all'Arch.
[...] il pagamento di Euro 1.978,81, a titolo di contributi e sanzioni dovuti Parte_1 alla Gestione Separata in riferimento all'anno 2012, l'attuale appellante chiedeva :
a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito CP_1
n. 397 2021 00159394 52 000, notificato in data 28.12.2021 anche inaudita altera parte, in pendenza di giudizio, ricorrendone i gravi motivi;
b) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2021 CP_1
00159394 52 000, notificato in data 28.12.2021, in quanto, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa con esso avanzata è inammissibile, infondata, illegittima, errata, priva di prova e comunque prescritta e, conseguentemente, annullare l'avviso di addebito stesso;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni applicate con l'avviso di addebito opposto, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, accertando che l'importo richiesto
è superiore al dovuto;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Allegava di essere iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti e
Conservatori di Roma e Provincia dal 3.7.1992, con il numero 9882; che, nel periodo oggetto del presente giudizio svolgeva attività di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato presso l' per lo sviluppo edilizio Controparte_3 ed urbanistico), con la qualifica di Quadro;
che quindi, per l'anno 2012), era titolare di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, era iscritto all'INPS –
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Assumeva poi di aver svolto nel corso del 2012 in maniera del tutto saltuaria ed episodica, anche attività di lavoro autonomo, regolarmente fatturata per mezzo di partita IVA (doc. n. 14). 5); che l'attività oggetto dei predetti incarichi è consistita esclusivamente nella redazione di una D.I.A. (denuncia di inizio attività) e nella consulenza per un (solo) incarico di progettazione, emettendo solo n. 3 fatture nell'anno 2012, avendo svolto solo sporadicamente attività di lavoro autonomo, e peraltro ognuna di esse di importo estremamente contenuto.
2 Ad ulteriore dimostrazione della saltuarietà ed episodicità dell'attività di lavoro autonomo svolta il precisava di essere stato del tutto privo di una Pt_1 organizzazione materiale e strutturale;
di aver versato, con riferimento ai redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2012, oggetto dell'avviso opposto, all' CP_4 la contribuzione obbligatoria prevista dallo Statuto dell'Ente in riferimento agli
Architetti iscritti all'Albo ma non iscritti alla Cassa pari al 4% di tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA.; che quindi era titolare presso di una CP_4 posizione previdenziale.
Lamentava di aver ricevuto, in data 31.7.2018, avviso bonario, inviato dall' CP_1 con cui l'Ente previdenziale gli comunicava di aver verificato che, per l'anno 2012, aveva denunciato un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni non assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la sua
Cassa professionale ( ); di aver proceduto a calcolare d'ufficio gli CP_4 importidovuti a titolo di contributi alla Gestione Separata di cui all'art. 2, CP_1 comma 26, L. n. 335/1995, con riferimento all'anno 2012; intimando, poi, di versare, a titolo di contributi e di sanzioni, l'importo di Euro 1.825,14 (€ 1.078,56,
a titolo di contributi alla Gestione Separata con riferimento ai redditi prodotti CP_1 nell'anno 2012; € 746,58, a titolo di sanzioni maturate su detti contributi).
In data 28.12.2021 l'appellante riceveva l'avviso di addebito n. 397 2021 CP_1
00159394 52 000 dell'importo complessivo di Euro 1.978,81 per le ragioni di cui all'avviso bonario. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituiva in giudizio la nonostante la regolarità della notifica. Controparte_2
Il tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di decadenza di cui all'art. 25, comma
1, lett b), D. Lgs. n. 46/1999 (non applicabile all'avviso bonario), ha ritenuto che
< comma 49 T.U.I.R. si evince che per i soggetti come il ricorrente l'iscrizione alla
Cassa professionale cui pacificamente egli era iscritto non assolve l'obbligo del versamento del contributo soggettivo integrativo e di solidarietà, che pertanto è dovuto nella misura chiesta dall' , in quanto non correlato all'erogazione del CP_3 trattamento pensionistico. Invero la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una
3 copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' . CP_1
Rispetto poi al limite di reddito e l'abitualità della prestazione il primo giudice ha <l'art. 2, comma 26, legge n. 335 1995 individua i soggetti assicurati alla gestione con riferimento al dato fiscale generico della produzione di redditi professionali e non all'attività in concreto svolta…di talché
l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito … Ne è conferma l'art. 6, D. M. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria»… le disposizioni che fissano una soglia minima di € 5.000 di reddito (art. 44, comma 2,
D. L. 269/2003, soglia che se non valicata non consentirebbe l'iscrizione nella gestione come tetto al di sotto del quale la prestazione può non costituire attività professionale) o che richiedono un'abitualità nell'esercizio della professione (art. 61 e 69 bis, comma 3, d. Lgs. 276/2003) sono norme che non trovano in ogni caso applicazione per i professionisti iscritti ad un albo…L'art. 44, comma 2, D. L.
269/2003, in particolare, prevede che ciò che deve essere “occasionale” è il “lavoro autonomo”, ma non il tipo di prestazione: ciò è espresso chiaramente dalla dizione
“attività di lavoro autonomo occasionale” che collega l'occasionalità alla tipologia del lavoro e non all'attività effettiva prestata e certamente non può definirsi occasionale la prestazione resa da un professionista iscritto all'albo nell'ambito delle attività tipiche per cui tale iscrizione è obbligatoria>>.
Quanto all'eccezione di prescrizione in sentenza si legge << in tema di contributi previdenziali dovuti alla …. la prescrizione Parte_2 dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale” (Cass., sez. lav.
18.12.2008, n. 29664). Pertanto, nel caso di specie non è decorso il termine prescrizionale, in considerazione della data di presentazione e firma della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2012 (30/9/2013, all. 2 alla
4 memoria), e dell'atto interruttivo notificato con r. r. in data 31/7/2018 (all. 1 alla memoria), intervenuto nel quinquennio. Solo con la effettuata dichiarazione dei redditi, infatti, è sorta per l'amministrazione la conoscenza della produzione del reddito e solo da tale data può iniziare a decorrere il termine prescrizionale. A ciò si aggiunga altresì che ai sensi dell'art. 37 D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto
Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), i termini di prescrizione sono stati sospesi per il periodo decorrente dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020, per un totale, pertanto, di 129 giorni. Il calcolo delle sanzioni, infine, risulta corretto e operato in base alla normativa di settore art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. La fattispecie in esame configura infatti una evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, lett. B) della legge n. 388/00, atteso che la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, prevista nella lett. A) della stessa norma, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi del mancato pagamento dei contributi in presenza di tutte le denunce e registrazioni necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti, in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurativi,
è sufficiente ad integrare la fattispecie dell'evasione (Cass. SS.UU n. 4808/2005).
Ne discende la conferma dell'avviso impugnato. Per tali motivi il ricorso deve essere respinto>>.
Con l'atto di gravame il ha censurato diffusamente la pronuncia in oggetto Pt_1 chiedendone la riforma con accoglimento della proposta opposizione.
Si è costituito l' anche per lo S.C.C.I. resistendo al gravame chedendone il CP_1 rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
In via generale va premesso che, secondo l'art.2, comma 26, legge 335/1995 e art.18, comma 12, del DL 98/2011, è obbligato all'iscrizione alla gestione separata chi svolge per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro CP_1 autonomo per la quale non è tenuto all'iscrizione ad un albo professionale oppure, se pur iscritto ad un albo, non deve versare contributi obbligatori presso il proprio ente di categoria.
E' questo il caso dell'architetto dipendente con partita IVA che è tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell' , nonostante versi ad il contributo CP_1 CP_4 integrativo del 4% calcolato sui propri compensi fatturati.
5 Infatti, l'architetto dipendente non può iscriversi ad poiché il suo CP_4 regolamento non consente l'iscrizione dei soggetti già titolari di posizione assicurativa presso altre forme di previdenza pubblica obbligatoria.
Ciò posto l'appello, applicandosi il principio della ragione più liquida, è fondato e deve essere accolto.
Con il secondo motivo di appello si sostiene che la pretesa dell' , relativa CP_1 all'anno 2012, sia prescritta.
In ordine al dies a quo del termine di prescrizione la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione della dichiarazione reddituale, bensì dalla data di scadenza del pagamento dei contributi.
Va ribadito in questa sede che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
Si aggiunge che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento.
L'art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997 indica che “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
La contribuzione dovuta alla Gestione Separata segue le modalità di CP_1 pagamento dell'IRPEF.
Nel caso di specie, i contributi spettanti alla Gestione Separata per l'anno CP_1
2012 avrebbero dovuto essere pagati, con le stesse modalità previste per la
6 tassazione IRPEF sulle persone fisiche: a) entro il 18.6.2012, nella misura del 40% dell'importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente (primo acconto anno 2012); b) entro il 30.11.2012, nella restante misura del 60% (secondo acconto anno 2012); c) entro il 17.6.2013, nella misura dell'eventuale saldo dei contributi relativi ai redditi da lavoro autonomo prodotti nel 2012, dovuto solo nel caso in cui questi ultimi siano stati superiori ai redditi prodotti nel 2011.
Di conseguenza, posto che l'avviso dell' è pervenuto il 31.7.2018, il termine CP_1 di prescrizione quinquennale era spirato.
Lo slittamento disposto con il D.P.C.M. del 13.6.2013 è stato correttamente rilevato dall' ma non inficia quanto ritenuto. CP_1
Va considerato infatti solo il primo all'8.7.2013 e non già quello, oneroso al
20.8.2013.
Conclusivamente l'appello è fondato. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara non dovute da le somme richieste con l'avviso di addebito Parte_1 CP_1
n. 397 2021 00159394 52 000. Condanna l' anche quale mandatario della CP_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado che si liquidano Controparte_2 per il primo in € 1.230,00 e per il secondo in € 1.430,00 oltre, per entrambe, rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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