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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1077/2023
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
CAUSA n. r.g.a.c. 1077/2023
Tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in GAGLIANO C.TO (EN), VIA DELLA C.F._1
REGIONE SICILIANA 16, presso lo studio dell'avv. LIUZZO SCORPO MASSIMO
( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
PARTE APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
.le
[...]
Regione Siciliana n. 2771, C.F. , in persona del legale rappr.te p.t., rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, siti in P.IVA_2
via Libertà n. 174, è domiciliata.
PARTE APPELLATA
All'udienza del giorno 25 giugno 2025, innanzi il Giudice dott. Rosario Vacirca, sono comparsi:
per , l'Avv. Massimo Liuzzo Scorpo;
Parte_1
per
[...]
Controparte_1
, nessuno è
[...]
comparso.
Il Giudice invita alla discussione della causa.
pagina 1 di 19 L'Avv. Liuzzo Scorpo discute la causa, insistendo nei motivi di impugnazione, in particolare nella eccezione preliminare di decadenza ai sensi dell'art. 4 L. 898/86 e chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni di cui alla comparsa responsiva e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e provvedendo al contestuale deposito della sentenza.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, quale giudice d'appello, nella persona del dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.a.c. 1077/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in GAGLIANO C.TO (EN), VIA DELLA C.F._1
REGIONE SICILIANA 16, presso lo studio dell'avv. LIUZZO SCORPO MASSIMO
( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
PARTE APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
.le
[...]
Regione Siciliana n. 2771, C.F. , in persona del legale rappr.te p.t., rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, siti in P.IVA_2
via Libertà n. 174, è domiciliata.
PARTE APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/10/2023, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 88/2022, depositata in Cancelleria il 20.03.2023, non notificata, pronunciata tra le parti nel procedimento R.G. n. 41/2022 dal Giudice di Pace di Enna nella persona del Giudice Dott.
Giuseppe Dante Maria Amico, nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa n. 2021/0191 di € 15.005,35, emessa dal di CP_2
pagina 3 di 19 in data 21.12.2021 e notificata il 29.12.2021, Prot. Uscita n. 0669125 del 21.12.2021 dal CP_1
Controparte_1
di , per avere la
[...] CP_1
indebitamente percepito il medesimo superiore importo per la campagna 2012, a titolo di Parte_1
aiuti comunitari, in applicazione del Reg. CE n. 1782 del 2003.
Nel giudizio di primo grado, la ricorrente aveva posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: A) decadenza dell'azione per violazione dell'art. 4 L. 898/86: “L'art. 4 com. 1 lett. a) della legge n. 898/86 recita testualmente: All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Il suddetto termine è inutilmente spirato. La relazione finale di P.G. in relazione all'accertamento da cui è scaturita la sanzione amministrativa in questa sede impugnata è stata depositata il 10.10.2016 (all. n. 2). L'autorità di P.G., quale organo accertatore ha notificato l'avviso di accertamento della sanzione amministrativa all'odierna ricorrente in data 07.11.2017, donde il termine di decadenza di giorni 180 era abbondantemente decorso ed estinta l'obbligazione sanzionatoria, in quanto la notifica è stata effettuata ex art. 14 L. 689/81 in data 07.11.2017 (cfr. pag.
2 dell'allegato 1)”; B) prescrizione della sanzione amministrativa: “L'art. 28 L. 689/81 stabilisce che: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione"” […] “…può trovare applicazione un termine di prescrizione dell'azione sanzionatoria di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità relativa in ambito agricolo comunitario, come prevede la sentenza emanata dal Consiglio di Stato n. 4536 28 settembre 2015…”; C) Rispetto del principio di condizionalità ex art. 4 Reg. CE n. 796 del 2004: […] “Gli aiuti comunitari relativi il I° Pilastro sono totalmente disancorati dalla coltivazione del fondo… La sig.ra risultava Parte_1 già dall'annualità 2009, assegnataria di titoli all'aiuto su terreni di proprietà, quindi di un reddito fisso e, ai sensi del re. ce 1782/2003, gli stessi potevano essere fissati su superfici, per le quali non si richiedeva e non era obbligatorio un titolo formale di detenzione per l'erogazione dell'aiuto, piuttosto il possesso materiale e l'obbligo di osservare l'attività minima di mantenimento delle superfici che, per
i pascoli detenuti, risulta essere il pascolamento dei propri animali… La ricorrente con l'attività di pascolamento e di controllo del territorio ha pienamente assolto il rispetto del principio di pagina 4 di 19 condizionalità, indi pienamente lecito si palesa la percezione dell'aiuto comunitario ottenuto, a prescindere dal titolo giuridico di conduzione dei terreni […] … la ricorrente disponeva materialmente dei terreni (su cui esercitava l'attività agricola di cui si contesta la effettiva detenzione.
Conseguentemente, nessuna sanzione amministrativa poteva essere applicata alla ricorrente, in ragione della decisiva circostanza che-in ogni caso- il premio è stato percepito legittimamente e non residuano margini per l'applicazione del disposto dell'art. 3 L. 898/86.”; D) Applicazione del disposto dell'art. 1 bis com. 12 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazione nella legge 11.08.2014 n. 116: […] “…esaminando il fascicolo aziendale della ricorrente emerge che le particelle di terreno dichiarate sono in stragrande maggioranza inferiori a mq 5.000 e ricadono in zone svantaggiate classificate montane nei Comuni di Troina, Agira e Regalbuto (all. n. 3), di tal chè,
a prescindere dalla sua validità o meno, non occorreva nemmeno disporre del relativo titolo di conduzione.”; E) Legittimità dei contributi percepiti ex art. 9 com. 2 del D.M. del 20.03.2015: […]
… l'assenza di opposizioni da parte dei proprietario, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli
Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni…
Non v'è prova che l'Organismo pagatore abbia comunicato ai soggetti proprietari dei terreni dichiarati nelle domande di premio gli identificativi dei detti terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata;
nè che vi sia stata opposizione da parte dei proprietari aventi diritto. Ne consegue, che gli aiuti debbono intendersi legittimamente richiesti e/o erogati”; F) Assenza di valenza probatoria del verbale della Polizia Giudiziaria: […] … Il verbale di P.G. non riveste, infatti, alcun valore probatorio in riferimento ai fatti contestati e non è idoneo ad incidere sui diritti soggettivi della parte…”.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva il
[...]
Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi dedotti nell'atto responsivo e
[...]
la conferma del provvedimento impugnato.
Il giudice di pace rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese, con motivazione che, per estratto, si riporta di seguito: ““…l'esposta prima censura deve ritenersi infondata, dato che
l'intervenuta prodotta autorizzazione ex art. 14, comma 3°, l. n. 689/1981, della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Enna ad inoltrare procedimento amministrativo per le sanzioni de quibus, datata 07.11.2017, risulta temporalmente coincidente con la data di notifica alla Parte_1 degli estremi della violazione alla base dell'atto impugnato. Anche l'esposta seconda doglianza deve
pagina 5 di 19 ritenersi infondata. L'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981 non risulta essere, nel caso di specie, maturata. A fronte delle violazioni sanzionate con l'atto opposto, relative alla campagna 2012, il relativo verbale di contestazione elevato in data 07.11.2017 dalla Sezione di polizia
Giudiziaria Carabinieri – Unità tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, risulta essere stato notificato ex art. 14 l. n. 689/1981 alla
in pari data. Il termine prescrizionale di cui al richiamato art. 3, n. 1, del Regolamento Parte_1
UE n. 2988/95, è da ritenersi, inoltre, derogato da quello ex art. 28 l. n. 689/1981 – norma nazionale antecedente -. Parimenti infondate devono ritenersi le esposte residue censure, stante l'inconferenza del richiamato rispetto del principio di condizionalità, siccome estraneo alla contestazione dei fatti alla base dell'atto impugnato – relativa all'indebita percezione, da parte della , per la Parte_1
campagna, per ciò che in questa sede interessa, 2012, di contributi comunitari previsti dal regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del
19.01.2009, a carico del fondo FEAGA, in quanto le domande uniche di pagamento presentate per tali annualità recavano false indicazioni circa la disponibilità delle superfici di terreno per le quali detto importo è stato ottenuto, avendo la ricorrente attestato falsamente di possedere e coltivare a vario titolo fondi agricoli, nelle Domande uniche di pagamento, inducendo in errore gli organi preposti al controllo e l'erogazione di aiuti comunitari, fatti comprovati dalle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. ex art. 351 c.p.p. ai Carabinieri dai proprietari dei terreni inseriti nelle domande uniche di pagamento presentate dalla , i quali avevano dichiarato di non avere concesso tali terreni ad alcuno. Parte_1
Tali risultanze risultano riportate nel verbale di contestazione elevato in data 07.11.2017 dalla Sezione di polizia Giudiziaria Carabinieri – Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, alla notificato in pari data, e Parte_1 quest'ultima non risulta avere fornito elementi di segno contrario. Ne consegue anche l'inconferenza del richiamato disposto di cui all'art. 9, comma 2°, D.M. Controparte_1 del 20.03.2015. Alla luce delle suesposte considerazioni e risultanze processuali, l'opposizione proposta non può trovare accoglimento”.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, riproponendo i seguenti motivi:
I) decadenza dell'azione per violazione dell'art. 4 L. 898/86 – con riferimento a tale motivo,
l'appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare che
“[…] gli organi di Polizia Giudiziaria avrebbero da subito potuto richiedere alla Procura della Repubblica in Sede l'autorizzazione ex art. 14 comma 3 l. n. 689/81, anziché attendere fino al 07.11.2017. Alla data del 10.10.2016 l'accertamento del preteso illecito da scaturiva
pagina 6 di 19 l'irrogazione della sanzione amministrativa era completo e, quindi, si poteva procedere alla contestazione […], ciò, sempre a dire dell'appellante, in applicazione dell'art. 4 com. 1 lett.
a) della legge n. 898/86, secondo cui, All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: b) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
II) prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/81 ed ex art. 3, paragrafo 1, primo e terzo comma del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995; violazione dell'art. 249 del Trattato CE – avrebbe, altresì, errato il
Giudice di pace, nel non tenere conto della circostanza che la domanda unica di pagamento
è stata presentata presso l'O.P. Agea in data 01.06.2012, mentre l'avviso di accertamento della sanzione amministrativa è stato notificato all'odierna ricorrente in data 07.11.2017, donde risulta decorso anche il più lungo termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L.
689/81; avrebbe, in ogni caso, errato anche nel non ritenere applicabile il termine quadriennale ex art. 3, n. 1 del Regolamento Ue n. 2988/95;
III) Rispetto del principio di condizionalità ex art. 4 Reg. CE n. 796 del 2004 – in quantoLa ricorrente con l'attività di pascolamento e di controllo del territorio ha pienamente assolto il rispetto del principio di condizionalità, indi pienamente lecito si palesa la percezione dell'aiuto comunitario ottenuto, a prescindere dal titolo giuridico di conduzione dei terreni.
Il disancoramento totale dell'attività agricola dalla produzione degli stessi terreni determina da parte della UE un'attività di indennizzo all'agricoltore beneficiario, al fine di non produrre ma semplicemente di monitorare i territori agricoli marginali in pericolo di spopolamento. La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 24.06.2010 (proc. n.
375/08) chiarisce che la normativa comunitaria non subordina l'ammissibilità di una domanda di premio alla presentazione di un valido titolo giuridico che riconosca il diritto del richiedente all'utilizzo delle superfici a pascolo magro oggetto della domanda, senza escludere che la normativa nazionale di ciascun Stato membro possa imporre l'obbligo di produzione di un siffatto titolo.
IV) Legittimità dei contributi percepiti ex art. 9 com. 2 del D.M. del 20.03.2015; nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 cpc – nel caso di specie, a dire dell'appellante, non vi sarebbe pagina 7 di 19 prova che l'Organismo pagatore abbia comunicato ai soggetti proprietari dei terreni dichiarati nelle domande di premio gli identificativi dei detti terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata;
né che vi sia stata opposizione da parte dei proprietari aventi diritto.
V) Applicazione del disposto dell'art. 1 bis com. 12 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazione nella legge 11.08.2014 n. 116; assenza di valenza probatoria del verbale della Polizia Giudiziaria;
omessa pronuncia ex art. 112 cpc. sul terzo e quinto motivo di ricorso – il Giudice di pace, a detta dell'appellante, non si sarebbe pronunciato sul seguente motivo di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione: “Il predetto art. 1 bis testualmente recita: "Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato d.P.R. n. 503 del 1999". A tal proposito, esaminando il fascicolo aziendale della ricorrente emerge che le particelle di terreno dichiarate sono in stragrande maggioranza inferiori a mq 5.000 e ricadono in zone svantaggiate classificate montane nei
Comuni di Troina, Agira e Regalbuto (all. n. 3 fasc. di primo grado), di tal chè, a prescindere dalla sua validità o meno, non occorreva nemmeno disporre del relativo titolo di conduzione”; inoltre: L'ordinanza ingiunzione contestata si fonda sul verbale della Polizia
Giudiziaria presso il Controparte_3
Tribunale di Enna. Il verbale di P.G. non riveste, infatti, alcun valore probatorio in riferimento ai fatti contestati e non è idoneo ad incidere sui diritti soggettivi della parte.
Conclusivamente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 88/2022, non notificata, emessa inter partes nel procedimento R.G. n. 41/2022 dal Giudice di Pace di Enna, in accoglimento dei motivi di appello sopra calendati.
Il Controparte_1 [...]
si è Controparte_1 costituito anche nel presente giudizio d'appello, contestando in toto il gravame di controparte, in quanto infondato in fatto e diritto e chiedendone pertanto il rigetto.
pagina 8 di 19 Alla prima udienza del 18.03.2024, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 2.10.2024, poi differita fino al giorno 25/06/2025 alla quale il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento, per i motivi che di seguito di passano in rassegna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- SULLA DECADENZA DELL'AZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 L. 898/86.
Sotto tale profilo, a ben vedere, l'appellante sindaca l'operato della Polizia giudiziaria, laddove deduce che “gli organi di Polizia Giudiziaria avrebbero da subito potuto richiedere alla Procura della
Repubblica in Sede l'autorizzazione ex art. 14 comma 3 l. n. 689/81, anziché attendere fino al
07.11.2017”.
In tal modo, l'appellante riprende pedissequamente il motivo di impugnazione già proposto in primo grado, ove aveva allegato che “La relazione finale di P.G. in relazione all'accertamento da cui è scaturita la sanzione amministrativa in questa sede impugnata è stata depositata il 10.10.2016 (all. n.
2). L'autorità di P.G., quale organo accertatore ha notificato l'avviso di accertamento della sanzione amministrativa all'odierna ricorrente in data 07.11.2017, donde il termine di decadenza di giorni 180 era abbondantemente decorso ed estinta l'obbligazione sanzionatoria” e ciò, in tesi attorea, in applicazione dell'art. 4 com. 1 lett. a) della legge n. 898/86.
Tale tesi, tuttavia, è giuridicamente infondata, in quanto, come evidenziato dall'odierna appellata già in prime cure e come correttamente statuito dal Giudice di pace di Enna, seppure è vero che l'art. 4 L.
898/86, recante tra l'altro una disciplina speciale in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, dispone che all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento, è pur vero che la suddetta deroga concerne l'ampiezza del termine di decadenza che,
a vantaggio dell'Amministrazione (e non certamente nell'ottica si far salve le violazioni alla normativa comunitaria), è stato ampliato da novanta a centottanta giorni, mentre nessuna specifica deroga detta disciplina prevede al comma 3 dell'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689 che fa decorrere detto termine, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con pagina 9 di 19 provvedimento dell'autorità giudiziaria, dalla data della ricezione.
Orbene, parte appellata aveva già dimostrato in primo grado, con statuizione del Giudice di prime cure sul punto, pertanto, ineccepibile, che tale ricezione degli atti relativi alla violazione da parte dell'autorità competente (alla irrogazione della sanzione) avvenne in data 07.11.2017, circostanza fattuale quest'ultima, per vero, non specificamente contestata dell'appellante che, piuttosto ha incentrato la propria censura sul (erroneamente presunto) dies a quo della decorrenza del termine di decadenza, con tesi che, come detto è priva di pregio giuridico e, quindi, non accoglibile.
- SULLA PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
Secondo l'appellante il Giudice di pace avrebbe, altresì, errato nel non tenere conto, anzitutto, della circostanza che la domanda unica di pagamento è stata presentata presso l'O.P. Agea in data
01.06.2012, mentre l'avviso di accertamento della sanzione amministrativa è stato notificato all'odierna ricorrente in data 07.11.2017, con conseguente prescrizione del diritto al recupero in capo all'Amministrazione.
Ancora una volta, la superiore tesi è infondata e, conseguentemente, è corretta la relativa statuizione del primo Giudice, stante che il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, è da individuarsi nel giorno in cui è stata commessa la violazione e non, come pretenderebbe l'appellante quello di presentazione della domanda dei contributi.
Sanzionando la disciplina de quo l'illecita percezione di contributi comunitari, è evidente che la ratio legis non è stata quella di introdurre un illecito di pericolo, quanto quella di sanzionare (sul piano penale e su quello amministrativo) la condotta che si concretizza nell'effettivo conseguimento del contributo comunitario, ciò che può pianamente evincersi dallo stesso art. 2 della legge 23 dicembre
1986, n. 898, laddove prevede […] che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del
[...]
è punito […] e, del resto, la sanzione amministrativa della restituzione, Controparte_4 di cui al successivo art. 3, presuppone, per definizione, la “percezione dell'indebito”, donde la correttezza della statuizione sul punto del Giudice di pace, laddove ha, infatti, precisato che il termine prescrizionale non risulta essere maturato con riferimento alle violazioni contestate, ossia quelle relativa alla indebita percezione di contributi per l'anno 2012.
Già l'Amministrazione irrogante la sanzione, del resto, aveva rilevato:
pagina 10 di 19 A monte, peraltro, e ciò vale anche laddove il termine di prescrizione si ritenesse quadriennale anziché quinquennale, con conseguente irrilevanza sul piano giuridico della relativa censura operata dall'appellante, gli è che quest'ultimo, non ha mai fornito alcuna prova in ordine alla esatta individuazione dell'effettivo dies a quo del termine prescrizionale.
Invero, la , non ha asserito alcunché in ordine alla percezione dei contributi e, a fortiori Parte_1
della relativa data e, per vero, senza nemmeno nulla allegare in ordine alla data di presentazione della domanda, specificazione fatta solo in seno all'atto di appello, laddove, come visto più sopra, ha fatto, peraltro erroneamente, riferimento a tale ultima circostanza.
Eppure, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, proprio sulla , ai sensi Parte_1 del disposto dell'art. 2697 c.c., incombe l'onere della prova della detta circostanza fattuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte di cassazione “[…] chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del "dies a quo" relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale […]” (in questi termini, in motivazione, Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 12/02/2013 che, sul punto, richiama, a sua volta,
Cass. n. 11843 del 2007 e Cass. n. 16326 del 2009, secondo la quale, “in generale, "l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art.
2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini”).
Ne discende che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata in quanto non provata, mancando ogni allegazione sulla percezione dei contributi così come sulla relativa data e ciò ne impedisce l'accoglimento a monte, ossia a prescindere dal termine quinquennale ovvero quadriennale invocato dall'appellante medesima, sulla quale quaestio iuris, pertanto, anche in ossequio a ragioni di economia, non deve indugiarsi oltre.
- SULLA MANCATA APPLICAZIONE DELPRINCIPIO DI CONDIZIONALITÀ EX ART. 4
REG. CE N. 796 DEL 2004; SULLA DEDOTTA LEGITTIMITÀ DEI CONTRIBUTI
pagina 11 di 19 PERCEPITI EX ART. 9 COM. 2 DEL D.M. DEL 20.03.2015; SULLA MANCATA
APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 1 BIS COM. 12 DEL DECRETO LEGGE
24 GIUGNO 2014 N. 91 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE
11.08.2014 N. 116, NONCHÈ ASSENZA DI VALENZA PROBATORIA DEL VERBALE
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
Le quattro superiori censure meritano di essere esaminate congiuntamente, per le ragioni che si passa di seguito ad esporre.
L'appellante lamenta nel merito, in sintesi, che pienamente lecita sarebbe stata la percezione dell'aiuto comunitario ottenuto, a prescindere dal titolo giuridico di conduzione dei terreni.
Prendendo le mosse dai dati normativi elencati dall'appellante, occorre anzitutto rilevare che l'art. 4 del
Regolamento CE n. 796/2004 deve essere letto alla luce delle disposizioni normative che lo precedono alle quali fa, infatti, espresso riferimento.
In primo luogo, viene in considerazione l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione della normativa in commento, disponendo che Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo
«sistema integrato») di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003.
L'art. 2 al n. 30 definisce il concetto di «condizionalità», evidenziando che lo stesso concerne i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003; il n. 31 definisce i «campi di condizionalità» come i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV dello stesso regolamento.
L'art. 3 concerne, poi, il mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli
Stati membri e dispone ciò che gli Stati membri provvedano, a norma del primo comma, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale.
In altri termini, la superiore disposizione disciplina le proporzioni che devono essere rispettate tra superfici destinate al pascolo permanente e superficie agricola totale, in modo che gli Stati membri si adoperino affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 non diminuisca a detrimento della superficie investita a pascolo permanente in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione di riferimento del
2003 (art. 3 paragrafo 2). pagina 12 di 19 L'art. 4 disciplina, quindi, i criteri di Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale, prevedendo al paragrafo 1 che Ove si constati che la proporzione di cui all'articolo
3, paragrafo 1 del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 l'obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione. E se si constati l'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, oltre a quanto disposto al paragrafo 1, l'obbligo di riconvertire in pascolo permanente delle superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi.
La superiore previsione deve essere ricollegata all'art. 5 del TITOLO I, relativo al CAMPO DI
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI del Regolamento (CE) N. 1782/2003 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001.
L'art. 5 sopra citato dispone, invero, che gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Quanto al sistema di gestione e controllo il CAPITOLO 4 all'art. 18 prevede che Il sistema integrato comprende i seguenti elementi: a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 21; d) le domande di aiuto;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.
Il successivo articolo 20 individua il Sistema di identificazione delle parcelle agricole, stabilendo al paragrafo 1. che il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici […].
L'art. 21, ancora disciplina il Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto:
1. Il
pagina 13 di 19 sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire
l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili
e/o campagne di commercializzazione.
L'art. 22, con riferimento alle Domande di aiuto dispone che 1. Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso: — tutte le parcelle agricole dell'azienda […].
Ogni riferimento agli aiuti contenuto nei Regolamenti comunitari in esame, più in generale, attiene sempre alla superficie aziendale disponibile, con ciò evidenziandosi che presupposto indefettibile per l'ottenimento degli aiuti in parola è quello della effettiva disponibilità, al limite anche non qualificata, delle parcelle agricole su cui l'azienda svolge la propria attività.
Ancora, l'art. 44 relativo all'uso dei diritti all'aiuto, dispone che per «ettari ammissibili» s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.
Oltre, nel medesimo art. 44, si fa riferimento alle parcelle che sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi.
Ora l'appellante sostiene che, proprio alla luce del principio di condizionalità, avrebbe utilizzato di fatto le particelle contestate dall'autorità di controllo e che ciò sarebbe stato sufficiente ad ottenere legittimamente il pagamento dei contributi, senza alcuna necessità di un titolo che riconosca il diritto del richiedente all'utilizzo delle superfici destinate a pascolo.
Ha richiamato, a tal fine, giurisprudenza comunitaria, nonché diverse ordinanze pronunciate dal TAR
Piemonte che hanno dato prevalenza al dato sostanziale della disponibilità dei terreni piuttosto che a quello formale rappresentato dal titolo di conduzione dei terreni.
È chiaro, peraltro che, così posta la domanda, il problema si sposta sulla prova che di tale disponibilità di fatto l'appellante abbia effettivamente avuto, posto che – in tal senso motiva il Giudice di prime cure
– le allegazioni dell'allora opponente in primo grado sono state contestate, non tanto sul piano giuridico della mancanza in sé di un titolo abilitante la detenzione dei fondi, quanto su quello, fattuale, della effettiva dimostrazione di una tale disponibilità, stante che quest'ultima risulterebbe, invero, smentita dalle risultanze documentali in atti.
pagina 14 di 19 Ciò, del resto, risulta coerente con la contestazione contenuta nella stessa ordinanza ingiunzione fatta oggetto di opposizione, ove si fa proprio riferimento alle “false indicazioni circa la disponibilità delle superfici di terreno per le quali detto importo è stato ottenuto”.
Si rileva, altresì, nel medesimo atto opposto che:
Si pone, ancora una volta, nel caso di specie, a monte di ogni altra valutazione giuridica, un problema di prova, in ordine alla quaestio facti dell'effettivo possesso da parte dell'odierna appellante dei fondi per i quali ha chiesto ed ottenuto i contributi comunitari.
Correttamente il Giudice di prime cure, una volta ritenuto il mancato raggiungimento di una tale prova, ha concluso nel senso della infondatezza della domanda, ritenendo, altresì correttamente, assorbite le questioni relative alla estensione delle particelle in base alla disciplina dell'art. 1 bis com. 12 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, posto che, ancora una volta oggetto di prova non era, nel caso in esame, l'esistenza di una normativa che consentisse di derogare alla disponibilità di un titolo di conduzione ma, a monte, la effettiva disponibilità dei fondi.
Stesso dicasi con riferimento alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2 del D.M. del 20.03.2015, in quanto la procedura ivi descritta presuppone, a monte, dimostrata l'effettiva disponibilità dei terreni, donde poi potrebbe scaturire, il controllo relativo alla eventuale opposizione che ad una tale disponibilità di fatto intendessero manifestare gli effettivi titolari.
Una volta, allora, confermata la correttezza della statuizione del Giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova della effettiva disponibilità dei fondi e, pertanto, della falsità delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto avanzata dalla odierna appellante, la decisione del Giudice di pace non potrà che essere confermata.
Ed invero tale ultimo Giudice ha formato il proprio convincimento sulla base, anzitutto delle
“dichiarazioni rese in sede di s.i.t. ex art. 351 c.p.p. ai Carabinieri dai proprietari dei terreni inseriti nelle domande uniche di pagamento presentate dalla , i quali avevano dichiarato di non Parte_1 avere concesso tali terreni ad alcuno” (pag. 5 sentenza appellata).
Risultanze, sempre a detta del Giudice di prime cure, riportate in seno al verbale di contestazione elevato in data 07.11.2017 dalla Sezione di polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Enna e sulle quali, conclude detto Giudice, “quest'ultima (ossia la ) non risulta Parte_1
pagina 15 di 19 aver fornito elementi di segno contrario”.
L'appellante ha dedotto, tra gli altri motivi di gravame (motivo che, invero aveva già formato oggetto della impugnazione in primo grado) che il Giudice di pace avrebbe basato il proprio convincimento sul suddetto verbale che però, a detta dell'appellante medesima, non avrebbe alcun valore probatorio “in riferimento ai fatti contestati e non è idoneo ad incidere sui diritti soggettivi della parte”.
Il motivo suscita, invero, più d'una perplessità.
Al di là dell'inconducente precisazione per cui il verbale redatto dalla P.G. non è idoneo ad incidere sui diritti soggettivi della parte, non essendo in ogni caso questa la funzione delle informazioni rese dagli effettivi proprietari dei fondi sentiti a sommarie informazioni testimoniali, gli è che la prospettazione dell'appellante, in parte qua, tradisce un fraintendimento giuridico di fondo che, ancora una volta, attiene all'onere della prova nel presente giudizio.
Anzitutto, nella presente sede processuale, non rileva tanto la prova sulla base della quale gli organi competenti hanno deciso di emanare l'ordinanza ingiunzione, ma la prova utilizzata dal Giudice per pervenire al convincimento della fondatezza della ordinanza medesima o meno.
Vera è, anzitutto, la premessa dell'appellante secondo cui, in ordine al valore probatorio (processuale) del verbale di accertamento dell'infrazione, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, esso faccia piena prova, fino a querela di falso, in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022; Cass. 7 novembre 2014, n. 23800; Cass. 4 agosto 2021, n. 22265; Cass. 10 marzo 2022, n. 7841).
Certo è, d'altro canto, che, in sede processuale, il verbale medesimo è prova documentale liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Tornando, sempre in prospettiva processuale, al riparto dell'onere della prova, deve dirsi che anche nel procedimento di opposizione amministrativa, si applicano i principi generali dell'onere della prova, per cui “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti
pagina 16 di 19 costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
Orbene, nel caso di specie, la prova in ordine alla sussistenza in capo all'appellante della situazione della disponibilità di fatto dei fondi per i quali ha chiesto il pagamento dei contributi per l'anno 2012, non costituisce a ben vedere prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, quanto piuttosto prova positiva di circostanze tese a negare le circostanze allegate dall'amministrazione.
In altri termini, una volta provata da parte della P.A. la mancanza della disponibilità, sia pur di fatto, dei fondi in capo alla opponente odierna appellante, prova raggiunta in sede processuale mediante il ricorso alla libera valutazione da parte del giudice delle risultanze documentali acquisite (in primis del ridetto verbale di s.i.t. contenente dichiarazioni dalle quali ben può desumersi, anche per presunzioni, che non vi fosse alcuna situazione possessoria in capo alla ), sarebbe stato onere di Parte_1 quest'ultima provare fatti tesi a negare tale conclusione, anzitutto, sul piano assertivo, deducendo una tale situazione di possesso e, sul piano probatorio, offrendo di dimostrare il possesso medesimo, ad esempio articolando prove per testimoni ovvero presuntive, dalle quali inferire la sussistenza di elementi che potessero smentire l'affermazione di controparte.
Con maggiore impegno esplicativo, fermo l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria, deve ritenersi, sul piano fattuale, che la mancanza di disponibilità dei fondi agricoli in capo alla appellante può desumersi dalle dichiarazioni rese dagli effettivi proprietari, anche perché si tratta, in definitiva di una prova negativa, raggiungibile soltanto mediante presunzioni e non certamente in via diretta.
Viceversa, era onere dell'opponente provare il fatto contrario dell'effettiva disponibilità dei fondi nei periodi di riferimento, fatto positivo con portata negativa delle allegazioni di controparte.
Orbene, gli scritti processuali della devono ritenersi carenti a tale riguardo sia sul piano Parte_1
assertivo, sia su quello probatorio.
pagina 17 di 19 Sotto il primo profilo (piano assertivo) invero le contestazioni della opponente in primo grado si sono limitate alla negazione del valore probatorio del verbale redatto dagli organi accertatori.
Sul piano probatorio, non emerge dagli atti del fascicolo di primo grado alcuna istanza dell'allora opponente tesa a dimostrare la concreta disponibilità dei terreni in capo a sé nel periodo di riferimento.
Non a caso, nel corso del giudizio di prime cure, una delle contestazioni mosse dalla amministrazione opposta, è stata proprio quella della mancata introduzione nel giudizio da parte dell'opponente di
“nuovi elementi nei fatti oggetto di accertamento […]”, osservazione ineccepibile, laddove si osservi che, tra le altre cose, ciò che si sarebbe dovuto legittimamente pretendere dalla era che la Parte_1
stessa desse prova della ridetta disponibilità dei terreni, prova mai nemmeno offerta da quest'ultima nel corso del processo.
Pe tutte le superiori considerazioni l'appello proposto da deve essere Parte_1
rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In considerazione della peculiarità della materia trattata, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
Trattandosi di giudizio di appello, devono dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002, che impone all'appellante soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale quale Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA l'appello proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1
, avente ad oggetto la
[...]
sentenza N. 88/2022 R.G.Sent. pronunciata dal Giudice di pace di
Enna, depositata in data 20.03.2023, pronunciata all'esito del giudizio iscritto al R.G. n.
41/2022 che, per l'effetto, conferma;
2) COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
3) DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002, che impone all'appellante soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del presente giudizio di appello.
pagina 18 di 19 Così deciso in Enna, il 25 giugno 2025.
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 19 di 19
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
CAUSA n. r.g.a.c. 1077/2023
Tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in GAGLIANO C.TO (EN), VIA DELLA C.F._1
REGIONE SICILIANA 16, presso lo studio dell'avv. LIUZZO SCORPO MASSIMO
( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
PARTE APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
.le
[...]
Regione Siciliana n. 2771, C.F. , in persona del legale rappr.te p.t., rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, siti in P.IVA_2
via Libertà n. 174, è domiciliata.
PARTE APPELLATA
All'udienza del giorno 25 giugno 2025, innanzi il Giudice dott. Rosario Vacirca, sono comparsi:
per , l'Avv. Massimo Liuzzo Scorpo;
Parte_1
per
[...]
Controparte_1
, nessuno è
[...]
comparso.
Il Giudice invita alla discussione della causa.
pagina 1 di 19 L'Avv. Liuzzo Scorpo discute la causa, insistendo nei motivi di impugnazione, in particolare nella eccezione preliminare di decadenza ai sensi dell'art. 4 L. 898/86 e chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni di cui alla comparsa responsiva e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e provvedendo al contestuale deposito della sentenza.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, quale giudice d'appello, nella persona del dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.a.c. 1077/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in GAGLIANO C.TO (EN), VIA DELLA C.F._1
REGIONE SICILIANA 16, presso lo studio dell'avv. LIUZZO SCORPO MASSIMO
( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
PARTE APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
.le
[...]
Regione Siciliana n. 2771, C.F. , in persona del legale rappr.te p.t., rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, siti in P.IVA_2
via Libertà n. 174, è domiciliata.
PARTE APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/10/2023, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 88/2022, depositata in Cancelleria il 20.03.2023, non notificata, pronunciata tra le parti nel procedimento R.G. n. 41/2022 dal Giudice di Pace di Enna nella persona del Giudice Dott.
Giuseppe Dante Maria Amico, nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa n. 2021/0191 di € 15.005,35, emessa dal di CP_2
pagina 3 di 19 in data 21.12.2021 e notificata il 29.12.2021, Prot. Uscita n. 0669125 del 21.12.2021 dal CP_1
Controparte_1
di , per avere la
[...] CP_1
indebitamente percepito il medesimo superiore importo per la campagna 2012, a titolo di Parte_1
aiuti comunitari, in applicazione del Reg. CE n. 1782 del 2003.
Nel giudizio di primo grado, la ricorrente aveva posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: A) decadenza dell'azione per violazione dell'art. 4 L. 898/86: “L'art. 4 com. 1 lett. a) della legge n. 898/86 recita testualmente: All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Il suddetto termine è inutilmente spirato. La relazione finale di P.G. in relazione all'accertamento da cui è scaturita la sanzione amministrativa in questa sede impugnata è stata depositata il 10.10.2016 (all. n. 2). L'autorità di P.G., quale organo accertatore ha notificato l'avviso di accertamento della sanzione amministrativa all'odierna ricorrente in data 07.11.2017, donde il termine di decadenza di giorni 180 era abbondantemente decorso ed estinta l'obbligazione sanzionatoria, in quanto la notifica è stata effettuata ex art. 14 L. 689/81 in data 07.11.2017 (cfr. pag.
2 dell'allegato 1)”; B) prescrizione della sanzione amministrativa: “L'art. 28 L. 689/81 stabilisce che: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione"” […] “…può trovare applicazione un termine di prescrizione dell'azione sanzionatoria di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità relativa in ambito agricolo comunitario, come prevede la sentenza emanata dal Consiglio di Stato n. 4536 28 settembre 2015…”; C) Rispetto del principio di condizionalità ex art. 4 Reg. CE n. 796 del 2004: […] “Gli aiuti comunitari relativi il I° Pilastro sono totalmente disancorati dalla coltivazione del fondo… La sig.ra risultava Parte_1 già dall'annualità 2009, assegnataria di titoli all'aiuto su terreni di proprietà, quindi di un reddito fisso e, ai sensi del re. ce 1782/2003, gli stessi potevano essere fissati su superfici, per le quali non si richiedeva e non era obbligatorio un titolo formale di detenzione per l'erogazione dell'aiuto, piuttosto il possesso materiale e l'obbligo di osservare l'attività minima di mantenimento delle superfici che, per
i pascoli detenuti, risulta essere il pascolamento dei propri animali… La ricorrente con l'attività di pascolamento e di controllo del territorio ha pienamente assolto il rispetto del principio di pagina 4 di 19 condizionalità, indi pienamente lecito si palesa la percezione dell'aiuto comunitario ottenuto, a prescindere dal titolo giuridico di conduzione dei terreni […] … la ricorrente disponeva materialmente dei terreni (su cui esercitava l'attività agricola di cui si contesta la effettiva detenzione.
Conseguentemente, nessuna sanzione amministrativa poteva essere applicata alla ricorrente, in ragione della decisiva circostanza che-in ogni caso- il premio è stato percepito legittimamente e non residuano margini per l'applicazione del disposto dell'art. 3 L. 898/86.”; D) Applicazione del disposto dell'art. 1 bis com. 12 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazione nella legge 11.08.2014 n. 116: […] “…esaminando il fascicolo aziendale della ricorrente emerge che le particelle di terreno dichiarate sono in stragrande maggioranza inferiori a mq 5.000 e ricadono in zone svantaggiate classificate montane nei Comuni di Troina, Agira e Regalbuto (all. n. 3), di tal chè,
a prescindere dalla sua validità o meno, non occorreva nemmeno disporre del relativo titolo di conduzione.”; E) Legittimità dei contributi percepiti ex art. 9 com. 2 del D.M. del 20.03.2015: […]
… l'assenza di opposizioni da parte dei proprietario, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli
Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni…
Non v'è prova che l'Organismo pagatore abbia comunicato ai soggetti proprietari dei terreni dichiarati nelle domande di premio gli identificativi dei detti terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata;
nè che vi sia stata opposizione da parte dei proprietari aventi diritto. Ne consegue, che gli aiuti debbono intendersi legittimamente richiesti e/o erogati”; F) Assenza di valenza probatoria del verbale della Polizia Giudiziaria: […] … Il verbale di P.G. non riveste, infatti, alcun valore probatorio in riferimento ai fatti contestati e non è idoneo ad incidere sui diritti soggettivi della parte…”.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva il
[...]
Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi dedotti nell'atto responsivo e
[...]
la conferma del provvedimento impugnato.
Il giudice di pace rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese, con motivazione che, per estratto, si riporta di seguito: ““…l'esposta prima censura deve ritenersi infondata, dato che
l'intervenuta prodotta autorizzazione ex art. 14, comma 3°, l. n. 689/1981, della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Enna ad inoltrare procedimento amministrativo per le sanzioni de quibus, datata 07.11.2017, risulta temporalmente coincidente con la data di notifica alla Parte_1 degli estremi della violazione alla base dell'atto impugnato. Anche l'esposta seconda doglianza deve
pagina 5 di 19 ritenersi infondata. L'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981 non risulta essere, nel caso di specie, maturata. A fronte delle violazioni sanzionate con l'atto opposto, relative alla campagna 2012, il relativo verbale di contestazione elevato in data 07.11.2017 dalla Sezione di polizia
Giudiziaria Carabinieri – Unità tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, risulta essere stato notificato ex art. 14 l. n. 689/1981 alla
in pari data. Il termine prescrizionale di cui al richiamato art. 3, n. 1, del Regolamento Parte_1
UE n. 2988/95, è da ritenersi, inoltre, derogato da quello ex art. 28 l. n. 689/1981 – norma nazionale antecedente -. Parimenti infondate devono ritenersi le esposte residue censure, stante l'inconferenza del richiamato rispetto del principio di condizionalità, siccome estraneo alla contestazione dei fatti alla base dell'atto impugnato – relativa all'indebita percezione, da parte della , per la Parte_1
campagna, per ciò che in questa sede interessa, 2012, di contributi comunitari previsti dal regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del
19.01.2009, a carico del fondo FEAGA, in quanto le domande uniche di pagamento presentate per tali annualità recavano false indicazioni circa la disponibilità delle superfici di terreno per le quali detto importo è stato ottenuto, avendo la ricorrente attestato falsamente di possedere e coltivare a vario titolo fondi agricoli, nelle Domande uniche di pagamento, inducendo in errore gli organi preposti al controllo e l'erogazione di aiuti comunitari, fatti comprovati dalle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. ex art. 351 c.p.p. ai Carabinieri dai proprietari dei terreni inseriti nelle domande uniche di pagamento presentate dalla , i quali avevano dichiarato di non avere concesso tali terreni ad alcuno. Parte_1
Tali risultanze risultano riportate nel verbale di contestazione elevato in data 07.11.2017 dalla Sezione di polizia Giudiziaria Carabinieri – Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, alla notificato in pari data, e Parte_1 quest'ultima non risulta avere fornito elementi di segno contrario. Ne consegue anche l'inconferenza del richiamato disposto di cui all'art. 9, comma 2°, D.M. Controparte_1 del 20.03.2015. Alla luce delle suesposte considerazioni e risultanze processuali, l'opposizione proposta non può trovare accoglimento”.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, riproponendo i seguenti motivi:
I) decadenza dell'azione per violazione dell'art. 4 L. 898/86 – con riferimento a tale motivo,
l'appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare che
“[…] gli organi di Polizia Giudiziaria avrebbero da subito potuto richiedere alla Procura della Repubblica in Sede l'autorizzazione ex art. 14 comma 3 l. n. 689/81, anziché attendere fino al 07.11.2017. Alla data del 10.10.2016 l'accertamento del preteso illecito da scaturiva
pagina 6 di 19 l'irrogazione della sanzione amministrativa era completo e, quindi, si poteva procedere alla contestazione […], ciò, sempre a dire dell'appellante, in applicazione dell'art. 4 com. 1 lett.
a) della legge n. 898/86, secondo cui, All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: b) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
II) prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/81 ed ex art. 3, paragrafo 1, primo e terzo comma del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995; violazione dell'art. 249 del Trattato CE – avrebbe, altresì, errato il
Giudice di pace, nel non tenere conto della circostanza che la domanda unica di pagamento
è stata presentata presso l'O.P. Agea in data 01.06.2012, mentre l'avviso di accertamento della sanzione amministrativa è stato notificato all'odierna ricorrente in data 07.11.2017, donde risulta decorso anche il più lungo termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L.
689/81; avrebbe, in ogni caso, errato anche nel non ritenere applicabile il termine quadriennale ex art. 3, n. 1 del Regolamento Ue n. 2988/95;
III) Rispetto del principio di condizionalità ex art. 4 Reg. CE n. 796 del 2004 – in quantoLa ricorrente con l'attività di pascolamento e di controllo del territorio ha pienamente assolto il rispetto del principio di condizionalità, indi pienamente lecito si palesa la percezione dell'aiuto comunitario ottenuto, a prescindere dal titolo giuridico di conduzione dei terreni.
Il disancoramento totale dell'attività agricola dalla produzione degli stessi terreni determina da parte della UE un'attività di indennizzo all'agricoltore beneficiario, al fine di non produrre ma semplicemente di monitorare i territori agricoli marginali in pericolo di spopolamento. La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 24.06.2010 (proc. n.
375/08) chiarisce che la normativa comunitaria non subordina l'ammissibilità di una domanda di premio alla presentazione di un valido titolo giuridico che riconosca il diritto del richiedente all'utilizzo delle superfici a pascolo magro oggetto della domanda, senza escludere che la normativa nazionale di ciascun Stato membro possa imporre l'obbligo di produzione di un siffatto titolo.
IV) Legittimità dei contributi percepiti ex art. 9 com. 2 del D.M. del 20.03.2015; nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 cpc – nel caso di specie, a dire dell'appellante, non vi sarebbe pagina 7 di 19 prova che l'Organismo pagatore abbia comunicato ai soggetti proprietari dei terreni dichiarati nelle domande di premio gli identificativi dei detti terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata;
né che vi sia stata opposizione da parte dei proprietari aventi diritto.
V) Applicazione del disposto dell'art. 1 bis com. 12 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazione nella legge 11.08.2014 n. 116; assenza di valenza probatoria del verbale della Polizia Giudiziaria;
omessa pronuncia ex art. 112 cpc. sul terzo e quinto motivo di ricorso – il Giudice di pace, a detta dell'appellante, non si sarebbe pronunciato sul seguente motivo di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione: “Il predetto art. 1 bis testualmente recita: "Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato d.P.R. n. 503 del 1999". A tal proposito, esaminando il fascicolo aziendale della ricorrente emerge che le particelle di terreno dichiarate sono in stragrande maggioranza inferiori a mq 5.000 e ricadono in zone svantaggiate classificate montane nei
Comuni di Troina, Agira e Regalbuto (all. n. 3 fasc. di primo grado), di tal chè, a prescindere dalla sua validità o meno, non occorreva nemmeno disporre del relativo titolo di conduzione”; inoltre: L'ordinanza ingiunzione contestata si fonda sul verbale della Polizia
Giudiziaria presso il Controparte_3
Tribunale di Enna. Il verbale di P.G. non riveste, infatti, alcun valore probatorio in riferimento ai fatti contestati e non è idoneo ad incidere sui diritti soggettivi della parte.
Conclusivamente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 88/2022, non notificata, emessa inter partes nel procedimento R.G. n. 41/2022 dal Giudice di Pace di Enna, in accoglimento dei motivi di appello sopra calendati.
Il Controparte_1 [...]
si è Controparte_1 costituito anche nel presente giudizio d'appello, contestando in toto il gravame di controparte, in quanto infondato in fatto e diritto e chiedendone pertanto il rigetto.
pagina 8 di 19 Alla prima udienza del 18.03.2024, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 2.10.2024, poi differita fino al giorno 25/06/2025 alla quale il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento, per i motivi che di seguito di passano in rassegna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- SULLA DECADENZA DELL'AZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 L. 898/86.
Sotto tale profilo, a ben vedere, l'appellante sindaca l'operato della Polizia giudiziaria, laddove deduce che “gli organi di Polizia Giudiziaria avrebbero da subito potuto richiedere alla Procura della
Repubblica in Sede l'autorizzazione ex art. 14 comma 3 l. n. 689/81, anziché attendere fino al
07.11.2017”.
In tal modo, l'appellante riprende pedissequamente il motivo di impugnazione già proposto in primo grado, ove aveva allegato che “La relazione finale di P.G. in relazione all'accertamento da cui è scaturita la sanzione amministrativa in questa sede impugnata è stata depositata il 10.10.2016 (all. n.
2). L'autorità di P.G., quale organo accertatore ha notificato l'avviso di accertamento della sanzione amministrativa all'odierna ricorrente in data 07.11.2017, donde il termine di decadenza di giorni 180 era abbondantemente decorso ed estinta l'obbligazione sanzionatoria” e ciò, in tesi attorea, in applicazione dell'art. 4 com. 1 lett. a) della legge n. 898/86.
Tale tesi, tuttavia, è giuridicamente infondata, in quanto, come evidenziato dall'odierna appellata già in prime cure e come correttamente statuito dal Giudice di pace di Enna, seppure è vero che l'art. 4 L.
898/86, recante tra l'altro una disciplina speciale in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, dispone che all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento, è pur vero che la suddetta deroga concerne l'ampiezza del termine di decadenza che,
a vantaggio dell'Amministrazione (e non certamente nell'ottica si far salve le violazioni alla normativa comunitaria), è stato ampliato da novanta a centottanta giorni, mentre nessuna specifica deroga detta disciplina prevede al comma 3 dell'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689 che fa decorrere detto termine, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con pagina 9 di 19 provvedimento dell'autorità giudiziaria, dalla data della ricezione.
Orbene, parte appellata aveva già dimostrato in primo grado, con statuizione del Giudice di prime cure sul punto, pertanto, ineccepibile, che tale ricezione degli atti relativi alla violazione da parte dell'autorità competente (alla irrogazione della sanzione) avvenne in data 07.11.2017, circostanza fattuale quest'ultima, per vero, non specificamente contestata dell'appellante che, piuttosto ha incentrato la propria censura sul (erroneamente presunto) dies a quo della decorrenza del termine di decadenza, con tesi che, come detto è priva di pregio giuridico e, quindi, non accoglibile.
- SULLA PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
Secondo l'appellante il Giudice di pace avrebbe, altresì, errato nel non tenere conto, anzitutto, della circostanza che la domanda unica di pagamento è stata presentata presso l'O.P. Agea in data
01.06.2012, mentre l'avviso di accertamento della sanzione amministrativa è stato notificato all'odierna ricorrente in data 07.11.2017, con conseguente prescrizione del diritto al recupero in capo all'Amministrazione.
Ancora una volta, la superiore tesi è infondata e, conseguentemente, è corretta la relativa statuizione del primo Giudice, stante che il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, è da individuarsi nel giorno in cui è stata commessa la violazione e non, come pretenderebbe l'appellante quello di presentazione della domanda dei contributi.
Sanzionando la disciplina de quo l'illecita percezione di contributi comunitari, è evidente che la ratio legis non è stata quella di introdurre un illecito di pericolo, quanto quella di sanzionare (sul piano penale e su quello amministrativo) la condotta che si concretizza nell'effettivo conseguimento del contributo comunitario, ciò che può pianamente evincersi dallo stesso art. 2 della legge 23 dicembre
1986, n. 898, laddove prevede […] che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del
[...]
è punito […] e, del resto, la sanzione amministrativa della restituzione, Controparte_4 di cui al successivo art. 3, presuppone, per definizione, la “percezione dell'indebito”, donde la correttezza della statuizione sul punto del Giudice di pace, laddove ha, infatti, precisato che il termine prescrizionale non risulta essere maturato con riferimento alle violazioni contestate, ossia quelle relativa alla indebita percezione di contributi per l'anno 2012.
Già l'Amministrazione irrogante la sanzione, del resto, aveva rilevato:
pagina 10 di 19 A monte, peraltro, e ciò vale anche laddove il termine di prescrizione si ritenesse quadriennale anziché quinquennale, con conseguente irrilevanza sul piano giuridico della relativa censura operata dall'appellante, gli è che quest'ultimo, non ha mai fornito alcuna prova in ordine alla esatta individuazione dell'effettivo dies a quo del termine prescrizionale.
Invero, la , non ha asserito alcunché in ordine alla percezione dei contributi e, a fortiori Parte_1
della relativa data e, per vero, senza nemmeno nulla allegare in ordine alla data di presentazione della domanda, specificazione fatta solo in seno all'atto di appello, laddove, come visto più sopra, ha fatto, peraltro erroneamente, riferimento a tale ultima circostanza.
Eppure, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, proprio sulla , ai sensi Parte_1 del disposto dell'art. 2697 c.c., incombe l'onere della prova della detta circostanza fattuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte di cassazione “[…] chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del "dies a quo" relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale […]” (in questi termini, in motivazione, Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 12/02/2013 che, sul punto, richiama, a sua volta,
Cass. n. 11843 del 2007 e Cass. n. 16326 del 2009, secondo la quale, “in generale, "l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art.
2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini”).
Ne discende che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata in quanto non provata, mancando ogni allegazione sulla percezione dei contributi così come sulla relativa data e ciò ne impedisce l'accoglimento a monte, ossia a prescindere dal termine quinquennale ovvero quadriennale invocato dall'appellante medesima, sulla quale quaestio iuris, pertanto, anche in ossequio a ragioni di economia, non deve indugiarsi oltre.
- SULLA MANCATA APPLICAZIONE DELPRINCIPIO DI CONDIZIONALITÀ EX ART. 4
REG. CE N. 796 DEL 2004; SULLA DEDOTTA LEGITTIMITÀ DEI CONTRIBUTI
pagina 11 di 19 PERCEPITI EX ART. 9 COM. 2 DEL D.M. DEL 20.03.2015; SULLA MANCATA
APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 1 BIS COM. 12 DEL DECRETO LEGGE
24 GIUGNO 2014 N. 91 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE
11.08.2014 N. 116, NONCHÈ ASSENZA DI VALENZA PROBATORIA DEL VERBALE
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
Le quattro superiori censure meritano di essere esaminate congiuntamente, per le ragioni che si passa di seguito ad esporre.
L'appellante lamenta nel merito, in sintesi, che pienamente lecita sarebbe stata la percezione dell'aiuto comunitario ottenuto, a prescindere dal titolo giuridico di conduzione dei terreni.
Prendendo le mosse dai dati normativi elencati dall'appellante, occorre anzitutto rilevare che l'art. 4 del
Regolamento CE n. 796/2004 deve essere letto alla luce delle disposizioni normative che lo precedono alle quali fa, infatti, espresso riferimento.
In primo luogo, viene in considerazione l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione della normativa in commento, disponendo che Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo
«sistema integrato») di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003.
L'art. 2 al n. 30 definisce il concetto di «condizionalità», evidenziando che lo stesso concerne i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003; il n. 31 definisce i «campi di condizionalità» come i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV dello stesso regolamento.
L'art. 3 concerne, poi, il mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli
Stati membri e dispone ciò che gli Stati membri provvedano, a norma del primo comma, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale.
In altri termini, la superiore disposizione disciplina le proporzioni che devono essere rispettate tra superfici destinate al pascolo permanente e superficie agricola totale, in modo che gli Stati membri si adoperino affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 non diminuisca a detrimento della superficie investita a pascolo permanente in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione di riferimento del
2003 (art. 3 paragrafo 2). pagina 12 di 19 L'art. 4 disciplina, quindi, i criteri di Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale, prevedendo al paragrafo 1 che Ove si constati che la proporzione di cui all'articolo
3, paragrafo 1 del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 l'obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione. E se si constati l'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, oltre a quanto disposto al paragrafo 1, l'obbligo di riconvertire in pascolo permanente delle superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi.
La superiore previsione deve essere ricollegata all'art. 5 del TITOLO I, relativo al CAMPO DI
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI del Regolamento (CE) N. 1782/2003 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001.
L'art. 5 sopra citato dispone, invero, che gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Quanto al sistema di gestione e controllo il CAPITOLO 4 all'art. 18 prevede che Il sistema integrato comprende i seguenti elementi: a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 21; d) le domande di aiuto;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.
Il successivo articolo 20 individua il Sistema di identificazione delle parcelle agricole, stabilendo al paragrafo 1. che il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici […].
L'art. 21, ancora disciplina il Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto:
1. Il
pagina 13 di 19 sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire
l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili
e/o campagne di commercializzazione.
L'art. 22, con riferimento alle Domande di aiuto dispone che 1. Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso: — tutte le parcelle agricole dell'azienda […].
Ogni riferimento agli aiuti contenuto nei Regolamenti comunitari in esame, più in generale, attiene sempre alla superficie aziendale disponibile, con ciò evidenziandosi che presupposto indefettibile per l'ottenimento degli aiuti in parola è quello della effettiva disponibilità, al limite anche non qualificata, delle parcelle agricole su cui l'azienda svolge la propria attività.
Ancora, l'art. 44 relativo all'uso dei diritti all'aiuto, dispone che per «ettari ammissibili» s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.
Oltre, nel medesimo art. 44, si fa riferimento alle parcelle che sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi.
Ora l'appellante sostiene che, proprio alla luce del principio di condizionalità, avrebbe utilizzato di fatto le particelle contestate dall'autorità di controllo e che ciò sarebbe stato sufficiente ad ottenere legittimamente il pagamento dei contributi, senza alcuna necessità di un titolo che riconosca il diritto del richiedente all'utilizzo delle superfici destinate a pascolo.
Ha richiamato, a tal fine, giurisprudenza comunitaria, nonché diverse ordinanze pronunciate dal TAR
Piemonte che hanno dato prevalenza al dato sostanziale della disponibilità dei terreni piuttosto che a quello formale rappresentato dal titolo di conduzione dei terreni.
È chiaro, peraltro che, così posta la domanda, il problema si sposta sulla prova che di tale disponibilità di fatto l'appellante abbia effettivamente avuto, posto che – in tal senso motiva il Giudice di prime cure
– le allegazioni dell'allora opponente in primo grado sono state contestate, non tanto sul piano giuridico della mancanza in sé di un titolo abilitante la detenzione dei fondi, quanto su quello, fattuale, della effettiva dimostrazione di una tale disponibilità, stante che quest'ultima risulterebbe, invero, smentita dalle risultanze documentali in atti.
pagina 14 di 19 Ciò, del resto, risulta coerente con la contestazione contenuta nella stessa ordinanza ingiunzione fatta oggetto di opposizione, ove si fa proprio riferimento alle “false indicazioni circa la disponibilità delle superfici di terreno per le quali detto importo è stato ottenuto”.
Si rileva, altresì, nel medesimo atto opposto che:
Si pone, ancora una volta, nel caso di specie, a monte di ogni altra valutazione giuridica, un problema di prova, in ordine alla quaestio facti dell'effettivo possesso da parte dell'odierna appellante dei fondi per i quali ha chiesto ed ottenuto i contributi comunitari.
Correttamente il Giudice di prime cure, una volta ritenuto il mancato raggiungimento di una tale prova, ha concluso nel senso della infondatezza della domanda, ritenendo, altresì correttamente, assorbite le questioni relative alla estensione delle particelle in base alla disciplina dell'art. 1 bis com. 12 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, posto che, ancora una volta oggetto di prova non era, nel caso in esame, l'esistenza di una normativa che consentisse di derogare alla disponibilità di un titolo di conduzione ma, a monte, la effettiva disponibilità dei fondi.
Stesso dicasi con riferimento alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2 del D.M. del 20.03.2015, in quanto la procedura ivi descritta presuppone, a monte, dimostrata l'effettiva disponibilità dei terreni, donde poi potrebbe scaturire, il controllo relativo alla eventuale opposizione che ad una tale disponibilità di fatto intendessero manifestare gli effettivi titolari.
Una volta, allora, confermata la correttezza della statuizione del Giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova della effettiva disponibilità dei fondi e, pertanto, della falsità delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto avanzata dalla odierna appellante, la decisione del Giudice di pace non potrà che essere confermata.
Ed invero tale ultimo Giudice ha formato il proprio convincimento sulla base, anzitutto delle
“dichiarazioni rese in sede di s.i.t. ex art. 351 c.p.p. ai Carabinieri dai proprietari dei terreni inseriti nelle domande uniche di pagamento presentate dalla , i quali avevano dichiarato di non Parte_1 avere concesso tali terreni ad alcuno” (pag. 5 sentenza appellata).
Risultanze, sempre a detta del Giudice di prime cure, riportate in seno al verbale di contestazione elevato in data 07.11.2017 dalla Sezione di polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Enna e sulle quali, conclude detto Giudice, “quest'ultima (ossia la ) non risulta Parte_1
pagina 15 di 19 aver fornito elementi di segno contrario”.
L'appellante ha dedotto, tra gli altri motivi di gravame (motivo che, invero aveva già formato oggetto della impugnazione in primo grado) che il Giudice di pace avrebbe basato il proprio convincimento sul suddetto verbale che però, a detta dell'appellante medesima, non avrebbe alcun valore probatorio “in riferimento ai fatti contestati e non è idoneo ad incidere sui diritti soggettivi della parte”.
Il motivo suscita, invero, più d'una perplessità.
Al di là dell'inconducente precisazione per cui il verbale redatto dalla P.G. non è idoneo ad incidere sui diritti soggettivi della parte, non essendo in ogni caso questa la funzione delle informazioni rese dagli effettivi proprietari dei fondi sentiti a sommarie informazioni testimoniali, gli è che la prospettazione dell'appellante, in parte qua, tradisce un fraintendimento giuridico di fondo che, ancora una volta, attiene all'onere della prova nel presente giudizio.
Anzitutto, nella presente sede processuale, non rileva tanto la prova sulla base della quale gli organi competenti hanno deciso di emanare l'ordinanza ingiunzione, ma la prova utilizzata dal Giudice per pervenire al convincimento della fondatezza della ordinanza medesima o meno.
Vera è, anzitutto, la premessa dell'appellante secondo cui, in ordine al valore probatorio (processuale) del verbale di accertamento dell'infrazione, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, esso faccia piena prova, fino a querela di falso, in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022; Cass. 7 novembre 2014, n. 23800; Cass. 4 agosto 2021, n. 22265; Cass. 10 marzo 2022, n. 7841).
Certo è, d'altro canto, che, in sede processuale, il verbale medesimo è prova documentale liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Tornando, sempre in prospettiva processuale, al riparto dell'onere della prova, deve dirsi che anche nel procedimento di opposizione amministrativa, si applicano i principi generali dell'onere della prova, per cui “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti
pagina 16 di 19 costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
Orbene, nel caso di specie, la prova in ordine alla sussistenza in capo all'appellante della situazione della disponibilità di fatto dei fondi per i quali ha chiesto il pagamento dei contributi per l'anno 2012, non costituisce a ben vedere prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, quanto piuttosto prova positiva di circostanze tese a negare le circostanze allegate dall'amministrazione.
In altri termini, una volta provata da parte della P.A. la mancanza della disponibilità, sia pur di fatto, dei fondi in capo alla opponente odierna appellante, prova raggiunta in sede processuale mediante il ricorso alla libera valutazione da parte del giudice delle risultanze documentali acquisite (in primis del ridetto verbale di s.i.t. contenente dichiarazioni dalle quali ben può desumersi, anche per presunzioni, che non vi fosse alcuna situazione possessoria in capo alla ), sarebbe stato onere di Parte_1 quest'ultima provare fatti tesi a negare tale conclusione, anzitutto, sul piano assertivo, deducendo una tale situazione di possesso e, sul piano probatorio, offrendo di dimostrare il possesso medesimo, ad esempio articolando prove per testimoni ovvero presuntive, dalle quali inferire la sussistenza di elementi che potessero smentire l'affermazione di controparte.
Con maggiore impegno esplicativo, fermo l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria, deve ritenersi, sul piano fattuale, che la mancanza di disponibilità dei fondi agricoli in capo alla appellante può desumersi dalle dichiarazioni rese dagli effettivi proprietari, anche perché si tratta, in definitiva di una prova negativa, raggiungibile soltanto mediante presunzioni e non certamente in via diretta.
Viceversa, era onere dell'opponente provare il fatto contrario dell'effettiva disponibilità dei fondi nei periodi di riferimento, fatto positivo con portata negativa delle allegazioni di controparte.
Orbene, gli scritti processuali della devono ritenersi carenti a tale riguardo sia sul piano Parte_1
assertivo, sia su quello probatorio.
pagina 17 di 19 Sotto il primo profilo (piano assertivo) invero le contestazioni della opponente in primo grado si sono limitate alla negazione del valore probatorio del verbale redatto dagli organi accertatori.
Sul piano probatorio, non emerge dagli atti del fascicolo di primo grado alcuna istanza dell'allora opponente tesa a dimostrare la concreta disponibilità dei terreni in capo a sé nel periodo di riferimento.
Non a caso, nel corso del giudizio di prime cure, una delle contestazioni mosse dalla amministrazione opposta, è stata proprio quella della mancata introduzione nel giudizio da parte dell'opponente di
“nuovi elementi nei fatti oggetto di accertamento […]”, osservazione ineccepibile, laddove si osservi che, tra le altre cose, ciò che si sarebbe dovuto legittimamente pretendere dalla era che la Parte_1
stessa desse prova della ridetta disponibilità dei terreni, prova mai nemmeno offerta da quest'ultima nel corso del processo.
Pe tutte le superiori considerazioni l'appello proposto da deve essere Parte_1
rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In considerazione della peculiarità della materia trattata, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
Trattandosi di giudizio di appello, devono dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002, che impone all'appellante soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale quale Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA l'appello proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1
, avente ad oggetto la
[...]
sentenza N. 88/2022 R.G.Sent. pronunciata dal Giudice di pace di
Enna, depositata in data 20.03.2023, pronunciata all'esito del giudizio iscritto al R.G. n.
41/2022 che, per l'effetto, conferma;
2) COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
3) DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002, che impone all'appellante soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del presente giudizio di appello.
pagina 18 di 19 Così deciso in Enna, il 25 giugno 2025.
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
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