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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott. Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7953/2022 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Alessandra Greco, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Maria Ardita, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha concluso come da parere in atti.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.07.2024, sulle conclusioni ivi precisate, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2022, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, a Catania, con , dal quale sono nati i Controparte_1
figli il 05.04.2002, ed , l'08.12.2003. Per_1 Persona_2
Ha esposto il ricorrente di non essersi più riconciliato con la moglie a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione consensuale (conclusosi con decreto di omologa n. 4223/19 reso dal Tribunale di Catania il 27.11.2019),
rendendosi disponibile al mantenimento della sola figlia , mediante Persona_2
versamento di un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e il Per_1
peggioramento della propria situazione reddituale.
Si è costituita in giudizio , che, pur aderendo alla domanda Controparte_1
di divorzio, ha contestato quanto affermato dal ricorrente in ordine alla raggiunta autosufficienza economica del figlio ed all'asserita contrazione dei redditi Per_1
percepiti del marito, chiedendo di onerare quest'ultimo di un contribuito per mantenimento di entrambi i figli maggiorenni, mediante versamento in proprio favore
- direttamente da parte del datore di lavoro dell'onerato - di un assegno mensile, a tale titolo, complessivamente pari ad € 500,00, oltre che di un assegno divorzile per sé
dell'importo di € 250,00 mensili.
2 All'udienza presidenziale dell'11.10.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il Presidente ha rimesso la causa dinanzi al Giudice Istruttore
per la prosecuzione del giudizio e la causa, istrutta sulla base della documentazione in atti e attraverso l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, sussistono le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 4223/19, emesso in data 27.11.2019.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In ordine alle disposizioni di carattere economico relative alla prole, pacifico fra le parti che non sia ancora indipendente sotto questo punto di Persona_2
vista - avendo deciso di proseguire gli studi - vi è contrasto sulla circostanza che sia già in grado di provvedere al proprio sostentamento, ricavando dalla Per_1
sua attività lavorativa - pur svolta in maniera precaria - quanto necessario al suo sostentamento.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
3 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n. 26875/2023).
Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “L'obbligo di mantenimento
oltre il raggiungimento della maggiore età ove il genitore convivente con il figlio o
questo stesso dia la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria)
dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in
costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca, comunque di un lavoro o
sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” (così Cass. civ. n. 17183/2020;
Cass. civ. n. 27904/2021).
Tanto premesso, in ordine ai presupposti fondanti la persistenza dell'obbligo di mantenimento, l'onere probatorio incombe “a carico del richiedente, vertendo esso
sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella
ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua
nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già
questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per
il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed
esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma
collocazione lavorativa.” (Cass. civ. n. 7015/2024).
Ciò posto, è innanzitutto incontestato che non abbia intrapreso ulteriori Per_1
percorsi formativi dopo aver conseguito il diploma di istruzione secondaria presso il
4 Liceo musicale, avendo ottenuto qualche ingaggio come attore e cantante - attività
che, a detta della resistente, il ragazzo svolgerebbe solo per diletto e passione, senza ricavarne redditi di una qualche rilevanza - ed essendo stato da ultimo assunto da una società di Roma, pur se con contratto a tempo determinato.
Risulta, dunque, per stessa ammissione della resistente, che, sebbene in maniera non ancora stabile, il giovane si è già inserito nel mondo del lavoro,
prestando la sua attività sia nel mondo dello spettacolo (latu sensu inteso), che alle dipendenze di una società in Roma, dove il ragazzo si è trasferito.
Ne deriva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della resistente, di un assegno, a carico del a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio tanto più ove si consideri che quest'ultimo è Per_1
andato a vivere a Roma, con conseguente venir meno, in capo alla sig.ra della legittimazione attiva concorrente - con quella del figlio CP_1
maggiorenne - stante l'assenza di convivenza.
In ogni caso, sembra utile osservare che, se il presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni va ravvisato nel fatto che il figlio non sia in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, dì mantenersi, è evidente che nel caso di specie tale presupposto non sussiste, poiché ha dimostrato di essere Per_1
perfettamente capace di autosostenersi, avendo meritevolmente scelto di intraprendere altrove un lavoro (che, ancorché precario, è indice concreto del possesso di capacità idonee per accedere ad ulteriori opportunità lavorative).
Del resto, non sembra inutile osservare che, ancorché possa trattarsi di rapporti di lavoro “precari”, nella valutazione della posizione del figlio, ai fini
5 dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non può non tenersi conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea lavorativa
(con la crescente compressione di contratti a tempo indeterminato ed il correlativo aumento di contratti a tempo determinato e altre forme di lavoro c.d. flessibili).
Quanto al chiesto contributo di mantenimento per la figlia Persona_2
oggi ventunenne e studentessa universitaria a Firenze - senza che ciò possa far venir meno il presupposto della “convivenza” con la madre e la conseguente legittimazione concorrente di quest'ultima a ricevere dall'altro genitore un contributo per il mantenimento della figlia, per come chiarito al riguardo da pacifica giurisprudenza,
sia di merito che di legittimità (cfr in tal senso Cass., 27 maggio 2005, n. 11320) -
ritiene il collegio, in ragione del contemperamento delle diverse condizioni reddituali delle parti e delle accresciute esigenze della ragazza, che sia congruo porre a carico del (tanto più in difetto di prova dell'asserito decremento dei relativi redditi), Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con un assegno mensile di €
350,00, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese e da Controparte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Venendo alla domanda di assegno divorzile spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, si rammenta che ,secondo le intenzioni del legislatore, il contributo divorzile assolve ad una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve
6 tenersi conto, in primo luogo delle risorse economiche di cui dispone il coniuge più
debole ed in secondo luogo se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica.
La natura composita dell'assegno divorzile, avente in parte funzione assistenziale, volta a supportare il coniuge economicamente più debole, e una funzione compensativa - perequativa, volta a valorizzare il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla condizione della famiglia, più volte ribadita dal Supremo Collegio, non può prescindere da una valutazione in ordine
“all'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive”, dovendo, invece, restare estranea, ogni valutazione circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, più
precisamente: “l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita godibile o goduto
durante il matrimonio (come, invece, avviene per l'assegno in favore del coniuge
separato), dovendo il giudice procedere all'esame della presenza di redditi adeguati
(e della possibilità di procurarseli) in base ai parametri di cui all'art. 5, comma 6,
prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e
perequativo-compensativa, di detto assegno. Ai fini della corretta quantificazione
dell'assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito
della prestazione lavorativa in ambito familiare e considerare l'attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio.”
(Cass. n. 27/11/2024, n.30537)
Nel caso di specie, è incontestato che la resistente, già colpita da patologie invalidanti, certificate ed allegate in atti, percepisce una pensione di invalidità di €
280,00 mensili.
7 Le patologie da cui è affetta la resistente rendono oggettivamente limitata la sua capacità lavorativa della resistente, a maggior ove si consideri che la - CP_1
che oggi ha 53 anni - è priva di una specifica qualifica professionale e non ha mai lavorato, essendosi dedicata alla famiglia ed ai figli.
Ciò posto, osserva il Collegio che la somma percepita a titolo di pensione di invalidità non risulta sufficiente a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, così
come affermato dal Supremo collegio, e per tale ragione, in virtù del principio di solidarietà che discende dal vincolo coniugale e che permane anche dopo lo scioglimento di tale vincolo, va posto a carico dell'ex coniuge l'onere di contribuire al mantenimento della moglie.
Tanto premesso, rileva che il Collegio, per la determinazione del contributo devono essere presi in considerazione diversi criteri: nello specifico, non risulta dimostrato l'entità del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare;
né, risulta dagli atti, che il mancato inserimento nel mondo del lavoro durante la vita coniugale
(e prima dell'insorgenza delle patologie invalidanti), sia causalmente collegato al sacrificio delle proprie aspettative professionali in virtù di un più ampio accordo preso dai coniugi per la formazione del patrimonio comune e personale del marito e,
per tale ragione, la misura del contributo di mantenimento deve essere riconosciuto limitatamente alla sua natura assistenziale, dovendo, invece, restare esclusa la componente compensativa.
Parimenti, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno, non può non essere presa in considerazione la circostanza che la oltre ad essere CP_1
beneficiaria della pensione di invalidità, possa presumibilmente godere di altri sussidi statali, come il c.d. reddito di cittadinanza (cfr. dichiarazioni testimoniali di
8 e ); tale presunzione è avvalorata dalla circostanza che in sede di Tes_1 Tes_2
separazione consensuale, risalente al 2019, la resistente ha rinunziato a qualsiasi forma di mantenimento, sebbene già all'epoca le fosse riconosciuta l'invalidità
civile.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie attraverso il Pt_1
versamento di un assegno mensile di € 150,00, da versare entro giorno cinque di ogni mese.
Tutte le superiori statuizioni economiche devono farsi decorrere dalla data della presente sentenza.
Va infine rilevata l'inammissibilità della domanda di versamento diretto, in favore della resistente, da parte del datore di lavoro del coniuge delle somme stabilite a titolo di mantenimento della prole.
Ed invero, l'art. 8 L. div. (oggi abrogato dalla riforma di cui al D.lgs n.
149/2022 che, introducendo l'art. 473-bis.37, c.p.c., ha stabilito la medesima procedura stragiudiziale per qualunque contributo periodico statuito o mediante titolo giudiziale in materia di famiglia) già prevedeva per il coniuge creditore la possibilità
di ottenere per via stragiudiziale, mediante la notifica del provvedimento di condanna nei confronti dell'obbligato, la distrazione dei redditi a quest'ultimo corrisposti da un terzo (cfr il terzo comma della norma in parola) e di esercitare, in caso di suo rifiuto o inottemperanza, direttamente nei suoi confronti l'azione esecutiva.
In considerazione della natura e dell'esito complessivo del giudizio
(contrassegnato da reciproca soccombenza in ordine alle questioni economiche), le spese processuali tra le parti vanno interamente compensate.
9
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4.10.2001, tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania al n. 883,
parte 2, serie A, anno 2001;
Dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1
del figlio Per_1
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia versando a un assegno di € Persona_2 Controparte_1
350,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
PONE a carico di l'onere di versare a Parte_1 Controparte_1
un assegno divorzile dell'importo di € 150,00 da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese e da rivalutare in base agli indici ISTAT;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
22.11.2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott. Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7953/2022 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Alessandra Greco, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Maria Ardita, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha concluso come da parere in atti.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.07.2024, sulle conclusioni ivi precisate, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2022, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, a Catania, con , dal quale sono nati i Controparte_1
figli il 05.04.2002, ed , l'08.12.2003. Per_1 Persona_2
Ha esposto il ricorrente di non essersi più riconciliato con la moglie a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione consensuale (conclusosi con decreto di omologa n. 4223/19 reso dal Tribunale di Catania il 27.11.2019),
rendendosi disponibile al mantenimento della sola figlia , mediante Persona_2
versamento di un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e il Per_1
peggioramento della propria situazione reddituale.
Si è costituita in giudizio , che, pur aderendo alla domanda Controparte_1
di divorzio, ha contestato quanto affermato dal ricorrente in ordine alla raggiunta autosufficienza economica del figlio ed all'asserita contrazione dei redditi Per_1
percepiti del marito, chiedendo di onerare quest'ultimo di un contribuito per mantenimento di entrambi i figli maggiorenni, mediante versamento in proprio favore
- direttamente da parte del datore di lavoro dell'onerato - di un assegno mensile, a tale titolo, complessivamente pari ad € 500,00, oltre che di un assegno divorzile per sé
dell'importo di € 250,00 mensili.
2 All'udienza presidenziale dell'11.10.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il Presidente ha rimesso la causa dinanzi al Giudice Istruttore
per la prosecuzione del giudizio e la causa, istrutta sulla base della documentazione in atti e attraverso l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, sussistono le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 4223/19, emesso in data 27.11.2019.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In ordine alle disposizioni di carattere economico relative alla prole, pacifico fra le parti che non sia ancora indipendente sotto questo punto di Persona_2
vista - avendo deciso di proseguire gli studi - vi è contrasto sulla circostanza che sia già in grado di provvedere al proprio sostentamento, ricavando dalla Per_1
sua attività lavorativa - pur svolta in maniera precaria - quanto necessario al suo sostentamento.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
3 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n. 26875/2023).
Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “L'obbligo di mantenimento
oltre il raggiungimento della maggiore età ove il genitore convivente con il figlio o
questo stesso dia la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria)
dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in
costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca, comunque di un lavoro o
sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” (così Cass. civ. n. 17183/2020;
Cass. civ. n. 27904/2021).
Tanto premesso, in ordine ai presupposti fondanti la persistenza dell'obbligo di mantenimento, l'onere probatorio incombe “a carico del richiedente, vertendo esso
sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella
ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua
nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già
questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per
il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed
esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma
collocazione lavorativa.” (Cass. civ. n. 7015/2024).
Ciò posto, è innanzitutto incontestato che non abbia intrapreso ulteriori Per_1
percorsi formativi dopo aver conseguito il diploma di istruzione secondaria presso il
4 Liceo musicale, avendo ottenuto qualche ingaggio come attore e cantante - attività
che, a detta della resistente, il ragazzo svolgerebbe solo per diletto e passione, senza ricavarne redditi di una qualche rilevanza - ed essendo stato da ultimo assunto da una società di Roma, pur se con contratto a tempo determinato.
Risulta, dunque, per stessa ammissione della resistente, che, sebbene in maniera non ancora stabile, il giovane si è già inserito nel mondo del lavoro,
prestando la sua attività sia nel mondo dello spettacolo (latu sensu inteso), che alle dipendenze di una società in Roma, dove il ragazzo si è trasferito.
Ne deriva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della resistente, di un assegno, a carico del a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio tanto più ove si consideri che quest'ultimo è Per_1
andato a vivere a Roma, con conseguente venir meno, in capo alla sig.ra della legittimazione attiva concorrente - con quella del figlio CP_1
maggiorenne - stante l'assenza di convivenza.
In ogni caso, sembra utile osservare che, se il presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni va ravvisato nel fatto che il figlio non sia in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, dì mantenersi, è evidente che nel caso di specie tale presupposto non sussiste, poiché ha dimostrato di essere Per_1
perfettamente capace di autosostenersi, avendo meritevolmente scelto di intraprendere altrove un lavoro (che, ancorché precario, è indice concreto del possesso di capacità idonee per accedere ad ulteriori opportunità lavorative).
Del resto, non sembra inutile osservare che, ancorché possa trattarsi di rapporti di lavoro “precari”, nella valutazione della posizione del figlio, ai fini
5 dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non può non tenersi conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea lavorativa
(con la crescente compressione di contratti a tempo indeterminato ed il correlativo aumento di contratti a tempo determinato e altre forme di lavoro c.d. flessibili).
Quanto al chiesto contributo di mantenimento per la figlia Persona_2
oggi ventunenne e studentessa universitaria a Firenze - senza che ciò possa far venir meno il presupposto della “convivenza” con la madre e la conseguente legittimazione concorrente di quest'ultima a ricevere dall'altro genitore un contributo per il mantenimento della figlia, per come chiarito al riguardo da pacifica giurisprudenza,
sia di merito che di legittimità (cfr in tal senso Cass., 27 maggio 2005, n. 11320) -
ritiene il collegio, in ragione del contemperamento delle diverse condizioni reddituali delle parti e delle accresciute esigenze della ragazza, che sia congruo porre a carico del (tanto più in difetto di prova dell'asserito decremento dei relativi redditi), Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con un assegno mensile di €
350,00, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese e da Controparte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Venendo alla domanda di assegno divorzile spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, si rammenta che ,secondo le intenzioni del legislatore, il contributo divorzile assolve ad una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve
6 tenersi conto, in primo luogo delle risorse economiche di cui dispone il coniuge più
debole ed in secondo luogo se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica.
La natura composita dell'assegno divorzile, avente in parte funzione assistenziale, volta a supportare il coniuge economicamente più debole, e una funzione compensativa - perequativa, volta a valorizzare il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla condizione della famiglia, più volte ribadita dal Supremo Collegio, non può prescindere da una valutazione in ordine
“all'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive”, dovendo, invece, restare estranea, ogni valutazione circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, più
precisamente: “l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita godibile o goduto
durante il matrimonio (come, invece, avviene per l'assegno in favore del coniuge
separato), dovendo il giudice procedere all'esame della presenza di redditi adeguati
(e della possibilità di procurarseli) in base ai parametri di cui all'art. 5, comma 6,
prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e
perequativo-compensativa, di detto assegno. Ai fini della corretta quantificazione
dell'assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito
della prestazione lavorativa in ambito familiare e considerare l'attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio.”
(Cass. n. 27/11/2024, n.30537)
Nel caso di specie, è incontestato che la resistente, già colpita da patologie invalidanti, certificate ed allegate in atti, percepisce una pensione di invalidità di €
280,00 mensili.
7 Le patologie da cui è affetta la resistente rendono oggettivamente limitata la sua capacità lavorativa della resistente, a maggior ove si consideri che la - CP_1
che oggi ha 53 anni - è priva di una specifica qualifica professionale e non ha mai lavorato, essendosi dedicata alla famiglia ed ai figli.
Ciò posto, osserva il Collegio che la somma percepita a titolo di pensione di invalidità non risulta sufficiente a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, così
come affermato dal Supremo collegio, e per tale ragione, in virtù del principio di solidarietà che discende dal vincolo coniugale e che permane anche dopo lo scioglimento di tale vincolo, va posto a carico dell'ex coniuge l'onere di contribuire al mantenimento della moglie.
Tanto premesso, rileva che il Collegio, per la determinazione del contributo devono essere presi in considerazione diversi criteri: nello specifico, non risulta dimostrato l'entità del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare;
né, risulta dagli atti, che il mancato inserimento nel mondo del lavoro durante la vita coniugale
(e prima dell'insorgenza delle patologie invalidanti), sia causalmente collegato al sacrificio delle proprie aspettative professionali in virtù di un più ampio accordo preso dai coniugi per la formazione del patrimonio comune e personale del marito e,
per tale ragione, la misura del contributo di mantenimento deve essere riconosciuto limitatamente alla sua natura assistenziale, dovendo, invece, restare esclusa la componente compensativa.
Parimenti, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno, non può non essere presa in considerazione la circostanza che la oltre ad essere CP_1
beneficiaria della pensione di invalidità, possa presumibilmente godere di altri sussidi statali, come il c.d. reddito di cittadinanza (cfr. dichiarazioni testimoniali di
8 e ); tale presunzione è avvalorata dalla circostanza che in sede di Tes_1 Tes_2
separazione consensuale, risalente al 2019, la resistente ha rinunziato a qualsiasi forma di mantenimento, sebbene già all'epoca le fosse riconosciuta l'invalidità
civile.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie attraverso il Pt_1
versamento di un assegno mensile di € 150,00, da versare entro giorno cinque di ogni mese.
Tutte le superiori statuizioni economiche devono farsi decorrere dalla data della presente sentenza.
Va infine rilevata l'inammissibilità della domanda di versamento diretto, in favore della resistente, da parte del datore di lavoro del coniuge delle somme stabilite a titolo di mantenimento della prole.
Ed invero, l'art. 8 L. div. (oggi abrogato dalla riforma di cui al D.lgs n.
149/2022 che, introducendo l'art. 473-bis.37, c.p.c., ha stabilito la medesima procedura stragiudiziale per qualunque contributo periodico statuito o mediante titolo giudiziale in materia di famiglia) già prevedeva per il coniuge creditore la possibilità
di ottenere per via stragiudiziale, mediante la notifica del provvedimento di condanna nei confronti dell'obbligato, la distrazione dei redditi a quest'ultimo corrisposti da un terzo (cfr il terzo comma della norma in parola) e di esercitare, in caso di suo rifiuto o inottemperanza, direttamente nei suoi confronti l'azione esecutiva.
In considerazione della natura e dell'esito complessivo del giudizio
(contrassegnato da reciproca soccombenza in ordine alle questioni economiche), le spese processuali tra le parti vanno interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4.10.2001, tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania al n. 883,
parte 2, serie A, anno 2001;
Dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1
del figlio Per_1
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia versando a un assegno di € Persona_2 Controparte_1
350,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
PONE a carico di l'onere di versare a Parte_1 Controparte_1
un assegno divorzile dell'importo di € 150,00 da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese e da rivalutare in base agli indici ISTAT;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
22.11.2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
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